Ordinanza collegiale 1 febbraio 2023
Decreto presidenziale 2 marzo 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 09/08/2023, n. 13234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13234 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2023
N. 13234/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06353/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Soddu, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via Matteotti 38;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale dell'USR Lazio 19.5.2017, n. 213 che approva per le regioni Lazio, Marche, Sardegna e Umbria le graduatorie generali di merito per la classe di concorso AJ55 (pianoforte negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado), nella parte in cui non comprende la ricorrente tra le vincitrici, in particolare per la Regione Sardegna e di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo;
del provvedimento di mancato superamento della prova orale sostenuta il 23 marzo 2017;
dei verbali e provvedimenti della Commissione esaminatrice attraverso i quali è stato attribuito il punteggio relativo alla prova orale e, ove occorra, di quelli con i quali è stata approvata la griglia di valutazione della prova orale; dei provvedimenti con i quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le regioni, Lazio, Umbria, Sardegna, Marche per la classe di concorso AJ55 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari, senza darne comunicazione;
ove occorra, dei dd.mm. del Miur n. 96/2016, n. 93/2016 e dell'O.M n. 97/2016.
E per la declaratoria del diritto della ricorrente a ripetere la prova orale con una diversa Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La docente -OMISSIS- ha partecipato, per la classe di concorso AJ55 (Strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado, Pianoforte) al Concorso bandito con d.d.g del Miur 23.2.2016 n. 106 “ per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado ”.
Il concorso si è articolato in tre prove: scritta, pratica ed orale.
Dopo aver superato la prova scritta (con 22.50 punti) e la prova pratica (con 6 punti) – come comunicatole con pec 1.3.2017 – la docente è stata ammessa (ai sensi dell’art. 7 del bando) alla prova orale che ha sostenuto il 23.3.2017.
All’esito della prova, non ha avuto alcuna comunicazione del punteggio conseguito.
Soltanto a seguito di istanza di accesso, l’USR le ha trasmesso (pec 9.5.2017) la scheda di valutazione con il punteggio (punti 21) della prova orale.
Successivamente è stato pubblicato nel sito dell’USR il d.d.g. 19.5.2017, n. 213 che ha approvato, tra le altre, la graduatoria generale di merito qui di interesse, che non ha incluso tra i vincitori la odierna esponente.
Nello specifico, la graduatoria de qua riporta esclusivamente i nomi dei tre vincitori e segnatamente: -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame, notificato in data 3 luglio 2017, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti: del predetto decreto del Direttore Generale n. 213/2017 nella parte in cui non comprende la ricorrente tra le vincitrici, in particolare per la Regione Sardegna; del provvedimento di mancato superamento della prova orale sostenuta il 23 marzo 2017; dei verbali e provvedimenti della Commissione esaminatrice attraverso i quali è stato attribuito il punteggio relativo alla prova orale e, ove occorra, di quelli con i quali è stata approvata la griglia di valutazione della prova orale; dei provvedimenti con i quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le regioni, Lazio, Umbria, Sardegna, Marche per la classe di concorso AJ55 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari, senza darne comunicazione. Ha chiesto, altresì, la declaratoria del diritto a ripetere la prova orale.
A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- Illegittima composizione della Commissione esaminatrice, violazione degli artt. 51 e 52 c.c., dell’art. 11 d.P.R. 9.5.1994, n. 487, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 6 bis l. 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, illegittimità conseguenziale della valutazione della prova della ricorrente: avrebbe fatto parte della commissione giudicatrice un docente estraneo, non compreso tra quelli incaricati con il decreto di nomina (d.d.g. 14.3.2017, n. 109) e due docenti indicati dal decreto di nomina sarebbero privi dei requisiti di legge. In particolare, il componente UB DI sarebbe stato nominato solamente in data successiva (d.d. 26.6.2017, n. 296) rispetto a quando la ricorrente ha sostenuto la prova orale (23.3.2017). Il componente -OMISSIS- CO non sarebbe docente di pianoforte, bensì maestro collaboratore nelle lezioni di canto (accompagnatore al pianoforte per cantanti) presso il Conservatore di Santa Cecilia, dunque non sarebbe in possesso dei requisiti stabiliti dal d.m. 23.02.2016, n. 96 il quale, all’art. 4 comma 2, dispone che i commissari “ devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni ”; il componente RI -OMISSIS- risulterebbe essere “ in utilizzazione come docente di pianoforte presso il Liceo musicale Farnesina, con la conseguenza che rischierebbe concretamente di diventare perdente posto nel caso di immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui è causa ”. Ciò configurerebbe un grave motivo di inopportunità e/o incompatibilità con il ruolo di commissario, ai sensi dell’art. 51 n. 1;
- Illegittimità delle operazioni della Commissione esaminatrice, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, violazione dell’art. 12 d.P.R. 9.5.1994, n. 487: la Commissione non avrebbe pubblicato i criteri e le griglie di valutazione anteriormente allo svolgimento della prova orale;
- Mancata comunicazione della votazione della prova orale, eccesso di potere; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, violazione dell’art. 97 Cost.: dopo aver svolto la prova orale, la Commissione non ne avrebbe comunicato alla ricorrente l’esito. Il risultato della prova orale sarebbe stato comunicato solamente con pec 9.5.2017 in seguito a richiesta di accesso agli atti.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Con ordinanza collegiale n. 1790 del primo febbraio 2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due vincitori del concorso ed è stato ordinato al Ministero di provvedere a depositare in giudizio dettagliata relazione in ordine al procedimento concorsuale per cui è causa, corredata da evidenze documentali.
Il Ministero è rimasto inerte.
Si è costituito il controinteressato -OMISSIS- contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
In sintesi, in relazione al primo motivo di ricorso, ha rilevato che il sig. -OMISSIS- non sarebbe un “ commissario ” ma semplicemente un “ componente aggregato di informatica ”, tenuto ad esprimersi solamente in relazione all'accertamento delle competenze informatiche previsto dall'art. 37 del d.lgs. n°165/2001. Pertanto, la ricorrente non avrebbe interesse a censurare la nomina di un commissario che non avrebbe in alcun modo contribuito alla sua valutazione insufficiente sul contenuto di merito delle prove di concorso. Ad ogni modo, il sig. DI sarebbe stato nominato dopo la rinuncia di altro componente aggiuntivo aggregato e quando l’accertamento della competenza informatica ancora non era stato svolto. Il prof. -OMISSIS-, inoltre, figura nell’elenco del corpo docente del Conservatorio di Santa Cecilia, non solo quale Maestro collaboratore, ma anche quale docente di Pratica dell’Accompagnamento Pianistico e Lettura dello Spartito. Peraltro, in base al d.m. 23 febbraio 2017, n. 97, i commissari dovrebbero appartenere a un settore accademico-disciplinare solo coerente e non identico a quello di concorso. Poiché con riferimento alla classe A55 (che è quella rilevante nel caso di specie) tra i titoli per l’accesso è compreso anche quello di “ maestro collaboratore ”, il prof. -OMISSIS- apparterrebbe al “ settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso ”. Infine, la dott.ssa RI -OMISSIS-, in servizio presso un liceo romano, al più avrebbe rischiato di perdere il posto a seguito della nomina dei vincitori per la Regione Lazio, non certo di quella dei concorrenti per la diversa Regione Sardegna che è qui di interesse. Peraltro, la dottoressa non avrebbe partecipato al concorso, dunque non sussisterebbe alcuna generalizzata situazione di controinteresse.
In relazione al secondo motivo, non sussisterebbe alcun obbligo di pubblicare le griglie di valutazione prima dello svolgimento della prova d’esame, ma solamente di predeterminare i criteri di valutazione, cosa che sicuramente nel caso di specie è avvenuta, come desumibile dal verbale n. 1 in atti.
Infine, in relazione all’ultima censura, la pubblicazione degli esiti del concorso de quo sarebbe regolarmente avvenuta, come da foto degli esiti delle prove orali allegata dal controinteressato.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 luglio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
2.1. Con il primo motivo, come già evidenziato, è stata censurata l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice.
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Osserva innanzitutto il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico condiviso dalla Sezione, ai fini della legittima composizione della commissione di concorso è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali. L’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati (cfr. C. di St. n. 7031/2021; nello stesso senso, ex plurimis , C. di St. n. 9845/2022).
Ancora, la contestazione di vizi relativi alla composizione della Commissione di un concorso, fatta eccezione per i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi, se non dedotta nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell'atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un'adeguata prospettazione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa di tale composizione sulla valutazione delle prove o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura (in tal senso, ex multis , TAR Bari n. 1344/2021).
In particolare, l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta (in tal senso: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame manca qualsiasi allegazione in ordine al pregiudizio che la ricorrente potrebbe aver subito in concreto nella sua valutazione in conseguenza del giudizio espresso dal DI, dal -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-. Conseguentemente la censura de qua non può trovare accoglimento.
Ad ogni modo, per completezza, ritiene il Collegio di dover evidenziare che:
- l’attività del prof. DI non ha concorso alla determinazione del voto finale attribuito alla ricorrente sulle materie di esame, dunque la ricorrente non ha interesse a lamentare vizi relativi alla sua nomina. Invero trattasi di “ componente aggregato di Informatica ”, che svolge le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di informatica. Non è stato dedotto, nemmeno genericamente, in che modo il AD potrebbe aver influito sul punteggio attribuito;
- il commissario -OMISSIS- era regolarmente inserito nell’elenco degli aspiranti pubblicato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, non impugnato. Inoltre l’art. 4, comma 2, del d.m. n°96/2016, prevede che i commissari devono essere docenti e “ appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso ”. Non è richiesta, quindi, l’esatta coincidenza tra il settore accademico a cui si riferisce il concorso e quello a cui appartiene il commissario, ma è sufficiente che i due settori siano “ coerenti ”, come accaduto nel caso di specie: il prof. -OMISSIS- figura nell’elenco del corpo docente del Conservatorio di Santa Cecilia, non solo quale Maestro collaboratore, ma anche quale docente di Pratica dell’Accompagnamento Pianistico e Lettura dello Spartito. La classe A 55 del concorso in esame tra i titoli per l’accesso è richiesto quello di Maestro collaboratore, pertanto il commissario de quo appartiene al “ settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso ”;
- il commissario -OMISSIS-, al più avrebbe potuto essere titolare di un interesse contrario all’indizione del concorso, ma, una volta pubblicato il bando, detto interesse non può comunque pregiudicare l’imparzialità delle valutazioni sui singoli candidati. Peraltro, l’insegnante risulterebbe essere “ in utilizzazione come docente di pianoforte presso il Liceo musicale Farnesina ”, dunque nessun conflitto di interessi potrebbe in concreto realizzarsi con l’odierna ricorrente che si è candidata per la regione Sardegna.
2.2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la deducente lamenta la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione.
Come reiteratamente rilevato dai giudici amministrativi, “ La fissazione dei criteri anteriormente alle prove scritte appare...finalizzata a garantire la sola trasparenza e l'imparzialità della Commissione nella fase di correzione, anche ai fini di un'eventuale verifica ex post della correttezza e congruità delle operazioni valutative, essendo, infatti, gli interessati pienamente legittimati a richiederne all'amministrazione l'esibizione ai sensi della l. n. 241/1990, nel caso di specie richiesta ed ottenuta dal ricorrente. Né può ritenersi che la fissazione e la pubblicazione dei criteri di valutazione sarebbe necessaria per consentire ai candidati di poter meglio affinare la propria preparazione e calibrare le proprie risposte, orientandoli ex ante nello svolgimento delle prove concorsuali ” (in tal senso, T.A.R. Milano n. 243/2019).
La conferma della correttezza dell'assunto che precede è rinvenibile nel tenore letterale dell’art. 19 D.Lgs. n. 33/2013 che, nello stabilire l'obbligo di pubblicazione degli atti essenziali del procedimento concorsuale (bando, criteri di valutazione della Commissione, tracce delle prove, graduatorie, scorrimenti, ecc.), non delinea una tempistica predefinita (in tal senso, ex multis : TAR Roma n. 515/2023).
Ciò che conta è che i criteri di valutazione delle prove scritte vengano definiti prima che si proceda alla correzione delle stesse, così garantendo la trasparenza nell'espletamento della prova concorsuale, risultato questo che si ottiene qualora la determinazione e la verbalizzazione dei criteri avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (TAR Torino n. 210/2023).
E’ stato altresì precisato che non è necessario che i criteri valutativi siano contenuti espressamente nel bando di concorso, purché siano elaborati dalla Commissione giudicatrice prima dell'inizio della prova (TAR Aosta n. 12/2023).
Orbene, nel caso in esame, le griglie di valutazione sono state allegate al verbale del 14 dicembre 2016, quindi risulta provato per tabulas che le stesse erano preordinate sia rispetto alla prova scritta, che rispetto alla prova pratica ed alla prova orale.
2.3. Neppure può essere condivisa la terza censura con la quale viene dedotta la mancata comunicazione della votazione della prova orale alla candidata.
Invero, il prof. HI ha depositato in atti la fotografia degli esiti delle prove orali con apposta in calce la firma del Presidente della commissione, che sembrano pertanto essere stati regolarmente pubblicati lo stesso giorno della loro chiusura.
Né è fornito dalla ricorrente un principio di prova tale da far pensare che detta affissione non sia realmente avvenuta al momento della conclusione della prova.
Neppure è stato dedotto in concreto il pregiudizio che le sarebbe stato arrecato da una eventuale tardiva pubblicazione.
Per completezza, deve essere rilevato anche che non è dato rinvenire in alcuna disposizione di legge l’obbligo di comunicazione individuale degli esiti delle prove orali.
In particolare esso non è previsto né dal d.p.r. n°487/94, che regola in generale i concorsi per le assunzioni nel pubblico impiego relazione alla omessa comunicazione individuale degli esiti, né dal bando di concorso.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del solo controinteressato -OMISSIS- attesa la totale assenza di attività difensionale da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del controinteressato -OMISSIS-, che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.