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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 332 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di indennità di malattia agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/01/2025 , adiva Controparte_1 questo Giudice del Lavoro lamentando di aver ricevuto diverse note dell' con le quali le veniva CP_2 comunicato che l'indennità di malattia agricola, per diversi periodi del 2013, meglio specificati in ciascuna delle predette note, non poteva più essere accolta a causa del venir meno del requisito contributivo e che, pertanto, quanto erogato, era divenuto indebito.
Rilevato di aver proposto, nel 2024, ricorso amministrativo contro le predette missive, conveniva in giudizio l' al fine di sentir dichiarare non dovute le somme relative all'indennità CP_2 suddetta – che peraltro negava di aver mai ricevuto - anche per intervenuta prescrizione.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per l'accertamento Controparte_1 negativo della pretesa restitutoria dell' , avente ad oggetto somme relative alla indennità di CP_2 malattia, indennità che è disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato
– nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per il numero di giornate indicato, da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, ciò che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
Orbene, la ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici 2012, mentre non corrisponde al vero la propria affermazione di non aver mai ricevuto i pagamenti (basti su entrambi i punti confrontare i documenti offerti dall' e, CP_2 segnatamente, l'estratto contributivo della assicurata e il prospetto attestante i pagamenti dell'indennità di malattia 2013).
Appare però fondata l'eccezione di prescrizione decennale, risalendo l'ultimo pagamento della predetta indennità al 16.8.2013 e non avendo l dimostrato in giudizio di aver inviato alla CP_2 alcun valido atto interruttivo della prescrizione. CP_1
Nulla sposta la sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello di Messina, pur prodotta dall' a sostegno delle proprie eccezioni, dal momento che tale sentenza rigetta domande diverse CP_2
(disoccupazione agricola) ed accerta l'insussistenza del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per una annualità (il 2013) irrilevante ai fini del diritto all'indennità di malattia.
Ad ogni buon conto, rimane tranciante il rilievo dell'estinzione del diritto dell' alla CP_2 restituzione dell'indebito per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2 depositato il 30/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto dell a ripetere quanto erogato a CP_2
a titolo di indennità di malattia agricola per tutti i periodi del Controparte_1
2013, oggetto delle missive impugnate con il presente giudizio;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_2 liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 02/10/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena