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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/09/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 370 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA Parte 1 in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Marcello Padovani,
giusta delega alla busta di deposito dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale Liegi n. 1
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1 in atti identificato, rappresentato e difeso dall'avv.
Loreto Antonucci, giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato in Isola Liri, via Gorizia n. 9.
-OPPOSTO -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19/02/24, la [...]
Parte 2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2024 nell'ambito del giudizio R.G. N. 2781/2023 e notificato il
18/01/2024, col quale il Tribunale le ingiungeva di consegnare copia del contratto di lavoro a suo tempo sottoscritto tra le parti e copia di tutti gli ordinativi di lavoro riguardanti il sig. CP_1 el periodo dal 2009 al 2014.
A sostegno dell'opposizione, Parte 1 deduceva: a). l'impossibilità di accedere alla intimazione di fornire la documentazione richiesta, ossia il contratto individuale di lavoro, in quanto smaltita, essendo decorso il termine di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b)l' impossibilità di fornire gli ordinativi di lavoro in quanto tale documentazione sarebbe stata smaltita a norma di legge dopo 2 anni dal turno di lavoro svolto;
c) carenza di interesse ad agire della controparte e comunque prescrizione o decadenza dall'eventuale diritto al risarcimento del danno asseritamente subito.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva il sig. Controparte_1 I quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che il rapporto di lavoro è
cessato nel novembre del 2015, come da raccomandata, per il superamento del periodo di comporto.
All'udienza del 16/09/25 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. di cui all'udienza del 18/07/25.
Quanto al primo profilo, si osserva che dall'esame della documentazione in atti (
raccomandata del 6/11/15), il rapporto di lavoro non è cessato nel 2014, bensì
appunto nel 2015, con la conseguenza che non sono ancora decorsi i cinque anni previsti dalla normativa (art. 6 del Decreto Ministeriale del 9/07/2008) per procedere al legittimo smaltimento della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e dei dati riguardanti il lavoratore;
tale obbligo di conservazione in capo al datore di lavoro, dunque, ancora formalmente sussiste, pur senza considerare il disposto di cui all'art. 2220 c.c.
L'opposizione su questo aspetto non può trovare accoglimento
In merito all'altro aspetto di cui all'opposizione, si rileva che in questo caso, in
mancanza di una specifica disciplina legislativa in ordine al tempo di conservazione dei c.d. ordinativi di lavoro, vale quanto stabilito dal D.M. 269/2010 (Doc.6),
secondo il quale il titolare dell'Istituto di Vigilanza deve tenere a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza i turni di sevizio per la durata di due anni, con la conseguenza che i predetti documenti dovevano essere conservati fino al 2017,
considerata la cessazione del rapporto di lavoro risalente al 2015.
L'opposizione quindi sul punto può essere accolta.
Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, possono essere compensate.
p.q.m.
Rigetta l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo 10/2024 in merito alla mancata consegna del contratto di lavoro al sig. Controparte_1 dichiarando
,
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo sotto quest'ultimo aspetto.
Accoglie l'opposizione sempre avverso il medesimo decreto ingiuntivo in ordine alla mancata consegna degli ordinativi di lavoro al sig. Controparte 1 revocando
,
quindi il decreto sotto quest'ultimo aspetto.
Spese compensate.
Frosinone, 18/09/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 370 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA Parte 1 in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Marcello Padovani,
giusta delega alla busta di deposito dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, viale Liegi n. 1
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1 in atti identificato, rappresentato e difeso dall'avv.
Loreto Antonucci, giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato in Isola Liri, via Gorizia n. 9.
-OPPOSTO -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19/02/24, la [...]
Parte 2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2024 nell'ambito del giudizio R.G. N. 2781/2023 e notificato il
18/01/2024, col quale il Tribunale le ingiungeva di consegnare copia del contratto di lavoro a suo tempo sottoscritto tra le parti e copia di tutti gli ordinativi di lavoro riguardanti il sig. CP_1 el periodo dal 2009 al 2014.
A sostegno dell'opposizione, Parte 1 deduceva: a). l'impossibilità di accedere alla intimazione di fornire la documentazione richiesta, ossia il contratto individuale di lavoro, in quanto smaltita, essendo decorso il termine di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
b)l' impossibilità di fornire gli ordinativi di lavoro in quanto tale documentazione sarebbe stata smaltita a norma di legge dopo 2 anni dal turno di lavoro svolto;
c) carenza di interesse ad agire della controparte e comunque prescrizione o decadenza dall'eventuale diritto al risarcimento del danno asseritamente subito.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Si costituiva il sig. Controparte_1 I quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che il rapporto di lavoro è
cessato nel novembre del 2015, come da raccomandata, per il superamento del periodo di comporto.
All'udienza del 16/09/25 la causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. di cui all'udienza del 18/07/25.
Quanto al primo profilo, si osserva che dall'esame della documentazione in atti (
raccomandata del 6/11/15), il rapporto di lavoro non è cessato nel 2014, bensì
appunto nel 2015, con la conseguenza che non sono ancora decorsi i cinque anni previsti dalla normativa (art. 6 del Decreto Ministeriale del 9/07/2008) per procedere al legittimo smaltimento della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e dei dati riguardanti il lavoratore;
tale obbligo di conservazione in capo al datore di lavoro, dunque, ancora formalmente sussiste, pur senza considerare il disposto di cui all'art. 2220 c.c.
L'opposizione su questo aspetto non può trovare accoglimento
In merito all'altro aspetto di cui all'opposizione, si rileva che in questo caso, in
mancanza di una specifica disciplina legislativa in ordine al tempo di conservazione dei c.d. ordinativi di lavoro, vale quanto stabilito dal D.M. 269/2010 (Doc.6),
secondo il quale il titolare dell'Istituto di Vigilanza deve tenere a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza i turni di sevizio per la durata di due anni, con la conseguenza che i predetti documenti dovevano essere conservati fino al 2017,
considerata la cessazione del rapporto di lavoro risalente al 2015.
L'opposizione quindi sul punto può essere accolta.
Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, possono essere compensate.
p.q.m.
Rigetta l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo 10/2024 in merito alla mancata consegna del contratto di lavoro al sig. Controparte_1 dichiarando
,
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo sotto quest'ultimo aspetto.
Accoglie l'opposizione sempre avverso il medesimo decreto ingiuntivo in ordine alla mancata consegna degli ordinativi di lavoro al sig. Controparte 1 revocando
,
quindi il decreto sotto quest'ultimo aspetto.
Spese compensate.
Frosinone, 18/09/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani