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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4307/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GC00224/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4502/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/05/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GC00224/24 notificato il 22/03/2024 relativo a modello unico anno 2017.
Premetteva:
che a seguito dell'inserimento dell'odierna ricorrente sig.ra Ricorrente_1 nel piano dei controlli annuali 2023, in data 20.11.2023 le veniva notificato l'invito n. I00684/2023 (DOC - 02) con il quale l'Ufficio richiedeva l'esibizione delle movimentazioni del cc n. 00300449655 per l'anno di imposta 2017. In data 27.11.2023, si svolgeva il contraddittorio in cui l'avv. Difensore_1 delegato dalla ricorrente (DOC - 03) produceva i suddetti estratti conto (DOC - 04) come espressamente riportato nel verbale di contraddittorio redatto a conclusione dello stesso (DOC - 05). In data 23.01.2024, l'avv. Difensore_1 produceva a mezzo mail, inviata all'Ufficio procedente le seguenti fatture d'acquisto (DOC - 06): Denominazione Codice Fiscale Data
Imponibile IVA Totale Maglificio Rossi Idee Moda S.R.L. P.IVA_1 23/06/2017 1.699,50 373,89 2.073,39 Nominativo_1 CF_1 08/09/2017 49,18 10,82 60,00 Nominativo_2 CF_2 27/11/2017 500,00 110,00 510,00 Società_1 S.R.L. P.IVA_2 16/11/2017 1.338,00 294,36 1.632,36 Nominativo_3 CF_3 20/11/2017 4.252,23 935,49 5.187,72 7.838,91 1.724,56 9.463,47. Il contraddittorio endoprocedimentale si concludeva senza alcun verbale conclusivo. In data 22/03/2024 l'Agenzia delle Entrate, notificava all'odierna ricorrente l'Avviso di Accertamento n. TYS01GC00224/2024 con il quale contestava l'omessa dichiarazione IVA e
IRAP, nonché l'infedele dichiarazione IRPEF per l'anno di imposta 2017. Specificamente, nelle motivazioni dell'atto, l'Ufficio rilevava le seguenti incongruenze:
a) movimentazione in ingresso di accrediti con causale “accredito pos” per complessivi € 26.774,15;
b) movimentazione in ingresso di accrediti con causale “versamento” per complessivi € 34.630,00
c) movimentazione in ingresso di alcuni addebiti con causale “emissione assegni circolari” e “prelievo contante” per complessivi € 78.700,00.
Nella sezione conclusiva delle motivazioni dell'atto l'Ufficio, nonostante la ricostruzione degli elementi positivi di reddito fosse pari a € 61.404,15 determinava, mediante l'uso di non meglio specificate presunzioni ex art. 39 DPR 600/73, maggiori componenti positivi per complessivi € 114.291,43. A tale ricostruzione venivano poi sottratti i sopracitati addebiti di complessivi € 78.700,00, senza tuttavia tener conto delle già menzionate fatture d'acquisto prodotte in sede di contraddittorio per complessivi
€ 9.463,47.
Eccepiva:
NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973, ART. 42
E D.LGS. N. 300 DEL 1999, ART. 68 NONCHÈ DELLA L. N. 212 DEL 2000, ART. 6 IN QUANTO NON
SOTTOSCRITTO DAL DIRETTORE, BENSÌ DA UN FUNZIONARIO IN ASSENZA DI SPECIFICA E
MOTIVATA DELEGA, NON ALLEGATA ALL'AVVISO E, PERTANTO, NON PORTATA A CONOSCENZA
DEL CONTRIBUENTE. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito.
NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39, CO. 1, D.P.R. N. 600
DEL 1973 – ABUSO DI PRESUNZIONI SEMPLICI – INFONDATEZZA DELLA RICOSTRUZIONE DELLA
MAGGIOR CAPACITA' CONTRIBUTIVA PER ASSENZA DI ELEMENTI PROBATORI – IRRILEVANZA
FISCALE DEI FINANZIAMENTI BANCARI E DELLE POLIZZE ASSICURATIVE – VIOLAZIONE
DELL'ART. 53 COST. Nel merito, rilevava l'assoluta nullità dell'avviso di accertamento per inesatta e maggiormente gravosa ricostruzione della capacità contributiva della ricorrente mediante l'utilizzo di presunzioni semplici manifestamente illogiche poiché prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in violazione degli artt. 2727 c.c. e 53 della Cost. Nell'avviso di accertamento in oggetto,
l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare le contestazioni mosse mediante l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, co. 1, DPR 600/73. Partendo da una serie di movimentazioni in ingresso presenti sul conto corrente bancario della ricorrente e non esposte in dichiarazione, ossia:
a) € 26.774,15 con causale “accredito pos”;
b) € 34.630,00 con causale “versamento”; l'Ufficio considera sottratti a tassazione non già € 61.404,15
(26.774,15 + 34.630) ma addirittura € 114.291,43 senza alcuna effettiva motivazione o prova di tale incomprensibile somma: «Considerata l'incompletezza e l'inesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni e della documentazione contabile in possesso della Parte, con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43». Invero, lo stesso Ufficio riporta e ammette la totale irrilevanza fiscale delle altre somme pervenute sul conto della contribuente laddove, a pag. 6 punto C, è la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che “La restante parte delle movimentazioni in ingresso è costituita da erogazioni di finanziamenti o accrediti relativi a polizze assicurative”. Rilevava che è assolutamente evidente che gli eventuali finanziamenti ricevuti in prestito non possono costituire assolutamente maggiori ricavi in quanto ad essi corrisponde una obbligazione di restituzione nonché l'obbligo di corrispondere interessi passivi alla finanziaria erogante (che, anzi, costituiscono costi deducibili per l'attività d'impresa). In merito agli accrediti relativi a polizze assicurative anche questi sono fiscalmente irrilevanti poiché le imprese di assicurazione devono operare la ritenuta alla fonte ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1,
Legge del 26/09/1985, n. 482 e dell'art. 42, comma 4, TUIR. Pertanto, sotto tale specifico aspetto,
l'Agenzia delle Entrate pretende di sottoporre a tassazione somme che hanno già scontato l'imposta normativamente prevista, con conseguente duplicazione d'imposta. Pertanto, la rideterminazione dei maggiori ricavi è assolutamente errata laddove, sempre a pag. 6, l'Agenzia delle Entrate pretende erroneamente di determinare “Il totale di tutte le movimentazioni in ingresso (esposte ai paragrafi A), B) e
C)) coincide esattamente con le informazioni disponibili nell'Archivio dei rapporti finanziari, salvo una differenza di lieve entità”. Non è quindi in alcun modo ammissibile che nella sommatoria dei versamenti rilevati vengano ricomprese anche le somme di cui alla lettera C (finanziamenti o accrediti relativi a polizze assicurative) che invece non hanno alcuna rilevanza fiscale. Pertanto, la ricostruzione di maggiori ricavi imponibili nella misura di € 114.291,43 è assolutamente illegittima in quanto pretende di riportare a tassazione persino somme fiscalmente irrilevanti (finanziamenti o prestiti bancari) o erogazioni già tassate alla fonte (polizze assicurative). Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cc e 7 comma 5 bis D. Lgs 546/92, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito nessuna prova di maggiori ricavi nella misura di € 114.291,43 in quanto l'Ufficio si è limitato a documentare effettivamente solo € 26.774,15 con causale “accredito pos” e
€ 34.630,00 con causale “versamento” per un totale accertabile di € 61.404,15. Nonostante l'utilizzo della metodologia analitica – induttiva permetta all'Amministrazione di ricostruire la situazione economica, partendo dalla situazione contabile (in questo caso dalle movimentazioni del conto corrente) anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, è pur sempre necessario che queste risultino gravi, precise e concordanti (art. 2727 c.c.). Nel caso di specie, invece, l'Ufficio provvede a ricostruire in maniera del tutto fantasiosa la situazione reddituale maggiorandola di € 42.887,28 adducendo quale motivazione quella della “inesattezza” e della “incompletezza” delle dichiarazioni reddituali. Prendendo le mosse dalla definizione di ragionamento presuntivo, ossia la deduzione di un fatto noto da un fatto ignoto mediante procedimento logico (Cass., Sez. V, sent. 19/11/2021, n. 35642), non si comprende quale sia la ricostruzione logica adottata dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie, che dal fatto noto
(versamenti di denaro non dichiarati per complessivi € 61.404,15) arriva addirittura a presumere un maggiore reddito non dichiarato di € 114.291,43! Occorre poi far rilevare che lo stesso Ufficio riconosce costi deducibili determinati secondo le modalità descritte al punto D) per complessivi € 78.700,00.
