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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4651 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nata a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PINI RAFFAELLA, con domicilio eletto in Milano alla via Cosimo del Fante n.16, presso il difensore avv. PINI RAFFAELLA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c. ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue: con sentenza del 16.08.2013 a definizione del procedimento di
[...] separazione personale il convenuto si è impegnato a trasferire senza alcun corrispettivo in denaro alla moglie la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale in Fagnano Olona alla via Mazzini 27 in parziale adempimento dell'obbligo al contributo al mantenimento di per il futuro e ad assolvimento dei Per_1 arretrati dovuti a detto titolo;
nonostante i numerosi solleciti il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di trasferimento.
Ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento del convenuto a trasferire il diritto della quota pari al 50% della proprietà sull'immobile sito in Fagnano Olona alla via Giuseppe Mazzini n.27 e per l'effetto ha chiesto di emettere ex articolo 2932 c.c. una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso dichiarando che ogni trascrizione connessa e funzionale al procedimento sia esente da imposta e tassa ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio dichiarato contumace in prima Controparte_1 udienza.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
- 1 - Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere una sentenza che ex articolo 2932 c.c. produca gli effetti di quanto le parti in causa hanno pattuito nell'ambito del procedimento di separazione personale in cui il convenuto si era impegnato a trasferire in favore della parte ricorrente la quota del 50 % del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Fagnano Olona alla via Mazzini n.27.
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito della domanda va osservato che la stessa è fondata.
Com'è noto, il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche da qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege.
Non v'è dubbio, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte ( sent. n. 3747/2006, le sentenze nn.
11342/2004 e 9117/1999) che l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trovi rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c.
Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo
"a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire"); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti "del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato").
Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994,
1583/1982) ad esempio nella fattispecie prevista dall'art. 1706 , 2° co c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato).
Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta (v. da ultimo,
Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17612).
Rilevato che il convenuto non costituendosi in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a quanto previsto dalla sentenza di separazione la domanda di parte attrice può trovare accoglimento.
Risultano infatti essere state depositate anche l'attestazione di conformità catastale ai sensi dell'articolo 29 comma 1 bis l. 52/1985 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 40 l. 47/1985.
Ed infatti, per ciò che interessa invece la regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile, si rammenta che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall' art. 2932 c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'art. 17 della L. 47/1985 (ora sostituito dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001) e dell'art. 40 della stessa L. 47/1985.
- 2 - Per ciò che invece concerne le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, si è chiarito che in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della L.
4.1.1968 n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, ferma la possibilità che successivamente al contratto preliminare possa intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, o possa essere prodotta la dichiarazione di inizio dell'opera prima dell'1.9.1967 prevista dall'art. 40 della L. n. 47/1985, ove si tratti di immobili costruiti prima dell'1.9.1967, o si fornisca ad opera di una delle parti dopo il contratto preliminare l'attestazione della regolarità urbanistica dell'immobile, elementi questi che devono sussistere al momento della pronuncia della sentenza quali mere condizioni dell'azione, e che consentono così, ove l'abuso sia stato sanato,
o sia accompagnato da una domanda di concessione in sanatoria accoglibile, di addivenire alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. ed al trasferimento della proprietà dell'immobile quando ormai è effettivamente, o almeno potenzialmente in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Nel caso in esame la ricorrente ha provveduto a rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 (
doc. 9 di parte ricorrente).
Non ricorre neanche la nullità di cui all'art. 29- co.
1-bis della l. n. 52 del 1985, secondo cui “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”
La ratio della norma è quella di garantire la cosiddetta coerenza oggettiva dell'immobile con i dati del catasto, mirando a far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto.
La dichiarazione di conformità catastale risulta depositata sub doc. 7 da parte ricorrente.
Infine, l'ultimo presupposto cui la legge subordina l'ammissibilità della domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. è che il promissario acquirente abbia pagato il corrispettivo o abbia formulato offerta in tal senso.
Nel caso in esame non vi è necessità di verificare tale presupposto, in quanto la causa del trasferimento risiede non nel versamento di un corrispettivo in denaro, ma nell'esigenza di adempiere al contributo al mantenimento del figlio e all'assolvimento degli arretrati dovuti per le spese straordinarie non rimborsate.
La trascrizione della sentenza costitutiva non va ordinata dal giudice ma eseguita a cura dell'interessato a norma dell'art. 2658 c.c.
- 3 - Quanto alla richiesta di usufruire dei benefici previsti dalla normativa fiscale si dà atto, sotto il profilo causale, che il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa è stata disposta in adempimento dell'obbligo assunto nell'ambito della complessiva regolamentazione della crisi coniugale tra la ricorrente ed il resistente, qualificabile come “contratto della crisi coniugale”.
Le spese seguono la regola della soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in favore di parte ricorrente ai sensi del D.m. 147/2022 come da dispositivo tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva, di studio con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi per quella decisoria ( alla luce della mera discussione orale della causa) dello scaglione di una causa dal valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1 nei confronti di espinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Controparte_1
a) Accoglie la domanda di parte attrice ex articolo 2932 c.c. e per l'effetto in esecuzione delle condizioni della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 766/2013 del 16.08.2013 dispone il trasferimento in favore di da parte di della quota di proprietà del 50% di cui egli è Parte_1 Controparte_1 titolare, in forza del contratto di compravendita stipulato il 14.7.2006 per atto pubblico rogato dal Notaio Per_2
(rep. n. 2670; racc. n. 577), sull'immobile sito in Fagnano Olona alla via Giuseppe Mazzini n.27 distinto
[...] al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella 4889 sub 501 oltre alla corrispondente quota di comproprietà e spazi comuni del fabbricato quali indicati nell'articolo 1117 c.c. e dal regolamento condominiale;
b) dà atto che richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e Parte_1 catastale in forza dell'art. 19 legge n. 74/1987 della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999, trattandosi di trasferimento disposto in esecuzione di accordo di separazione personale;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi € 4902,61 ( di cui 544,61 per spese ed euro 4358,00 per compensi) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 27/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4651 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA nata a [...] il [...], C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PINI RAFFAELLA, con domicilio eletto in Milano alla via Cosimo del Fante n.16, presso il difensore avv. PINI RAFFAELLA;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c. ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue: con sentenza del 16.08.2013 a definizione del procedimento di
[...] separazione personale il convenuto si è impegnato a trasferire senza alcun corrispettivo in denaro alla moglie la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale in Fagnano Olona alla via Mazzini 27 in parziale adempimento dell'obbligo al contributo al mantenimento di per il futuro e ad assolvimento dei Per_1 arretrati dovuti a detto titolo;
nonostante i numerosi solleciti il convenuto non ha adempiuto all'obbligo di trasferimento.
Ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento del convenuto a trasferire il diritto della quota pari al 50% della proprietà sull'immobile sito in Fagnano Olona alla via Giuseppe Mazzini n.27 e per l'effetto ha chiesto di emettere ex articolo 2932 c.c. una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso dichiarando che ogni trascrizione connessa e funzionale al procedimento sia esente da imposta e tassa ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio dichiarato contumace in prima Controparte_1 udienza.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
- 1 - Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere una sentenza che ex articolo 2932 c.c. produca gli effetti di quanto le parti in causa hanno pattuito nell'ambito del procedimento di separazione personale in cui il convenuto si era impegnato a trasferire in favore della parte ricorrente la quota del 50 % del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Fagnano Olona alla via Mazzini n.27.
Ciò precisato e venendo ad esaminare il merito della domanda va osservato che la stessa è fondata.
Com'è noto, il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche da qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege.
Non v'è dubbio, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte ( sent. n. 3747/2006, le sentenze nn.
11342/2004 e 9117/1999) che l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire trovi rimedio giudiziale nell'art. 2932 c.c.
Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest'ultima applicabile solo in presenza di un obbligo
"a concludere un contratto" (e non di un "obbligo a trasferire"); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti "del contratto non concluso" (e non di un "trasferimento non attuato").
Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994,
1583/1982) ad esempio nella fattispecie prevista dall'art. 1706 , 2° co c.c. (in cui l'obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato).
Pertanto, la sentenza ex art. 2932 c.c. può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall'atto traslativo rimasto ineseguito anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell'impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta (v. da ultimo,
Cass., sez. III, del 5 luglio 2018, n. 17612).
Rilevato che il convenuto non costituendosi in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a quanto previsto dalla sentenza di separazione la domanda di parte attrice può trovare accoglimento.
Risultano infatti essere state depositate anche l'attestazione di conformità catastale ai sensi dell'articolo 29 comma 1 bis l. 52/1985 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 40 l. 47/1985.
Ed infatti, per ciò che interessa invece la regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile, si rammenta che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall' art. 2932 c.c., non può essere emanata in assenza della dichiarazione - contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'art. 17 della L. 47/1985 (ora sostituito dall'art. 46 del D.P.R. 380/2001) e dell'art. 40 della stessa L. 47/1985.
- 2 - Per ciò che invece concerne le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, si è chiarito che in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della L.
4.1.1968 n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, ferma la possibilità che successivamente al contratto preliminare possa intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, o possa essere prodotta la dichiarazione di inizio dell'opera prima dell'1.9.1967 prevista dall'art. 40 della L. n. 47/1985, ove si tratti di immobili costruiti prima dell'1.9.1967, o si fornisca ad opera di una delle parti dopo il contratto preliminare l'attestazione della regolarità urbanistica dell'immobile, elementi questi che devono sussistere al momento della pronuncia della sentenza quali mere condizioni dell'azione, e che consentono così, ove l'abuso sia stato sanato,
o sia accompagnato da una domanda di concessione in sanatoria accoglibile, di addivenire alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 cod. civ. ed al trasferimento della proprietà dell'immobile quando ormai è effettivamente, o almeno potenzialmente in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Nel caso in esame la ricorrente ha provveduto a rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 (
doc. 9 di parte ricorrente).
Non ricorre neanche la nullità di cui all'art. 29- co.
1-bis della l. n. 52 del 1985, secondo cui “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.”
La ratio della norma è quella di garantire la cosiddetta coerenza oggettiva dell'immobile con i dati del catasto, mirando a far emergere eventuali fenomeni di elusione o evasione fiscale nel settore degli immobili urbani a causa del mancato aggiornamento dei dati oggettivi di tali immobili, ai quali può corrispondere una maggiore redditività reale rispetto a quella emergente dal catasto.
La dichiarazione di conformità catastale risulta depositata sub doc. 7 da parte ricorrente.
Infine, l'ultimo presupposto cui la legge subordina l'ammissibilità della domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. è che il promissario acquirente abbia pagato il corrispettivo o abbia formulato offerta in tal senso.
Nel caso in esame non vi è necessità di verificare tale presupposto, in quanto la causa del trasferimento risiede non nel versamento di un corrispettivo in denaro, ma nell'esigenza di adempiere al contributo al mantenimento del figlio e all'assolvimento degli arretrati dovuti per le spese straordinarie non rimborsate.
La trascrizione della sentenza costitutiva non va ordinata dal giudice ma eseguita a cura dell'interessato a norma dell'art. 2658 c.c.
- 3 - Quanto alla richiesta di usufruire dei benefici previsti dalla normativa fiscale si dà atto, sotto il profilo causale, che il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa è stata disposta in adempimento dell'obbligo assunto nell'ambito della complessiva regolamentazione della crisi coniugale tra la ricorrente ed il resistente, qualificabile come “contratto della crisi coniugale”.
Le spese seguono la regola della soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in favore di parte ricorrente ai sensi del D.m. 147/2022 come da dispositivo tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate tenendo in considerazione i parametri medi per la fase introduttiva, di studio con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i parametri minimi per quella decisoria ( alla luce della mera discussione orale della causa) dello scaglione di una causa dal valore indeterminabile di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1 nei confronti di espinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Controparte_1
a) Accoglie la domanda di parte attrice ex articolo 2932 c.c. e per l'effetto in esecuzione delle condizioni della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 766/2013 del 16.08.2013 dispone il trasferimento in favore di da parte di della quota di proprietà del 50% di cui egli è Parte_1 Controparte_1 titolare, in forza del contratto di compravendita stipulato il 14.7.2006 per atto pubblico rogato dal Notaio Per_2
(rep. n. 2670; racc. n. 577), sull'immobile sito in Fagnano Olona alla via Giuseppe Mazzini n.27 distinto
[...] al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 12, particella 4889 sub 501 oltre alla corrispondente quota di comproprietà e spazi comuni del fabbricato quali indicati nell'articolo 1117 c.c. e dal regolamento condominiale;
b) dà atto che richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e Parte_1 catastale in forza dell'art. 19 legge n. 74/1987 della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999, trattandosi di trasferimento disposto in esecuzione di accordo di separazione personale;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in complessivi € 4902,61 ( di cui 544,61 per spese ed euro 4358,00 per compensi) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 27/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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