Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 09/12/2025, n. 7984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7984 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2025, proposto da
NI AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Arturo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli prot. n. RI/PRA/2025/190984/800 del 04/09/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata rifiutata l'accettazione della denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) relativa alla pratica n. M25703O2834 ED ATTI PRESUPPOSTI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
- parte ricorrente ha impugnato la nota con la quale la Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli (d’ora in avanti Camera di Commercio) gli ha comunicato di non poter accettare la sua denuncia di inizio attività di “meccatronica” disponendo la cancellazione d’ufficio della sua attività dal Registro delle imprese per <<mancata regolarizzazione alla legge 122/1992>>;
- si è costituita per resistere la Camera di Commercio eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione;
- con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha eccepito la tardività delle difese articolate dalla Camera di Commercio resistente;
- all’odierna camera di consiglio, all’esito della quale la causa è stata trattenute in decisione, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che:
- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione (fondata al riguardo l’eccezione formulata dalla difesa della resistente, la cui memoria è tempestiva essendo stata depositata due giorni liberi prima della camera di consiglio);
- in particolare, il Collegio condivide quanto affermato dalla costante giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna n. 110 del 16 febbraio 2024), ossia che: “le controversie concernenti l'iscrizione e la mancata iscrizione di un'impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario, trattandosi di attività accertativa semplice riferita all'esistenza o meno dei requisiti di legge, che, in quanto attività sostanzialmente vincolata, non comporta l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'Ente camerale (cfr. Cons. Stato sez.V, 13/11/2019 n. 7801; Cons. Stato sez. VI, 2/5/2016 n. 1670; T.A.R. Veneto, sez. III, 20/4/2021 n. 519)”;
- in altri termini, il ricorso verte su pretese di diritto soggettivo con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di legge;
- le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, indica il Giudice munito di giurisdizione nel Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Camera di Commercio liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL LO, Presidente
OL IN, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL LO |
IL SEGRETARIO