Pertanto, tali costi di produzione determinati dalla stessa Agenzia delle Entrate dovranno in ogni caso essere contrapposti ai ricavi accertati, al fine di determinare la base imponibile. Pertanto, va respinta l'erronea ed arbitraria ricostruzione di maggiori ricavi operata dall'Ufficio nella misura di € 114.291,43 in quanto dagli accrediti pos e dai versamenti bancari emergono componenti positive per sole € 61.404,15
(26.774,15 + 34.630) alle quali vanno in ogni caso contrapposti i costi determinati dalla stessa Agenzia delle Entrate in € 78.700,00. Tale irragionevole comportamento dell'AF si pone in aperto contrasto con il principio di capacità contributiva del contribuente legittimamente sancito dall'art. 53 Cost. Orbene, avendo quale unica finalità e limite quello dell'accertamento della capacità contributiva della contribuente, l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione non può che considerarsi illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
ILLEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA INGIUNTA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ. In ogni caso, la sanzione amministrativa ingiunta è palesemente illegittima in quanto viola il principio di proporzionalità e, come tale, va disapplicata dal Giudicante. Orbene, l'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 18 dicembre 1992, nel prevedere i criteri di determinazione delle sanzioni stabilisce che: “qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. È chiaro che tale disciplina sia intervenuta al fine di impedire che il Giudice potesse comminare delle sanzioni senza procedere alla valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per determinare l'entità correlativamente alla gravità del caso concreto. Sul punto la
Giurisprudenza risulta unanime nell'interpretazione della ratio dell'art. 7, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ed infatti la sent. 33097/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha, da ultimo, disposto che: «[…] l'art 7 del
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale».
Citava giurisprudenza di legittimità. Ribadiva che il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Associazione_1 (Obbligo di informazione in materia fiscale), C788/19, EU:C:2022:55, punto 48]. Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato» CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
SENTENZA 08.03.2022, CAUSA C-205/20. Pertanto, stante la palese violazione del principio di proporzionalità, chiedeva di disapplicare la sanzione irrogata dall'impugnato avviso di accertamento n.
TYS01GC00224/2024.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del DPR n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n.
300 del 1999, art. 68 nonché della l. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente;
nel merito, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39, co. 1, DPR 600/73, abuso di presunzioni semplici – illogicità nella ricostruzione della capacità contributiva mediante l'utilizzo di elementi presuntivi – violazione dell'art. 53 Cost.; accertare l'illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.
Allegava: 1) Copia Avviso di accertamento n. TYS01GC00224/2024; 2) Invito n. I00684/2023; 3) Delega per il contraddittorio endoprocedimentale;
4) Estratto conto cc/n. 00300449655; 5) Copia fatture d'acquisto fornite in data 23.01.2024 alla dott.ssa Nominativo_5; 6) Verbale di contraddittorio del 23.01.2024; 7) Procura alle liti.
In data 3/7/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
Sul primo motivo di ricorso, rilevava che la questione è stata oggetto di diverse decisioni di legittimità, tra cui le note sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 del 9 novembre 2015 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato validi gli atti emessi dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate purché trattasi di capi dell'ufficio fiscale, che non devono necessariamente essere dirigenti. Per gli NI la delega di firma al funzionario incaricato non è di per sé motivo di nullità dell'atto. In particolare, dalla sentenza n.
22800/2015 emerge che "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.
P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio
" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. Per la Corte, infatti, le questioni concernenti le carriere dell'Agenzia costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funzionamento dell'Agenzia. Lo stesso art. 42 del Dpr 600 del 1973, citato ex adverso, ancora la validità dell'accertamento alla sola condizione che venga sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Carriera direttiva che non significa titolarità di una posizione dirigenziale. Con la sentenza n. 22800/2015 la Corte ha ribadito che “vanno considerati impiegati alla carriera direttiva, i funzionari della terza area. E ai meri fini della validità dell'atto non occorre che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre disposizioni". Di recente la S.C. ha confermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (di cui all'art 42 dpr 600/73) ha rilevanza esclusivamente interna ed incide solo sull'organizzazione dell'ufficio e può avvenire con mero ordine di servizio senza indicazione nominativa (Cass. Ordinanza n. 5826/2023) rimanendo l'atto attribuibile al delegante. In ogni caso poi, nel caso di specie, l'atto impugnato (a pag. 27) risulta firmato dal Capo Area su delega del Direttore
Provinciale, come da deleghe in allegato (all. 2).
Sul secondo motivo di ricorso, rilevava che la ricorrente è stata inserita nel piano annuale controlli 2023 della scrivente Direzione Provinciale a seguito di alcune incongruenze nelle movimentazioni attive di conto corrente rilevanti per il periodo di imposta 2017. In particolare, i presupposti dell'attività di accertamento sono stati i seguenti: sulla base delle informazioni disponibili nell'Archivio dei rapporti finanziari, è stata riscontrata la presenza di movimentazioni attive per € 122.156,00 su un conto corrente intestato alla contribuente;
la contribuente per l'anno d'imposta 2017 ha omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA ed IRAP;
ha presentato la dichiarazione modello REDDITI-2018 in data
31/10/2018, nella quale non viene indicato alcun reddito imponibile ai fini delle IIDD;
la contribuente risulta svolgere la seguente attività: commercio ambulante di articoli di vestiario confezionati, articoli tessili anche per la casa, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli da regalo, chincaglieria, profumi;
nell'anno 2017 sono emerse movimentazioni in ingresso con causale “incasso pos”, tutte di medio-basso valore per € 26.774,15. Non v'è chi non veda che tali movimentazioni costituiscono ricavi commerciali non esposti in dichiarazione per complessivi € 26.774,15; nel medesimo periodo si registrano movimentazioni in ingresso con causale “versamento” per € 34.630,00 Ebbene, la Parte non ha dimostrato né la natura, né la provenienza di tali incassi rilevati sugli estratti conto;
proprio le disposizioni previste dall'art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, che la controparte pretestuosamente ritiene violate, prevedono la rettifica dei redditi d'impresa se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate é desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA ed IRAP e la trasmissione della dichiarazione ai fini IIDD senza indicazione di dati contabili significativi, in assenza di qualsivoglia documentazione prodotta dalla Parte utile a giustificare tali accrediti, ed in considerazione dell'attività di commercio ambulante svolta dalla contribuente, in cui la maggior parte degli incassi avviene in contanti, è ragionevole desumere che tali accrediti non giustificati costituiscano una parte di ricavi non dichiarati, versati sul conto corrente personale, al netto di una quota trattenuta dalla
Parte per le proprie spese personali. Ed anche qui non v'è chi non veda la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente, l'Ufficio è legittimato a presumere che gli stessi, quantificati in
€ 34.630,00, siano sottratti a tassazione, dato che la contribuente non è stata in grado di dimostrare che non si riferiscano ad operazioni non imponibili, ovvero che se ne sia tenuto conto in sede di dichiarazione.
Atra circostanza inequivocabile è rappresentata dalla movimentazione, dettagliatamente esplicata nelle motivazioni dell'atto impugnato, per 78.700 euro. Da ciò è agevole affermare con certezza che, anche analizzando la posizione dal lato degli acquisti, è possibile osservare che le operazioni passive avvengono in gran parte in contanti, e senza documentazione contabile in misura congrua rispetto all'ammontare delle operazioni attive riscontrate in ingresso sul conto corrente. 6 Inoltre, attraverso la consultazione in Anagrafe Tributaria dei dati presenti su “spesometro ricostruito” è stato rilevato che i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi
€ 6.520,38. Conseguentemente, l'Ufficio è legittimato a presumere che gli stessi siano acquisti “in nero” in relazione ai quali, la contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati. Parimenti, quindi, la Parte non ha dimostrato la natura, né la destinazione di tali movimentazioni in uscita dal conto ed ivi si richiamano le disposizioni previste dall'art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, che prevede la rettifica dei redditi d'impresa se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate é desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. A tal fine, analizzando i dati rilevanti ai fini degli studi di settore presentati per l'anno precedente (omessi, invece per il 2017) è stato possibile osservare una percentuale di ricarico del 45,22%, data dal rapporto tra il volume d'affari pari ad € 28.827,00 ed il costo del venduto pari ad € 19.850,00 (dato, a sua volta dalla differenza tra esistenze iniziali pari ad € 232.150,00 e rimanenze finali pari ad € 212.300,00).
Applicando tale percentuale ai costi in precedenza ricostruiti, è possibile determinare ricavi non dichiarati
(che comprendono le movimentazioni in ingresso già esposte ai punti A) e B) per € 114.291,43. 7 Come detto, l'analisi dei conti corrente ha messo in evidenza: - incassi pos per complessivi € 26.774,15, qualificabili come ricavi non dichiarati;
- versamenti in ingresso nel conto corrente non giustificati per complessivi € 34.630,00, qualificabili come ricavi non dichiarati. Le movimentazioni descritte per complessivi € 61.404,15 costituiscono solo una quota parte dei ricavi non dichiarati dalla ricorrente, in assenza di documentazione contabile idonea a quantificare l'esatta composizione della base imponibile che tenga in considerazione anche gli incassi in contanti. Per cui, considerata l'incompletezza e l'inesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni e della documentazione contabile in possesso della
Parte, con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi € 114.291,43. Parimenti, l'Ufficio riconosce costi deducibili, di cui alle movimentazioni citate sopra, per complessivi € 78.700,00. Conseguentemente l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito / valore della produzione imponibili ai fini IIDD (da valere anche ai fini previdenziali ed assistenziali) ed IRAP, pari ad € 114.291,43-78.700,00= 35.591,43. Rilevava che l'operato della parte ricorrente rileva anche ai fini iva: In carenza dei requisiti previsti dall'Art. 19 del DPR
633/72, non è possibile riconoscere iva in detrazione. Pertanto l'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggiore imposta dovuta ai fini IVA, per € 25.144,11, calcolata su operazioni attive imponibili per
€ 114.291,43. Come emerge chiaramente dalla fredda ricostruzione dell'accertamento, alcuna illogicità né abuso di presunzioni può rinvenirsi nel caso di specie. Come affermato in dottrina, le presunzioni sono gravi quando danno la certezza o il sicuro convincimento, e sono concordanti quando convergono allo stesso risultato. La precisione attiene piuttosto alla concordanza, e non alla gravità. E non v'è chi possa negare che tutti gli elementi del quadro sopra indicato siano gravi, cioè rilevanti e non sottacibili, precisi, cioè determinati e quantificati e concordanti allo stesso risultato. L'amministrazione finanziaria può fondare gli avvisi di accertamento su vari elementi, tra cui le risultanze delle indagini bancarie e finanziarie. Gli articoli 32 del Dpr n. 600/1973 (per le imposte dirette) e 51 del Dpr n. 633/1972 (per l'Iva) stabiliscono, infatti, che il Fisco può porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi acquisiti da soggetti e operatori bancari (ivi compresa la società Società_2 italiane Spa), assicurativi, finanziari, creditizi, fiduciari, nazionali ed esteri. Si tratta di una presunzione legale relativa, che non necessita, a differenza di quella semplice, di una ulteriore prova, in quanto integra di per sé i requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dall'articolo 2729 cc Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici(cfr Cassazione, nn. 13112/2020, 10480/2018 e 11102/2017). Peraltro, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Corte di
Cassazione, Ordinanza 20 9 novembre 2020, n. 26489). Il convincimento giudiziale può essere basato anche su di una sola presunzione semplice, in quanto il requisito della concordanza riguarda l'eventualità del concorso di più circostanze presuntive (Cass. n. 4406 del 4.5.1999 e Cass. n. 12671 del 13.6.2005).
E nel caso di specie vi è tutto un quadro composto da non dichiarate movimentazioni in entrata, movimentazioni in uscita, incassi e redditi che assume rango ben più elevato di singola circostanza presuntiva… Se è poi vero che è ammessa la prova contraria ad onere del ricorrente, la suprema Corte ha ribadito che la presunzione legale si supera solo “… in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento … che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati” (ordinanza n. 10569 del 1° aprile 2022).
Sulle sanzioni Nulla da eccepire anche in merito all'iter logico giuridico seguito per l'irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni sono state irrogate ai sensi e per gli effetti dei Decreti Legislativi nn. 471 e 472 del
1997, ed in particolare: Presentazione della dichiarazione in maniera infedele ai fini IIDD in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 8 del DPR 322/1998. La suddetta violazione risulta sanzionata a norma e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 471/97; Omessa presentazione della dichiarazione ai fini ai fini IRAP ed IVA, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 ed 8 del D.P.R. n. 322/1998. Le suddette violazioni risultano sanzionate a norma e per gli effetti dell'art.
Art. 1, comma 1 (IRAP) e 5, comma 1 (IVA) del D.lgs 471/97; Omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili in relazione ad un'Iva complessivamente dovuta pari ad
€ 25.144,11, in violazione degli obblighi stabiliti dagli art. 23 del DPR 633/72, sanzionata a norma e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 471/97.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Allegava: documentazione a difesa.
In data 9/12/2025 il difensore della ricorrente depositava memorie difensive, con le quali deduceva:
SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA ED ERRONEITA' DELLA DETERMINAZIONE DEI RICAVI
ACCERTATI – EVIDENTE ERRORE DI DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI POSITIVE E
NEGATIVE DELL'IMPONIBILE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL
PRINCIPIO DI LEGALITA'. Precisava che anche con le memorie insisteva nel fare rilevare la manifesta erroneità e infondatezza della determinazione dei maggiori ricavi accertati dall'Agenzia delle Entrate. Le motivazioni che sorreggono l'accertamento impugnato sono assolutamente contraddittorie ed errate poiché da un lato lo stesso Ufficio rileva l'omessa dichiarazione delle somme derivanti dai pagamenti
POS pari ad € 26.774,15 e dai versamenti bancari pari a € 34.630,00, per un totale di € 61.404,15.
Dall'altro, sostiene arbitrariamente che il complessivo ammontare dei “ricavi imponibili” ammonta ad
€ 114.291,43 senza fornire nessuna adeguata motivazione e prova analitica di tale assunto (testualmente dall'accertamento “l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43”). 4 Occorre allora ricordare che lo Ufficio resistente individua ed accerta i seguenti elementi positivi del reddito accertato: a) Incassi POS non dichiarati € 26.774,15 (testualmente a pag. 6 dell'accertamento l'Ufficio afferma “Appare del tutto evidente che tali movimentazioni costituiscono ricavi commerciali non esposti in dichiarazione per complessivi € 26.774,15”); b) Versamenti bancari non dichiarati € 34.630,00 (testualmente sempre a pag. 6 dell'accertamento l'Ufficio afferma di essere “… legittimato a presumere che gli stessi, quantificati in € 34.630,00, siano sottratti a tassazione”; c)
Prelevamenti bancari pari a € 78.700 dai quali desume ricavi € 35.588,14 in ragione del coefficiente di ricarico del 45,22% (a pag. 7 dell'accertamento l'Ufficio afferma di essere “… legittimato a presumere che gli stessi siano acquisti “in nero” in relazione ai quali, la contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati ”);
Orbene, sommando i suddetti elemento positivi emergono maggiori ricavi pari a € 96.992,29. Fermo restando per determinare l'imponibile, ai maggiori ricavi vanno in ogni caso sottratti i costi, già così non si comprende come l'Ufficio sia pervenuto a rilevare “ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43”. E come si è detto, è in ogni caso necessario tener conto dei costi al fine di determinare l'imponibile. Lo stesso Ufficio resistente individua i seguenti elementi negativi del reddito: a) Costi deducibili riconosciuti dallo stesso Ufficio pari a € 78.700, affermando a pag. 8 dell'accertamento “l'Ufficio riconosce costi deducibili determinati secondo le modalità descritte al punto D) per complessivi
€ 78.700,00”; b) Ulteriori costi deducibili per fatture d'acquisto € 6.520,38, rilevate dallo stesso Ufficio “… attraverso la consultazione in Anagrafe Tributaria dei dati presenti su “spesometro ricostruito” è stato rilevato che i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi € 6.520,38. Lo stesso Ufficio quindi da atto e dimostrazione di elementi negativi del maggior reddito tassabile pari a € 85.220,38 e a ciò si aggiunga che, già in fase di contraddittorio, sono state fornite anche altre fatture d'acquisto, delle quali tuttavia l'Agenzia delle Entrate non tiene minimamente conto, senza alcuna motivazione della documentazione offerta. In merito a tali maggiori costi documentati, pari a € 7.838,91, l'Agenzia delle Entrate nulla afferma e nulla contesta, dovendosi applicare a tal fine il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Ora, considerato che lo stesso Ufficio ha individuati gli elementi negativi e positivi, doveva quindi determinare l'imponibile secondo quanto previsto l'art. 109 del TUIR secondo il quale “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza” del quale, invece, l'Ufficio ha fatto totale astrazione e ha determinato un maggior imponibile del tutto arbitrario, privo di dimostrazione probatoria e motivazionale. Applicando la suddetta norma, che è regola generale dell'ordinamento, non vi è modo di pervenire agli erronei e arbitrari risultati dell'Ufficio che, in giudizio, si è limitato a reiterare le infondate affermazioni recate nell'atto impugnato. Ciò conferma, inequivocabilmente, quanto l'avviso di accertamento sia errato e infondato nel merito e che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis D. Lgs 546/92 debba essere certamente annullato per assoluta infondatezza. Nel caso di specie, non solo manca del tutto la prova di fondatezza del maggior imponibile determinato dall'Ufficio, ma vi è la palese evidenza di come esso sia stato arbitrariamente determinato in violazione all'art. 109 del TUIR e all'art. 53 della Costituzione.
