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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14183/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Gioacchino Di Palma per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento.
3. La casa coniugale ubicata nel Comune di Maastricht in: In De Eyckeroed n° 7 - 6227
RC-, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla GN EA IA
ÁL. Il Signor PP Porta cederà a titolo gratuito la sua quota parte pari al 50% alla GN ÁL come forma di compensazione, e si impegna a pagare il 60% della rata mensile del mutuo gravante sull'immobile fino all'emissione della sentenza di divorzio, così come delle spese inerenti alle imposte. Successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, la GN ÁL si impegna ora per allora a procedere al pagamento integrale delle rate di mutuo e spese fino all'estinzione dello stesso. Le spese notarili del passaggio di proprietà saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi.
4. Per la figlia maggiorenne AN Porta, attualmente residente a [...]ove frequenta l'Università, le parti concordano, fino al compimento degli studi universitari, di versarle mensilmente a titolo di mantenimento l'importo di € 360,00 il padre ed € 240,00 la madre.
Il padre verserà il 60% delle spese ordinarie e straordinarie della frequentazione dei corsi di studio (rette universitarie, spese di vitto e alloggio se fuori sede, rimborso del prestito governativo per la frequenza dei corsi universitarie etc.etc.), e la madre il restante 40%.
Per le spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate.
5. Per le spese mediche e straordinarie, sempre relativamente alla figlia AN, sa- ranno suddivise nella misura del 60% in capo al padre e 40% alla madre. Per le spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate tra i coniugi.
6. Al verificarsi di eventi che determinino incapienza reddituale (perdita di lavoro o malat-
tia) di uno dei genitori, o nell'ipotesi di premorienza di uno dei due, le parti concordano che l'altro genitore si farà carico del 100% delle spese relative alla figlia AN. In ipotesi di modifica della situazione lavorativa di entrambi o di uno dei coniugi, le percentuali di suddivisione delle spese inerenti alla figlia AN saranno nuovamente concordate tra i coniugi e ricalcolate di conseguenza.
7. Nulla quaestio tra i coniugi e la figlia in ordine alla frequentazione della stessa, che avverrà nel rispetto delle esigenze di studio e viaggio della ragazza, e ciò anche in rela-
zione alle festività comandate ed al periodo estivo delle vacanze, in quanto verranno con-
cordate di volta in volta tra di loro. visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
rilevato, quanto alla richiesta assegnazione della casa coniugale alla moglie, che la domanda non rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 337sexies c.c., in quanto la figlia maggiorenne delle parti, al momento dell'introduzione del presente giudizio, già viveva da tempo per conto proprio e non nella casa coniugale (bensì in un'altra città), e dovendosi considerare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è volto unicamente alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente, habitat che la ragazza aveva già perso da tempo quando le parti chiedevano la pronuncia di separazione e divorzio oggetto del presente giudizio (dunque, non incide sul punto il recente mutamento di residenza della figlia presso la madre, come da note dell'1.10.2025); ritenuto di poter unicamente prendere atto che la disponibilità del detto immobile, su accordo delle parti, resterà in capo alla moglie, potendo le parti, stragiudizialmente, liberamente statuire la forma contrattuale prescelta;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle altre condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in Oxford (Regno Unito) in data
1.2.2003
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 parte II, atto n. "
73 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti come specificate in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 30.10.2025 IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14183/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte 2
avv. Gioacchino Di Palma per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento.
3. La casa coniugale ubicata nel Comune di Maastricht in: In De Eyckeroed n° 7 - 6227
RC-, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla GN EA IA
ÁL. Il Signor PP Porta cederà a titolo gratuito la sua quota parte pari al 50% alla GN ÁL come forma di compensazione, e si impegna a pagare il 60% della rata mensile del mutuo gravante sull'immobile fino all'emissione della sentenza di divorzio, così come delle spese inerenti alle imposte. Successivamente alla data di pubblicazione della sentenza, la GN ÁL si impegna ora per allora a procedere al pagamento integrale delle rate di mutuo e spese fino all'estinzione dello stesso. Le spese notarili del passaggio di proprietà saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi.
4. Per la figlia maggiorenne AN Porta, attualmente residente a [...]ove frequenta l'Università, le parti concordano, fino al compimento degli studi universitari, di versarle mensilmente a titolo di mantenimento l'importo di € 360,00 il padre ed € 240,00 la madre.
Il padre verserà il 60% delle spese ordinarie e straordinarie della frequentazione dei corsi di studio (rette universitarie, spese di vitto e alloggio se fuori sede, rimborso del prestito governativo per la frequenza dei corsi universitarie etc.etc.), e la madre il restante 40%.
Per le spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate.
5. Per le spese mediche e straordinarie, sempre relativamente alla figlia AN, sa- ranno suddivise nella misura del 60% in capo al padre e 40% alla madre. Per le spese straordinarie saranno sempre preventivamente concordate tra i coniugi.
6. Al verificarsi di eventi che determinino incapienza reddituale (perdita di lavoro o malat-
tia) di uno dei genitori, o nell'ipotesi di premorienza di uno dei due, le parti concordano che l'altro genitore si farà carico del 100% delle spese relative alla figlia AN. In ipotesi di modifica della situazione lavorativa di entrambi o di uno dei coniugi, le percentuali di suddivisione delle spese inerenti alla figlia AN saranno nuovamente concordate tra i coniugi e ricalcolate di conseguenza.
7. Nulla quaestio tra i coniugi e la figlia in ordine alla frequentazione della stessa, che avverrà nel rispetto delle esigenze di studio e viaggio della ragazza, e ciò anche in rela-
zione alle festività comandate ed al periodo estivo delle vacanze, in quanto verranno con-
cordate di volta in volta tra di loro. visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
rilevato, quanto alla richiesta assegnazione della casa coniugale alla moglie, che la domanda non rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 337sexies c.c., in quanto la figlia maggiorenne delle parti, al momento dell'introduzione del presente giudizio, già viveva da tempo per conto proprio e non nella casa coniugale (bensì in un'altra città), e dovendosi considerare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è volto unicamente alla tutela dell'habitat domestico della prole convivente minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente, habitat che la ragazza aveva già perso da tempo quando le parti chiedevano la pronuncia di separazione e divorzio oggetto del presente giudizio (dunque, non incide sul punto il recente mutamento di residenza della figlia presso la madre, come da note dell'1.10.2025); ritenuto di poter unicamente prendere atto che la disponibilità del detto immobile, su accordo delle parti, resterà in capo alla moglie, potendo le parti, stragiudizialmente, liberamente statuire la forma contrattuale prescelta;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle altre condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in Oxford (Regno Unito) in data
1.2.2003
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 parte II, atto n. "
73 , serie C );
-conferma le condizioni concordate tra le parti come specificate in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 30.10.2025 IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi