Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott.Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 356/2024 promossa da:
con l'avv.to MUSSI GUIDO PARTE APPELLANTE Parte_1
contro on l'avv.to PORCELLI ANDREA PARTE APPELLATA Controparte_1
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 16/04/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato roponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa con cui è stata respinta la domanda di rendiconto e distribuzione degli utili conseguenti all'esercizio di una associazione professionale di fatto esercitata con che a sua volta aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, revocato Controparte_1
in primo grado, nei confronti dell'attuale parte appellante.
La causa veniva istruita documentalmente mediante istruttoria testimoniale e espletamento di CTU.
Il Tribunale di Massa, decidendo nelle cause riunite R.G. 2151/18 e 990/19 accoglieva la domanda di disponendo la revoca del d.i.n.716/2018 dal medesimo emesso e condannando CP_1
a restituire le somme conseguite in forza dello stesso, oltre interessi legali Controparte_1
dalla data della percezione degli importi;
rigettava le domande avanzate dal nei confronti CP_2
del quanto alla richiesta distribuzione degli utili. Parte_1
1
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione l'attuale parte appellante deducendo l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva rigettato le istanze istruttorie proposte nelle conclusioni finali rigettando altresì le domande avanzate ai fini dell'accertamento dell'ulteriore credito dichiarato;
lamentava inoltre vizio di omessa pronuncia in merito alle domande formulate nelle citate conclusioni finali.
Si costituiva in appello la parte convenuta in primo grado, odierna parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale chiedendo la riforma della Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la medesima alla restituzione delle somme ricevute a titolo di prestito infruttifero, compensato integralmente tra le parti le spese di lite e posto solidalmente a carico delle stesse le spese di CTU.
La Corte fissava udienza per la discussione orale al 16.04.2025, previa fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive tempestivamente.
All'esito della discussione orale all'udienza del 16.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'appello principale
Esso è infondato e deve essere respinto.
L'appellante deduce la sussistenza di una società di fatto con il e chiede la liquidazione CP_1
degli utili maturati dal 2011 al 2017.Lamenta l'incertezza dei risultati cui è prevenuta la CTU che non avrebbe adeguatamente analizzato le risultanze degli estratti conto indicati dalle parti.
Occorre rammentare che la attuale parte appellante ha formulato una domanda di rendiconto nei confronti del convenuto che sembra essere stata sostituita dalla consulenza tecnica che ha analizzato gli estratti conto su cui i soci “regolavano” i loro rapporti. La CTU ha concluso per l'insufficienza dei dati allegati.
“Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società” (Cass. Sez. 1, 02/03/2022, n. 6865, Rv. 664107 - 01).
“Nessuna rilevanza sostitutiva assume, a riguardo, la dichiarazione dei redditi presentata dalla società. Questa Corte ( di Cassazione) , a tal proposito, ha avuto modo di affermare che "nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società"
2 (Cass. n. 28806/2013). Essa non può essere sostituita neppure dai soli conti correnti in uso alle parti per le ragioni già indicate nella CTU e qui recepite.
Peraltro “In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa”.
(Cass. Sez. 3, 08/10/2021, n. 27412, Rv. 662416 - 02).
Nel caso in esame l'istanza è priva condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., attesa la genericità della stessa e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. Sez. 2, 03/11/2021, n. 31251, Rv. 662746 - 01).
Devono quindi essere condivise le risultanze della CTU che non ha potuto verificare i rapporti di dare ed avere tra le parti in assenza della documentazione necessaria alla verifica degli stessi e non allegata dalle parti.
In ogni caso nel giudizio di rendiconto, il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme, ai sensi degli artt. 263, secondo comma e
264 terzo comma cod. proc. civ., postula che il conto sia stato presentato e che non vi sia contestazione sulla debenza di quelle somme “ In Mancanza di tali presupposti, come nel caso in cui sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e si discuta tra le parti circa l'avvenuta "solutio" dei debiti fatti valere in causa, il suddetto ordine deve ritenersi emesso in radicale carenza di potere e così affetto da giuridica inesistenza e, quindi, non impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per difetto di decisorietà, bensì denunciabile da ogni interessato soltanto con "actio nullitatis". ( V 2258/84, mass n 434294; ( V 1289/75, mass n 374787) (Cass. Sez. 1, 14/11/1989, n. 5075, Rv. 464331 - 01)
2. sull'appello incidentale
a. sull'ammissibilità del giuramento decisorio
La parte ha dedotto la formula: “giuro e giurando affermo di avere effettuato in data.. un finanziamento infruttifero”; lamenta della revoca dell'ammissione dello stesso il cui esito avrebbe consentito la conferma del decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto integrando questo non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione
(sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di
3 valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra i soggetti , e nel caso in esame la sussistenza di un “finanziamento infruttifero”.
b. sugli altri motivi di appello
Attengono alla qualificazione del rapporto sussistente tra le parti. Essi sono inammissibili in quanto il non è soccombente sulle altre domande. CP_1
“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” ( Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
3. sulle spese di giudizio
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate, dovendosi confermare in proposito quanto già valutato dal Tribunale anche per la consulenza tecnica, in quanto essa è stata effettuata nell'interesse di entrambe le parti e che trattandosi di rendiconto entrambe erano tenute alla allegazione dei documenti necessari.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consigli alli 16.04.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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