Concludeva insistendo nella richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n. 300 del 1999, art. 68 nonché della l.
n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente, posto che, nel caso di specie, l'atto impugnato risulta firmato dal Capo Area su delega del
Direttore Provinciale, come da deleghe versata in atti e non contestata;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39, co. 1, d.p.r. n. 600 del 197, abuso di presunzioni semplici , infondatezza della ricostruzione della maggior capacità contributiva per assenza di elementi probatori, irrilevanza fiscale dei finanziamenti bancari e delle polizze assicurative , violazione dell'art. 53 cost. Invero, l'atto impugnato appare immune dai vizi contestati, siccome basato sul preciso presupposto che la ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, per cui legittimo appare l'accertamento basato su presunzioni, le quale alla luce delle verifiche bancarie appaiono gravi, precise e concordanti e per l'effetto suscettibili di assurgere al rango di prova. Invero, così come emerge dagli accertamenti fiscali e dall'esito processuale, la ricorrente è stata inserita nel piano annuale controlli 2023 della scrivente Direzione Provinciale a seguito di pacifiche incongruenze nelle movimentazioni attive di conto corrente rilevanti per il periodo di imposta 2017, infatti è stata riscontrata la presenza di movimentazioni attive per € 122.156,00 su un conto corrente intestato alla contribuente di cui non solo non vi è traccia non solo nella documentazione fiscale e nella dichiarazione dei redditi, la quale risulta omessa, ma di cui non è stata fornita alcuna prova valida sulla provenienza, inoltre, nella dichiarazione dei redditi anno 2018 non viene indicato alcun reddito imponibile ai fini delle IIDD, per cui palese appare la incongruenza contabile ove si riscontrano movimentazioni bancarie nel 2017 pari ad euro 122.156,00 e l'assenza di reddito imponibile nell'anno
2018, senza che tale evento sia giustificato da attendibile documentazione. Inoltre, così come accertato nell'anno 2017 sono emerse movimentazioni in ingresso con causale “incasso pos”, per un valore per
€ 26.774,15, per cui appare pacifico che tali movimentazioni costituiscono ricavi di cui è stata omessa ogni annotazione contabile ed ogni dichiarazione;
inoltre ancora così come dedotto dall'agenzia delle
Entrate, senza alcuna contestazione congrua e specifica da parte della ricorrente, nel medesimo periodo si registrano movimentazioni in ingresso con causale “versamento” per € 34.630,00, per cui appare pacifico ed indiscutibile che il dato bancario è probante, non solo perché basato su una semplice ma probante constatazione matematica, ma anche perché
la ricorrente non ha saputo dimostrare né nella fase amministrativa, Né in quella processuale la natura e la provenienza di tali incassi. Orbene, tali incongruenze, frutto di una semplice constatazione bancaria legittimano l'accertamento ex art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, posto che il rilevamento di movimentazione di somme in capo alla ricorrente , senza che vi sia traccia nella contabilità ed in presenza di omessa dichiarazione dimostrano l'intento evasivo. Sul punto la Corte di cassazione con ordinanza n. 25043 del 18/9/209024 ha stabilito che n tema di movimenti bancari, i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività
d'impresa e non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. Con riferimento poi all'imposizione indiretta va sottolineato che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n. 2 del DPR n.600/1973, e dell'art. 51, comma 2, n.2, del DPR n.633/1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili”. Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Orbene, nel caso in esame nulla ha saputo dimostrare la ricorrente;
che le incongruenze emesse in sede di verifica bancaria rendono credibile l'assunto secondo il quale che le operazioni passive avvengono in gran parte in contanti, stante l'assenza di ogni adeguato e credibile riscontro documentale, posto che le fatture prodotte dalla ricorrente, per un importo minimo rispetto alle operazioni bancarie non sono suscettibile di fornire alcuna prova. Inoltre i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi € 6.520,38, senza che vi sia traccia nella contabilità, per cui appare pacifico che tali acquisti siano stati eseguiti in nero, a fronte dei quali ha conseguito ricavi parimenti in nero, stante l'assenza di giusta documentazione;
che l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche dagli studi , da quali risulta una percentuale di ricarico del 45,22%, data dal rapporto tra il volume d'affari pari ad € 28.827,00 ed il costo del venduto pari ad € 19.850,00 (dato, a sua volta dalla differenza tra esistenze iniziali pari ad € 232.150,00 e rimanenze finali pari ad € 212.300,00). Pertanto, così come accertato, applicando tale percentuale ai costi in precedenza ricostruiti, è possibile determinare ricavi non dichiarati
(che comprendono le movimentazioni in ingresso già esposte ai punti A) e B) per € 114.291,43;
che corretto e legittimo appare l'operato dell'Ufficio nella parte in ci riconosce costi deducibili, per complessivi € 78.700,00;
che le incongruenze rilevate e l'inattendibilità della documentazione fiscale, assume conseguenze anche ai fini IVA, infatti, così come dedotto dall'Ufficio, la carenza dei requisiti previsti dall'Art. 19 del DPR
633/72, non consente di riconoscere IVA in detrazione, con il conseguente recupero a tassazione di una maggiore imposta dovuta ai fini IVA, per € 25.144,11, calcolata su operazioni attive imponibili per
€ 114.291,43;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzione, invero, le sanzioni sono state applicate nel rispetto di legge ovvero, dei
Decreti Legislativi nn. 471 e 472 del 1997, facendo riferimento a: presentazione della dichiarazione in maniera infedele ai fini IIDD in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 8 del DPR 322/1998; omessa presentazione della dichiarazione ai fini ai fini IRAP ed IVA, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 ed 8 del D.P.R. n. 322/1998;
che l'esito dell'accertamento, a differenza di quanto contestato dalla parte ricorrente non solo è adeguatamente provato, ma è anche adeguatamente e congruamente provato da documentazione bancaria certa, sulla base della quale è stato basato l'accertamento.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive
€ 3.000,00 oltre spese generali. Così deciso in Catania il 19 dicembre 2025 Il giudice relatore Santo
Lopes Il Presidente Liborio Fazzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4307/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01GC00224/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4502/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/05/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'avviso di accertamento n. TYS01GC00224/24 notificato il 22/03/2024 relativo a modello unico anno 2017.
