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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. GI LI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5423 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
, , e con l'avv. Riccardo De Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Medici
OPPONENTE contro con l'avv. Giorgio Giuseppe Bragato CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
, , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso al precetto loro notificato da e sostenevano che la CP_1 società convenuta non avesse dimostrato di essere la cessionaria del credito già vantato da CP_2
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
6.11.2025
pagina 1 di 3 - - - - - -
Parte opponente ha sostenuto che non avrebbe dimostrato di avere CP_1 acquistato da il credito. CP_2
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/2021, ha affermato che la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito.
L'affermazione è pienamente condivisibile, considerato che la disponibilità del titolo esecutivo costituisce un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito.
La disponibilità del titolo esecutivo è normalmente considerata prova sufficiente della successione dal lato attivo nel rapporto di credito.
La dichiarazione del cedente è un elemento di prova che, insieme alla disponibilità del titolo esecutivo, dimostra la titolarità del credito in capo a colui che agisce esecutivamente.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata non avendo alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
Nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad avere notificato al debitore il titolo esecutivo, ha prodotto in giudizio la dichiarazione con la quale CP_2 ha riconosciuto che tra i crediti ceduti vi era anche quello verso gli odierni opponenti.
Per le ragioni indicate, questo Tribunale, in continuità con la propria giurisprudenza più recente, ritiene raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo alla società convenuta.
Le spese di lite sono posto a carico degli opponenti e sono liquidate in € 2.252,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 2.835,00 per la fase di trattazione (liquidata al minimo in assenza di attività istruttoria) e in € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 respinge l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a motivazione.
Così deciso in Brescia il 6.11.2025.
le spese di lite liquidate in CP_1
Il Giudice
GI LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. GI LI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5423 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
, , e con l'avv. Riccardo De Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Medici
OPPONENTE contro con l'avv. Giorgio Giuseppe Bragato CP_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
, , e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso al precetto loro notificato da e sostenevano che la CP_1 società convenuta non avesse dimostrato di essere la cessionaria del credito già vantato da CP_2
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del
6.11.2025
pagina 1 di 3 - - - - - -
Parte opponente ha sostenuto che non avrebbe dimostrato di avere CP_1 acquistato da il credito. CP_2
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10200/2021, ha affermato che la produzione in giudizio del titolo esecutivo e della dichiarazione con la quale il cedente conferma di aver ceduto al cessionario i crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere elementi sufficienti per ritenere dimostrata la cessione del credito.
L'affermazione è pienamente condivisibile, considerato che la disponibilità del titolo esecutivo costituisce un indizio grave, preciso e concordante in relazione alla titolarità del credito.
La disponibilità del titolo esecutivo è normalmente considerata prova sufficiente della successione dal lato attivo nel rapporto di credito.
La dichiarazione del cedente è un elemento di prova che, insieme alla disponibilità del titolo esecutivo, dimostra la titolarità del credito in capo a colui che agisce esecutivamente.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata non avendo alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
Nel caso in esame, parte convenuta, oltre ad avere notificato al debitore il titolo esecutivo, ha prodotto in giudizio la dichiarazione con la quale CP_2 ha riconosciuto che tra i crediti ceduti vi era anche quello verso gli odierni opponenti.
Per le ragioni indicate, questo Tribunale, in continuità con la propria giurisprudenza più recente, ritiene raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo alla società convenuta.
Le spese di lite sono posto a carico degli opponenti e sono liquidate in € 2.252,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 2.835,00 per la fase di trattazione (liquidata al minimo in assenza di attività istruttoria) e in € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pagina 2 di 3 respinge l'opposizione; condanna parte opponente a rifondere a motivazione.
Così deciso in Brescia il 6.11.2025.
le spese di lite liquidate in CP_1
Il Giudice
GI LI
pagina 3 di 3