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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 10/01/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1868 /2022 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Ventura Grazia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aiello, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartella di pagamento.
Si dà atto che con provvedimento del 15.12.2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/07/2022 ha proposto opposizione Parte_1
alla intimazione di pagamento n.298 2022 9002937391000, (facente riferimento a due cartelle) limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820100020654226 riferita a crediti
1 CP_
A sostegno della opposizione ha eccepito l'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento (erroneamente indicato dalla ricorrente in alcune pagine del ricorso come avviso di addebito) perché non conforme ai requisiti previsti dalla legge. Nel merito ha eccepito ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 la prescrizione dei contributi richiesti con la intimazione di pagamento opposta per decorso del termine CP_1
quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica della intimazione di pagamento in mancanza di atti interruttivi.
Costituitosi con memoria depositata in data 05/01/2023 preliminarmente ha CP_3
CP_ evidenziato la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore, la regolarità della notifica della intimazione di pagamento e, comunque, la sanatoria per raggiungimento dello scopo essendo evidente che l'atto è stato pienamente conosciuto dalla parte ricorrente che ha proposto puntuale opposizione, l'infondatezza della eccezione di prescrizione il cui decorso
è stato interrotto dalla notifica di att interruttivi che ha allegato alla memoria.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva depositata il 7/01/2023, nulla ha rilevato o eccepito con riferimento all'intimazione di pagamento opposta e alla cartella di pagamento relativa a contributi anni 2004 e 2005 ivi indicata e impugnata ma, CP_1
probabilmente per confusione con altra causa o refuso, ha fatto riferimento ad un asserito sgravio dei contributi portati da un avviso di addebito estraneo al presente giudizio perché non indicato nella intimazione di pagamento opposta e comunque relativo ad annualità differenti da quelle il cui pagamento è stato intimato con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio).
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. la signora Parte_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiarare illegittima ovvero Controparte_4 annullare l'opposta intimazione di pagamento n.298 2022 9002937391000 nella parte relativa ad una delle cartelle ivi indicate e segnatamente la cartella 2982010
0020654226000 notificata il 21/02/2011 relativa a contributi anni 2004 e 2005. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2 L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento e della sua notificazione è infondata poiché la intimazione di pagamento contiene tuti i requisiti prescritti dalla legge e la
Agenzia delle Entrate ha provato la regolarità della notifica in data 26/06/2022. Deve rilevarsi che, comunque, l'eventuale nullità è stata sanata per il principio del raggiungimento dello scopo.
Anche la eccezione di prescrizione della pretesa contributiva per prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella è infondata.
Infatti, l'agente della riscossione ha provato in giudizio di avere notificato dopo la notifica della cartella di pagamento 298 2010 0020654226000 - incontestatamente avvenuta in data
21/02/2011- un avviso di intimazione di pagamento il 24 gennaio 2016 e due preavvisi di fermo amministrativo il 31 agosto 2016 e il 9 novembre 2016, ed a seguire l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente e in favore delle parti convenute e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_5
complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 10/01/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1868 /2022 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Ventura Grazia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Aiello, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartella di pagamento.
Si dà atto che con provvedimento del 15.12.2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/07/2022 ha proposto opposizione Parte_1
alla intimazione di pagamento n.298 2022 9002937391000, (facente riferimento a due cartelle) limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820100020654226 riferita a crediti
1 CP_
A sostegno della opposizione ha eccepito l'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento (erroneamente indicato dalla ricorrente in alcune pagine del ricorso come avviso di addebito) perché non conforme ai requisiti previsti dalla legge. Nel merito ha eccepito ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 la prescrizione dei contributi richiesti con la intimazione di pagamento opposta per decorso del termine CP_1
quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica della intimazione di pagamento in mancanza di atti interruttivi.
Costituitosi con memoria depositata in data 05/01/2023 preliminarmente ha CP_3
CP_ evidenziato la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore, la regolarità della notifica della intimazione di pagamento e, comunque, la sanatoria per raggiungimento dello scopo essendo evidente che l'atto è stato pienamente conosciuto dalla parte ricorrente che ha proposto puntuale opposizione, l'infondatezza della eccezione di prescrizione il cui decorso
è stato interrotto dalla notifica di att interruttivi che ha allegato alla memoria.
CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva depositata il 7/01/2023, nulla ha rilevato o eccepito con riferimento all'intimazione di pagamento opposta e alla cartella di pagamento relativa a contributi anni 2004 e 2005 ivi indicata e impugnata ma, CP_1
probabilmente per confusione con altra causa o refuso, ha fatto riferimento ad un asserito sgravio dei contributi portati da un avviso di addebito estraneo al presente giudizio perché non indicato nella intimazione di pagamento opposta e comunque relativo ad annualità differenti da quelle il cui pagamento è stato intimato con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio).
La causa è stata istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. la signora Parte_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiarare illegittima ovvero Controparte_4 annullare l'opposta intimazione di pagamento n.298 2022 9002937391000 nella parte relativa ad una delle cartelle ivi indicate e segnatamente la cartella 2982010
0020654226000 notificata il 21/02/2011 relativa a contributi anni 2004 e 2005. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2 L'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento e della sua notificazione è infondata poiché la intimazione di pagamento contiene tuti i requisiti prescritti dalla legge e la
Agenzia delle Entrate ha provato la regolarità della notifica in data 26/06/2022. Deve rilevarsi che, comunque, l'eventuale nullità è stata sanata per il principio del raggiungimento dello scopo.
Anche la eccezione di prescrizione della pretesa contributiva per prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella è infondata.
Infatti, l'agente della riscossione ha provato in giudizio di avere notificato dopo la notifica della cartella di pagamento 298 2010 0020654226000 - incontestatamente avvenuta in data
21/02/2011- un avviso di intimazione di pagamento il 24 gennaio 2016 e due preavvisi di fermo amministrativo il 31 agosto 2016 e il 9 novembre 2016, ed a seguire l'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente e in favore delle parti convenute e liquidate come in dispositivo nella misura dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_5
complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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