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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. EO BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. INGLIMA VINCENZO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza
del 23 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
regolarmente citato e non costituitosi nel presente proce- CP_1
dimento.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i co- niugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impe- dire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla re- ciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Vanno a questo punto esaminate le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
La stessa ricorrente, invero, con le note scritte del 22 giugno 2025, ha chiesto la conferma delle condizioni già stabilite dal Tribunale in sede di ordinanza presidenziale.
Ora, dall'unione della coppia sono nati quattro figli: , nata Per_1
il 30 aprile 2002, maggiorenne ed economicamente indipendente ed
- 2 -
i minori , e Persona_2 Per_3 Per_4
Con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori
[...]
, nata il [...], nato il Persona_5 Persona_6
22 marzo 2006 e nato il [...] ritiene il Persona_7
Tribunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i ge- nitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profon- damente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genito- re l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni re- lative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di re- sponsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a Pt_2
pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad en-
[...]
trambi i genitori.
La medesima ricorrente, invero, in sede di udienza presidenziale ha riferito: “Il come padre è perfetto, è presente e vuole bene ai suoi CP_1
figli” (vedi verbale di udienza dell'11 ottobre 2023).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di in- contrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le lo- ro esigenze scolastiche, secondo tempi e modi concordati con la
- 3 -
Cardinale.
In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre avrà fa- coltà di incontrare i figli minori con le modalità di cui all'ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2023.
❖❖❖
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della pro- le, l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibi- to a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fi- ne di garantire la preservazione in favore dei predetti minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita fami- liare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del
- 4 -
rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito: “Il sig. Parte_3
, fa un lavoro a provvigione nell'ambito della stipula di contratti ener-
[...]
getici; lui dà i soldi ai bambini quando li ha, a volte ha dato 100,00 euro a settimana;
comunque devo dire che mi collabora se ho bisogno;
durante la vita matrimoniale portava a casa circa 600,00 euro al mese;
il vive CP_1
dalla mamma e non sostiene spese di locazione”.
La medesima ha altresì precisato: “La casa in cui vivo con i miei figli
è in locazione e pago 250,00 euro come canone mensile;
io non lavoro e per- cepisco RdC;
l'importo ultimamente è di circa 1.000,00/1.100,00 euro, comprensivo di assegno unico” (verbale di udienza dell'11 ottobre 2023).
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro probato- rio offerto dalle parti, tenuto conto delle scarna documentazione
- 5 -
prodotta, appare opportuno prevedere, conformemente a quanto ri- chiesto dalla medesima a carico del resistente l'obbligo di Parte_1
versare alla ricorrente la somma di € 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e Persona_2 Per_3 Per_4
(€ 140,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contu- macia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente, nella contumacia di
[...]
CP_1
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), di cui al matrimonio concordatario cele- C.F._2
brato a Palermo il 07/10/2003, trascritto nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 183, parte 2, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni in parte motiva;
- 6 -
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , Persona_2
e ad entrambi i genitori con dimora prevalen- Per_3 Per_4
te presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Vicolo Sacra- mento n. 11;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di la somma mensile di € 420,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli (€ 140,00 per ciascun fi- glio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizio- ni specificate in motivazione;
• lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
EO BR
- 7 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. EO BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. INGLIMA VINCENZO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza
del 23 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
regolarmente citato e non costituitosi nel presente proce- CP_1
dimento.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i co- niugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impe- dire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla re- ciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contra- sta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
❖❖❖
Vanno a questo punto esaminate le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.
La stessa ricorrente, invero, con le note scritte del 22 giugno 2025, ha chiesto la conferma delle condizioni già stabilite dal Tribunale in sede di ordinanza presidenziale.
Ora, dall'unione della coppia sono nati quattro figli: , nata Per_1
il 30 aprile 2002, maggiorenne ed economicamente indipendente ed
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i minori , e Persona_2 Per_3 Per_4
Con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori
[...]
, nata il [...], nato il Persona_5 Persona_6
22 marzo 2006 e nato il [...] ritiene il Persona_7
Tribunale di confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i ge- nitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profon- damente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genito- re l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni re- lative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di re- sponsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a Pt_2
pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad en-
[...]
trambi i genitori.
La medesima ricorrente, invero, in sede di udienza presidenziale ha riferito: “Il come padre è perfetto, è presente e vuole bene ai suoi CP_1
figli” (vedi verbale di udienza dell'11 ottobre 2023).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di in- contrare e tenere con sé i predetti minori, compatibilmente con le lo- ro esigenze scolastiche, secondo tempi e modi concordati con la
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Cardinale.
In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre avrà fa- coltà di incontrare i figli minori con le modalità di cui all'ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2023.
❖❖❖
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della pro- le, l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibi- to a casa coniugale, ritenendosi tale provvedimento necessario al fi- ne di garantire la preservazione in favore dei predetti minori dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita fami- liare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del
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rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Nel caso in esame, la ricorrente ha riferito: “Il sig. Parte_3
, fa un lavoro a provvigione nell'ambito della stipula di contratti ener-
[...]
getici; lui dà i soldi ai bambini quando li ha, a volte ha dato 100,00 euro a settimana;
comunque devo dire che mi collabora se ho bisogno;
durante la vita matrimoniale portava a casa circa 600,00 euro al mese;
il vive CP_1
dalla mamma e non sostiene spese di locazione”.
La medesima ha altresì precisato: “La casa in cui vivo con i miei figli
è in locazione e pago 250,00 euro come canone mensile;
io non lavoro e per- cepisco RdC;
l'importo ultimamente è di circa 1.000,00/1.100,00 euro, comprensivo di assegno unico” (verbale di udienza dell'11 ottobre 2023).
In considerazione dei superiori indici e a fronte del quadro probato- rio offerto dalle parti, tenuto conto delle scarna documentazione
- 5 -
prodotta, appare opportuno prevedere, conformemente a quanto ri- chiesto dalla medesima a carico del resistente l'obbligo di Parte_1
versare alla ricorrente la somma di € 420,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e Persona_2 Per_3 Per_4
(€ 140,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contu- macia di parte resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore di parte ricorrente, nella contumacia di
[...]
CP_1
• pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), di cui al matrimonio concordatario cele- C.F._2
brato a Palermo il 07/10/2003, trascritto nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 183, parte 2, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni in parte motiva;
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• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , Persona_2
e ad entrambi i genitori con dimora prevalen- Per_3 Per_4
te presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Vicolo Sacra- mento n. 11;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di la somma mensile di € 420,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli (€ 140,00 per ciascun fi- glio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizio- ni specificate in motivazione;
• lascia a carico della ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
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Così deciso in Palermo, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
EO BR
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