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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 24.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6065/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Bava ed elettivamente domiciliato come Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 ettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elett.te domicilia alla via A. Diaz, 11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2020 , il ricorrente in epigrafe indicato, esponeva di essere stato dichiarato Vittima del terrorismo , a seguito delle lesioni riportate in occasione di un attentato terroristico verificatosi il 26 ottobre 2011 in AFGHANISTAN, all'esito del quale , rientrato in Italia, veniva sottoposto a cure per il politraumatismo subito definito “postumi di trauma distrattivo muscoli cervico lombari e postumi di trauma contusivo ginocchio sinistro”; che, con verbale 23 gennaio 2012, veniva ritenuto idoneo al rientro in servizio e chiamato a visita ai fini della classificazione della patologia a titolo di equo indennizzo, il ricorrente si vedeva segnare dalla commissione medico ospedaliera di Roma, con verbale
16 novembre 2012, una valutazione di non classificabilità delle conseguenze permanenti, sostanzialmente peraltro senza alcun tipo di accertamento;
che attivata la pratica quale vittima del terrorismo, la commissione medica ospedaliera presso la C. M. o di Roma, , con verbale 23 gennaio
2013, diagnosticava “esiti di trauma da scoppio di ordigno esplosivo consistenti in pregresso trauma distrattivo muscoli para vertebrali rachide cervico lombare e di trauma contusivo del ginocchio sinistro di lieve entità. Non reliquati neurologici e o psichiatrici” e sulla base di ciò esprimeva il giudizio medico-legale che confermava il nesso causale della patologia con l'evento traumatico del 26 ottobre
2011; che, in particolare, riconosceva la detta percentuale: Danno biologico nella misura del 2% (due percento) Invalidità permanente in base alle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni in misura pari al 2% (due percento) invalidità permanente nella misura del 3% (tre percento ) in riferimento alle tabelle A, B, e ed F 1 annesse al d.p.r. 915/78 e 1 successive modificazioni (n.c.) E, dunque, l'attribuzione degli eventuali benefici previsti dalla normativa vigente in riferimento alla valutazione più favorevole, e cioè all'invalidità permanente pari al 3% (tre percento)”
Tanto premesso , deducendo l'erroneità del predetto giudizio medico legale, adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir - previa disapplicazione in parte qua, ove occorra, del decreto del della Difesa 193 in data 26.11.2013 e previa ctu volta al ricalcolo , con la formula di CP_1 cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB) , della percentuale di invalidità complessiva (o, in subordine, volta al calcolo del valore IP di cui all'art 3 dpr 181/09) di pertinenza del ricorrente quale
Vittima del terrorismo, per le patologie riportate dal ricorrente in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 6 ottobre 2011, diagnosticate in termini di “esiti di politrauma da onda d'urto esplosiva consistenti in sindrome algico disfunzionale del rachide cervico lombare e postumi del trauma contusivo ginocchio sinistro estrinsecantesi in meniscosi, condropatia e limitazione funzionale”; dichiarare la spettanza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva IC ed ex dpr 181/09 del 35%, o in subordine sulla percentuale di invalidità permanente IP di cui all'articolo 3 del medesimo
d.p.r. del 30%, , o di quella eventualmente maggiore o minore determinanda tramite la richiesta CTU e conseguentemente, rideterminare la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 sulla base di tale determinanda percentuale, e condannare
l'amministrazione del al relativo pagamento, detratto l'importo complessivo di euro 7277, 58 già pagato;
nel Controparte_1 caso di determinazione di punteggio del 25%, o superiore, dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dal 26 gennaio 2012, o dalla data meglio vista, e dunque condannare l'amministrazione della Difesa in tale senso .
Vinte spese, diritti ed onorari”
Si costituiva ritualmente in giudizio il difesa che resisteva all'avverso ricorso eccependo Controparte_1
l'infondatezza dello stesso , per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Nominato un consulente tecnico, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
*******
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
È incontestato tra le parti il ricorrente abbia subito rilevanti postumi invalidanti in seguito alle esplosioni nelle quali è rimasto coinvolto in Afghanistan il 26 ottobre 2011 . Del pari, è incontestato, giusto riconoscimento ministeriale in atti, lo status di vittima del terrorismo del ricorrente
Quest'ultimo, tuttavia, lamenta l'erronea applicazione, da parte del convenuto, della CP_1 normativa di riferimento, al fine di calcolare la percentuale invalidante e, conseguentemente, l'entità della speciale elargizione.
2 In particolare, il ha determinato la percentuale di invalidità in base al valore più Controparte_2 favorevole tra quello rilevato dalle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992
(invalidità civile) e quello derivato dalla equiparazione percentualistica delle tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (pensioni di guerra), ed ha ritenuto come congrua la determinazione dell'invalidità permanente nella misura dell'11%.
Al contrario, il ricorrente invoca l'effettuazione del calcolo sulla base della formula IC = DB + DM +
(IP – DB) ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009, ritenuti applicabili anche alla fattispecie per cui è causa.
Sul punto si richiama in questa sede il recente intervento della Corte di legittimità a Sezioni Unite n.
6214/2022, a mente del quale “La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v. infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al D.P.R. n. 18 del
2009 o ovvero quello contenuto nel D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 in relazione al disposto della L. n. 206 del 2004, artt. 5 e 6.
Tale questione si iscrive nell'ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
(…)
All'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009”. (cfr. Cass. SS.UU. n. 6214/22).
Ritenute, allora, del tutto condivisibili le motivazioni espresse dalla Corte a sezioni Unite, che in questa sede si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene il tribunale che la determinazione dei benefici dovuti al ricorrente, al quale è stato riconosciuto già in sede amministrativa lo status di vittima del terrorismo, vada effettuata previo calcolo dell'invalidità complessiva, sulla scorta della citata formula IC = DB + DM + (IP – DB) ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009.
Facendo applicazione di tali criteri, allora, deve affermarsi che il ricorrente , a cause dei fatti verificatisi il 26.10.2011 è da ritenersi invalido nella misura del 25%
In proposito, infatti, il Giudice condivide appieno i rilievi, le valutazioni e le conclusioni espresse dal
CTU Dott. Nella perizia redatta dall'ausiliario del Tribunale si legge, infatti, che “ Persona_1
La documentazione tecnica sanitaria, agli atti allegata, e le risultanze delle indagini cliniche e diagnostiche da noi espletate, concordano nell'indicare che il Sig. in data 26/10/2011, ebbe a riportare, in seguito ad Parte_1
3 infortunio lavorativo in missione militare, le seguenti lesioni personali consistenti in:
1. Esiti di politrauma da scoppio con pregressa distrazione muscolare del rachide cervicale e lombosacrale.
2. Esiti di pregressa contusione ginocchio sinistro con interessamento cartilagineo.
Orbene, in tema di valutazione dei postumi l'art. 3 del DPR 30.10.2009 n. 181 stabilisce i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente.
In particolare, per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A,
B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Quindi nel caso de quo, per il calcolo della invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 181/09, ritengo che la valutazione non è attribuibile in quanto non tabellata.
Mentre in base ai dettami del decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, si può ritenere che per cumulo le due patologie possono essere valutate con una percentuale del 20% (per analogia Cod. 7205, 7002 e 7010).
Per quanto concerne il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ritengo congrua la percentuale del 9,5%.
In particolare, in tema di valutazione dei postumi alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale (Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000) si ha:
a)
Gli esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale possono essere valutati con una percentuale del 2%; valutazione più che equa visto che gli “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva” sono tabellati con una percentuale fino al 4% (Cod. 199)26;
b)
Gli esiti di trauma distorsivo del rachide lombare possono essere valutati con una percentuale del 3%; valutazione più che equa visto che gli “Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile
e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva” sono tabellati con una percentuale fino al 6% (Cod. 209);
c)
Gli esiti di pregresso trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento cartilagineo trovano adeguata valutazione alla luce dei di usuale consultazione medico-legale nella misura del 4,5%, valutazione più che equa Per_2 visto che gli “Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale”
4 sono tabellati con una percentuale fino al 4% (Cod. 281), mentre il “deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 90° a 50°” è tabellato con una percentuale compresa fra 0-7%”;
Orbene complessivamente ritengo pertanto di poter valutare proporzionalmente tenuto conto della realtà clinica diagnostica del caso nella misura del 9,5% il danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Infine, la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
Il danno morale
(DM) può considerarsi, nel caso in specie, corrispondente a 1/2 del DB e quindi pari al 4,75%.
L'invalidità complessiva (IC) può essere calcolata, come previsto dall'art. 4 comma d del DPR 181/09, secondo la seguente modalità: DB + DM + (IP – DB). C Concludendo la sarà pari a: 9,5% + 4,75% + (20% - 9,5%) = 14,25 + 10,5 = 24,75 e per arrotondamento pari al 25%.” (cfr. considerazioni medico legali perizia in atti).
La valutazione effettuata dal perito è particolarmente accurata e precisa, oltre ad essere coerente con la documentazione in atti e più che adeguatamente motivata.
Non meritano condivisione, le osservazioni dei consulenti di parti, a cui peraltro il ctu ha risposto in maniera esaustiva, ritenendosi corretta e condivisibile la valutazione del consulente nominato dall'ufficio..
Ne consegue, la condanna del resistente alla riliquidazione della speciale elargizione sulla base CP_1 della percentuale di invalidità del 25 %.
Il della difesa va condannato, altresì, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno CP_1 vitalizio ex art. 2 L. 407/98, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04, ricorrendone i presupposti di legge, dal 23 gennaio 2012
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà state tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, risolti solo in epoca recente dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione. La restante metà segue il principio della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico della parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è invalido in misura pari al 25%;
2) condanna il alla riliquidazione della speciale elargizione, detratto quanto già Controparte_1 erogato, sulla base della predetta percentuale invalidante;
5 3) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2 CP_1
L. 407/98, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04 con decorrenza dal 23.01.2012
4) compensa per ½ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Bava
5) pone le spese di ctu a carico di parte resistente liquidate come da separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Bava ed elettivamente domiciliato come Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 ettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elett.te domicilia alla via A. Diaz, 11 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2020 , il ricorrente in epigrafe indicato, esponeva di essere stato dichiarato Vittima del terrorismo , a seguito delle lesioni riportate in occasione di un attentato terroristico verificatosi il 26 ottobre 2011 in AFGHANISTAN, all'esito del quale , rientrato in Italia, veniva sottoposto a cure per il politraumatismo subito definito “postumi di trauma distrattivo muscoli cervico lombari e postumi di trauma contusivo ginocchio sinistro”; che, con verbale 23 gennaio 2012, veniva ritenuto idoneo al rientro in servizio e chiamato a visita ai fini della classificazione della patologia a titolo di equo indennizzo, il ricorrente si vedeva segnare dalla commissione medico ospedaliera di Roma, con verbale
16 novembre 2012, una valutazione di non classificabilità delle conseguenze permanenti, sostanzialmente peraltro senza alcun tipo di accertamento;
che attivata la pratica quale vittima del terrorismo, la commissione medica ospedaliera presso la C. M. o di Roma, , con verbale 23 gennaio
2013, diagnosticava “esiti di trauma da scoppio di ordigno esplosivo consistenti in pregresso trauma distrattivo muscoli para vertebrali rachide cervico lombare e di trauma contusivo del ginocchio sinistro di lieve entità. Non reliquati neurologici e o psichiatrici” e sulla base di ciò esprimeva il giudizio medico-legale che confermava il nesso causale della patologia con l'evento traumatico del 26 ottobre
2011; che, in particolare, riconosceva la detta percentuale: Danno biologico nella misura del 2% (due percento) Invalidità permanente in base alle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni in misura pari al 2% (due percento) invalidità permanente nella misura del 3% (tre percento ) in riferimento alle tabelle A, B, e ed F 1 annesse al d.p.r. 915/78 e 1 successive modificazioni (n.c.) E, dunque, l'attribuzione degli eventuali benefici previsti dalla normativa vigente in riferimento alla valutazione più favorevole, e cioè all'invalidità permanente pari al 3% (tre percento)”
Tanto premesso , deducendo l'erroneità del predetto giudizio medico legale, adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir - previa disapplicazione in parte qua, ove occorra, del decreto del della Difesa 193 in data 26.11.2013 e previa ctu volta al ricalcolo , con la formula di CP_1 cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB) , della percentuale di invalidità complessiva (o, in subordine, volta al calcolo del valore IP di cui all'art 3 dpr 181/09) di pertinenza del ricorrente quale
Vittima del terrorismo, per le patologie riportate dal ricorrente in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi in data 6 ottobre 2011, diagnosticate in termini di “esiti di politrauma da onda d'urto esplosiva consistenti in sindrome algico disfunzionale del rachide cervico lombare e postumi del trauma contusivo ginocchio sinistro estrinsecantesi in meniscosi, condropatia e limitazione funzionale”; dichiarare la spettanza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva IC ed ex dpr 181/09 del 35%, o in subordine sulla percentuale di invalidità permanente IP di cui all'articolo 3 del medesimo
d.p.r. del 30%, , o di quella eventualmente maggiore o minore determinanda tramite la richiesta CTU e conseguentemente, rideterminare la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 sulla base di tale determinanda percentuale, e condannare
l'amministrazione del al relativo pagamento, detratto l'importo complessivo di euro 7277, 58 già pagato;
nel Controparte_1 caso di determinazione di punteggio del 25%, o superiore, dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dal 26 gennaio 2012, o dalla data meglio vista, e dunque condannare l'amministrazione della Difesa in tale senso .
Vinte spese, diritti ed onorari”
Si costituiva ritualmente in giudizio il difesa che resisteva all'avverso ricorso eccependo Controparte_1
l'infondatezza dello stesso , per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva come in atti per il suo rigetto.
Nominato un consulente tecnico, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
*******
Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
È incontestato tra le parti il ricorrente abbia subito rilevanti postumi invalidanti in seguito alle esplosioni nelle quali è rimasto coinvolto in Afghanistan il 26 ottobre 2011 . Del pari, è incontestato, giusto riconoscimento ministeriale in atti, lo status di vittima del terrorismo del ricorrente
Quest'ultimo, tuttavia, lamenta l'erronea applicazione, da parte del convenuto, della CP_1 normativa di riferimento, al fine di calcolare la percentuale invalidante e, conseguentemente, l'entità della speciale elargizione.
2 In particolare, il ha determinato la percentuale di invalidità in base al valore più Controparte_2 favorevole tra quello rilevato dalle tabelle di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992
(invalidità civile) e quello derivato dalla equiparazione percentualistica delle tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (pensioni di guerra), ed ha ritenuto come congrua la determinazione dell'invalidità permanente nella misura dell'11%.
Al contrario, il ricorrente invoca l'effettuazione del calcolo sulla base della formula IC = DB + DM +
(IP – DB) ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009, ritenuti applicabili anche alla fattispecie per cui è causa.
Sul punto si richiama in questa sede il recente intervento della Corte di legittimità a Sezioni Unite n.
6214/2022, a mente del quale “La questione controversa è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (id est per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, v. infra) effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 181 del 2009.
Nel dettaglio ci si chiede se i criteri di calcolo da applicare alle suddette ipotesi siano quelli di cui al D.P.R. n. 18 del
2009 o ovvero quello contenuto nel D.P.R. n. 243 del 2006, art. 5 in relazione al disposto della L. n. 206 del 2004, artt. 5 e 6.
Tale questione si iscrive nell'ambito della variegata ed eterogenea normativa che, nel tempo, ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
(…)
All'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 d.P.R. n. 181/2009”. (cfr. Cass. SS.UU. n. 6214/22).
Ritenute, allora, del tutto condivisibili le motivazioni espresse dalla Corte a sezioni Unite, che in questa sede si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritiene il tribunale che la determinazione dei benefici dovuti al ricorrente, al quale è stato riconosciuto già in sede amministrativa lo status di vittima del terrorismo, vada effettuata previo calcolo dell'invalidità complessiva, sulla scorta della citata formula IC = DB + DM + (IP – DB) ai sensi degli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009.
Facendo applicazione di tali criteri, allora, deve affermarsi che il ricorrente , a cause dei fatti verificatisi il 26.10.2011 è da ritenersi invalido nella misura del 25%
In proposito, infatti, il Giudice condivide appieno i rilievi, le valutazioni e le conclusioni espresse dal
CTU Dott. Nella perizia redatta dall'ausiliario del Tribunale si legge, infatti, che “ Persona_1
La documentazione tecnica sanitaria, agli atti allegata, e le risultanze delle indagini cliniche e diagnostiche da noi espletate, concordano nell'indicare che il Sig. in data 26/10/2011, ebbe a riportare, in seguito ad Parte_1
3 infortunio lavorativo in missione militare, le seguenti lesioni personali consistenti in:
1. Esiti di politrauma da scoppio con pregressa distrazione muscolare del rachide cervicale e lombosacrale.
2. Esiti di pregressa contusione ginocchio sinistro con interessamento cartilagineo.
Orbene, in tema di valutazione dei postumi l'art. 3 del DPR 30.10.2009 n. 181 stabilisce i criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente.
In particolare, per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A,
B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Quindi nel caso de quo, per il calcolo della invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 181/09, ritengo che la valutazione non è attribuibile in quanto non tabellata.
Mentre in base ai dettami del decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, si può ritenere che per cumulo le due patologie possono essere valutate con una percentuale del 20% (per analogia Cod. 7205, 7002 e 7010).
Per quanto concerne il danno biologico (DB), calcolato sulla scorta dei criteri applicativi delle Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ritengo congrua la percentuale del 9,5%.
In particolare, in tema di valutazione dei postumi alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale (Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000) si ha:
a)
Gli esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale possono essere valutati con una percentuale del 2%; valutazione più che equa visto che gli “Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva” sono tabellati con una percentuale fino al 4% (Cod. 199)26;
b)
Gli esiti di trauma distorsivo del rachide lombare possono essere valutati con una percentuale del 3%; valutazione più che equa visto che gli “Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile
e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva” sono tabellati con una percentuale fino al 6% (Cod. 209);
c)
Gli esiti di pregresso trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento cartilagineo trovano adeguata valutazione alla luce dei di usuale consultazione medico-legale nella misura del 4,5%, valutazione più che equa Per_2 visto che gli “Esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale”
4 sono tabellati con una percentuale fino al 4% (Cod. 281), mentre il “deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 90° a 50°” è tabellato con una percentuale compresa fra 0-7%”;
Orbene complessivamente ritengo pertanto di poter valutare proporzionalmente tenuto conto della realtà clinica diagnostica del caso nella misura del 9,5% il danno biologico inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Infine, la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
Il danno morale
(DM) può considerarsi, nel caso in specie, corrispondente a 1/2 del DB e quindi pari al 4,75%.
L'invalidità complessiva (IC) può essere calcolata, come previsto dall'art. 4 comma d del DPR 181/09, secondo la seguente modalità: DB + DM + (IP – DB). C Concludendo la sarà pari a: 9,5% + 4,75% + (20% - 9,5%) = 14,25 + 10,5 = 24,75 e per arrotondamento pari al 25%.” (cfr. considerazioni medico legali perizia in atti).
La valutazione effettuata dal perito è particolarmente accurata e precisa, oltre ad essere coerente con la documentazione in atti e più che adeguatamente motivata.
Non meritano condivisione, le osservazioni dei consulenti di parti, a cui peraltro il ctu ha risposto in maniera esaustiva, ritenendosi corretta e condivisibile la valutazione del consulente nominato dall'ufficio..
Ne consegue, la condanna del resistente alla riliquidazione della speciale elargizione sulla base CP_1 della percentuale di invalidità del 25 %.
Il della difesa va condannato, altresì, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno CP_1 vitalizio ex art. 2 L. 407/98, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04, ricorrendone i presupposti di legge, dal 23 gennaio 2012
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà state tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, risolti solo in epoca recente dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione. La restante metà segue il principio della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico della parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è invalido in misura pari al 25%;
2) condanna il alla riliquidazione della speciale elargizione, detratto quanto già Controparte_1 erogato, sulla base della predetta percentuale invalidante;
5 3) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio ex art. 2 CP_1
L. 407/98, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04 con decorrenza dal 23.01.2012
4) compensa per ½ le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Bava
5) pone le spese di ctu a carico di parte resistente liquidate come da separato decreto
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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