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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2406/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Rosa Verrastro Presidente
Dott. Generoso Valitutti Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice a latere pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel proc. n. 2406/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti
IO NO e CE LI ed elettivamente domiciliati in
Rionero in Vulture alla via Galliano Pal. Controparte_1
ATTORI
E
(C.F.: Controparte_2
), deceduto in corso di causa, e per esso i C.F._3 suoi eredi (C.F.: ), DI Persona_1 C.F._4
(CF: ) e Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), Parte_4 C.F._6 quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di costituzione, dall'Avv. IO Clemente tutti ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Barile (PZ) al Corso
Garibaldi n. 61;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2406/2017 R.G.
All'udienza del 04/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, e al fine di sentir Controparte_2 Parte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che la successione testamentaria di nato a [...] il [...] e Parte_4 deceduto in FI il 05/01/2014, così come riportata nella narrativa dell'atto introduttivo, si è risolta in una violazione delle quote legittime spettanti agli odierni attori;
2) In conseguenza della precedente declaratoria, valutato l'asse ereditario complessivamente in € 619447,31 come da perizia del Geom. , o Persona_2 comunque di quella somma che il Giudice riterrà sulla scorta di eventuale richiedenda C.T.U., asse ereditario da determinarsi alla stregua del relictum, del donatum e del legato, sancito il valore delle quote legittime spettanti agli attori, condanni i convenuti o chi tra essi risulti beneficiario di quote eccedentarie, a corrispondere, a titolo di conguaglio, agli attori, le somme necessarie per integrare il valore della quota effettivamente attribuita a e Parte_1
, sino a concorrenza dell'importo corrispondente al Parte_2 valore della quota legittim;
3) Voglia ancora il Tribunale sciogliere la comunione dei beni attribuendo a ciascuna parte una quota fisicamente determinata, se accertata la comoda divisibilità dei beni stessi, e disporre i relativi conguagli;
4) ND chi tra i convenuti detiene i beni oggetto di eredità a corrispondere agli attori le quote loro spettanti per i frutti maturati e maturandi rivenienti dal godimento dei beni caduti in successione, rapportati alla quota parte eccedentaria, dall'apertura della successione al soddisfo;
5) Tenga conto nel calcolo delle quote ereditarie delle somme anticipate e
2 Proc. n. 2406/2017 R.G.
prestate da al padre senior pari a € Parte_2 Parte_4
11973,77 e condanni chi dei convenuti a tanto tenuto a corrispondere la sua quota parte in percentuale rispetto all'eredità attribuita;
6)
ND nato il [...] a [...] agli Parte_4 attori la loro rispettiva quota parte, riveniente dall'eredità di Pt_4
nato il [...], in [...] alla somma di € 10000,00
[...] che il predetto junior avrebbe dovuto versare a Parte_4
senior in virtù della sentenza n.512/2008 R.S. Parte_4
Tribunale di FI, oltre interessi legali dall'emissione della sentenza al saldo, nonché i frutti percepiti e percipiendi. 7) ND i convenuti o chi tra essi tenuto a rimborsare agli attori le spese tecniche occorse per la preparazione dei documenti tecnici necessari alla redazione della successione di Persona_3 ammontanti a € 4000,00. 8) Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.1. In punto di fatto, gli attori esponevano che: a) gli istanti, in uno al , sono figli ed eredi del Sig. , Controparte_2 Parte_4 nato a [...] il [...] e deceduto in FI (PZ) il
05.01.2014, la cui massa si è devoluta a mezzo di testamento pubblico del 10.05.1991 pubblicato per verbale del Notaio dott.ssa del 26.01.2015, rep. n.58.027 racc. 26.070; b) Persona_4 tale scheda, in uno al legato predisposto in favore del nipote Pt_4
(nato nel 1980), considerando anche che i beni devoluti agli
[...] attori sono gravati da un contratto di concessione del diritto di superfice, risultava lesiva dei loro diritti di legittimari (avendo essi diritto a 2/3 della massa c.d. fittizia ex art. 556 c.c.); c) i co-eredi nonché il legato, a seguito di vari incontri volti alla composizione bonaria della vicenda divisoria successoria, con scrittura privata del
18.05.2015 demandavano ad un perito terzo (i.e. Geom. Per_2
la relazione di una perizia di stima dei beni rientranti
[...] nell'asse ereditario del de cuius , concordando che la Parte_4 stessa fosse insindacabile quanto al valore dei beni e che, dopo la
3 Proc. n. 2406/2017 R.G.
stima, si sarebbe proceduto a quantificare le passività per procedere alla successiva divisione con eventuale reintegra della legittima lesa;
d) che tra l'attivo ereditario rientra anche il credito riconosciuto dalla
Sentenza del Tribunale di FI n. 512/2008 a favore del de cuius
ed a carico del legatario , non ancora Parte_4 Parte_4 corrisposto;
e) inoltre, quest'ultimo, non ha corrisposto i canoni derivati dalla conduzione dei terreni agricoli concessi in fitto.
