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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15064 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 del ricorso, dall'avv. HASSON MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_1 del ricorso, dall'avv. D'AVINO GLORIA COSTANZA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 e , premettendo di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio in Napoli il 27/06/2008, dalla cui unione nascevano i figli
[...]
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Per_1 Persona_2
13.02.2010) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.02.2019, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1350/2019 del 26.02.2019 prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre con assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, un calendario di visita paterno, il contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori di 300,00€ per ciascun figlio
1 con rivalutazione Istat annuale oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1.i figli minori e Per_1 [...] verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2 presso la madre cui viene assegnata la casa familiare sita in Napoli alla via P. Castellino n. 45;2.le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3.i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
4.il diritto di visita paterno nei confronti dei minori verrà esercitato, in considerazione dell'età degli stessi nonché degli impegni lavorativi del sig.
che possono trattenerlo per periodi lunghi e/o brevi in trasferta, secondo le seguenti
CP_1 modalità: - nei periodi in cui il sig. non si trovi in trasferta fuori dalla città di Napoli,
CP_1 egli potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, negli orari da concordare direttamente con i figli vista la loro età e le loro esigenze;
- sempre nei periodi in cui il sig. non si trovi in trasferta fuori dalla città di Napoli, i minori trascorreranno con il padre
CP_1 il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdi all'uscita di scuola sino alla domenica sera o lunedì mattina , sempre secondi gli impegni e i desideri dei figli;
- al fine recuperare gli eventuali periodi di assenza per motivi di lavoro del sig. lo stesso, al suo rientro a Napoli, terrà
CP_1 con se i figli, presso la propria abitazione , un'intera settimana;
- in occasione della permanenza dei
2 minori presso di lui, il padre provvederà ad ogni loro esigenza (salute, alimentazione, compiti scolastici, attività ludiche, sportive e ricreative, accompagnandoli e prelevandoli dalle stesse); i minori potranno, in caso di necessità recarsi presso la casa coniugale per prelevare libri e/o diversi oggetti o farvi rientro prima secondo i loro impegni e desideri sempre previo accordo tra i genitori;
5.il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 700,00 CP_1 Pt_2
(settecento/00) quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, pari ad euro 350,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolamentarsi secondo il protocollo d'intesa stipulato tra il COA di Napoli ed il Tribunale di Napoli;
6.le parti convengono che l'assegno unico per i figli minori, pari ad euro 400,00 mensili circa venga percepito integralmente dalla sig.ra ed all'uopo il sig. si impegna a prestare ogni assenso, consenso, autorizzazione Pt_2 CP_1 nonché a fornire ogni documentazione necessaria a tal fine e si impegna a rinunciare alla relativa domanda;
7.le parti convengono che, a fini fiscali, i minori saranno interamente a carico della madre che beneficerà delle relative detrazioni;
8.i coniugi con il presente accordo, come già convenuto in sede di omologa della separazione consensuale, n. cronol. 1350/2019 del 26.02.2019 -
- RG 31562/2018, ribadiscono l' impegno a mettere in vendita l'immobile in comproprietà sito in
Napoli alla via Pietro Castellino n. 45, ove attualmente vivono la sig.ra e i figli, Pt_2 successivamente al compimento del diciannovesimo anno di età del figlio minore Persona_3
9.i coniugi come già dedotto al punto h dell'omologa della separazione consensuale, ,
[...]
n. cronol. 1350/2019 del 26.02.2019- RG 31562/2018, dichiarano di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali;
10.le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire
i figli nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
27/06/2008 (atto n. 126 ,parte II , S. A, sez. W,reg. Atti Matrimonio anno 2008 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c, (Ordinamento dello Stato Civile);
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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