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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6640/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Giacinto Mancusi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di essere stato ritenuto invalido in misura del 100% con decreto di omologa del
9.8.2016, riferiva di aver presentato in data 10.5.2022 domanda di ricostituzione reddituale al fine di beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971, respinta dall' con motivazione “ricostituzione presentata su pensione CP_1 eliminata”; talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di alla ricostituzione della pensione Parte_1 ex art. 12 legge 118/1971, in base al decreto di omologa del 9.8.2016 RG n.
1979/2015 in misura di legge e per gli anni 2019,2020 e 2021, per l'effetto,
CONDANNARE L' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto”.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in esame, il ricorrente non è più in possesso del requisito anagrafico per godere del beneficio in questione, avendo compiuto 67 anni nel 2017 e richiesto il pagamento dei ratei di pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/1971 per le annualità dal 2019 al 2021.
Difatti, la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Se ne deduce che il rigetto da parte dell' della domanda di ricostituzione CP_1 reddituale per essere stata la pensione in parola eliminata, appare legittimo.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Tivoli, il 25.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6640/2024, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Giacinto Mancusi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di essere stato ritenuto invalido in misura del 100% con decreto di omologa del
9.8.2016, riferiva di aver presentato in data 10.5.2022 domanda di ricostituzione reddituale al fine di beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971, respinta dall' con motivazione “ricostituzione presentata su pensione CP_1 eliminata”; talchè, esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di alla ricostituzione della pensione Parte_1 ex art. 12 legge 118/1971, in base al decreto di omologa del 9.8.2016 RG n.
1979/2015 in misura di legge e per gli anni 2019,2020 e 2021, per l'effetto,
CONDANNARE L' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto”.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in esame, il ricorrente non è più in possesso del requisito anagrafico per godere del beneficio in questione, avendo compiuto 67 anni nel 2017 e richiesto il pagamento dei ratei di pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/1971 per le annualità dal 2019 al 2021.
Difatti, la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.
Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.
Se ne deduce che il rigetto da parte dell' della domanda di ricostituzione CP_1 reddituale per essere stata la pensione in parola eliminata, appare legittimo.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Tivoli, il 25.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti