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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. PU 168-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani, nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66 e ss CCII introdotto da nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] c.f. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2
a San Paolo di Jesi, via XX Settembre n. 12, con gli Avv.ti Andrea MORODER e Marco
ALESANDRINI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Andrea MUZZONIGRO ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 19/12/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni bensì precisazioni dei crediti da parte dei creditori Regione Lazio e Quanto Controparte_1 alla prima precisazione l'OCC ha precisato come detto credito sia già compreso nelle passività nei confronti di Agenzia delle Entrate trattandosi di debiti iscritti a ruolo di detto ente;
quanto alla la seconda precisazione del credito, la differenza tra quanto riportato nel piano e quanto precisato è da ritenere esigua e comunque trattandosi di crediti chirografari verranno soddisfatti nella percentuale del 9,50 proposta dai debitori.
La proposta di accordo depositata dai ricorrenti, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.885,87 quanto alla debitrice ed € 62.218,34 quanto al Parte_1 debitore , prevede di distribuire ai creditori la somma complessiva di € Parte_2
24.460,00, di cui € 11.500,00 relativi alla massa attiva derivanti da finanza esterna Parte_1 messa disposizione di un familiare, con pagamenti dilazionati nell'arco di quattro anni, ed
€ 12.960,00 afferenti alla massa attiva , derivanti dalla quota di reddito futuro Parte_2 eccedente quanto necessario al sostentamento del proprio nucleo familiare sempre nell'arco di quattro anni dall'eventuale omologa dell'accordo.
1 La proposta prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura per compensi dell'OCC e dei legali che assistono ripartite tra i ricorrenti in proporzione rispetto alle rispettive masse attive;
2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3) Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 9,50% quanto alla massa afferente la debitrice (per un totale di € Parte_1
6.922,95 a fronte del debito complessivo di € 72.885,87) e nel 2,75% quanto alla massa del debitore (per un totale di € 1.712,11 a fronte di un'esposizione debitoria Parte_2 pari ad € 62.218,34); in base alla proposta di accordo, il debitore provvederà ai pagamenti mediante Parte_1 versamento dell'importo complessivo di € 11.500,00 di cui € 1.500,00 entro 15 giorni dall'eventuale omologa e i restanti € 10.000,00 a mezzo n.8 bonifici semestrali di pari importo
€ 1.250,00 da versarsi a partire dalla data dell'omologa; il debitore provvederà Parte_2 ai pagamenti nel termine di 48 mesi dall'eventuale omologa mediante il versamento della somma mensile di € 270,00; i pagamenti ai creditori saranno effettuati con cadenza annuale entro il 31.12 di ogni anno a partire dall'anno di omologa.
considerato che
, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum e di consentire ai soggetto sovraindebitati di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;
tenuto conto come, nella specie, non siano state proposte osservazioni ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII dal che discende come il giudice non debba procedere alla valutazione di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
P.T.M. visto l'art. 70 CCI
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
nata a [...] il [...] c.f. e , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Roma il 19.05.65 c.f. , entrambi residenti a [...]
Settembre n. 12
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;
DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro due giorni dal deposito;
2 DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, 18/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani, nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66 e ss CCII introdotto da nata a [...] il [...] c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] c.f. , entrambi residenti Parte_2 C.F._2
a San Paolo di Jesi, via XX Settembre n. 12, con gli Avv.ti Andrea MORODER e Marco
ALESANDRINI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Andrea MUZZONIGRO ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 19/12/2024
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni bensì precisazioni dei crediti da parte dei creditori Regione Lazio e Quanto Controparte_1 alla prima precisazione l'OCC ha precisato come detto credito sia già compreso nelle passività nei confronti di Agenzia delle Entrate trattandosi di debiti iscritti a ruolo di detto ente;
quanto alla la seconda precisazione del credito, la differenza tra quanto riportato nel piano e quanto precisato è da ritenere esigua e comunque trattandosi di crediti chirografari verranno soddisfatti nella percentuale del 9,50 proposta dai debitori.
La proposta di accordo depositata dai ricorrenti, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.885,87 quanto alla debitrice ed € 62.218,34 quanto al Parte_1 debitore , prevede di distribuire ai creditori la somma complessiva di € Parte_2
24.460,00, di cui € 11.500,00 relativi alla massa attiva derivanti da finanza esterna Parte_1 messa disposizione di un familiare, con pagamenti dilazionati nell'arco di quattro anni, ed
€ 12.960,00 afferenti alla massa attiva , derivanti dalla quota di reddito futuro Parte_2 eccedente quanto necessario al sostentamento del proprio nucleo familiare sempre nell'arco di quattro anni dall'eventuale omologa dell'accordo.
1 La proposta prevede, in particolare:
1) il pagamento integrale delle spese di procedura per compensi dell'OCC e dei legali che assistono ripartite tra i ricorrenti in proporzione rispetto alle rispettive masse attive;
2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3) Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 9,50% quanto alla massa afferente la debitrice (per un totale di € Parte_1
6.922,95 a fronte del debito complessivo di € 72.885,87) e nel 2,75% quanto alla massa del debitore (per un totale di € 1.712,11 a fronte di un'esposizione debitoria Parte_2 pari ad € 62.218,34); in base alla proposta di accordo, il debitore provvederà ai pagamenti mediante Parte_1 versamento dell'importo complessivo di € 11.500,00 di cui € 1.500,00 entro 15 giorni dall'eventuale omologa e i restanti € 10.000,00 a mezzo n.8 bonifici semestrali di pari importo
€ 1.250,00 da versarsi a partire dalla data dell'omologa; il debitore provvederà Parte_2 ai pagamenti nel termine di 48 mesi dall'eventuale omologa mediante il versamento della somma mensile di € 270,00; i pagamenti ai creditori saranno effettuati con cadenza annuale entro il 31.12 di ogni anno a partire dall'anno di omologa.
considerato che
, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum e di consentire ai soggetto sovraindebitati di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;
tenuto conto come, nella specie, non siano state proposte osservazioni ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII dal che discende come il giudice non debba procedere alla valutazione di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
P.T.M. visto l'art. 70 CCI
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
nata a [...] il [...] c.f. e , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Roma il 19.05.65 c.f. , entrambi residenti a [...]
Settembre n. 12
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;
DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro due giorni dal deposito;
2 DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, 18/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani
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