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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 723/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Piero Guidaldi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to Leopoldo Sambucci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 12 NONCHÉ
, c.f. Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Magni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in revocatoria nei confronti di ed Controparte_1 Parte_1 [...]
, deducendo che: era titolare dell'agenzia 63K di e CP_2 Controparte_3 aveva intrattenuto, in tale qualità, rapporti con B&P S.r.l., di cui era stato amministratore unico il quest'ultimo si era appropriato di premi versati dagli assicurati a B&P S.r.l. e spettanti Pt_1 al per l'importo complessivo di € 179.362,14; lo stesso si era offerto di risarcire il CP_1 danno al in parte mediante pagamenti rateali, ma era poi rimasto inadempiente, CP_1 avendo interrotto ogni versamento dal 10.2.2017; il credito residuo del ammontava CP_1
a € 59.550,00; in data 5.6.2014, con atto a rogito del notaio il Persona_1 Pt_1 aveva trasferito alla propria convivente, , la piena proprietà degli immobili Controparte_2 meglio indicati in atti.
***
Con sentenza n. 33/2022, R.G. n. 3838/2017, depositata in data 7.1.2022, il Tribunale di
Velletri ha accolto la domanda e ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, il contratto di compravendita concluso tra il e la , avente Pt_1 CP_2 ad oggetto gli immobili siti in Velletri, Circonvallazione n. 32 (già n. 24), costituiti da abitazione, locale cantina e posto auto, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.430,00 per compensi ed € 1.024,03 per esborsi.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività e in riforma della sentenza, di rigettare la domanda attorea e di dichiarare pienamente efficace e valido l'atto di compravendita.
***
Ha proposto appello incidentale , chiedendo di rigettare le domande del Controparte_2
ordinare l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e CP_1 pagina 2 di 12 condannare il al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla detta trascrizione;
in CP_1 via incidentale subordinata, nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale principale, disporre la modifica della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese legali, con compensazione delle stesse.
***
Si è costituito in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., o rigettare, l'appello principale e di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c., ovvero dell'art. 348 bis c.p.c., o rigettare, l'appello incidentale;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle impugnazioni, ha riproposto, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni e difese formulate in primo grado.
***
La Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 18.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la
Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 334
c.p.c., ciò in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. n. 26139/2022) che, all'esito di un'analitica e diffusa ricostruzione dello stato della giurisprudenza sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire pagina 3 di 12 impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale››.
Da tale condivisibile orientamento non vi è ragione di discostarsi, anche alla luce di ancor più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 15100/2024, che ha tratto “ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024”, con la quale si è affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva).
La si è costituita in data 8.9.2022, rispettando il termine di venti giorni prima CP_2 dell'udienza del 30.9.2022, come prescritto dall'art. 343 c.p.c., di talché l'appello incidentale è ammissibile.
***
Ciò detto, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sull'esistenza del presunto credito del erroneità sentenza di I grado››. CP_1
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto esistente “un presunto quanto infondato ed inesistente credito del , circostanza errata e smentita dalla sentenza CP_1 del Tribunale di Velletri n. 1229/2020, R.G. n. 7469/2017, già depositata in primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore Pt_1 del e aveva ritenuto estinto per compensazione il credito da quest'ultimo vantato. CP_1
Contesta altresì la valutazione incidenter tantum compiuta dal Tribunale in ordine all'esistenza del credito sulla base della documentazione prodotta dal sebbene CP_1 fosse in corso il relativo giudizio di accertamento, in tal modo “esorbitando dal petitum e causa petendi del presente giudizio, fino al punto da porsi in contrasto con la sentenza resa nell'ambito del suddetto giudizio”.
Deduce che, da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente, omesso di considerare come, in ogni caso, la compensazione rappresenti una vera e propria modalità di estinzione del credito, risalente ad epoca antecedente alla revocatoria, come giudizialmente accertato (doc.
n. 4), con l'effetto che alla data di introduzione del presente giudizio il presunto credito era inesistente, e, dall'altro, pur avendo ritenuto sufficiente un credito “solo eventuale”, avrebbe contraddetto sé stesso entrando nel merito della pretesa creditoria. pagina 4 di 12 Afferma inoltre che il Giudice di primo grado, non solo aveva accolto la domanda del ma aveva condannato, altresì, il al pagamento delle spese legali per CP_1 Pt_1
l'ingente quanto punitivo ed eccessivo importo di € 13.430,00, a fronte dell'esiguo valore della causa (€ 59.900,00) e alla luce della ben più ridotta condanna alle spese legali del CP_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che lo aveva visto soccombente;
tra l'altro, il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice avrebbe consentito a chiunque di richiedere la tutela di una pretesa creditoria del tutto inesistente (estinta) e di costituirsi - mediante l'abuso dello strumento processuale - un credito quale quello rappresentato dalla condanna alle spese legali.
***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha prestato adesione ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del 15/05/2018).
Com'è noto, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
Seguendo il suddetto insegnamento di legittimità (ampiamente richiamato nell'impugnata sentenza), con il quale l'appellante non sembra confrontarsi, il giudice si è soffermato sulla natura dell'azione revocatoria (volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria), evidenziando poi che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con pagina 5 di 12 efficacia di giudicato” (cfr. Cass. civ. n. 9855/2014), e ha correttamente concluso che la sopravvenuta sentenza, non ancora passata in giudicato (fatto, questo, pacifico, oltre che documentato), non poteva condizionare l'esito del giudizio.
Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore nel ritenere accertata l'esistenza del credito pur a fronte della sentenza n. 1229 del 2.9.2020 (non definitiva) emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In quanto sopra rimane assorbito il profilo della doglianza relativo all'asserito errore commesso dal giudice nell'accertare in via incidentale l'esistenza del credito sulla base della documentazione versata in atti dal trattandosi, in ogni caso, di accertamento CP_1 doverosamente compiuto al fine di escludere il carattere prima facie pretestuoso della pretesa creditoria fatta valere, in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato.
***
Il profilo della doglianza concernente le spese di lite sarà trattato oltre, unitamente al motivo dell'appello incidentale proposto dalla sub n. 3 della comparsa, in quanto le CP_2 censure sono fondate in parte sugli stessi presupposti.
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Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Insussistenza dei presupposti ex art. 2901
c.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi dell'assenza sia dell'elemento oggettivo dell'eventus damni che di quello soggettivo della scientia fraudis.
Sotto il primo aspetto, il bene oggetto della compravendita - avvenuta al prezzo di mercato - era già gravato da ipoteca tale da coprirne la totalità del valore di mercato e, alla data di trasferimento del bene in favore della , il era comproprietario di altro bene CP_2 Pt_1 immobile del tutto capiente;
il Tribunale, per affermare che il bene non era stato venduto al prezzo di mercato, aveva utilizzato erroneamente una presunzione fondata sul consistente valore dell'ipoteca (€ 350.000,00, pari al doppio dell'ammontare del mutuo pari a €
170.000,00) e aveva valorizzato che la , a meno di tre anni dall'acquisto, aveva CP_2 proposto in vendita l'immobile al prezzo di € 250.000,00, senza tener conto delle variazioni dei valori immobiliari e del fatto che la predetta aveva ricevuto un'offerta di € 230.000,00, né
l'attore aveva assolto l'onere della prova sul medesimo gravante;
inoltre, pur avendo il Pt_1 acquistato per successione ereditaria nel 2007 altro immobile di valore ben superiore al presunto credito, il Tribunale aveva erroneamente escluso che al momento della stipula dell'atto (2014) il ne fosse proprietario, dando rilievo alla trascrizione dell'accettazione Pt_1
pagina 6 di 12 dell'eredità avvenuta solo nell'anno 2016 (come risultava dall'atto di donazione del bene in data 10.2.2016 in favore della madre), che in realtà ha solo la finalità di garantire la continuità delle trascrizioni a tutela degli eventuali successivi acquirenti del bene;
da ultimo, non incombeva sul alcun onere probatorio circa il valore del suddetto cespite immobiliare di Pt_1 fronte alla mancata contestazione sul punto da parte del ex art. 115 c.p.c., né CP_1 poteva tenersi conto dell'importo di € 26.000,00 dichiarato ai fini fiscali nell'atto di donazione.
Sotto il secondo aspetto, la scientia fraudis era esclusa dalla menzionata sentenza con cui era stata accertata l'estinzione del presunto credito del né rilevava che la CP_1
avesse svolto la sua attività lavorativa presso la B&P S.r.l., fermo restando che CP_2 dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che il nel periodo relativo ai fatti di causa, Pt_1 aveva una relazione sentimentale con un'altra donna, tanto che non viveva nella stessa abitazione della . CP_2
***
Il motivo, stante l'evidente connessione, deve essere trattato congiuntamente con il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla , essendo le doglianze sovrapponibili. CP_2
***
Le censure sono infondate.
Muovendo dall'eventus damni, si condivide integralmente quanto affermato dal Tribunale, il quale ha, ancora una volta, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto e su tale orientamento ha fondato la decisione.
E infatti, non può porsi in dubbio che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito, essendo sufficiente, come rilevato nell'impugnata sentenza, la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato.
È pacifico che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (fra le tante, Cass. n. 1896 del
09/02/2012).
Ne discende che la vendita del bene a un prezzo inferiore a quello di mercato costituisce solo uno degli elementi presuntivi che possono concorrere a dimostrare l'eventus damni, in particolare sotto il profilo della modificazione quantitativa, mentre nella specie è accertata la rilevante modificazione qualitativa, sicché rimangono assorbite le argomentazioni in ordine al valore di mercato del bene. pagina 7 di 12 Quanto alle residualità patrimoniali, non è stato provato dal debitore che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Invero, le doglianze degli appellanti non si confrontano con il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice, il quale, dopo essersi soffermato sugli aspetti sottoposti a critica dai convenuti, ha comunque osservato che, anche ove fosse stata dimostrata una già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, il convenuto non aveva allegato e provato il valore dell'immobile ricevuto iure successionis, in comproprietà, dal e da questi Pt_1 successivamente donato alla madre.
Siffatta statuizione non è stata censurata se non sotto il profilo della mancata contestazione da parte del creditore ex art. 115 c.p.c. CP_1
La critica, tuttavia, non tiene conto del principio secondo cui l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., riguarda soltanto i fatti e sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti (Cass. n. 26042/2020).
Ne consegue che detto principio non opera certo con riguardo al valore dell'immobile di proprietà del sicché gravava su quest'ultimo l'onere della prova, oltre all'onere di Pt_1 specifica allegazione, entrambi non assolti.
Quanto all'ipoteca, l'azione revocatoria, come è noto, non produce effetti recuperatori o restitutori, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso, di talché la presenza di ipoteche sull'immobile non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass. n.
16793/2015).
L'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892 del 10/06/2016; cfr. anche
Cass. n. 20671/2018).
pagina 8 di 12 Questi principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale, il quale, con motivazione analitica e immune da censure, con cui gli appellanti non si confrontano, ha osservato che, con riguardo alla pregressa garanzia ipotecaria già iscritta sul bene, l'importo del credito residuo dell'istituto bancario era ‹‹a quella data, pari a € 125.146,34, importo inferiore a quello, invece, acquisito da parte del nuovo istituto erogante il finanziamento alla per la stipula dell'atto di CP_2 compravendita con il e come tale senz'altro ricompreso nel valore degli immobili alienati ed idoneo a Pt_1 consentire un soddisfacimento almeno parziale sugli stessi anche del credito dell'odierno attore (di € 59.550,00; cfr. doc. 5 fasc. e doc. 9, 16 fasc. attoreo). Non può dunque sostenersi, in virtù di tanto, che la garanzia Pt_1 patrimoniale costituita dagli immobili oggetto dell'atto impugnato non avrebbe, potenzialmente, consentito anche al di soddisfarsi sugli stessi, in assenza della loro alienazione, al netto delle somme ancora da CP_1 corrispondere all'originaria banca mutuante››.
La motivazione del primo giudice è integralmente condivisibile anche in punto di scientia fraudis.
Quanto al debitore/alienante questi non considera che, come affermato nella gravata Pt_1 sentenza, è sufficiente la mera consapevolezza, o conoscibilità, in capo al debitore di arrecare, con l'atto dispositivo, pregiudizio alle ragioni del creditore, indipendentemente dalla fondatezza o meno del credito, avendo l'art. 2901 c.c. (lo si ripete) accolto una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, anche del credito eventuale, ivi ricompreso il credito litigioso (tra le tante, Cass. n. 5746/2022).
E allora, a nulla rileva, ai fini in esame, che con sentenza (non definitiva) fosse stata accertata l'estinzione, per compensazione, del credito del CP_1
Pertanto, nessun dubbio residua sulla sussistenza, in capo al della consapevolezza Pt_1 del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del con l'atto di compravendita del CP_1
5.6.2016.
Per ciò che riguarda l'acquirente , va detto che quando l'atto di disposizione sia CP_2 successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. n. 16221 del 18/06/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n.
5359/2009; Cass. n. 13447/2013; Cass. n. 1286/2019).
pagina 9 di 12 Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 14489/2004).
Alla luce di tali principi, ai quali si è uniformata l'impugnata sentenza, ritiene la Corte che le doglianze formulate dagli appellanti debbano essere disattese.
Nella specie, è sicuramente irrilevante che, per un periodo, il avesse una relazione con Pt_1 un'altra donna, la quale, escussa in qualità di teste, ha confermato la circostanza.
E infatti, si condividono le più che approfondite argomentazioni del Tribunale, che ha ben evidenziato il durevole e consolidato vincolo affettivo tra la e il “sin da prima CP_2 Pt_1 dell'atto di compravendita del 5.06.2014, avendo essi non solo già avuto una figlia nel gennaio 2011 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) ma essendo anche legati da molti anni da un rapporto di natura affettiva, tanto da avere la stabilito la propria residenza, insieme alla figlia, nello stesso immobile abitato dalla madre del CP_2 Pt_1 prima dell'atto di compravendita dell'appartamento di via Circonvallazione n. 48 a Velletri” e ha concluso che la non meglio specificata relazione con altra donna non toglieva “comunque, a ben vedere, che le parti fossero pur sempre rimaste legate tra loro da intensi vincoli lato sensu familiari, vincoli che si sono del resto evoluti, di lì a poco, nell'unione matrimoniale contratta dai medesimi (cfr. certificato matrimonio del 19.06.2016, sub doc. 12 fasc. attoreo)”.
La stessa appellante incidentale afferma (cfr. comparsa, pag. 10) che “Nel 2014, e solo a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della SI.ra , i convenuti iniziavano una convivenza a seguito della CP_2 quale, ben due anni dopo, in data 21 giugno 2016 contraevano matrimonio”.
Siffatto elemento, che già riveste sicuro rilievo, è stato valutato dal giudice unitamente all'incontestato impiego lavorativo della presso la B&P S.r.l. CP_2
E infatti, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, è sicuramente significativo il fatto che la lavorasse nella B&P S.r.l. e si occupasse, proprio nel periodo tra il 2009 e il CP_2
2013, della gestione dei rapporti con la relativamente alle pratiche per le polizze CP_4
r.c.a.
A nulla rileva che la stessa svolgesse attività di impiegata, poiché, per avvedersi della gestione delle somme da parte del non occorreva certo lo svolgimento di funzioni Pt_1 apicali, anche tenuto conto della evidenziata modesta dimensione della società.
***
Da ultimo devono essere disattese le critiche degli appellanti in ordine alle spese di lite. pagina 10 di 12 Anche a voler prescindere dalla genericità delle doglianze, si osserva che il Tribunale ha pronunciato sulle spese correttamente applicando il principio della soccombenza, non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge per la compensazione.
Con riguardo al quantum, ha applicato i valori medi dello scaglione relativo al credito (€
59.900,00), di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, essendo necessaria la motivazione solo quando il giudice decida di aumentare o diminuire gli importi (cfr., tra le tante, Cass. n.
14198 del 05/05/2022).
Inconferenti sono pertanto le considerazioni in ordine al “valore pressoché corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento”, mentre pacificamente smentita dagli atti e la “esigua attività processuale svolta”.
A fronte del corretto operato del giudice, irrilevante è l'entità delle spese liquidate nel distinto e autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come inconferente e priva di pregio è l'argomentazione secondo cui l'azione revocatoria consentirebbe a chiunque di azionare un credito inesistente e costituirsi - mediante l'abuso dello strumento processuale - un credito quale quello rappresentato dalla condanna alle spese legali, dal momento che, come già detto, il giudice è comunque tenuto a vagliare la eventuale pretestuosità del credito.
***
In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati.
***
La domanda di cancellazione della trascrizione e di risarcimento dei danni da ingiusta trascrizione della domanda giudiziale, proposta dalla , rimane assorbita. CP_2
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Gli appellanti e , stante la comunanza di interessi, che può desumersi anche Pt_1 CP_2 dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 369 del
08/01/2025), come nella specie, devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00 - €
260.000,00, come da dispositivo.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 11 di 12 del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 33/2022, R.G. n. 3838/2017, depositata in data 7.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) condanna, in solido, ed al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
14.317,00 a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 723/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente tra
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Piero Guidaldi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to Leopoldo Sambucci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 12 NONCHÉ
, c.f. Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Magni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in revocatoria nei confronti di ed Controparte_1 Parte_1 [...]