2. Con comparsa del 31.10.2017 si sono costituiti in giudizio i convenuti e , contestando le Controparte_2 Parte_4 avverse prospettazioni e in particolare evidenziando, in rito,
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea per tre ordini di motivi: 1) nella rimessione della questione relativa alla stima dei beni ed alla eventuale lesione della quota di legittima alla valutazione di un comune tecnico sarebbe insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale sino al completamento della procedura di stima, nella fattispecie non terminata perché non ricomprendente alcuni beni;
2) il convenuto Parte_4 difetterebbe di legittimazione passiva in quanto mero legatario;
3) nei confronti del legatario si riscontrerebbe la carenza delle condizioni di cui all'art. 564 c.c..
Nel merito, il non si opponeva alla domanda Controparte_2 di divisione del compendio ereditario, evidenziando tuttavia la necessità, in relazione al bene immobile in Barile al Largo Garibaldi, di tener conto dell'uso esclusivo e dei frutti maturati e maturandi, nonché del mancato godimento, in relazione al quale proponeva domanda riconvenzionale. Anche il convenuto Parte_4 proponeva domanda riconvenzionale, al fine di vedersi riconosciute sia le migliorie apportate ai terreni del de cuius sia il rimborso delle somme elargite a titolo di prestiti, nonché le spese necessarie alla pubblicazione del testamento.
Rassegnavano, su tali basi, le conclusioni che seguono: “1) dichiarare l 'improcedibilità della domanda avendo le parti di fatto
4 Proc. n. 2406/2017 R.G.
rimesso la questione relativa alla stima ed alla eventuale lesione della quota di legittima alla valutazione di un tecnico, senza che tale contratto sia stato portato a termine;
2) dichiarare l 'improcedibilità
/ improponibilità della domanda nei confronti del Parte_4 classe 1980, per carenza di legittimazione passiva di questi, data la necessaria gradualità nell'esperimento della domanda di riduzione;
3) dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del
classe 1980, per carenza delle condizioni legittimanti Parte_4
l 'azione, ex art. 564 c.c..; 4) rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque in quanto non provate;
5) rigettare la domanda nei confronti del , Parte_4 relativamente al pagamento delle somme di cui alla sentenza n.
512/2008 del Tribunale di FI in quanto irrituale e non cumulabile con l 'oggetto del presente giudizio;
6) in via gradata sciogliere la comunione dei beni, attribuendo a ciascuna parte una quota determinata, se accertata la comoda divisibilità degli stessi, facendo salve in linea generale le volontà del testatore;
7) accertare e dichiarare che i signori e hanno Parte_1 Parte_2 detenuto in via esclusiva l 'immobile sito in Barile al Largo
Garibaldi, non consegnando ad oggi le chiavi dello stesso all'odierno convenuto e, in via Controparte_2 riconvenzionale, accertato e quantificato il danno subito, anche comprensivo di frutti percepiti e percipiendi, condannare gli stessi a risarcire quest 'ultimo della somma corrispondente . 8) accertare e dichiarare che il sig. classe 1980, ha erogato somme Parte_4 al defunto per un importo pari ad € 10.498,45, e, in Parte_4 via riconvenzionale, condannare gli attori in ragione della rispettiva quota loro spettante, a corrispondere allo stesso la Parte_4 dovuta somma. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”.
5 Proc. n. 2406/2017 R.G.
3. All'udienza del 16.04.2021 il difensore della parte
[...] ne ha dichiarato il decesso e il giudizio è stato CP_2 interrotto.
A fronte di ciò, il processo è stato riassunto su iniziativa delle parti attrici e si sono regolarmente costituiti in riassunzione, per la parte deceduta, gli eredi e Persona_1 Persona_5 Pt_4
, tutti riportandosi alle deduzioni e istanze già rassegnate (cfr.
[...] comparsa del 15.01.2022).
4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio di stima e integrazioni di essa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 04/07/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Preliminarmente, mette conto osservare come la presente controversia, avente per oggetto l'impugnazione di un testamento, va emessa dal Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, comma I, n. 6, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente - trattandosi di giudizio del 2017, e dunque pacificamente “instaurato” in data precedente al 28/02/2023, con conseguente inapplicabilità della novella, anche in punto di art. 50 bis c.p.c., di cui alla c.d. riforma Cartabia del d.lgs. n. 149/2022 – ex art. 35, comma 1, medesimo d.lgs., come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
6. Ciò posto, pregiudizialmente occorre vagliare le eccezioni di inammissibilità e improponibilità delle domande formulate da parte convenuta.
6.1.1. Dipartendo dall'eccezione in ordine alla proponibilità dell'azione fondata sulla considerazione che “la questione relativa alla stima ed alla eventuale lesione della quota di legittima” è stata demandata “alla valutazione di un tecnico, senza che tale contratto sia stato portato a termine” occorre rilevarne l'infondatezza.
6 Proc. n. 2406/2017 R.G.
Anzitutto va premesso che tra le parti è pacifico, non contestato nonché, documentalmente provato (cfr. p. 37 della produzione attrice nonché produzione convenuto) che con “scrittura privata” del
18.05.2015 le parti, dopo aver premesso la vicenda successoria e di
“potete individuare un unico tecnico allo scopo di delegarli in maniera insindacabile la stima del valore dei cespi di rientrare nell'asse ereditario” convenivano tra loro di incaricare il Geom. di redigere “relazione peritale di stima dei beni Persona_2 rientranti nell'asse ereditario di ” il quale “oltre che Parte_4 procedere alla stima dei beni di cui all'asse ereditario” doveva
“altresì procedere al calcolo dell'eventuale lesione di legittima con previsione di eventuali conguagli tra le parti”.
I medesimi paciscenti convenivano altresì che, successivamente alla redazione della stima, avrebbero proceduto in contradditorio alla determinazione delle passività inerenti alla massa ereditaria.
Risulta, del pari, documentalmente provato che il perito, Geom. ha, effettivamente, portato a termine il proprio Persona_2 lavoro redigendo l'elaborato datato 30.03.2016 [cfr. produzione introduttiva attore e convenuto].
Piuttosto, non risultano, agli atti, prove documentali dalle quale evincersi osservazioni o contestazione all'elaborato che hanno condotto –di comune accordo- all'apertura di un nuovo spazio di deliberazione tecnica, al contrario emergendo segni di carattere opposto rilevabili dalle missive allegata da parte attrice. In particolare, dalle stesse si rileva come, dopo il deposito dell'elaborato peritale, non vi fossero contestazione in punto di validità e/o di correttezza della perizia redatta ma solo in ordine alla necessità di reperire la documentazione necessaria alla determinazione delle passività (cfr. produzione allegata all'atto introduttivo p. 59, missiva del 22.08.2016 a firma dell'avv. Enzo LI “il tuo assistito chieda un rinvio onde acquistare la documentazione giustificativa delle spese sostenute”; e p. 62, missiva di riscontro del 31.08.2016 a firma
7 Proc. n. 2406/2017 R.G.
dell'avv. IO Clemente “i signori i quali oggi mi hanno Pt_4 notiziato delle necessità di altri 10 giorni per il recupero della restante parte della documentazione presso il proprio consulente”, in produzione all'atto di citazione).
6.1.2. Orbene, tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto occorre rilevare come l'accordo sottoscritto, da qualificarsi come perizia contrattuale - (sul punto v. infra 7.2.), deve senz'altro considerarsi contenente “la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (Cass. civ. 17.12.2010, n.
25643). Tuttavia, tale rinuncia alla giurisdizione deve dirsi temporanea, persistendo soltanto sino all'espletamento del mandato conferito al terzo, evenienza qui concretizzatasi con il deposito dell'elaborato dato 30.03.2016; d'altronde le parti, con la scrittura privata del 18.05.2015 hanno inteso demandare al terzo solo la stima del patrimonio del de cuius e il calcolo della eventuale legittima lesa demandando, a un momento successivo ed in contradditorio solo tra gli stessi, l'individuazione delle passività riferibili alla massa.
Pertanto, il deposito della perizia di stima, che ha comportato la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo, segna il momento finale della rinuncia alla giurisdizione insita nel contratto sottoscritto, con consequenziale rigetto dell'eccezione di parte convenuta e, di converso, piena proponibilità della presente domanda.
6.2. Diversamente, va accolta l'eccezione, anch'essa pregiudiziale, di improcedibilità/inammissibilità sollevata dal convenuto Pt_4
, ai sensi dell'art. 564 c.c. in relazione alla domanda di
[...] riduzione esperita dagli attori, per difetto di previa accettazione con beneficio di inventario.
8 Proc. n. 2406/2017 R.G.
Come noto, sotto il versante soggettivo, e qui da ribadirsi, che “la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621)” (Cass. civ., 07.04.1990, n.2923) e, pertanto esso si riferisce solo al legittimario chiamato all'eredità, per legge o per testamento. Orbene, dal tenore del testamento pubblico in atti è pacifico rilevare che gli attori risultano destinatari di lasciti testamentari e, pertanto sono destinatari della previsione normativa, con la conseguenza che non possono richiedere la riduzione dei legati nei confronti di soggetti che non siano chiamati come coeredi ove non abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in quanto la norma “pone quest'ultima come vera e propria condizione che deve sussistere prima dell'esercizio dell'azione di riduzione” (da ultimo Cass. civ., 30.03.2025, n.8348).
Né sul punto rileva il contenuto della “scrittura privata” del
18.05.2015 in quanto l'omessa redazione dell'inventario, “comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, con la conseguenza che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564, primo comma, ultima parte, c.c., vale a dire
l'accettazione con beneficio d'inventario” (Corte appello Lecce,
19/11/2024, n.1098 in De Jure). Da tanto, in assenza di allegazione alcuna in punto di accettazione beneficiata, discende l'accoglimento di tale exceptio qui spiegata dal legato , nei cui Parte_4 confronti la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
7. Analizzate le questioni pregiudiziali, occorre procedere all'esame dell'azione di riduzione.
7.1. Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione
9 Proc. n. 2406/2017 R.G.
della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Sul piano probatorio, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o no avvenuta e in quale misura la lesione della quota di riserva;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, potendo l'azione di riduzione delle donazioni essere sperimentata cominciando dall'ultima e risalendo poi alle anteriori (Cass. n. 3661/75, n. 11432/92). Inoltre, si è precisato che il legittimario deve provare rigorosamente sia la consistenza dell'asse, sia la conseguente lesione dei suoi diritti;
tale prova, per la quale non ricorrono limitazioni, ben può essere ravvisata dal giudice di merito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1297/71). Anche più recentemente si
è ribadito che il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal de cuius (Cass. n.
13310/02), con la precisazione, sul punto, che l'istante non è tenuto a dichiarare quale sia il valore economico della quota spettante al legittimario, bensì quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla titolarità degli stessi (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2015 n. 24755).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano assolto a tale onere probatorio, avendo essi, tramite la produzione della perizia e il richiamo ad essa contenuto nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, compiutamente adempiuto ai propri oneri asseritivi
10 Proc. n. 2406/2017 R.G.
sia in punto di determinazione del valore della massa si di indicazione dei lori diritti lesi.
7.2. Ciò posto, proprio in riferimento all'elaborato del Geom. occorre, preliminarmente, chiarirne la portata anche Persona_2 in considerazione delle difese svolte da parte attrice.
Sul punto, richiamati i dati fattuali (cfr. supra sub. 6.1.1.), necessita chiarire che il contratto sottoscritto tra le parti deve qualificarsi come perizia contrattuale in quanto “si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.” [Cass. civ.,
03.11.2021, n.31245]. Orbene nel caso de quo, dal tenore della
“scrittura privata” è evidente la natura esclusivamente tecnica delle valutazioni demandate al Geom. –“rediga relazione Persona_2 peritale di stima dei beni rientranti nell'asse ereditario” – con intesa che la “relazione tecnica, sin d'ora viene considerata insindacabile in ordine al valore dei beni, a meno di eventuali grossolani errori di calcolo o di stima” .
Da tanto discende che la pattuizione in ordine al valore dei beni è stata regolata in via contrattuale tra le parti e che, pertanto, l'accordo sottoscritto con scrittura del 18.05.2015 ha efficacia di legge tra esse ai sensi dell'art. 1372 c.c.
D'altronde, considerata la natura contrattuale – e in particolare negoziale, derivante dal contratto di mandato – della perizia contrattuale, ne consegue che essa è impugnabile esclusivamente mediante “le tipiche azioni di annullamento o di risoluzione per
11 Proc. n. 2406/2017 R.G.
inadempimento dei contratti” (Cass. civ., 16.03.2005, n. 5678; nello stesso senso Cass. civ., 27.09.2002, n. 14015 e Cass. civ.,
09.07.2019, n. 18318). Tali azioni, tuttavia, non sono state esercitate da alcuna delle parti in causa.
Pertanto, l'accordo del 18.05.2015 è tuttora valido e vincolante per i coeredi, limitatamente alle stime degli immobili che compongono l'attivo ereditario del de cuius, anche in considerazione della richiesta principale di parte attrice (cfr. atto di citazione, p.
2. delle conclusioni
“valutato l'asse ereditario in € 619447,31 come da perizia del Geom.
). Persona_2
Tanto, poi, non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti (Cass. civ.16.02.2016, n. 2996).
7.3. Da quanto sin qui rilevato logicamente consegue, poi,
l'impossibilità per il Collegio di delibare le residue istanze istruttorie, non essendo possibile in questa sede determinare la porzione disponibile che, come è noto, deve essere effettuata a norma dell'art. 556 c.c. (relictum – debitum + donatum) né, poi, si palesano allo stato ancora mature per essere compiutamente delibate e definite le residue domande e questioni avanzate dalle parti nell'ambito dell'odierno procedimento.
Ciò impone pertanto al Collegio di dover rimettere la causa innanzi al G.I. per il prosieguo istruttorio, a ciò provvedendosi come da separata e contestuale ordinanza ex art. 279, co. 3, c.p.c.
8. La regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura non definitiva della presente pronuncia, va rimessa al momento della conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona dei Magistrati indicati in epigrafe, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2406/2017 R.G., ogni
12 Proc. n. 2406/2017 R.G.
contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA aperta, in data 05.01.2014 e in FI (Pz), la successione mortis causa del de cuius nato a Parte_4
Barile il 18/01/1924;
2) DICHIARA inammissibile l'azione di riduzione proposta dagli attori nei confronti del convenuto;
Parte_4
3) RIMETTE le parti in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Potenza, all'esito della camera di consiglio del
16/12/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Generoso Valitutti
La Presidente
Dott.ssa Rosa Verrastro
13
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Rosa Verrastro Presidente
Dott. Generoso Valitutti Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice a latere pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel proc. n. 2406/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti
IO NO e CE LI ed elettivamente domiciliati in
Rionero in Vulture alla via Galliano Pal. Controparte_1
ATTORI
E
(C.F.: Controparte_2
), deceduto in corso di causa, e per esso i C.F._3 suoi eredi (C.F.: ), DI Persona_1 C.F._4
(CF: ) e Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), Parte_4 C.F._6 quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura in calce dell'atto di costituzione, dall'Avv. IO Clemente tutti ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Barile (PZ) al Corso
Garibaldi n. 61;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 2406/2017 R.G.
All'udienza del 04/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, e al fine di sentir Controparte_2 Parte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che la successione testamentaria di nato a [...] il [...] e Parte_4 deceduto in FI il 05/01/2014, così come riportata nella narrativa dell'atto introduttivo, si è risolta in una violazione delle quote legittime spettanti agli odierni attori;
2) In conseguenza della precedente declaratoria, valutato l'asse ereditario complessivamente in € 619447,31 come da perizia del Geom. , o Persona_2 comunque di quella somma che il Giudice riterrà sulla scorta di eventuale richiedenda C.T.U., asse ereditario da determinarsi alla stregua del relictum, del donatum e del legato, sancito il valore delle quote legittime spettanti agli attori, condanni i convenuti o chi tra essi risulti beneficiario di quote eccedentarie, a corrispondere, a titolo di conguaglio, agli attori, le somme necessarie per integrare il valore della quota effettivamente attribuita a e Parte_1
, sino a concorrenza dell'importo corrispondente al Parte_2 valore della quota legittim;
3) Voglia ancora il Tribunale sciogliere la comunione dei beni attribuendo a ciascuna parte una quota fisicamente determinata, se accertata la comoda divisibilità dei beni stessi, e disporre i relativi conguagli;
4) ND chi tra i convenuti detiene i beni oggetto di eredità a corrispondere agli attori le quote loro spettanti per i frutti maturati e maturandi rivenienti dal godimento dei beni caduti in successione, rapportati alla quota parte eccedentaria, dall'apertura della successione al soddisfo;
5) Tenga conto nel calcolo delle quote ereditarie delle somme anticipate e
2 Proc. n. 2406/2017 R.G.
prestate da al padre senior pari a € Parte_2 Parte_4
11973,77 e condanni chi dei convenuti a tanto tenuto a corrispondere la sua quota parte in percentuale rispetto all'eredità attribuita;
6)
ND nato il [...] a [...] agli Parte_4 attori la loro rispettiva quota parte, riveniente dall'eredità di Pt_4
nato il [...], in [...] alla somma di € 10000,00
[...] che il predetto junior avrebbe dovuto versare a Parte_4
senior in virtù della sentenza n.512/2008 R.S. Parte_4
Tribunale di FI, oltre interessi legali dall'emissione della sentenza al saldo, nonché i frutti percepiti e percipiendi. 7) ND i convenuti o chi tra essi tenuto a rimborsare agli attori le spese tecniche occorse per la preparazione dei documenti tecnici necessari alla redazione della successione di Persona_3 ammontanti a € 4000,00. 8) Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.1. In punto di fatto, gli attori esponevano che: a) gli istanti, in uno al , sono figli ed eredi del Sig. , Controparte_2 Parte_4 nato a [...] il [...] e deceduto in FI (PZ) il
05.01.2014, la cui massa si è devoluta a mezzo di testamento pubblico del 10.05.1991 pubblicato per verbale del Notaio dott.ssa del 26.01.2015, rep. n.58.027 racc. 26.070; b) Persona_4 tale scheda, in uno al legato predisposto in favore del nipote Pt_4
(nato nel 1980), considerando anche che i beni devoluti agli
[...] attori sono gravati da un contratto di concessione del diritto di superfice, risultava lesiva dei loro diritti di legittimari (avendo essi diritto a 2/3 della massa c.d. fittizia ex art. 556 c.c.); c) i co-eredi nonché il legato, a seguito di vari incontri volti alla composizione bonaria della vicenda divisoria successoria, con scrittura privata del
18.05.2015 demandavano ad un perito terzo (i.e. Geom. Per_2
la relazione di una perizia di stima dei beni rientranti
[...] nell'asse ereditario del de cuius , concordando che la Parte_4 stessa fosse insindacabile quanto al valore dei beni e che, dopo la
3 Proc. n. 2406/2017 R.G.
stima, si sarebbe proceduto a quantificare le passività per procedere alla successiva divisione con eventuale reintegra della legittima lesa;
d) che tra l'attivo ereditario rientra anche il credito riconosciuto dalla
Sentenza del Tribunale di FI n. 512/2008 a favore del de cuius
ed a carico del legatario , non ancora Parte_4 Parte_4 corrisposto;
e) inoltre, quest'ultimo, non ha corrisposto i canoni derivati dalla conduzione dei terreni agricoli concessi in fitto.
2. Con comparsa del 31.10.2017 si sono costituiti in giudizio i convenuti e , contestando le Controparte_2 Parte_4 avverse prospettazioni e in particolare evidenziando, in rito,
l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea per tre ordini di motivi: 1) nella rimessione della questione relativa alla stima dei beni ed alla eventuale lesione della quota di legittima alla valutazione di un comune tecnico sarebbe insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale sino al completamento della procedura di stima, nella fattispecie non terminata perché non ricomprendente alcuni beni;
2) il convenuto Parte_4 difetterebbe di legittimazione passiva in quanto mero legatario;
3) nei confronti del legatario si riscontrerebbe la carenza delle condizioni di cui all'art. 564 c.c..
Nel merito, il non si opponeva alla domanda Controparte_2 di divisione del compendio ereditario, evidenziando tuttavia la necessità, in relazione al bene immobile in Barile al Largo Garibaldi, di tener conto dell'uso esclusivo e dei frutti maturati e maturandi, nonché del mancato godimento, in relazione al quale proponeva domanda riconvenzionale. Anche il convenuto Parte_4 proponeva domanda riconvenzionale, al fine di vedersi riconosciute sia le migliorie apportate ai terreni del de cuius sia il rimborso delle somme elargite a titolo di prestiti, nonché le spese necessarie alla pubblicazione del testamento.
Rassegnavano, su tali basi, le conclusioni che seguono: “1) dichiarare l 'improcedibilità della domanda avendo le parti di fatto
4 Proc. n. 2406/2017 R.G.
rimesso la questione relativa alla stima ed alla eventuale lesione della quota di legittima alla valutazione di un tecnico, senza che tale contratto sia stato portato a termine;
2) dichiarare l 'improcedibilità
/ improponibilità della domanda nei confronti del Parte_4 classe 1980, per carenza di legittimazione passiva di questi, data la necessaria gradualità nell'esperimento della domanda di riduzione;
3) dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti del
classe 1980, per carenza delle condizioni legittimanti Parte_4
l 'azione, ex art. 564 c.c..; 4) rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque in quanto non provate;
5) rigettare la domanda nei confronti del , Parte_4 relativamente al pagamento delle somme di cui alla sentenza n.
512/2008 del Tribunale di FI in quanto irrituale e non cumulabile con l 'oggetto del presente giudizio;
6) in via gradata sciogliere la comunione dei beni, attribuendo a ciascuna parte una quota determinata, se accertata la comoda divisibilità degli stessi, facendo salve in linea generale le volontà del testatore;
7) accertare e dichiarare che i signori e hanno Parte_1 Parte_2 detenuto in via esclusiva l 'immobile sito in Barile al Largo
Garibaldi, non consegnando ad oggi le chiavi dello stesso all'odierno convenuto e, in via Controparte_2 riconvenzionale, accertato e quantificato il danno subito, anche comprensivo di frutti percepiti e percipiendi, condannare gli stessi a risarcire quest 'ultimo della somma corrispondente . 8) accertare e dichiarare che il sig. classe 1980, ha erogato somme Parte_4 al defunto per un importo pari ad € 10.498,45, e, in Parte_4 via riconvenzionale, condannare gli attori in ragione della rispettiva quota loro spettante, a corrispondere allo stesso la Parte_4 dovuta somma. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”.
5 Proc. n. 2406/2017 R.G.
3. All'udienza del 16.04.2021 il difensore della parte
[...] ne ha dichiarato il decesso e il giudizio è stato CP_2 interrotto.
A fronte di ciò, il processo è stato riassunto su iniziativa delle parti attrici e si sono regolarmente costituiti in riassunzione, per la parte deceduta, gli eredi e Persona_1 Persona_5 Pt_4
, tutti riportandosi alle deduzioni e istanze già rassegnate (cfr.
[...] comparsa del 15.01.2022).
4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio di stima e integrazioni di essa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 04/07/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Preliminarmente, mette conto osservare come la presente controversia, avente per oggetto l'impugnazione di un testamento, va emessa dal Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis, comma I, n. 6, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente - trattandosi di giudizio del 2017, e dunque pacificamente “instaurato” in data precedente al 28/02/2023, con conseguente inapplicabilità della novella, anche in punto di art. 50 bis c.p.c., di cui alla c.d. riforma Cartabia del d.lgs. n. 149/2022 – ex art. 35, comma 1, medesimo d.lgs., come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
6. Ciò posto, pregiudizialmente occorre vagliare le eccezioni di inammissibilità e improponibilità delle domande formulate da parte convenuta.
6.1.1. Dipartendo dall'eccezione in ordine alla proponibilità dell'azione fondata sulla considerazione che “la questione relativa alla stima ed alla eventuale lesione della quota di legittima” è stata demandata “alla valutazione di un tecnico, senza che tale contratto sia stato portato a termine” occorre rilevarne l'infondatezza.
6 Proc. n. 2406/2017 R.G.
Anzitutto va premesso che tra le parti è pacifico, non contestato nonché, documentalmente provato (cfr. p. 37 della produzione attrice nonché produzione convenuto) che con “scrittura privata” del
18.05.2015 le parti, dopo aver premesso la vicenda successoria e di
“potete individuare un unico tecnico allo scopo di delegarli in maniera insindacabile la stima del valore dei cespi di rientrare nell'asse ereditario” convenivano tra loro di incaricare il Geom. di redigere “relazione peritale di stima dei beni Persona_2 rientranti nell'asse ereditario di ” il quale “oltre che Parte_4 procedere alla stima dei beni di cui all'asse ereditario” doveva
“altresì procedere al calcolo dell'eventuale lesione di legittima con previsione di eventuali conguagli tra le parti”.
I medesimi paciscenti convenivano altresì che, successivamente alla redazione della stima, avrebbero proceduto in contradditorio alla determinazione delle passività inerenti alla massa ereditaria.
Risulta, del pari, documentalmente provato che il perito, Geom. ha, effettivamente, portato a termine il proprio Persona_2 lavoro redigendo l'elaborato datato 30.03.2016 [cfr. produzione introduttiva attore e convenuto].
Piuttosto, non risultano, agli atti, prove documentali dalle quale evincersi osservazioni o contestazione all'elaborato che hanno condotto –di comune accordo- all'apertura di un nuovo spazio di deliberazione tecnica, al contrario emergendo segni di carattere opposto rilevabili dalle missive allegata da parte attrice. In particolare, dalle stesse si rileva come, dopo il deposito dell'elaborato peritale, non vi fossero contestazione in punto di validità e/o di correttezza della perizia redatta ma solo in ordine alla necessità di reperire la documentazione necessaria alla determinazione delle passività (cfr. produzione allegata all'atto introduttivo p. 59, missiva del 22.08.2016 a firma dell'avv. Enzo LI “il tuo assistito chieda un rinvio onde acquistare la documentazione giustificativa delle spese sostenute”; e p. 62, missiva di riscontro del 31.08.2016 a firma
7 Proc. n. 2406/2017 R.G.
dell'avv. IO Clemente “i signori i quali oggi mi hanno Pt_4 notiziato delle necessità di altri 10 giorni per il recupero della restante parte della documentazione presso il proprio consulente”, in produzione all'atto di citazione).
6.1.2. Orbene, tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto occorre rilevare come l'accordo sottoscritto, da qualificarsi come perizia contrattuale - (sul punto v. infra 7.2.), deve senz'altro considerarsi contenente “la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto” (Cass. civ. 17.12.2010, n.
25643). Tuttavia, tale rinuncia alla giurisdizione deve dirsi temporanea, persistendo soltanto sino all'espletamento del mandato conferito al terzo, evenienza qui concretizzatasi con il deposito dell'elaborato dato 30.03.2016; d'altronde le parti, con la scrittura privata del 18.05.2015 hanno inteso demandare al terzo solo la stima del patrimonio del de cuius e il calcolo della eventuale legittima lesa demandando, a un momento successivo ed in contradditorio solo tra gli stessi, l'individuazione delle passività riferibili alla massa.
Pertanto, il deposito della perizia di stima, che ha comportato la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del suddetto terzo, segna il momento finale della rinuncia alla giurisdizione insita nel contratto sottoscritto, con consequenziale rigetto dell'eccezione di parte convenuta e, di converso, piena proponibilità della presente domanda.
6.2. Diversamente, va accolta l'eccezione, anch'essa pregiudiziale, di improcedibilità/inammissibilità sollevata dal convenuto Pt_4
, ai sensi dell'art. 564 c.c. in relazione alla domanda di
[...] riduzione esperita dagli attori, per difetto di previa accettazione con beneficio di inventario.
8 Proc. n. 2406/2017 R.G.
Come noto, sotto il versante soggettivo, e qui da ribadirsi, che “la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621)” (Cass. civ., 07.04.1990, n.2923) e, pertanto esso si riferisce solo al legittimario chiamato all'eredità, per legge o per testamento. Orbene, dal tenore del testamento pubblico in atti è pacifico rilevare che gli attori risultano destinatari di lasciti testamentari e, pertanto sono destinatari della previsione normativa, con la conseguenza che non possono richiedere la riduzione dei legati nei confronti di soggetti che non siano chiamati come coeredi ove non abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, in quanto la norma “pone quest'ultima come vera e propria condizione che deve sussistere prima dell'esercizio dell'azione di riduzione” (da ultimo Cass. civ., 30.03.2025, n.8348).
Né sul punto rileva il contenuto della “scrittura privata” del
18.05.2015 in quanto l'omessa redazione dell'inventario, “comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, con la conseguenza che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564, primo comma, ultima parte, c.c., vale a dire
l'accettazione con beneficio d'inventario” (Corte appello Lecce,
19/11/2024, n.1098 in De Jure). Da tanto, in assenza di allegazione alcuna in punto di accettazione beneficiata, discende l'accoglimento di tale exceptio qui spiegata dal legato , nei cui Parte_4 confronti la domanda attorea va dichiarata inammissibile.
7. Analizzate le questioni pregiudiziali, occorre procedere all'esame dell'azione di riduzione.
7.1. Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione
9 Proc. n. 2406/2017 R.G.
della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Sul piano probatorio, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o no avvenuta e in quale misura la lesione della quota di riserva;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, potendo l'azione di riduzione delle donazioni essere sperimentata cominciando dall'ultima e risalendo poi alle anteriori (Cass. n. 3661/75, n. 11432/92). Inoltre, si è precisato che il legittimario deve provare rigorosamente sia la consistenza dell'asse, sia la conseguente lesione dei suoi diritti;
tale prova, per la quale non ricorrono limitazioni, ben può essere ravvisata dal giudice di merito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1297/71). Anche più recentemente si
è ribadito che il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal de cuius (Cass. n.
13310/02), con la precisazione, sul punto, che l'istante non è tenuto a dichiarare quale sia il valore economico della quota spettante al legittimario, bensì quali siano i beni ereditari e quale sia la quota di partecipazione del legittimario alla titolarità degli stessi (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2015 n. 24755).
Al riguardo, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano assolto a tale onere probatorio, avendo essi, tramite la produzione della perizia e il richiamo ad essa contenuto nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, compiutamente adempiuto ai propri oneri asseritivi
10 Proc. n. 2406/2017 R.G.
sia in punto di determinazione del valore della massa si di indicazione dei lori diritti lesi.
7.2. Ciò posto, proprio in riferimento all'elaborato del Geom. occorre, preliminarmente, chiarirne la portata anche Persona_2 in considerazione delle difese svolte da parte attrice.
Sul punto, richiamati i dati fattuali (cfr. supra sub. 6.1.1.), necessita chiarire che il contratto sottoscritto tra le parti deve qualificarsi come perizia contrattuale in quanto “si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.” [Cass. civ.,
03.11.2021, n.31245]. Orbene nel caso de quo, dal tenore della
“scrittura privata” è evidente la natura esclusivamente tecnica delle valutazioni demandate al Geom. –“rediga relazione Persona_2 peritale di stima dei beni rientranti nell'asse ereditario” – con intesa che la “relazione tecnica, sin d'ora viene considerata insindacabile in ordine al valore dei beni, a meno di eventuali grossolani errori di calcolo o di stima” .
Da tanto discende che la pattuizione in ordine al valore dei beni è stata regolata in via contrattuale tra le parti e che, pertanto, l'accordo sottoscritto con scrittura del 18.05.2015 ha efficacia di legge tra esse ai sensi dell'art. 1372 c.c.
D'altronde, considerata la natura contrattuale – e in particolare negoziale, derivante dal contratto di mandato – della perizia contrattuale, ne consegue che essa è impugnabile esclusivamente mediante “le tipiche azioni di annullamento o di risoluzione per
11 Proc. n. 2406/2017 R.G.
inadempimento dei contratti” (Cass. civ., 16.03.2005, n. 5678; nello stesso senso Cass. civ., 27.09.2002, n. 14015 e Cass. civ.,
09.07.2019, n. 18318). Tali azioni, tuttavia, non sono state esercitate da alcuna delle parti in causa.
Pertanto, l'accordo del 18.05.2015 è tuttora valido e vincolante per i coeredi, limitatamente alle stime degli immobili che compongono l'attivo ereditario del de cuius, anche in considerazione della richiesta principale di parte attrice (cfr. atto di citazione, p.
2. delle conclusioni
“valutato l'asse ereditario in € 619447,31 come da perizia del Geom.
). Persona_2
Tanto, poi, non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti (Cass. civ.16.02.2016, n. 2996).
7.3. Da quanto sin qui rilevato logicamente consegue, poi,
l'impossibilità per il Collegio di delibare le residue istanze istruttorie, non essendo possibile in questa sede determinare la porzione disponibile che, come è noto, deve essere effettuata a norma dell'art. 556 c.c. (relictum – debitum + donatum) né, poi, si palesano allo stato ancora mature per essere compiutamente delibate e definite le residue domande e questioni avanzate dalle parti nell'ambito dell'odierno procedimento.
Ciò impone pertanto al Collegio di dover rimettere la causa innanzi al G.I. per il prosieguo istruttorio, a ciò provvedendosi come da separata e contestuale ordinanza ex art. 279, co. 3, c.p.c.
8. La regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura non definitiva della presente pronuncia, va rimessa al momento della conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona dei Magistrati indicati in epigrafe, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2406/2017 R.G., ogni
12 Proc. n. 2406/2017 R.G.
contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA aperta, in data 05.01.2014 e in FI (Pz), la successione mortis causa del de cuius nato a Parte_4
Barile il 18/01/1924;
2) DICHIARA inammissibile l'azione di riduzione proposta dagli attori nei confronti del convenuto;
Parte_4
3) RIMETTE le parti in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Potenza, all'esito della camera di consiglio del
16/12/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Generoso Valitutti
La Presidente
Dott.ssa Rosa Verrastro
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