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Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 310
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Legge 28 agosto 1989, n. 310
Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 310
Versione
5 settembre 1989
Art. 2. 2. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 dell'accordo.
Entrata in vigore il 5 settembre 1989
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