, deducendo che: era titolare dell'agenzia 63K di e CP_2 Controparte_3 aveva intrattenuto, in tale qualità, rapporti con B&P S.r.l., di cui era stato amministratore unico il quest'ultimo si era appropriato di premi versati dagli assicurati a B&P S.r.l. e spettanti Pt_1 al per l'importo complessivo di € 179.362,14; lo stesso si era offerto di risarcire il CP_1 danno al in parte mediante pagamenti rateali, ma era poi rimasto inadempiente, CP_1 avendo interrotto ogni versamento dal 10.2.2017; il credito residuo del ammontava CP_1
a € 59.550,00; in data 5.6.2014, con atto a rogito del notaio il Persona_1 Pt_1 aveva trasferito alla propria convivente, , la piena proprietà degli immobili Controparte_2 meglio indicati in atti.
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Con sentenza n. 33/2022, R.G. n. 3838/2017, depositata in data 7.1.2022, il Tribunale di
Velletri ha accolto la domanda e ha dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore, il contratto di compravendita concluso tra il e la , avente Pt_1 CP_2 ad oggetto gli immobili siti in Velletri, Circonvallazione n. 32 (già n. 24), costituiti da abitazione, locale cantina e posto auto, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.430,00 per compensi ed € 1.024,03 per esborsi.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività e in riforma della sentenza, di rigettare la domanda attorea e di dichiarare pienamente efficace e valido l'atto di compravendita.
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Ha proposto appello incidentale , chiedendo di rigettare le domande del Controparte_2
ordinare l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e CP_1 pagina 2 di 12 condannare il al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla detta trascrizione;
in CP_1 via incidentale subordinata, nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale principale, disporre la modifica della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese legali, con compensazione delle stesse.
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Si è costituito in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., o rigettare, l'appello principale e di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 334 comma 1 c.p.c., ovvero dell'art. 348 bis c.p.c., o rigettare, l'appello incidentale;
nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle impugnazioni, ha riproposto, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni e difese formulate in primo grado.
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La Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 18.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la
Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 334
c.p.c., ciò in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. n. 26139/2022) che, all'esito di un'analitica e diffusa ricostruzione dello stato della giurisprudenza sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire pagina 3 di 12 impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale››.
Da tale condivisibile orientamento non vi è ragione di discostarsi, anche alla luce di ancor più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 15100/2024, che ha tratto “ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto di Cass. Sez. U. n. 8486 del 2024”, con la quale si è affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva).
La si è costituita in data 8.9.2022, rispettando il termine di venti giorni prima CP_2 dell'udienza del 30.9.2022, come prescritto dall'art. 343 c.p.c., di talché l'appello incidentale è ammissibile.
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Ciò detto, il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sull'esistenza del presunto credito del erroneità sentenza di I grado››. CP_1
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto esistente “un presunto quanto infondato ed inesistente credito del , circostanza errata e smentita dalla sentenza CP_1 del Tribunale di Velletri n. 1229/2020, R.G. n. 7469/2017, già depositata in primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore Pt_1 del e aveva ritenuto estinto per compensazione il credito da quest'ultimo vantato. CP_1
Contesta altresì la valutazione incidenter tantum compiuta dal Tribunale in ordine all'esistenza del credito sulla base della documentazione prodotta dal sebbene CP_1 fosse in corso il relativo giudizio di accertamento, in tal modo “esorbitando dal petitum e causa petendi del presente giudizio, fino al punto da porsi in contrasto con la sentenza resa nell'ambito del suddetto giudizio”.
Deduce che, da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente, omesso di considerare come, in ogni caso, la compensazione rappresenti una vera e propria modalità di estinzione del credito, risalente ad epoca antecedente alla revocatoria, come giudizialmente accertato (doc.
n. 4), con l'effetto che alla data di introduzione del presente giudizio il presunto credito era inesistente, e, dall'altro, pur avendo ritenuto sufficiente un credito “solo eventuale”, avrebbe contraddetto sé stesso entrando nel merito della pretesa creditoria. pagina 4 di 12 Afferma inoltre che il Giudice di primo grado, non solo aveva accolto la domanda del ma aveva condannato, altresì, il al pagamento delle spese legali per CP_1 Pt_1
l'ingente quanto punitivo ed eccessivo importo di € 13.430,00, a fronte dell'esiguo valore della causa (€ 59.900,00) e alla luce della ben più ridotta condanna alle spese legali del CP_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che lo aveva visto soccombente;
tra l'altro, il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice avrebbe consentito a chiunque di richiedere la tutela di una pretesa creditoria del tutto inesistente (estinta) e di costituirsi - mediante l'abuso dello strumento processuale - un credito quale quello rappresentato dalla condanna alle spese legali.
