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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri dott. Andrea Ausili Presidente rel/est.
dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
dott. Antonio Contini Giudice
dott. Giovanni Alberti Esperto
Geom. Alberto Teofori Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 465 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
da
Parte_1
(c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
del suo presidente p.t. don Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Di Mauro;
ricorrente contro
nato a [...]il [...], Controparte_1
domiciliato in Perugia (PG), Strada Morate Giuliano 4, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
“ ” (P.IVA - contumace Controparte_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Accertamento della risoluzione del contratto di affitto, condanna al pagamento del debito maturato e al rilascio del terreno di seguito indicato.
CONCLUSIONI:
PER Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Sezione Specializzata Agraria, disattesa ogni contraria
istanza, domanda ed eccezione, in via principale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di
affitto di fondo rustico del 24/02/2023 per i motivi
esposti in narrativa
- e, per l'effetto, condannare il Sig. a Parte_3
rilasciare immediatamente nella piena e libera
disponibilità dell' , libero e vuoto da CP_2
persone, cose e animali, il terreno individuato al punto 1.
del presente ricorso;
- condannare il Sig. a corrispondere, Controparte_1
all' , la somma di € 2.100,00 a titolo di canoni annuali CP_2
scaduti e non pagati relativi alle annate agrarie 2022/2023
e 2023/2024; € 1.050,00 a partire dal 31 ottobre 2025
relativo all'annata agraria in corso ed € 1.050,00 per ogni
annata agraria successiva a quella in corso fino al
rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione al
soddisfo in quanto debito di valuta;
- condannare il Sig. a corrispondere Controparte_1
all' la somma di € 341,66 a titolo di spese legali CP_2
stragiudiziali da quest'ultimo sostenute per l'esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione;
Pag. 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025 l'
[...]
Parte_1
ha chiesto che il Tribunale adito
[...]
dichiari la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico del 24/02/2023 per morosità dell'affittuario e lo condanni al rilascio del fondo e al Controparte_1
pagamento del debito maturato.
1.1. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente esponeva:
- che, con contratto stipulato il 24/02/2023 e registrato il 28/02/2023, con codice identificativo:
T3H23T002242000FF concedeva in affitto a Controparte_1
il Fondo rustico di cui era proprietario sito in Perugia
(PG), Loc. Caprareccia, distinto al N.C.T. di detto
Comune, con estremi catastali Foglio 187, part. 38, 42,
54, e 56, con una superficie catastale pari a ha. 05.29.50
R.D. 94,11 e R.A. 80,54;
- che il negozio prevedeva, in particolare, che il rapporto producesse effetti a partire dal 11/11/2022,
fissando come termine finale il 10/11/2028 (Art.6); il canone di affitto veniva convenuto poi in complessivi €
6.300,00, con annualità pari a € 1.050,00 (Art.8); si stabiliva, inoltre, che l'eventuale mancato pagamento del canone pattuito per almeno una annualità costituisse grave
Pag. 3 di 9 inadempimento con conseguente risoluzione del contratto
(Art.8).
- che, l'affittuario -odierno resistente- si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo versato i canoni relativi alle annate agrarie 2022/2023 e
2023/2024, così maturando un debito di € 2.100,00.
- che il 24/02/2023 il ricorrente costituiva in mora
, intimandogli il pagamento del debito;
Controparte_1
- che il 24/10/2024 presso l'Agenzia Forestale
Regionale Umbria (AFOR) veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo per la mancata adesione e partecipazione del resistente.
Concludeva, dunque, come in epigrafe trascritto;
1.3 Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva;
1.4 All'udienza del 23/05/2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e aveva luogo la discussione della causa, nel contesto della quale l'Avv. dava Pt_2
atto del fatto che nessun pagamento era medio tempore
intervenuto e che il terreno non era stato ancora rilasciato.
***
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Le domande di risoluzione e rilascio sono fondate.
A fronte della dimostrazione del titolo su cui si fonda la
Pag. 4 di 9 pretesa creditoria e dell'eccezione di inadempimento rispetto all'obbligazione di corrispondere quanto pattuito, il resistente contumace non ha provato, com'era suo onere, di avere adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante. Deve dunque ritenersi accertato l'inadempimento del debitore resistente (Cfr. Cass., S.U
sent. 13533 del 2001).
Al riguardo, l'art. 8 del contratto di affitto qualifica espressamente come grave il singolo inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo:
ciò consente di dichiararne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
meno per effetto della risoluzione il titolo che CP_3
giustificava la detenzione del bene a vantaggio del resistente, quest'ultimo va condannato a restituire il bene medesimo all'Istituto ricorrente.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 11, D.Lgs
150/2011, “Il rilascio del fondo può avvenire solo al
termine dell'annata agraria durante la quale è stata
emessa la sentenza che lo dispone”, e dunque, considerato che, ai sensi dell'art. 39 L. 203/1982, l'annata agraria ha inizio l'11 novembre, il convenuto va condannato a rilasciare il fondo non prima del 10/11/2025, quanto sarà
cessata la corrente annata agraria.
3. Sulle conseguenti domande di pagamento dei canoni scaduti e di risarcimento del danno.
Pag. 5 di 9 Ciò posto in punto di risoluzione e rilascio, vanno esaminate le domande di pagamento di canoni scaduti e di risarcimento del danno da inadempimento, nonché di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.1 Sulla domanda di pagamento dei canoni scaduti e di risarcimento del danno. Dichiarata la risoluzione del contratto da inadempimento, il resistente è condannato al pagamento dei canoni scaduti dovuti per le annate agrarie
2022/2023 e 2023/2024, per un importo pari a € 2.100,00,
oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Inoltre, occorre considerare l'annata agraria in corso,
che ha preso avvio il giorno 11/11/2024. Al riguardo, sino alla data odierna le somme pretese sono dovute a titolo di corrispettivo, mentre a partire dalla risoluzione del contratto troveranno fondamento nell'art. 1591 c.c.
Tale disposizione regola, nello specifico, l'ipotesi di ritardo nella restituzione del fondo e, sebbene dettata nell'ambito della locazione, è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile anche all'affitto di fondo rustico (cfr. Cass. Civ., n.
2964/2002). L'art. 1591 c.c. sancisce che “Il conduttore
in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore
il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sul piano dell'onere della prova, il locatore-creditore
Pag. 6 di 9 che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c.
ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (cfr. Cass. Civ., n.
31233/2024).
Nel caso di specie, come detto, è stato appurato l'inadempimento, mentre il convenuto, non costituito in giudizio, non ha provato la tempestiva restituzione.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al corrispettivo per il periodo compreso dal 11/11/2024 al
23/05/2025 e al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data odierna sino al rilascio, che vengono liquidati nei seguenti termini.
Quanto al primo segmento, il corrispettivo va calcolato in € 2,87 (pari ad euro 1050,00 equivalente al canone annuale diviso il numero dei giorni che costituiscono l'anno solare, cioè 365) dal 11/11/2024 al 23/05/2025, per complessivi 193 giorni, così per € 553,91.
Quanto al secondo segmento, costituente un danno futuro,
esso trova disciplina nella disposizione dell'art. 1591
c.c., che obbliga il conduttore illegittimamente occupante al pagamento dell'indennità di occupazione, calibrata sul corrispettivo dovuto, “fino alla riconsegna”.
Conseguentemente, il convenuto dovrà essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, pari a € 2,87
Pag. 7 di 9 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio.
3.3 Sul rimborso delle spese legali stragiudiziali
Quanto alla domanda di refusione delle spese legali stragiudiziali, occorre considerare, in punto di fatto,
che tali oneri hanno a oggetto la fase di conciliazione obbligatoria ex art. 11, comma 4, D.Lgs 150/2011.
In punto di diritto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali spese sono assimilabili alle spese del giudizio, e dunque trovano ristoro nell'ambito della complessiva liquidazione delle spese (cfr. Cass. Civ., n. 32306/2023).
4 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 di cui al DM 55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
Nell'ambito di tali spese devono trovare inoltre liquidazione gli oneri della conciliazione, per le ragioni dette sopra.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria,
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 24/02/2023 e registrato il 28.2.2023 e avente ad oggetto i fondi censiti al Catasto
Terreni del Comune di al Fg. 187, part. 38 – 42 – Pt_1
54 e 56;
- condanna a rilasciare i suddetti Controparte_1
fondi entro il 10/11/2025;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente di € 2.100,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, di € 2,87 per ciascun giorno dal 1.11.2024 alla data di effettivo rilascio del suddetto fondo;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.617,66, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 98,00 per contributo unificato e bollo.
Giorni 15 per la motivazione
Perugia, 23.5.2025 Il Presidente estensore dott. Andrea Ausili
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri dott. Andrea Ausili Presidente rel/est.
dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
dott. Antonio Contini Giudice
dott. Giovanni Alberti Esperto
Geom. Alberto Teofori Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 465 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e promossa
da
Parte_1
(c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
del suo presidente p.t. don Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Di Mauro;
ricorrente contro
nato a [...]il [...], Controparte_1
domiciliato in Perugia (PG), Strada Morate Giuliano 4, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale
“ ” (P.IVA - contumace Controparte_1 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Accertamento della risoluzione del contratto di affitto, condanna al pagamento del debito maturato e al rilascio del terreno di seguito indicato.
CONCLUSIONI:
PER Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Sezione Specializzata Agraria, disattesa ogni contraria
istanza, domanda ed eccezione, in via principale:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di
affitto di fondo rustico del 24/02/2023 per i motivi
esposti in narrativa
- e, per l'effetto, condannare il Sig. a Parte_3
rilasciare immediatamente nella piena e libera
disponibilità dell' , libero e vuoto da CP_2
persone, cose e animali, il terreno individuato al punto 1.
del presente ricorso;
- condannare il Sig. a corrispondere, Controparte_1
all' , la somma di € 2.100,00 a titolo di canoni annuali CP_2
scaduti e non pagati relativi alle annate agrarie 2022/2023
e 2023/2024; € 1.050,00 a partire dal 31 ottobre 2025
relativo all'annata agraria in corso ed € 1.050,00 per ogni
annata agraria successiva a quella in corso fino al
rilascio effettivo, oltre interessi e rivalutazione al
soddisfo in quanto debito di valuta;
- condannare il Sig. a corrispondere Controparte_1
all' la somma di € 341,66 a titolo di spese legali CP_2
stragiudiziali da quest'ultimo sostenute per l'esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione;
Pag. 2 di 9 - in ogni caso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025 l'
[...]
Parte_1
ha chiesto che il Tribunale adito
[...]
dichiari la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico del 24/02/2023 per morosità dell'affittuario e lo condanni al rilascio del fondo e al Controparte_1
pagamento del debito maturato.
1.1. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente esponeva:
- che, con contratto stipulato il 24/02/2023 e registrato il 28/02/2023, con codice identificativo:
T3H23T002242000FF concedeva in affitto a Controparte_1
il Fondo rustico di cui era proprietario sito in Perugia
(PG), Loc. Caprareccia, distinto al N.C.T. di detto
Comune, con estremi catastali Foglio 187, part. 38, 42,
54, e 56, con una superficie catastale pari a ha. 05.29.50
R.D. 94,11 e R.A. 80,54;
- che il negozio prevedeva, in particolare, che il rapporto producesse effetti a partire dal 11/11/2022,
fissando come termine finale il 10/11/2028 (Art.6); il canone di affitto veniva convenuto poi in complessivi €
6.300,00, con annualità pari a € 1.050,00 (Art.8); si stabiliva, inoltre, che l'eventuale mancato pagamento del canone pattuito per almeno una annualità costituisse grave
Pag. 3 di 9 inadempimento con conseguente risoluzione del contratto
(Art.8).
- che, l'affittuario -odierno resistente- si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte, non avendo versato i canoni relativi alle annate agrarie 2022/2023 e
2023/2024, così maturando un debito di € 2.100,00.
- che il 24/02/2023 il ricorrente costituiva in mora
, intimandogli il pagamento del debito;
Controparte_1
- che il 24/10/2024 presso l'Agenzia Forestale
Regionale Umbria (AFOR) veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo per la mancata adesione e partecipazione del resistente.
Concludeva, dunque, come in epigrafe trascritto;
1.3 Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva;
1.4 All'udienza del 23/05/2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e aveva luogo la discussione della causa, nel contesto della quale l'Avv. dava Pt_2
atto del fatto che nessun pagamento era medio tempore
intervenuto e che il terreno non era stato ancora rilasciato.
***
2. La domanda merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Le domande di risoluzione e rilascio sono fondate.
A fronte della dimostrazione del titolo su cui si fonda la
Pag. 4 di 9 pretesa creditoria e dell'eccezione di inadempimento rispetto all'obbligazione di corrispondere quanto pattuito, il resistente contumace non ha provato, com'era suo onere, di avere adempiuto all'obbligazione sullo stesso gravante. Deve dunque ritenersi accertato l'inadempimento del debitore resistente (Cfr. Cass., S.U
sent. 13533 del 2001).
