Art. 1.
Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 , i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 ; nonche' i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 , e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468 .
Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468 , secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.
Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468 , i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405 ; nonche' i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 , e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468 .
Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468 , secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.