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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2025
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c. nella causa iscritta al n. 106 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.02.2025 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Rovereto, via Acquedotto, n.8; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di ricorso - dall'avv. Cristian Pedot ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trento, via
Brennero n. 139;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata l'[...] a [...] e residente in CP_1 C.F._2
Serrada di Folgaria (TN), via Benedetto Croce, n. 5; rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla memoria di costituzione - dall'avv. Alessandra Zagarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Villa San Giovanni (RC), via Rocco Larussa - Trav. ; Controparte_2
PARTE RESISTENTE
In punto di: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1) reintegrare e/o manutenere la parte ricorrente nel possesso della p.f. 11584 CC Folgaria nella sua integrità e per l'effetto condannare , come meglio identificato in narrativa, a CP_1 rimuovere la catena ivi apposta liberando il terreno da ogni ingombro e ostacolo che ne impedisce
l'utilizzo, con ordine altresì alla stessa di non intralciare o molestare l'esercizio del legittimo possesso pro futuro;
2) condannare, ex art. 614-bis c.p.c., a pagare in favore del ricorrente la somma di € CP_1
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine contenuto nel provvedimento cautelare di cui al punto 1 e a partire dalla notifica o dalla comunicazione dello stesso;
3) condannare la convenuta a risarcire i danni tutti cagionati al ricorrente, nella CP_1 misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e quantificata forfettariamente in €. 2.000,00 o comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati dal giorno dello spoglio a quello dell'effettivo saldo;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c., nella CP_1 misura equitativamente determinata dal giudice;
5) disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive evidenziate nella presente memoria difensiva, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Spese e compensi di causa rifusi, oltre al 15% ex art. 15 T.F., CNPA 4% e IVA 22% sull'imponibile.” (cfr. memoria del 17.04.2025).
Parte resistente:
“si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia
1. ammettere come testi, da sentire a sommarie informazioni, i seguenti sigg.ri: - omissis -
2. Espungere dal procedimento tutti i documenti prodotti da controparte all'udienza del 20 marzo
2025 e depositati telematicamente successivamente al perentorio termine di deposito documentazione telematico concesso dal G.I. ;
3. Rigettare il ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto ed inammissibile non essendo presenti gli elementi necessari per l'azione di cui agli artt. 1168 cc e 1170 cc;
4. Condannare il sig. per responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 97, cpc I, III e IV comma al risarcimento del danno non patrimoniale e morale determinato nella misura di euro 50.000,00. In via subordinata si chiede la condanna ad una somma determinata in via equitativa e comunque la condanna al pagamento di una somma così per come prevista dal IV comma dell'art. 96 cpc;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (cfr. note di trattazione scritta del
18.07.2025).
Premesso che
Con ricorso depositato il 14.02.2025 ha convenuto in giudizio la nipote Parte_1 CP_1 esponendo:
- di essere comproprietario assieme alla madre e alla nipote odierna CP_3 CP_1 resistente, della p.ed. 1743 in C.C. Folgaria, composta da locali commerciali al piano terra e da tre appartamenti a uso abitativo (doc. 1 di parte ricorrente);
- che antistante a tale particella vi è la p.f. 11584 in C.C. Folgaria, di proprietà esclusiva di CP_1
che l'ha acquistata in data 26.01.2024 per successione al padre fratello
[...] Persona_1 dell'odierno ricorrente;
- che tale ultima particella sarebbe sempre stata utilizzata quale cortile/parcheggio a servizio della p.ed. 1743 in C.C. Folgaria e quindi composseduta dai proprietari di tali particella edificiale, senza opposizione alcuna da parte dell'ex-proprietario esclusivo (fratello del ricorrente, Persona_1 figlio di e padre di;
in particolare la p.f. 11584 sarebbe stata utilizzata CP_3 CP_1 prima come spazio esterno del bar di famiglia “ sito a pianto terra della p.ed. 1743, Parte_2 poi come giardino, solarium e parcheggio per le autovetture a servizio della p.ed. 1743;
- che a maggio 2024 avrebbe posizionato una catena che impedisce l'accesso alla p.f. CP_1
11584 in C.C. Folgaria, così ponendo in essere uno spoglio, violento e clandestino, del proprio compossesso esercitato fino a quel momento (o quantomeno una molestia);
- che a causa di tale condotta illecita egli avrebbe patito dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di ordinare alla resistente la reintegra del proprio possesso, con eliminazione della catena;
- la condanna di al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorni di ritardo nella CP_1 reintegra del proprio compossesso ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nonché al risarcimento dei danni da lui patiti e pari a € 2.000,00;
- la rifusione delle spese di causa.
Nelle memoria autorizzata il ricorrente ha integrato le proprie conclusioni insistendo altresì:
- per la condanna di al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c.; CP_1
- affinché venga ordinata la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute nella memoria del 21.03.2025 della controparte.
Premesso ulteriormente che
Con memoria di costituzione depositata il 21.03.2025, si è costituita in giudizio, CP_1 contestando in fatto e in diritto le allegazioni della controparte.
In particolare la resistente, pur non negando di aver posizionato la catena oggetto di ricorso, tuttavia:
- ha contestato il compossesso del ricorrente, che mai lo avrebbe esercitato dal momento che costui vive a Rovereto;
a Serrada Folgaria avrebbe una seconda abitazione dotata di posto auto, sicché mai avrebbe parcheggiato sulla p.f. 11584, sulla quale si sarebbe recato unicamente a piedi per far visita alla propria madre presso la p.ed. 1743 o in occasione di feste e ritrovi di famiglia organizzati da e dalla sua famiglia;
Persona_1
- ha sostenuto che la p.f. 11584 sarebbe stata utilizzata in via esclusiva da e dalla sua Persona_1 famiglia fino al suo decesso (avvenuto il 26.01.2024) e, dopo il suo decesso, da lei e dai suoi familiari;
più precisamente, dal 1988 al 2008 tale particella sarebbe stata utilizzata come spazio esterno del bar “ le cui licenze erano state donate a dalla madre Parte_2 Persona_1 [...] nel 1988; dal 2008 al momento del decesso di la p.f. 11584 sarebbe stata CP_3 Persona_1 utilizzata da quest'ultimo e dai suoi familiari (fra cui l'ex-moglie e la figlia, odierna resistente e la di lei famiglia) in parte come parcheggio e in parte come giardino (adibito da a Persona_1 partire dal 2022, a piccolo parco giochi per la nipote figlia dell'odierna resistente). Dal Per_2
2020, anno di apertura dell'attività di noleggio biciclette presso la p.ed. 1743 da parte di CP_1
quest'ultima avrebbe iniziato a utilizzare la p.f. 11584 anche quale parcheggio per le proprie
[...] biciclette. Su permesso di inoltre, nella stagione invernale il piazzale sarebbe stato Persona_1 occupato dalla neve sgomberata dagli operatori comunali, a eccezione di una piccola parte lasciata libera per il parcheggio della propria auto e di quelle dei propri familiari;
- ha evidenziato, a conferma del possesso esclusivo esercitato da e dai propri stretti Persona_1 familiari, come quest'ultimo abbia sostenuto in via esclusiva le spese di rifacimento della pavimentazione e della staccionata presenti sulla p.f. 11584 e si sia occupato in via esclusiva della relativa manutenzione;
- ha precisato di aver posizionato la catena al fine di evitare che terzi, in sua assenza, potessero parcheggiare sul cortile p.f. 11584.
Tanto chiarito, chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di rigettare la domanda di parte ricorrente;
- di condannare il ricorrente al pagamento di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese del giudizio a favore della procuratrice antistataria.
Premesso infine che
Alla prima udienza del 19.03.2025 sono state interrogate liberamente le parti e sono stati assunti i testimoni;
all'esito, su richiesta delle parti, sono stati assegnati termini successivi per il deposito di memorie di replica e a prova contraria, con fissazione di udienza a trattazione scritta per il giorno
21.07.2025.
Con ordinanza di pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato che
In termini generali, ai sensi dell'art. 1168 c.c. la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento della tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto che si manifesti in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), sostenuto dall'animo di chi è titolare di quel diritto (c.d. animus possidendi). L'esistenza di un possesso tutelabile va esclusa allorché esso sia esercitato con tolleranza del proprietario del bene;
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o comunque di lesione rilevante di quel possesso, sorretto da animus spoliandi o, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, e quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta lederà il possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta del possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza della lesione del suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio.
Spetta a colui che agisce in reintegra provare la ricorrenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria, mentre spetta a chi contesta il possesso altrui la dimostrazione della tolleranza;
come chiarito dalla giurisprudenza, inoltre, la tolleranza integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio allorché emergente ex actis (cfr. Cass. 29538/2019).
Ritenuto che
La domanda di parte ricorrente sia infondata.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non ha provato di aver esercitato, sulla p.f. 11584 in C.C.
Folgaria, un compossesso meritevole di tutela.
A sostegno del proprio (com-)possesso allega anzitutto che il piazzale p.f. 11584 Parte_1 sarebbe stato utilizzato, fino al 2008, come spazio esterno del bar di famiglia . Parte_2
Tuttavia è incontestato che a partire dal 1988 le licenze di tale esercizio sono state donata da
[...] al figlio che lo ha gestito in proprio fino al 1997, affittando poi l'attività a CP_3 Persona_1 terzi fino al 2008, anno in cui il bar ha dismesso la sua attività: orbene, poiché era il Persona_1 titolare dell'attività (pur esercitate nei locali in comproprietà con il fratello e la madre) non Pt_1 pare che l'utilizzo del piazzale per il posizionamento dei tavolini esterni del bar possa in alcun modo essere ricondotto a un possesso del ricorrente.
In secondo luogo il ricorrente, a sostegno del proprio possesso, deduce che, a partire dalla chiusura del bar, egli, unitamente a e alla madre, avrebbe utilizzato la p.f. 11584 in parte Persona_1 come parcheggio e in parte quale giardino solarium.
Dalle documentazione allegata da e dalle deposizioni testimoniali, emerge che: Parte_1
- in un'occasione sul piazzale de quo è stata organizzata la festa di compleanno del figlio del ricorrente: tanto si ricava dalla foto sub doc. 21, che ritrae assieme ai figli che Parte_1 celebrano il compleanno di uno di loro sul piazzale oggetto di causa;
ciò è stato anche confermato dalla teste la quale ha riferito di ricordare che qualche anno addietro sulla Tes_1 p.f. 11584 era stato festeggiato il compleanno di uno dei figli di (cfr. pag. 8 del verbale Pt_1 del 19.03.2025);
- ha partecipato a eventi conviviali, quali feste di compleanno e per l'onomastico Parte_1 della madre organizzate sul cortile p.f. 11584: tanto si ricava sia dalle numerose CP_3 fotografie depositate, sia dall'esame delle testi di parte ricorrente e Tes_1 Testimone_2 non vi è tuttavia prova del fatto che tali eventi fossero stati organizzati o quantomeno co- organizzati da che pertanto ben poteva rivestire il ruolo di mero invitato senza Parte_1 quindi esercitare alcun possesso;
- parcheggiava sulla p.f. 11584 quando in visita alla madre il che Parte_1 CP_3 accadeva, secondo la teste tutti i fine settimana;
la stessa teste ha poi riferito Testimone_2 che il fratello parcheggiava sulla p.f. 11584 quando lo spazio adibito a parcheggio della Pt_1 propria autovettura, presso la sua abitazione di Serrada, doveva essere lasciato libero (per esempio perché veniva posizionato l'albero di Natale) e durante i mesi della ristrutturazione
(intervenuta fra il 2023 e il 2024) della nuova abitazione (sempre di Serrada).
Degli eventi sopra descritti solo l'ultimo potrebbe, in astratto, essere qualificato come possesso;
tuttavia, nel caso di specie, vi sono molteplici elementi che inducono a ritenere che il parcheggio da parte di sulla p.f. 11584 sia avvento con la tolleranza dell'allora proprietario Parte_1 Per_1
[...]
A tale conclusione si perviene anzitutto in ragione dello stretto rapporto di parentela che legava al ricorrente, che era suo fratello. Persona_1
In secondo luogo, va rilevato che, sebbene il ricorrente abbia parcheggiato sulla p.f. 11584 per anni, detto utilizzo si è tuttavia tradotto in un uso molto limitato del piazzale, circoscritto ai momenti delle visite alla madre nel fine settimana o allorché il parcheggio di regola utilizzato da non Pt_1 fosse disponibile o, ancora, durante i mesi della ristrutturazione della sua nuova abitazione.
In terzo luogo la tolleranza di si ricava anche dalla circostanza - riferita da entrambe Persona_1 le testi di parte ricorrente - che tutti i familiari di e quindi non solo il fratello , ma Per_1 Pt_1 anche la sorella e la zia parcheggiavano la propria autovettura sulla p.f. 11584 Tes_2 Tes_1 quando in visita ad (madre dei fratelli e sorella di e partecipavano a CP_3 Per_1 Tes_1 eventi conviviali organizzati su detta particella: questi utilizzi della p.f. 11584, omogenei e condivisi, sembrano più facilmente ascrivibili alla tolleranza di che a un compossesso Per_1 esteso a tutti i familiari di (oltretutto con lui non conviventi). Persona_1
Prima di concludere preme svolgere due osservazioni: è vero che dai documenti 5 e 6 di parte ricorrente risulta che nel 2009 il piazzale p.f. 11584 è stato destinato a parcheggio del negozio alimentari sito al piano terra della p.ed. 1743, e di cui i due fratelli, e , e la madre, Per_1 Pt_1 erano comproprietari, tuttavia, nessun teste ha riferito in ordine al fatto che il piazzale fosse effettivamente e stabilmente utilizzato quale parcheggio del negozio di alimentari;
ciò induce a ritenere che alla destinazione a parcheggio dell'esercizio commerciale presso la p.ed. 1743 non sia stata data effettiva attuazione, rimanendo questa solo “sulla carta”, all'unico fine di ottenere l'autorizzazione all'ampliamento del negozio.
Infine, va osservato che, sebbene non sembri aver mantenuto la tolleranza che suo CP_1 padre aveva serbato nei confronti dei propri familiari non conviventi rispetto all'utilizzo del cortile p.f. 11584, tuttavia il lasso temporale intercorso fra il decesso e lo spoglio pare essere stato troppo breve per consolidare in capo al ricorrente un possesso tutelabile: il decesso di è Persona_1 infatti intervenuto a fine gennaio 2024 e già a maggio 2024 aveva apposto la catena. CP_1
Ritenuto, inoltre,
Quanto alle rispettive domande risarcitorie, che, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, esse siano inammissibili nella fase cautelare.
Ritenuto, altresì,
Di ordinarie la cancellazione delle seguenti espressioni:
- “…approfittato del momento di estrema sofferenza e vulnerabilità..” della nipote;
- “…con il corpo ancora caldo..”.
Tali espressioni, infatti, sono offensive nei confronti di che viene descritto come Parte_1 uomo scaltro e privo di scrupoli nei confronti sia del fratello defunto che della nipote, oltre che gratuite, in quanto a nulla rilevanti ai fini della decisione della presente causa.
Ritenuto, infine,
Quanto alle spese del giudizio (liquidate avendo a riferimento i valori medi dello scaglione previsto per i procedimenti cautelari, volere della causa fra € 26.000 e € 52.000, trattandosi di causa di natura para cautelare, di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità), che parte ricorrente debba essere condannata al loro pagamento a favore della parte resistente, stante la sua soccombenza.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per condannare ai sensi dell'art 96 c.p.c., dal Parte_1 momento che, sebbene non qualificabile come possesso, è tuttavia risultato provato un suo
(limitato) utilizzo della p.f. 11584; ciò porta a escludere in capo a tale soggetto la configurabilità di un atteggiamento doloso o gravemente colposo rispetto alla decisione di agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA le domande di parte ricorrente 2. DICHIARA inammissibili nella presente fase le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti;
3. ORDINA, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione dalla memoria di parte resistente del 14.03.2025 delle seguenti espressioni:
a) “…approfittato del momento di estrema sofferenza e vulnerabilità..”;
b) “…con il corpo ancora caldo..”;
4. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
5. CONDANNA al pagamento a favore della procuratrice antistataria di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 5.213 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...]
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 18/08/2025
La giudice
Giulia Paoli
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c. nella causa iscritta al n. 106 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 14.02.2025 da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Rovereto, via Acquedotto, n.8; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di ricorso - dall'avv. Cristian Pedot ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trento, via
Brennero n. 139;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata l'[...] a [...] e residente in CP_1 C.F._2
Serrada di Folgaria (TN), via Benedetto Croce, n. 5; rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla memoria di costituzione - dall'avv. Alessandra Zagarella ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Villa San Giovanni (RC), via Rocco Larussa - Trav. ; Controparte_2
PARTE RESISTENTE
In punto di: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.)
Conclusioni
Parte ricorrente:
“1) reintegrare e/o manutenere la parte ricorrente nel possesso della p.f. 11584 CC Folgaria nella sua integrità e per l'effetto condannare , come meglio identificato in narrativa, a CP_1 rimuovere la catena ivi apposta liberando il terreno da ogni ingombro e ostacolo che ne impedisce
l'utilizzo, con ordine altresì alla stessa di non intralciare o molestare l'esercizio del legittimo possesso pro futuro;
2) condannare, ex art. 614-bis c.p.c., a pagare in favore del ricorrente la somma di € CP_1
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine contenuto nel provvedimento cautelare di cui al punto 1 e a partire dalla notifica o dalla comunicazione dello stesso;
3) condannare la convenuta a risarcire i danni tutti cagionati al ricorrente, nella CP_1 misura determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e quantificata forfettariamente in €. 2.000,00 o comunque nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi calcolati dal giorno dello spoglio a quello dell'effettivo saldo;
4) condannare la convenuta al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c., nella CP_1 misura equitativamente determinata dal giudice;
5) disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive evidenziate nella presente memoria difensiva, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Spese e compensi di causa rifusi, oltre al 15% ex art. 15 T.F., CNPA 4% e IVA 22% sull'imponibile.” (cfr. memoria del 17.04.2025).
Parte resistente:
“si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia
1. ammettere come testi, da sentire a sommarie informazioni, i seguenti sigg.ri: - omissis -
2. Espungere dal procedimento tutti i documenti prodotti da controparte all'udienza del 20 marzo
2025 e depositati telematicamente successivamente al perentorio termine di deposito documentazione telematico concesso dal G.I. ;
3. Rigettare il ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto ed inammissibile non essendo presenti gli elementi necessari per l'azione di cui agli artt. 1168 cc e 1170 cc;
4. Condannare il sig. per responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi Parte_1 dell'art. 97, cpc I, III e IV comma al risarcimento del danno non patrimoniale e morale determinato nella misura di euro 50.000,00. In via subordinata si chiede la condanna ad una somma determinata in via equitativa e comunque la condanna al pagamento di una somma così per come prevista dal IV comma dell'art. 96 cpc;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (cfr. note di trattazione scritta del
18.07.2025).
Premesso che
Con ricorso depositato il 14.02.2025 ha convenuto in giudizio la nipote Parte_1 CP_1 esponendo:
- di essere comproprietario assieme alla madre e alla nipote odierna CP_3 CP_1 resistente, della p.ed. 1743 in C.C. Folgaria, composta da locali commerciali al piano terra e da tre appartamenti a uso abitativo (doc. 1 di parte ricorrente);
- che antistante a tale particella vi è la p.f. 11584 in C.C. Folgaria, di proprietà esclusiva di CP_1
che l'ha acquistata in data 26.01.2024 per successione al padre fratello
[...] Persona_1 dell'odierno ricorrente;
- che tale ultima particella sarebbe sempre stata utilizzata quale cortile/parcheggio a servizio della p.ed. 1743 in C.C. Folgaria e quindi composseduta dai proprietari di tali particella edificiale, senza opposizione alcuna da parte dell'ex-proprietario esclusivo (fratello del ricorrente, Persona_1 figlio di e padre di;
in particolare la p.f. 11584 sarebbe stata utilizzata CP_3 CP_1 prima come spazio esterno del bar di famiglia “ sito a pianto terra della p.ed. 1743, Parte_2 poi come giardino, solarium e parcheggio per le autovetture a servizio della p.ed. 1743;
- che a maggio 2024 avrebbe posizionato una catena che impedisce l'accesso alla p.f. CP_1
11584 in C.C. Folgaria, così ponendo in essere uno spoglio, violento e clandestino, del proprio compossesso esercitato fino a quel momento (o quantomeno una molestia);
- che a causa di tale condotta illecita egli avrebbe patito dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di ordinare alla resistente la reintegra del proprio possesso, con eliminazione della catena;
- la condanna di al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorni di ritardo nella CP_1 reintegra del proprio compossesso ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nonché al risarcimento dei danni da lui patiti e pari a € 2.000,00;
- la rifusione delle spese di causa.
Nelle memoria autorizzata il ricorrente ha integrato le proprie conclusioni insistendo altresì:
- per la condanna di al risarcimento del danno di cui all'art. 96 c.p.c.; CP_1
- affinché venga ordinata la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute nella memoria del 21.03.2025 della controparte.
Premesso ulteriormente che
Con memoria di costituzione depositata il 21.03.2025, si è costituita in giudizio, CP_1 contestando in fatto e in diritto le allegazioni della controparte.
In particolare la resistente, pur non negando di aver posizionato la catena oggetto di ricorso, tuttavia:
- ha contestato il compossesso del ricorrente, che mai lo avrebbe esercitato dal momento che costui vive a Rovereto;
a Serrada Folgaria avrebbe una seconda abitazione dotata di posto auto, sicché mai avrebbe parcheggiato sulla p.f. 11584, sulla quale si sarebbe recato unicamente a piedi per far visita alla propria madre presso la p.ed. 1743 o in occasione di feste e ritrovi di famiglia organizzati da e dalla sua famiglia;
Persona_1
- ha sostenuto che la p.f. 11584 sarebbe stata utilizzata in via esclusiva da e dalla sua Persona_1 famiglia fino al suo decesso (avvenuto il 26.01.2024) e, dopo il suo decesso, da lei e dai suoi familiari;
più precisamente, dal 1988 al 2008 tale particella sarebbe stata utilizzata come spazio esterno del bar “ le cui licenze erano state donate a dalla madre Parte_2 Persona_1 [...] nel 1988; dal 2008 al momento del decesso di la p.f. 11584 sarebbe stata CP_3 Persona_1 utilizzata da quest'ultimo e dai suoi familiari (fra cui l'ex-moglie e la figlia, odierna resistente e la di lei famiglia) in parte come parcheggio e in parte come giardino (adibito da a Persona_1 partire dal 2022, a piccolo parco giochi per la nipote figlia dell'odierna resistente). Dal Per_2
2020, anno di apertura dell'attività di noleggio biciclette presso la p.ed. 1743 da parte di CP_1
quest'ultima avrebbe iniziato a utilizzare la p.f. 11584 anche quale parcheggio per le proprie
[...] biciclette. Su permesso di inoltre, nella stagione invernale il piazzale sarebbe stato Persona_1 occupato dalla neve sgomberata dagli operatori comunali, a eccezione di una piccola parte lasciata libera per il parcheggio della propria auto e di quelle dei propri familiari;
- ha evidenziato, a conferma del possesso esclusivo esercitato da e dai propri stretti Persona_1 familiari, come quest'ultimo abbia sostenuto in via esclusiva le spese di rifacimento della pavimentazione e della staccionata presenti sulla p.f. 11584 e si sia occupato in via esclusiva della relativa manutenzione;
- ha precisato di aver posizionato la catena al fine di evitare che terzi, in sua assenza, potessero parcheggiare sul cortile p.f. 11584.
Tanto chiarito, chiede al Tribunale di Rovereto: CP_1
- di rigettare la domanda di parte ricorrente;
- di condannare il ricorrente al pagamento di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese del giudizio a favore della procuratrice antistataria.
Premesso infine che
Alla prima udienza del 19.03.2025 sono state interrogate liberamente le parti e sono stati assunti i testimoni;
all'esito, su richiesta delle parti, sono stati assegnati termini successivi per il deposito di memorie di replica e a prova contraria, con fissazione di udienza a trattazione scritta per il giorno
21.07.2025.
Con ordinanza di pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato che
In termini generali, ai sensi dell'art. 1168 c.c. la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento della tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto che si manifesti in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), sostenuto dall'animo di chi è titolare di quel diritto (c.d. animus possidendi). L'esistenza di un possesso tutelabile va esclusa allorché esso sia esercitato con tolleranza del proprietario del bene;
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o comunque di lesione rilevante di quel possesso, sorretto da animus spoliandi o, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, e quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta lederà il possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta del possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza della lesione del suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio.
Spetta a colui che agisce in reintegra provare la ricorrenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria, mentre spetta a chi contesta il possesso altrui la dimostrazione della tolleranza;
come chiarito dalla giurisprudenza, inoltre, la tolleranza integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio allorché emergente ex actis (cfr. Cass. 29538/2019).
Ritenuto che
La domanda di parte ricorrente sia infondata.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non ha provato di aver esercitato, sulla p.f. 11584 in C.C.
Folgaria, un compossesso meritevole di tutela.
A sostegno del proprio (com-)possesso allega anzitutto che il piazzale p.f. 11584 Parte_1 sarebbe stato utilizzato, fino al 2008, come spazio esterno del bar di famiglia . Parte_2
Tuttavia è incontestato che a partire dal 1988 le licenze di tale esercizio sono state donata da
[...] al figlio che lo ha gestito in proprio fino al 1997, affittando poi l'attività a CP_3 Persona_1 terzi fino al 2008, anno in cui il bar ha dismesso la sua attività: orbene, poiché era il Persona_1 titolare dell'attività (pur esercitate nei locali in comproprietà con il fratello e la madre) non Pt_1 pare che l'utilizzo del piazzale per il posizionamento dei tavolini esterni del bar possa in alcun modo essere ricondotto a un possesso del ricorrente.
In secondo luogo il ricorrente, a sostegno del proprio possesso, deduce che, a partire dalla chiusura del bar, egli, unitamente a e alla madre, avrebbe utilizzato la p.f. 11584 in parte Persona_1 come parcheggio e in parte quale giardino solarium.
Dalle documentazione allegata da e dalle deposizioni testimoniali, emerge che: Parte_1
- in un'occasione sul piazzale de quo è stata organizzata la festa di compleanno del figlio del ricorrente: tanto si ricava dalla foto sub doc. 21, che ritrae assieme ai figli che Parte_1 celebrano il compleanno di uno di loro sul piazzale oggetto di causa;
ciò è stato anche confermato dalla teste la quale ha riferito di ricordare che qualche anno addietro sulla Tes_1 p.f. 11584 era stato festeggiato il compleanno di uno dei figli di (cfr. pag. 8 del verbale Pt_1 del 19.03.2025);
- ha partecipato a eventi conviviali, quali feste di compleanno e per l'onomastico Parte_1 della madre organizzate sul cortile p.f. 11584: tanto si ricava sia dalle numerose CP_3 fotografie depositate, sia dall'esame delle testi di parte ricorrente e Tes_1 Testimone_2 non vi è tuttavia prova del fatto che tali eventi fossero stati organizzati o quantomeno co- organizzati da che pertanto ben poteva rivestire il ruolo di mero invitato senza Parte_1 quindi esercitare alcun possesso;
- parcheggiava sulla p.f. 11584 quando in visita alla madre il che Parte_1 CP_3 accadeva, secondo la teste tutti i fine settimana;
la stessa teste ha poi riferito Testimone_2 che il fratello parcheggiava sulla p.f. 11584 quando lo spazio adibito a parcheggio della Pt_1 propria autovettura, presso la sua abitazione di Serrada, doveva essere lasciato libero (per esempio perché veniva posizionato l'albero di Natale) e durante i mesi della ristrutturazione
(intervenuta fra il 2023 e il 2024) della nuova abitazione (sempre di Serrada).
Degli eventi sopra descritti solo l'ultimo potrebbe, in astratto, essere qualificato come possesso;
tuttavia, nel caso di specie, vi sono molteplici elementi che inducono a ritenere che il parcheggio da parte di sulla p.f. 11584 sia avvento con la tolleranza dell'allora proprietario Parte_1 Per_1
[...]
A tale conclusione si perviene anzitutto in ragione dello stretto rapporto di parentela che legava al ricorrente, che era suo fratello. Persona_1
In secondo luogo, va rilevato che, sebbene il ricorrente abbia parcheggiato sulla p.f. 11584 per anni, detto utilizzo si è tuttavia tradotto in un uso molto limitato del piazzale, circoscritto ai momenti delle visite alla madre nel fine settimana o allorché il parcheggio di regola utilizzato da non Pt_1 fosse disponibile o, ancora, durante i mesi della ristrutturazione della sua nuova abitazione.
In terzo luogo la tolleranza di si ricava anche dalla circostanza - riferita da entrambe Persona_1 le testi di parte ricorrente - che tutti i familiari di e quindi non solo il fratello , ma Per_1 Pt_1 anche la sorella e la zia parcheggiavano la propria autovettura sulla p.f. 11584 Tes_2 Tes_1 quando in visita ad (madre dei fratelli e sorella di e partecipavano a CP_3 Per_1 Tes_1 eventi conviviali organizzati su detta particella: questi utilizzi della p.f. 11584, omogenei e condivisi, sembrano più facilmente ascrivibili alla tolleranza di che a un compossesso Per_1 esteso a tutti i familiari di (oltretutto con lui non conviventi). Persona_1
Prima di concludere preme svolgere due osservazioni: è vero che dai documenti 5 e 6 di parte ricorrente risulta che nel 2009 il piazzale p.f. 11584 è stato destinato a parcheggio del negozio alimentari sito al piano terra della p.ed. 1743, e di cui i due fratelli, e , e la madre, Per_1 Pt_1 erano comproprietari, tuttavia, nessun teste ha riferito in ordine al fatto che il piazzale fosse effettivamente e stabilmente utilizzato quale parcheggio del negozio di alimentari;
ciò induce a ritenere che alla destinazione a parcheggio dell'esercizio commerciale presso la p.ed. 1743 non sia stata data effettiva attuazione, rimanendo questa solo “sulla carta”, all'unico fine di ottenere l'autorizzazione all'ampliamento del negozio.
Infine, va osservato che, sebbene non sembri aver mantenuto la tolleranza che suo CP_1 padre aveva serbato nei confronti dei propri familiari non conviventi rispetto all'utilizzo del cortile p.f. 11584, tuttavia il lasso temporale intercorso fra il decesso e lo spoglio pare essere stato troppo breve per consolidare in capo al ricorrente un possesso tutelabile: il decesso di è Persona_1 infatti intervenuto a fine gennaio 2024 e già a maggio 2024 aveva apposto la catena. CP_1
Ritenuto, inoltre,
Quanto alle rispettive domande risarcitorie, che, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, esse siano inammissibili nella fase cautelare.
Ritenuto, altresì,
Di ordinarie la cancellazione delle seguenti espressioni:
- “…approfittato del momento di estrema sofferenza e vulnerabilità..” della nipote;
- “…con il corpo ancora caldo..”.
Tali espressioni, infatti, sono offensive nei confronti di che viene descritto come Parte_1 uomo scaltro e privo di scrupoli nei confronti sia del fratello defunto che della nipote, oltre che gratuite, in quanto a nulla rilevanti ai fini della decisione della presente causa.
Ritenuto, infine,
Quanto alle spese del giudizio (liquidate avendo a riferimento i valori medi dello scaglione previsto per i procedimenti cautelari, volere della causa fra € 26.000 e € 52.000, trattandosi di causa di natura para cautelare, di valore indeterminato e indeterminabile, di normale complessità), che parte ricorrente debba essere condannata al loro pagamento a favore della parte resistente, stante la sua soccombenza.
Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per condannare ai sensi dell'art 96 c.p.c., dal Parte_1 momento che, sebbene non qualificabile come possesso, è tuttavia risultato provato un suo
(limitato) utilizzo della p.f. 11584; ciò porta a escludere in capo a tale soggetto la configurabilità di un atteggiamento doloso o gravemente colposo rispetto alla decisione di agire in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA le domande di parte ricorrente 2. DICHIARA inammissibili nella presente fase le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti;
3. ORDINA, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione dalla memoria di parte resistente del 14.03.2025 delle seguenti espressioni:
a) “…approfittato del momento di estrema sofferenza e vulnerabilità..”;
b) “…con il corpo ancora caldo..”;
4. RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
5. CONDANNA al pagamento a favore della procuratrice antistataria di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 5.213 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...]
C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 18/08/2025
La giudice
Giulia Paoli