Al riguardo, l'art. 8 del contratto di affitto qualifica espressamente come grave il singolo inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo:
ciò consente di dichiararne la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
meno per effetto della risoluzione il titolo che CP_3
giustificava la detenzione del bene a vantaggio del resistente, quest'ultimo va condannato a restituire il bene medesimo all'Istituto ricorrente.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 11, D.Lgs
150/2011, “Il rilascio del fondo può avvenire solo al
termine dell'annata agraria durante la quale è stata
emessa la sentenza che lo dispone”, e dunque, considerato che, ai sensi dell'art. 39 L. 203/1982, l'annata agraria ha inizio l'11 novembre, il convenuto va condannato a rilasciare il fondo non prima del 10/11/2025, quanto sarà
cessata la corrente annata agraria.
3. Sulle conseguenti domande di pagamento dei canoni scaduti e di risarcimento del danno.
Pag. 5 di 9 Ciò posto in punto di risoluzione e rilascio, vanno esaminate le domande di pagamento di canoni scaduti e di risarcimento del danno da inadempimento, nonché di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.1 Sulla domanda di pagamento dei canoni scaduti e di risarcimento del danno. Dichiarata la risoluzione del contratto da inadempimento, il resistente è condannato al pagamento dei canoni scaduti dovuti per le annate agrarie
2022/2023 e 2023/2024, per un importo pari a € 2.100,00,
oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Inoltre, occorre considerare l'annata agraria in corso,
che ha preso avvio il giorno 11/11/2024. Al riguardo, sino alla data odierna le somme pretese sono dovute a titolo di corrispettivo, mentre a partire dalla risoluzione del contratto troveranno fondamento nell'art. 1591 c.c.
Tale disposizione regola, nello specifico, l'ipotesi di ritardo nella restituzione del fondo e, sebbene dettata nell'ambito della locazione, è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile anche all'affitto di fondo rustico (cfr. Cass. Civ., n.
2964/2002). L'art. 1591 c.c. sancisce che “Il conduttore
in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore
il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sul piano dell'onere della prova, il locatore-creditore
Pag. 6 di 9 che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c.
ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (cfr. Cass. Civ., n.
31233/2024).
Nel caso di specie, come detto, è stato appurato l'inadempimento, mentre il convenuto, non costituito in giudizio, non ha provato la tempestiva restituzione.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al corrispettivo per il periodo compreso dal 11/11/2024 al
23/05/2025 e al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data odierna sino al rilascio, che vengono liquidati nei seguenti termini.
Quanto al primo segmento, il corrispettivo va calcolato in € 2,87 (pari ad euro 1050,00 equivalente al canone annuale diviso il numero dei giorni che costituiscono l'anno solare, cioè 365) dal 11/11/2024 al 23/05/2025, per complessivi 193 giorni, così per € 553,91.
Quanto al secondo segmento, costituente un danno futuro,
esso trova disciplina nella disposizione dell'art. 1591
c.c., che obbliga il conduttore illegittimamente occupante al pagamento dell'indennità di occupazione, calibrata sul corrispettivo dovuto, “fino alla riconsegna”.
Conseguentemente, il convenuto dovrà essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, pari a € 2,87
Pag. 7 di 9 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio.
3.3 Sul rimborso delle spese legali stragiudiziali
Quanto alla domanda di refusione delle spese legali stragiudiziali, occorre considerare, in punto di fatto,
che tali oneri hanno a oggetto la fase di conciliazione obbligatoria ex art. 11, comma 4, D.Lgs 150/2011.
In punto di diritto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali spese sono assimilabili alle spese del giudizio, e dunque trovano ristoro nell'ambito della complessiva liquidazione delle spese (cfr. Cass. Civ., n. 32306/2023).
4 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 di cui al DM 55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
Nell'ambito di tali spese devono trovare inoltre liquidazione gli oneri della conciliazione, per le ragioni dette sopra.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria,
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 24/02/2023 e registrato il 28.2.2023 e avente ad oggetto i fondi censiti al Catasto
Terreni del Comune di al Fg. 187, part. 38 – 42 – Pt_1
54 e 56;
- condanna a rilasciare i suddetti Controparte_1
fondi entro il 10/11/2025;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente di € 2.100,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, di € 2,87 per ciascun giorno dal 1.11.2024 alla data di effettivo rilascio del suddetto fondo;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.617,66, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 98,00 per contributo unificato e bollo.
Giorni 15 per la motivazione
Perugia, 23.5.2025 Il Presidente estensore dott. Andrea Ausili
Pag. 9 di 9