Premetteva:
che a seguito dell'inserimento dell'odierna ricorrente sig.ra Ricorrente_1 nel piano dei controlli annuali 2023, in data 20.11.2023 le veniva notificato l'invito n. I00684/2023 (DOC - 02) con il quale l'Ufficio richiedeva l'esibizione delle movimentazioni del cc n. 00300449655 per l'anno di imposta 2017. In data 27.11.2023, si svolgeva il contraddittorio in cui l'avv. Difensore_1 delegato dalla ricorrente (DOC - 03) produceva i suddetti estratti conto (DOC - 04) come espressamente riportato nel verbale di contraddittorio redatto a conclusione dello stesso (DOC - 05). In data 23.01.2024, l'avv. Difensore_1 produceva a mezzo mail, inviata all'Ufficio procedente le seguenti fatture d'acquisto (DOC - 06): Denominazione Codice Fiscale Data
Imponibile IVA Totale Maglificio Rossi Idee Moda S.R.L. P.IVA_1 23/06/2017 1.699,50 373,89 2.073,39 Nominativo_1 CF_1 08/09/2017 49,18 10,82 60,00 Nominativo_2 CF_2 27/11/2017 500,00 110,00 510,00 Società_1 S.R.L. P.IVA_2 16/11/2017 1.338,00 294,36 1.632,36 Nominativo_3 CF_3 20/11/2017 4.252,23 935,49 5.187,72 7.838,91 1.724,56 9.463,47. Il contraddittorio endoprocedimentale si concludeva senza alcun verbale conclusivo. In data 22/03/2024 l'Agenzia delle Entrate, notificava all'odierna ricorrente l'Avviso di Accertamento n. TYS01GC00224/2024 con il quale contestava l'omessa dichiarazione IVA e
IRAP, nonché l'infedele dichiarazione IRPEF per l'anno di imposta 2017. Specificamente, nelle motivazioni dell'atto, l'Ufficio rilevava le seguenti incongruenze:
a) movimentazione in ingresso di accrediti con causale “accredito pos” per complessivi € 26.774,15;
b) movimentazione in ingresso di accrediti con causale “versamento” per complessivi € 34.630,00
c) movimentazione in ingresso di alcuni addebiti con causale “emissione assegni circolari” e “prelievo contante” per complessivi € 78.700,00.
Nella sezione conclusiva delle motivazioni dell'atto l'Ufficio, nonostante la ricostruzione degli elementi positivi di reddito fosse pari a € 61.404,15 determinava, mediante l'uso di non meglio specificate presunzioni ex art. 39 DPR 600/73, maggiori componenti positivi per complessivi € 114.291,43. A tale ricostruzione venivano poi sottratti i sopracitati addebiti di complessivi € 78.700,00, senza tuttavia tener conto delle già menzionate fatture d'acquisto prodotte in sede di contraddittorio per complessivi
€ 9.463,47.
Eccepiva:
NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973, ART. 42
E D.LGS. N. 300 DEL 1999, ART. 68 NONCHÈ DELLA L. N. 212 DEL 2000, ART. 6 IN QUANTO NON
SOTTOSCRITTO DAL DIRETTORE, BENSÌ DA UN FUNZIONARIO IN ASSENZA DI SPECIFICA E
MOTIVATA DELEGA, NON ALLEGATA ALL'AVVISO E, PERTANTO, NON PORTATA A CONOSCENZA
DEL CONTRIBUENTE. Citava giurisprudenza di legittimità e di merito.
NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39, CO. 1, D.P.R. N. 600
DEL 1973 – ABUSO DI PRESUNZIONI SEMPLICI – INFONDATEZZA DELLA RICOSTRUZIONE DELLA
MAGGIOR CAPACITA' CONTRIBUTIVA PER ASSENZA DI ELEMENTI PROBATORI – IRRILEVANZA
FISCALE DEI FINANZIAMENTI BANCARI E DELLE POLIZZE ASSICURATIVE – VIOLAZIONE
DELL'ART. 53 COST. Nel merito, rilevava l'assoluta nullità dell'avviso di accertamento per inesatta e maggiormente gravosa ricostruzione della capacità contributiva della ricorrente mediante l'utilizzo di presunzioni semplici manifestamente illogiche poiché prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in violazione degli artt. 2727 c.c. e 53 della Cost. Nell'avviso di accertamento in oggetto,
l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare le contestazioni mosse mediante l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, co. 1, DPR 600/73. Partendo da una serie di movimentazioni in ingresso presenti sul conto corrente bancario della ricorrente e non esposte in dichiarazione, ossia:
a) € 26.774,15 con causale “accredito pos”;
b) € 34.630,00 con causale “versamento”; l'Ufficio considera sottratti a tassazione non già € 61.404,15
(26.774,15 + 34.630) ma addirittura € 114.291,43 senza alcuna effettiva motivazione o prova di tale incomprensibile somma: «Considerata l'incompletezza e l'inesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni e della documentazione contabile in possesso della Parte, con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43». Invero, lo stesso Ufficio riporta e ammette la totale irrilevanza fiscale delle altre somme pervenute sul conto della contribuente laddove, a pag. 6 punto C, è la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che “La restante parte delle movimentazioni in ingresso è costituita da erogazioni di finanziamenti o accrediti relativi a polizze assicurative”. Rilevava che è assolutamente evidente che gli eventuali finanziamenti ricevuti in prestito non possono costituire assolutamente maggiori ricavi in quanto ad essi corrisponde una obbligazione di restituzione nonché l'obbligo di corrispondere interessi passivi alla finanziaria erogante (che, anzi, costituiscono costi deducibili per l'attività d'impresa). In merito agli accrediti relativi a polizze assicurative anche questi sono fiscalmente irrilevanti poiché le imprese di assicurazione devono operare la ritenuta alla fonte ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1,
Legge del 26/09/1985, n. 482 e dell'art. 42, comma 4, TUIR. Pertanto, sotto tale specifico aspetto,
l'Agenzia delle Entrate pretende di sottoporre a tassazione somme che hanno già scontato l'imposta normativamente prevista, con conseguente duplicazione d'imposta. Pertanto, la rideterminazione dei maggiori ricavi è assolutamente errata laddove, sempre a pag. 6, l'Agenzia delle Entrate pretende erroneamente di determinare “Il totale di tutte le movimentazioni in ingresso (esposte ai paragrafi A), B) e
C)) coincide esattamente con le informazioni disponibili nell'Archivio dei rapporti finanziari, salvo una differenza di lieve entità”. Non è quindi in alcun modo ammissibile che nella sommatoria dei versamenti rilevati vengano ricomprese anche le somme di cui alla lettera C (finanziamenti o accrediti relativi a polizze assicurative) che invece non hanno alcuna rilevanza fiscale. Pertanto, la ricostruzione di maggiori ricavi imponibili nella misura di € 114.291,43 è assolutamente illegittima in quanto pretende di riportare a tassazione persino somme fiscalmente irrilevanti (finanziamenti o prestiti bancari) o erogazioni già tassate alla fonte (polizze assicurative). Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cc e 7 comma 5 bis D. Lgs 546/92, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito nessuna prova di maggiori ricavi nella misura di € 114.291,43 in quanto l'Ufficio si è limitato a documentare effettivamente solo € 26.774,15 con causale “accredito pos” e
€ 34.630,00 con causale “versamento” per un totale accertabile di € 61.404,15. Nonostante l'utilizzo della metodologia analitica – induttiva permetta all'Amministrazione di ricostruire la situazione economica, partendo dalla situazione contabile (in questo caso dalle movimentazioni del conto corrente) anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, è pur sempre necessario che queste risultino gravi, precise e concordanti (art. 2727 c.c.). Nel caso di specie, invece, l'Ufficio provvede a ricostruire in maniera del tutto fantasiosa la situazione reddituale maggiorandola di € 42.887,28 adducendo quale motivazione quella della “inesattezza” e della “incompletezza” delle dichiarazioni reddituali. Prendendo le mosse dalla definizione di ragionamento presuntivo, ossia la deduzione di un fatto noto da un fatto ignoto mediante procedimento logico (Cass., Sez. V, sent. 19/11/2021, n. 35642), non si comprende quale sia la ricostruzione logica adottata dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie, che dal fatto noto
(versamenti di denaro non dichiarati per complessivi € 61.404,15) arriva addirittura a presumere un maggiore reddito non dichiarato di € 114.291,43! Occorre poi far rilevare che lo stesso Ufficio riconosce costi deducibili determinati secondo le modalità descritte al punto D) per complessivi € 78.700,00.
Pertanto, tali costi di produzione determinati dalla stessa Agenzia delle Entrate dovranno in ogni caso essere contrapposti ai ricavi accertati, al fine di determinare la base imponibile. Pertanto, va respinta l'erronea ed arbitraria ricostruzione di maggiori ricavi operata dall'Ufficio nella misura di € 114.291,43 in quanto dagli accrediti pos e dai versamenti bancari emergono componenti positive per sole € 61.404,15
(26.774,15 + 34.630) alle quali vanno in ogni caso contrapposti i costi determinati dalla stessa Agenzia delle Entrate in € 78.700,00. Tale irragionevole comportamento dell'AF si pone in aperto contrasto con il principio di capacità contributiva del contribuente legittimamente sancito dall'art. 53 Cost. Orbene, avendo quale unica finalità e limite quello dell'accertamento della capacità contributiva della contribuente, l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione non può che considerarsi illegittimo e, pertanto, deve essere annullato.
ILLEGITTIMITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA INGIUNTA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ. In ogni caso, la sanzione amministrativa ingiunta è palesemente illegittima in quanto viola il principio di proporzionalità e, come tale, va disapplicata dal Giudicante. Orbene, l'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 18 dicembre 1992, nel prevedere i criteri di determinazione delle sanzioni stabilisce che: “qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. È chiaro che tale disciplina sia intervenuta al fine di impedire che il Giudice potesse comminare delle sanzioni senza procedere alla valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per determinare l'entità correlativamente alla gravità del caso concreto. Sul punto la
Giurisprudenza risulta unanime nell'interpretazione della ratio dell'art. 7, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ed infatti la sent. 33097/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha, da ultimo, disposto che: «[…] l'art 7 del
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale».
Citava giurisprudenza di legittimità. Ribadiva che il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Associazione_1 (Obbligo di informazione in materia fiscale), C788/19, EU:C:2022:55, punto 48]. Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato» CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
SENTENZA 08.03.2022, CAUSA C-205/20. Pertanto, stante la palese violazione del principio di proporzionalità, chiedeva di disapplicare la sanzione irrogata dall'impugnato avviso di accertamento n.
TYS01GC00224/2024.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del superiore ricorso e per i motivi esposti: in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del DPR n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n.
300 del 1999, art. 68 nonché della l. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente;
nel merito, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39, co. 1, DPR 600/73, abuso di presunzioni semplici – illogicità nella ricostruzione della capacità contributiva mediante l'utilizzo di elementi presuntivi – violazione dell'art. 53 Cost.; accertare l'illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.
Allegava: 1) Copia Avviso di accertamento n. TYS01GC00224/2024; 2) Invito n. I00684/2023; 3) Delega per il contraddittorio endoprocedimentale;
4) Estratto conto cc/n. 00300449655; 5) Copia fatture d'acquisto fornite in data 23.01.2024 alla dott.ssa Nominativo_5; 6) Verbale di contraddittorio del 23.01.2024; 7) Procura alle liti.
In data 3/7/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
Sul primo motivo di ricorso, rilevava che la questione è stata oggetto di diverse decisioni di legittimità, tra cui le note sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 del 9 novembre 2015 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato validi gli atti emessi dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate purché trattasi di capi dell'ufficio fiscale, che non devono necessariamente essere dirigenti. Per gli NI la delega di firma al funzionario incaricato non è di per sé motivo di nullità dell'atto. In particolare, dalla sentenza n.
22800/2015 emerge che "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.
P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio
" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. Per la Corte, infatti, le questioni concernenti le carriere dell'Agenzia costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funzionamento dell'Agenzia. Lo stesso art. 42 del Dpr 600 del 1973, citato ex adverso, ancora la validità dell'accertamento alla sola condizione che venga sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Carriera direttiva che non significa titolarità di una posizione dirigenziale. Con la sentenza n. 22800/2015 la Corte ha ribadito che “vanno considerati impiegati alla carriera direttiva, i funzionari della terza area. E ai meri fini della validità dell'atto non occorre che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre disposizioni". Di recente la S.C. ha confermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (di cui all'art 42 dpr 600/73) ha rilevanza esclusivamente interna ed incide solo sull'organizzazione dell'ufficio e può avvenire con mero ordine di servizio senza indicazione nominativa (Cass. Ordinanza n. 5826/2023) rimanendo l'atto attribuibile al delegante. In ogni caso poi, nel caso di specie, l'atto impugnato (a pag. 27) risulta firmato dal Capo Area su delega del Direttore
Provinciale, come da deleghe in allegato (all. 2).
Sul secondo motivo di ricorso, rilevava che la ricorrente è stata inserita nel piano annuale controlli 2023 della scrivente Direzione Provinciale a seguito di alcune incongruenze nelle movimentazioni attive di conto corrente rilevanti per il periodo di imposta 2017. In particolare, i presupposti dell'attività di accertamento sono stati i seguenti: sulla base delle informazioni disponibili nell'Archivio dei rapporti finanziari, è stata riscontrata la presenza di movimentazioni attive per € 122.156,00 su un conto corrente intestato alla contribuente;
la contribuente per l'anno d'imposta 2017 ha omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA ed IRAP;
ha presentato la dichiarazione modello REDDITI-2018 in data
31/10/2018, nella quale non viene indicato alcun reddito imponibile ai fini delle IIDD;
la contribuente risulta svolgere la seguente attività: commercio ambulante di articoli di vestiario confezionati, articoli tessili anche per la casa, accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli da regalo, chincaglieria, profumi;
nell'anno 2017 sono emerse movimentazioni in ingresso con causale “incasso pos”, tutte di medio-basso valore per € 26.774,15. Non v'è chi non veda che tali movimentazioni costituiscono ricavi commerciali non esposti in dichiarazione per complessivi € 26.774,15; nel medesimo periodo si registrano movimentazioni in ingresso con causale “versamento” per € 34.630,00 Ebbene, la Parte non ha dimostrato né la natura, né la provenienza di tali incassi rilevati sugli estratti conto;
proprio le disposizioni previste dall'art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, che la controparte pretestuosamente ritiene violate, prevedono la rettifica dei redditi d'impresa se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate é desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Rilevata l'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA ed IRAP e la trasmissione della dichiarazione ai fini IIDD senza indicazione di dati contabili significativi, in assenza di qualsivoglia documentazione prodotta dalla Parte utile a giustificare tali accrediti, ed in considerazione dell'attività di commercio ambulante svolta dalla contribuente, in cui la maggior parte degli incassi avviene in contanti, è ragionevole desumere che tali accrediti non giustificati costituiscano una parte di ricavi non dichiarati, versati sul conto corrente personale, al netto di una quota trattenuta dalla
Parte per le proprie spese personali. Ed anche qui non v'è chi non veda la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente, l'Ufficio è legittimato a presumere che gli stessi, quantificati in
€ 34.630,00, siano sottratti a tassazione, dato che la contribuente non è stata in grado di dimostrare che non si riferiscano ad operazioni non imponibili, ovvero che se ne sia tenuto conto in sede di dichiarazione.
Atra circostanza inequivocabile è rappresentata dalla movimentazione, dettagliatamente esplicata nelle motivazioni dell'atto impugnato, per 78.700 euro. Da ciò è agevole affermare con certezza che, anche analizzando la posizione dal lato degli acquisti, è possibile osservare che le operazioni passive avvengono in gran parte in contanti, e senza documentazione contabile in misura congrua rispetto all'ammontare delle operazioni attive riscontrate in ingresso sul conto corrente. 6 Inoltre, attraverso la consultazione in Anagrafe Tributaria dei dati presenti su “spesometro ricostruito” è stato rilevato che i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi
€ 6.520,38. Conseguentemente, l'Ufficio è legittimato a presumere che gli stessi siano acquisti “in nero” in relazione ai quali, la contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati. Parimenti, quindi, la Parte non ha dimostrato la natura, né la destinazione di tali movimentazioni in uscita dal conto ed ivi si richiamano le disposizioni previste dall'art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, che prevede la rettifica dei redditi d'impresa se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate é desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. A tal fine, analizzando i dati rilevanti ai fini degli studi di settore presentati per l'anno precedente (omessi, invece per il 2017) è stato possibile osservare una percentuale di ricarico del 45,22%, data dal rapporto tra il volume d'affari pari ad € 28.827,00 ed il costo del venduto pari ad € 19.850,00 (dato, a sua volta dalla differenza tra esistenze iniziali pari ad € 232.150,00 e rimanenze finali pari ad € 212.300,00).
Applicando tale percentuale ai costi in precedenza ricostruiti, è possibile determinare ricavi non dichiarati
(che comprendono le movimentazioni in ingresso già esposte ai punti A) e B) per € 114.291,43. 7 Come detto, l'analisi dei conti corrente ha messo in evidenza: - incassi pos per complessivi € 26.774,15, qualificabili come ricavi non dichiarati;
- versamenti in ingresso nel conto corrente non giustificati per complessivi € 34.630,00, qualificabili come ricavi non dichiarati. Le movimentazioni descritte per complessivi € 61.404,15 costituiscono solo una quota parte dei ricavi non dichiarati dalla ricorrente, in assenza di documentazione contabile idonea a quantificare l'esatta composizione della base imponibile che tenga in considerazione anche gli incassi in contanti. Per cui, considerata l'incompletezza e l'inesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni e della documentazione contabile in possesso della
Parte, con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi € 114.291,43. Parimenti, l'Ufficio riconosce costi deducibili, di cui alle movimentazioni citate sopra, per complessivi € 78.700,00. Conseguentemente l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito / valore della produzione imponibili ai fini IIDD (da valere anche ai fini previdenziali ed assistenziali) ed IRAP, pari ad € 114.291,43-78.700,00= 35.591,43. Rilevava che l'operato della parte ricorrente rileva anche ai fini iva: In carenza dei requisiti previsti dall'Art. 19 del DPR
633/72, non è possibile riconoscere iva in detrazione. Pertanto l'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggiore imposta dovuta ai fini IVA, per € 25.144,11, calcolata su operazioni attive imponibili per
€ 114.291,43. Come emerge chiaramente dalla fredda ricostruzione dell'accertamento, alcuna illogicità né abuso di presunzioni può rinvenirsi nel caso di specie. Come affermato in dottrina, le presunzioni sono gravi quando danno la certezza o il sicuro convincimento, e sono concordanti quando convergono allo stesso risultato. La precisione attiene piuttosto alla concordanza, e non alla gravità. E non v'è chi possa negare che tutti gli elementi del quadro sopra indicato siano gravi, cioè rilevanti e non sottacibili, precisi, cioè determinati e quantificati e concordanti allo stesso risultato. L'amministrazione finanziaria può fondare gli avvisi di accertamento su vari elementi, tra cui le risultanze delle indagini bancarie e finanziarie. Gli articoli 32 del Dpr n. 600/1973 (per le imposte dirette) e 51 del Dpr n. 633/1972 (per l'Iva) stabiliscono, infatti, che il Fisco può porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi acquisiti da soggetti e operatori bancari (ivi compresa la società Società_2 italiane Spa), assicurativi, finanziari, creditizi, fiduciari, nazionali ed esteri. Si tratta di una presunzione legale relativa, che non necessita, a differenza di quella semplice, di una ulteriore prova, in quanto integra di per sé i requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dall'articolo 2729 cc Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici(cfr Cassazione, nn. 13112/2020, 10480/2018 e 11102/2017). Peraltro, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Corte di
Cassazione, Ordinanza 20 9 novembre 2020, n. 26489). Il convincimento giudiziale può essere basato anche su di una sola presunzione semplice, in quanto il requisito della concordanza riguarda l'eventualità del concorso di più circostanze presuntive (Cass. n. 4406 del 4.5.1999 e Cass. n. 12671 del 13.6.2005).
E nel caso di specie vi è tutto un quadro composto da non dichiarate movimentazioni in entrata, movimentazioni in uscita, incassi e redditi che assume rango ben più elevato di singola circostanza presuntiva… Se è poi vero che è ammessa la prova contraria ad onere del ricorrente, la suprema Corte ha ribadito che la presunzione legale si supera solo “… in forza di rigorosa prova da parte del contribuente in merito ad ogni singolo movimento … che non si tratti di operazioni imponibili ovvero che le stesse siano state considerate già come tali, anche con riferimento all'eventuale sussistenza di costi deducibili, ove non emergenti già dagli accertamenti effettuati” (ordinanza n. 10569 del 1° aprile 2022).
Sulle sanzioni Nulla da eccepire anche in merito all'iter logico giuridico seguito per l'irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni sono state irrogate ai sensi e per gli effetti dei Decreti Legislativi nn. 471 e 472 del
1997, ed in particolare: Presentazione della dichiarazione in maniera infedele ai fini IIDD in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 8 del DPR 322/1998. La suddetta violazione risulta sanzionata a norma e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 471/97; Omessa presentazione della dichiarazione ai fini ai fini IRAP ed IVA, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 ed 8 del D.P.R. n. 322/1998. Le suddette violazioni risultano sanzionate a norma e per gli effetti dell'art.
Art. 1, comma 1 (IRAP) e 5, comma 1 (IVA) del D.lgs 471/97; Omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili in relazione ad un'Iva complessivamente dovuta pari ad
€ 25.144,11, in violazione degli obblighi stabiliti dagli art. 23 del DPR 633/72, sanzionata a norma e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 471/97.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Allegava: documentazione a difesa.
In data 9/12/2025 il difensore della ricorrente depositava memorie difensive, con le quali deduceva:
SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA ED ERRONEITA' DELLA DETERMINAZIONE DEI RICAVI
ACCERTATI – EVIDENTE ERRORE DI DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI POSITIVE E
NEGATIVE DELL'IMPONIBILE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL
PRINCIPIO DI LEGALITA'. Precisava che anche con le memorie insisteva nel fare rilevare la manifesta erroneità e infondatezza della determinazione dei maggiori ricavi accertati dall'Agenzia delle Entrate. Le motivazioni che sorreggono l'accertamento impugnato sono assolutamente contraddittorie ed errate poiché da un lato lo stesso Ufficio rileva l'omessa dichiarazione delle somme derivanti dai pagamenti
POS pari ad € 26.774,15 e dai versamenti bancari pari a € 34.630,00, per un totale di € 61.404,15.
Dall'altro, sostiene arbitrariamente che il complessivo ammontare dei “ricavi imponibili” ammonta ad
€ 114.291,43 senza fornire nessuna adeguata motivazione e prova analitica di tale assunto (testualmente dall'accertamento “l'Ufficio ha rilevato ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43”). 4 Occorre allora ricordare che lo Ufficio resistente individua ed accerta i seguenti elementi positivi del reddito accertato: a) Incassi POS non dichiarati € 26.774,15 (testualmente a pag. 6 dell'accertamento l'Ufficio afferma “Appare del tutto evidente che tali movimentazioni costituiscono ricavi commerciali non esposti in dichiarazione per complessivi € 26.774,15”); b) Versamenti bancari non dichiarati € 34.630,00 (testualmente sempre a pag. 6 dell'accertamento l'Ufficio afferma di essere “… legittimato a presumere che gli stessi, quantificati in € 34.630,00, siano sottratti a tassazione”; c)
Prelevamenti bancari pari a € 78.700 dai quali desume ricavi € 35.588,14 in ragione del coefficiente di ricarico del 45,22% (a pag. 7 dell'accertamento l'Ufficio afferma di essere “… legittimato a presumere che gli stessi siano acquisti “in nero” in relazione ai quali, la contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati ”);
Orbene, sommando i suddetti elemento positivi emergono maggiori ricavi pari a € 96.992,29. Fermo restando per determinare l'imponibile, ai maggiori ricavi vanno in ogni caso sottratti i costi, già così non si comprende come l'Ufficio sia pervenuto a rilevare “ricavi imponibili sottratti a tassazione per complessivi
€ 114.291,43”. E come si è detto, è in ogni caso necessario tener conto dei costi al fine di determinare l'imponibile. Lo stesso Ufficio resistente individua i seguenti elementi negativi del reddito: a) Costi deducibili riconosciuti dallo stesso Ufficio pari a € 78.700, affermando a pag. 8 dell'accertamento “l'Ufficio riconosce costi deducibili determinati secondo le modalità descritte al punto D) per complessivi
€ 78.700,00”; b) Ulteriori costi deducibili per fatture d'acquisto € 6.520,38, rilevate dallo stesso Ufficio “… attraverso la consultazione in Anagrafe Tributaria dei dati presenti su “spesometro ricostruito” è stato rilevato che i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi € 6.520,38. Lo stesso Ufficio quindi da atto e dimostrazione di elementi negativi del maggior reddito tassabile pari a € 85.220,38 e a ciò si aggiunga che, già in fase di contraddittorio, sono state fornite anche altre fatture d'acquisto, delle quali tuttavia l'Agenzia delle Entrate non tiene minimamente conto, senza alcuna motivazione della documentazione offerta. In merito a tali maggiori costi documentati, pari a € 7.838,91, l'Agenzia delle Entrate nulla afferma e nulla contesta, dovendosi applicare a tal fine il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Ora, considerato che lo stesso Ufficio ha individuati gli elementi negativi e positivi, doveva quindi determinare l'imponibile secondo quanto previsto l'art. 109 del TUIR secondo il quale “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza” del quale, invece, l'Ufficio ha fatto totale astrazione e ha determinato un maggior imponibile del tutto arbitrario, privo di dimostrazione probatoria e motivazionale. Applicando la suddetta norma, che è regola generale dell'ordinamento, non vi è modo di pervenire agli erronei e arbitrari risultati dell'Ufficio che, in giudizio, si è limitato a reiterare le infondate affermazioni recate nell'atto impugnato. Ciò conferma, inequivocabilmente, quanto l'avviso di accertamento sia errato e infondato nel merito e che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 bis D. Lgs 546/92 debba essere certamente annullato per assoluta infondatezza. Nel caso di specie, non solo manca del tutto la prova di fondatezza del maggior imponibile determinato dall'Ufficio, ma vi è la palese evidenza di come esso sia stato arbitrariamente determinato in violazione all'art. 109 del TUIR e all'art. 53 della Costituzione.
Concludeva insistendo nella richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e d.lgs. n. 300 del 1999, art. 68 nonché della l.
n. 212 del 2000, art. 6 in quanto non sottoscritto dal direttore, bensì da un funzionario in assenza di specifica e motivata delega, non allegata all'avviso e, pertanto, non portata a conoscenza del contribuente, posto che, nel caso di specie, l'atto impugnato risulta firmato dal Capo Area su delega del
Direttore Provinciale, come da deleghe versata in atti e non contestata;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39, co. 1, d.p.r. n. 600 del 197, abuso di presunzioni semplici , infondatezza della ricostruzione della maggior capacità contributiva per assenza di elementi probatori, irrilevanza fiscale dei finanziamenti bancari e delle polizze assicurative , violazione dell'art. 53 cost. Invero, l'atto impugnato appare immune dai vizi contestati, siccome basato sul preciso presupposto che la ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, per cui legittimo appare l'accertamento basato su presunzioni, le quale alla luce delle verifiche bancarie appaiono gravi, precise e concordanti e per l'effetto suscettibili di assurgere al rango di prova. Invero, così come emerge dagli accertamenti fiscali e dall'esito processuale, la ricorrente è stata inserita nel piano annuale controlli 2023 della scrivente Direzione Provinciale a seguito di pacifiche incongruenze nelle movimentazioni attive di conto corrente rilevanti per il periodo di imposta 2017, infatti è stata riscontrata la presenza di movimentazioni attive per € 122.156,00 su un conto corrente intestato alla contribuente di cui non solo non vi è traccia non solo nella documentazione fiscale e nella dichiarazione dei redditi, la quale risulta omessa, ma di cui non è stata fornita alcuna prova valida sulla provenienza, inoltre, nella dichiarazione dei redditi anno 2018 non viene indicato alcun reddito imponibile ai fini delle IIDD, per cui palese appare la incongruenza contabile ove si riscontrano movimentazioni bancarie nel 2017 pari ad euro 122.156,00 e l'assenza di reddito imponibile nell'anno
2018, senza che tale evento sia giustificato da attendibile documentazione. Inoltre, così come accertato nell'anno 2017 sono emerse movimentazioni in ingresso con causale “incasso pos”, per un valore per
€ 26.774,15, per cui appare pacifico che tali movimentazioni costituiscono ricavi di cui è stata omessa ogni annotazione contabile ed ogni dichiarazione;
inoltre ancora così come dedotto dall'agenzia delle
Entrate, senza alcuna contestazione congrua e specifica da parte della ricorrente, nel medesimo periodo si registrano movimentazioni in ingresso con causale “versamento” per € 34.630,00, per cui appare pacifico ed indiscutibile che il dato bancario è probante, non solo perché basato su una semplice ma probante constatazione matematica, ma anche perché
la ricorrente non ha saputo dimostrare né nella fase amministrativa, Né in quella processuale la natura e la provenienza di tali incassi. Orbene, tali incongruenze, frutto di una semplice constatazione bancaria legittimano l'accertamento ex art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/73, posto che il rilevamento di movimentazione di somme in capo alla ricorrente , senza che vi sia traccia nella contabilità ed in presenza di omessa dichiarazione dimostrano l'intento evasivo. Sul punto la Corte di cassazione con ordinanza n. 25043 del 18/9/209024 ha stabilito che n tema di movimenti bancari, i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività
d'impresa e non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. Con riferimento poi all'imposizione indiretta va sottolineato che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art.32, comma 1, n. 2 del DPR n.600/1973, e dell'art. 51, comma 2, n.2, del DPR n.633/1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili”. Per superare la presunzione, il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Orbene, nel caso in esame nulla ha saputo dimostrare la ricorrente;
che le incongruenze emesse in sede di verifica bancaria rendono credibile l'assunto secondo il quale che le operazioni passive avvengono in gran parte in contanti, stante l'assenza di ogni adeguato e credibile riscontro documentale, posto che le fatture prodotte dalla ricorrente, per un importo minimo rispetto alle operazioni bancarie non sono suscettibile di fornire alcuna prova. Inoltre i fornitori della contribuente hanno comunicato che la stessa ha effettuato acquisti per complessivi € 6.520,38, senza che vi sia traccia nella contabilità, per cui appare pacifico che tali acquisti siano stati eseguiti in nero, a fronte dei quali ha conseguito ricavi parimenti in nero, stante l'assenza di giusta documentazione;
che l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche dagli studi , da quali risulta una percentuale di ricarico del 45,22%, data dal rapporto tra il volume d'affari pari ad € 28.827,00 ed il costo del venduto pari ad € 19.850,00 (dato, a sua volta dalla differenza tra esistenze iniziali pari ad € 232.150,00 e rimanenze finali pari ad € 212.300,00). Pertanto, così come accertato, applicando tale percentuale ai costi in precedenza ricostruiti, è possibile determinare ricavi non dichiarati
(che comprendono le movimentazioni in ingresso già esposte ai punti A) e B) per € 114.291,43;
che corretto e legittimo appare l'operato dell'Ufficio nella parte in ci riconosce costi deducibili, per complessivi € 78.700,00;
che le incongruenze rilevate e l'inattendibilità della documentazione fiscale, assume conseguenze anche ai fini IVA, infatti, così come dedotto dall'Ufficio, la carenza dei requisiti previsti dall'Art. 19 del DPR
633/72, non consente di riconoscere IVA in detrazione, con il conseguente recupero a tassazione di una maggiore imposta dovuta ai fini IVA, per € 25.144,11, calcolata su operazioni attive imponibili per
€ 114.291,43;
che va disattesa e respinta l'eccezione in ricorso relativa alla nullità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzione, invero, le sanzioni sono state applicate nel rispetto di legge ovvero, dei
Decreti Legislativi nn. 471 e 472 del 1997, facendo riferimento a: presentazione della dichiarazione in maniera infedele ai fini IIDD in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 8 del DPR 322/1998; omessa presentazione della dichiarazione ai fini ai fini IRAP ed IVA, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 ed 8 del D.P.R. n. 322/1998;
che l'esito dell'accertamento, a differenza di quanto contestato dalla parte ricorrente non solo è adeguatamente provato, ma è anche adeguatamente e congruamente provato da documentazione bancaria certa, sulla base della quale è stato basato l'accertamento.
Per l'effetto, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessive
€ 3.000,00 oltre spese generali. Così deciso in Catania il 19 dicembre 2025 Il giudice relatore Santo
Lopes Il Presidente Liborio Fazzi