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Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha prestato adesione ai consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (tra le tante, Cass. n. 11755 del 15/05/2018).
Com'è noto, il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (tra le tante, Cass. n. 3369 del 05/02/2019).
Seguendo il suddetto insegnamento di legittimità (ampiamente richiamato nell'impugnata sentenza), con il quale l'appellante non sembra confrontarsi, il giudice si è soffermato sulla natura dell'azione revocatoria (volta soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria), evidenziando poi che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con pagina 5 di 12 efficacia di giudicato” (cfr. Cass. civ. n. 9855/2014), e ha correttamente concluso che la sopravvenuta sentenza, non ancora passata in giudicato (fatto, questo, pacifico, oltre che documentato), non poteva condizionare l'esito del giudizio.
Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore nel ritenere accertata l'esistenza del credito pur a fronte della sentenza n. 1229 del 2.9.2020 (non definitiva) emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In quanto sopra rimane assorbito il profilo della doglianza relativo all'asserito errore commesso dal giudice nell'accertare in via incidentale l'esistenza del credito sulla base della documentazione versata in atti dal trattandosi, in ogni caso, di accertamento CP_1 doverosamente compiuto al fine di escludere il carattere prima facie pretestuoso della pretesa creditoria fatta valere, in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato.
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Il profilo della doglianza concernente le spese di lite sarà trattato oltre, unitamente al motivo dell'appello incidentale proposto dalla sub n. 3 della comparsa, in quanto le CP_2 censure sono fondate in parte sugli stessi presupposti.
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Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Insussistenza dei presupposti ex art. 2901
c.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi dell'assenza sia dell'elemento oggettivo dell'eventus damni che di quello soggettivo della scientia fraudis.
Sotto il primo aspetto, il bene oggetto della compravendita - avvenuta al prezzo di mercato - era già gravato da ipoteca tale da coprirne la totalità del valore di mercato e, alla data di trasferimento del bene in favore della , il era comproprietario di altro bene CP_2 Pt_1 immobile del tutto capiente;
il Tribunale, per affermare che il bene non era stato venduto al prezzo di mercato, aveva utilizzato erroneamente una presunzione fondata sul consistente valore dell'ipoteca (€ 350.000,00, pari al doppio dell'ammontare del mutuo pari a €
170.000,00) e aveva valorizzato che la , a meno di tre anni dall'acquisto, aveva CP_2 proposto in vendita l'immobile al prezzo di € 250.000,00, senza tener conto delle variazioni dei valori immobiliari e del fatto che la predetta aveva ricevuto un'offerta di € 230.000,00, né
l'attore aveva assolto l'onere della prova sul medesimo gravante;
inoltre, pur avendo il Pt_1 acquistato per successione ereditaria nel 2007 altro immobile di valore ben superiore al presunto credito, il Tribunale aveva erroneamente escluso che al momento della stipula dell'atto (2014) il ne fosse proprietario, dando rilievo alla trascrizione dell'accettazione Pt_1
pagina 6 di 12 dell'eredità avvenuta solo nell'anno 2016 (come risultava dall'atto di donazione del bene in data 10.2.2016 in favore della madre), che in realtà ha solo la finalità di garantire la continuità delle trascrizioni a tutela degli eventuali successivi acquirenti del bene;
da ultimo, non incombeva sul alcun onere probatorio circa il valore del suddetto cespite immobiliare di Pt_1 fronte alla mancata contestazione sul punto da parte del ex art. 115 c.p.c., né CP_1 poteva tenersi conto dell'importo di € 26.000,00 dichiarato ai fini fiscali nell'atto di donazione.
Sotto il secondo aspetto, la scientia fraudis era esclusa dalla menzionata sentenza con cui era stata accertata l'estinzione del presunto credito del né rilevava che la CP_1
avesse svolto la sua attività lavorativa presso la B&P S.r.l., fermo restando che CP_2 dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che il nel periodo relativo ai fatti di causa, Pt_1 aveva una relazione sentimentale con un'altra donna, tanto che non viveva nella stessa abitazione della . CP_2
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Il motivo, stante l'evidente connessione, deve essere trattato congiuntamente con il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla , essendo le doglianze sovrapponibili. CP_2
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Le censure sono infondate.
Muovendo dall'eventus damni, si condivide integralmente quanto affermato dal Tribunale, il quale ha, ancora una volta, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte sul punto e su tale orientamento ha fondato la decisione.
E infatti, non può porsi in dubbio che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito, essendo sufficiente, come rilevato nell'impugnata sentenza, la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato.
È pacifico che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (fra le tante, Cass. n. 1896 del
09/02/2012).
Ne discende che la vendita del bene a un prezzo inferiore a quello di mercato costituisce solo uno degli elementi presuntivi che possono concorrere a dimostrare l'eventus damni, in particolare sotto il profilo della modificazione quantitativa, mentre nella specie è accertata la rilevante modificazione qualitativa, sicché rimangono assorbite le argomentazioni in ordine al valore di mercato del bene. pagina 7 di 12 Quanto alle residualità patrimoniali, non è stato provato dal debitore che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Invero, le doglianze degli appellanti non si confrontano con il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice, il quale, dopo essersi soffermato sugli aspetti sottoposti a critica dai convenuti, ha comunque osservato che, anche ove fosse stata dimostrata una già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, il convenuto non aveva allegato e provato il valore dell'immobile ricevuto iure successionis, in comproprietà, dal e da questi Pt_1 successivamente donato alla madre.
Siffatta statuizione non è stata censurata se non sotto il profilo della mancata contestazione da parte del creditore ex art. 115 c.p.c. CP_1
La critica, tuttavia, non tiene conto del principio secondo cui l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., riguarda soltanto i fatti e sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti (Cass. n. 26042/2020).
Ne consegue che detto principio non opera certo con riguardo al valore dell'immobile di proprietà del sicché gravava su quest'ultimo l'onere della prova, oltre all'onere di Pt_1 specifica allegazione, entrambi non assolti.
Quanto all'ipoteca, l'azione revocatoria, come è noto, non produce effetti recuperatori o restitutori, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso, di talché la presenza di ipoteche sull'immobile non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass. n.
16793/2015).
L'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come
"eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892 del 10/06/2016; cfr. anche
Cass. n. 20671/2018).
pagina 8 di 12 Questi principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale, il quale, con motivazione analitica e immune da censure, con cui gli appellanti non si confrontano, ha osservato che, con riguardo alla pregressa garanzia ipotecaria già iscritta sul bene, l'importo del credito residuo dell'istituto bancario era ‹‹a quella data, pari a € 125.146,34, importo inferiore a quello, invece, acquisito da parte del nuovo istituto erogante il finanziamento alla per la stipula dell'atto di CP_2 compravendita con il e come tale senz'altro ricompreso nel valore degli immobili alienati ed idoneo a Pt_1 consentire un soddisfacimento almeno parziale sugli stessi anche del credito dell'odierno attore (di € 59.550,00; cfr. doc. 5 fasc. e doc. 9, 16 fasc. attoreo). Non può dunque sostenersi, in virtù di tanto, che la garanzia Pt_1 patrimoniale costituita dagli immobili oggetto dell'atto impugnato non avrebbe, potenzialmente, consentito anche al di soddisfarsi sugli stessi, in assenza della loro alienazione, al netto delle somme ancora da CP_1 corrispondere all'originaria banca mutuante››.
La motivazione del primo giudice è integralmente condivisibile anche in punto di scientia fraudis.
Quanto al debitore/alienante questi non considera che, come affermato nella gravata Pt_1 sentenza, è sufficiente la mera consapevolezza, o conoscibilità, in capo al debitore di arrecare, con l'atto dispositivo, pregiudizio alle ragioni del creditore, indipendentemente dalla fondatezza o meno del credito, avendo l'art. 2901 c.c. (lo si ripete) accolto una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa, anche del credito eventuale, ivi ricompreso il credito litigioso (tra le tante, Cass. n. 5746/2022).
E allora, a nulla rileva, ai fini in esame, che con sentenza (non definitiva) fosse stata accertata l'estinzione, per compensazione, del credito del CP_1
Pertanto, nessun dubbio residua sulla sussistenza, in capo al della consapevolezza Pt_1 del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del con l'atto di compravendita del CP_1
5.6.2016.
Per ciò che riguarda l'acquirente , va detto che quando l'atto di disposizione sia CP_2 successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. n. 16221 del 18/06/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n.
5359/2009; Cass. n. 13447/2013; Cass. n. 1286/2019).
pagina 9 di 12 Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità, in capo al debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo), di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 14489/2004).
Alla luce di tali principi, ai quali si è uniformata l'impugnata sentenza, ritiene la Corte che le doglianze formulate dagli appellanti debbano essere disattese.
Nella specie, è sicuramente irrilevante che, per un periodo, il avesse una relazione con Pt_1 un'altra donna, la quale, escussa in qualità di teste, ha confermato la circostanza.
E infatti, si condividono le più che approfondite argomentazioni del Tribunale, che ha ben evidenziato il durevole e consolidato vincolo affettivo tra la e il “sin da prima CP_2 Pt_1 dell'atto di compravendita del 5.06.2014, avendo essi non solo già avuto una figlia nel gennaio 2011 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) ma essendo anche legati da molti anni da un rapporto di natura affettiva, tanto da avere la stabilito la propria residenza, insieme alla figlia, nello stesso immobile abitato dalla madre del CP_2 Pt_1 prima dell'atto di compravendita dell'appartamento di via Circonvallazione n. 48 a Velletri” e ha concluso che la non meglio specificata relazione con altra donna non toglieva “comunque, a ben vedere, che le parti fossero pur sempre rimaste legate tra loro da intensi vincoli lato sensu familiari, vincoli che si sono del resto evoluti, di lì a poco, nell'unione matrimoniale contratta dai medesimi (cfr. certificato matrimonio del 19.06.2016, sub doc. 12 fasc. attoreo)”.
La stessa appellante incidentale afferma (cfr. comparsa, pag. 10) che “Nel 2014, e solo a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della SI.ra , i convenuti iniziavano una convivenza a seguito della CP_2 quale, ben due anni dopo, in data 21 giugno 2016 contraevano matrimonio”.
Siffatto elemento, che già riveste sicuro rilievo, è stato valutato dal giudice unitamente all'incontestato impiego lavorativo della presso la B&P S.r.l. CP_2
E infatti, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, è sicuramente significativo il fatto che la lavorasse nella B&P S.r.l. e si occupasse, proprio nel periodo tra il 2009 e il CP_2
2013, della gestione dei rapporti con la relativamente alle pratiche per le polizze CP_4
r.c.a.
A nulla rileva che la stessa svolgesse attività di impiegata, poiché, per avvedersi della gestione delle somme da parte del non occorreva certo lo svolgimento di funzioni Pt_1 apicali, anche tenuto conto della evidenziata modesta dimensione della società.
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Da ultimo devono essere disattese le critiche degli appellanti in ordine alle spese di lite. pagina 10 di 12 Anche a voler prescindere dalla genericità delle doglianze, si osserva che il Tribunale ha pronunciato sulle spese correttamente applicando il principio della soccombenza, non ricorrendo alcuno dei presupposti di legge per la compensazione.
Con riguardo al quantum, ha applicato i valori medi dello scaglione relativo al credito (€
59.900,00), di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, essendo necessaria la motivazione solo quando il giudice decida di aumentare o diminuire gli importi (cfr., tra le tante, Cass. n.
14198 del 05/05/2022).
Inconferenti sono pertanto le considerazioni in ordine al “valore pressoché corrispondente al minimo dello scaglione di riferimento”, mentre pacificamente smentita dagli atti e la “esigua attività processuale svolta”.
A fronte del corretto operato del giudice, irrilevante è l'entità delle spese liquidate nel distinto e autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come inconferente e priva di pregio è l'argomentazione secondo cui l'azione revocatoria consentirebbe a chiunque di azionare un credito inesistente e costituirsi - mediante l'abuso dello strumento processuale - un credito quale quello rappresentato dalla condanna alle spese legali, dal momento che, come già detto, il giudice è comunque tenuto a vagliare la eventuale pretestuosità del credito.
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In conclusione, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati.
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La domanda di cancellazione della trascrizione e di risarcimento dei danni da ingiusta trascrizione della domanda giudiziale, proposta dalla , rimane assorbita. CP_2
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Gli appellanti e , stante la comunanza di interessi, che può desumersi anche Pt_1 CP_2 dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 369 del
08/01/2025), come nella specie, devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria (cfr. Cass. n. 10089/2014; cfr. anche Cass. n. 3697/2020), secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00 - €
260.000,00, come da dispositivo.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 11 di 12 del contributo unificato, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 33/2022, R.G. n. 3838/2017, depositata in data 7.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) condanna, in solido, ed al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
14.317,00 a titolo di compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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