Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 429/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Macina,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 C.F._2 tempore, rappresentata/o e difesa/o dall'Avv. Marco Alberto Zanetti,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e: 1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 02148 in data 21.08.2017 sottoscritto tra le parti per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in favore della e Parte_1 CP_1 per l'effetto, ancora, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il decreto ingiuntivo n. 1961/2023 emesso il 1/4.10.2023 dal Tribunale di Pavia in persona della Dott.ssa Laura Cortellaro (RG 5061/2023). 2) In conseguenza, accertare e dichiarare che il deducente nulla deve alla . 3) Nel merito, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti dichiarando nullo e comunque revocandolo il decreto ingiuntivo n. 1961/2023 (RG 5061/2023) emesso in data 1/4.12 .2023 come sopra meglio specificato;
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. (…)».
Per l'opposta:
1
[...] scritti difensivi, il contratto e i suoi allegati sono perfettamente validi ed efficaci ed in linea con la disciplina consumeristica in quanto appositamente redatti in conformità e, per l'effetto, confermare integralmente il D.I. n.1961/2023 emesso dal Tribunale di Pavia in data 04.12.2023 R.G. 5061/2023; In ogni caso con condanna alle spese e competenze di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la evidente temerarietà della lite».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. – In data 21.8.2017 il signor sottoscriveva con Parte_1 quale mandataria di un contratto di associazione alla CP_2 CP_1
“Michelangelo Hotel and Resort”, ente che offre agli associati servizi turistici inclusivi del diritto all'utilizzo, per una settimana all'anno, di strutture ricettive situate nei complessi turistici residenziali da esso gestiti. Il contratto prevedeva il versamento da parte dell'associato di una quota annuale, remunerativa di alcuni servizi (quale quello di “booking” e di “reception”), e, per quanto riguarda il costo delle sistemazioni, il sig. si era avvalso Pt_1 dell'opzione “Platinum”, che, al prezzo di € 9.000,00 da pagare in rate annuali dall'anno 2022 all'anno 2028, gli consentiva di usufruire di una sistemazione per 4 persone (“4 pax”) nei mesi di maggio o settembre.
2. – Con ricorso depositato il 30.11.2023 la chiedeva ed CP_1 otteneva dall'intestato Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per la suddetta somma di € 9.000,00, invocando la decadenza dal Pt_1 termine ex art. 1186 c.c., oltre ad € 530,00 pari alle spese di gestione riferite all'anno 2023 ed oltre l'importo di € 758,00 per spese legali stragiudiziali.
3. – Proponeva opposizione il sig. il quale, in sintesi, eccepiva Pt_1 la nullità del contratto di cui trattasi per indeterminatezza dell'oggetto ed, in via subordinata, eccepiva l'inadempimento della controparte, motivato con la circostanza di non essere mai riuscito a prenotare la settimana cui aveva diritto stante la mancanza di strutture disponibili.
4. – Si costituiva resistendo alla domanda. Rilevava che il CP_1 contratto di affiliazione, le cui clausole erano state predisposte in conformità alla disciplina speciale prevista per i contratti dei consumatori in materia di vacanze ex art. 69 e ss. del “Codice del Consumo”, era valido ed efficace, e contestava il fatto che non vi fosse stata la disponibilità di strutture ricettive.
5. – Alla prima udienza, tenutasi il 12.11.2024 in assenza di comparizione personale delle parti, era disposto differimento per valutare soluzioni conciliative, ma il tentativo non andava a buon fine, talché il giudice, con ordinanza dell'8.1.2025, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, fissando, al contempo, l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c. al 6.3.2025 per la rimessione della causa in decisione.
2 Motivi della decisione
6. – L'opponente sostiene la nullità strutturale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, rilevando che"…. il testo contrattuale non consente di determinare a chi (o a cosa) gli attori acquirenti si sarebbero associati tra le varie entità che a diverso titolo sono riportate nel contratto (complessivamente inteso), né viene chiarita la relazione giuridica tra tutte queste entità, e parimenti ignota risulta la proprietà, sia dei vari enti menzionati, sia degli immobili tra i quali gli associati potrebbero scegliere la settimana di vacanza con tempistica “travel floating” di talché neppure è chiaro con sufficiente determinatezza l'ambito, la natura e il contenuto del diritto che i clienti avrebbero acquisito, (…)".
Tale tesi non può trovare accoglimento.
L'associazione al “club” di cui trattasi attribuisce il diritto ad usufruire – verso il pagamento di corrispettivi variamente determinati - di strutture destinate ad alloggi turistici, nonché di servizi complementari, per determinati periodi di tempo (nella specie, una settimana all'anno).
Si tratta di un contratto il cui oggetto principale è costituito dalla
“multiproprietà”, definita dal legislatore come "un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione" (art. 69 D.Lgs. n. 206/2005, come sostituito dal D.Lgs. n. 79/2011).
La fattispecie appare riconducibile, in particolare, a quella che in dottrina è definita “multiproprietà alberghiera”, caratterizzata dal fatto che il diritto di godimento turnario è collegato alla titolarità di una partecipazione ad un ente sociale, con esclusione dell'attribuzione al “socio” di qualsivoglia diritto reale sui relativi beni: la proprietà di questi rimane in capo allo stesso ente od anche (il punto non sembra rilevante) a soggetti terzi, i quali, a loro volta, conferiscono all'ente medesimo il diritto di attribuire a terzi il godimento delle strutture ricettive.
Non si tratta quindi di una “multiproprietà” avente carattere di realità, non essendovi nel contratto prodotto in causa elementi che inducono a ritenerne la sussistenza: il “turnista” non è titolare di diritti reali sui beni interessati, bensì di diritti di godimento che devono essere esercitati previo intervento del gestore alberghiero, il quale a sua volta, nell'organizzare le prenotazioni e gli utilizzi, deve attenersi a norme e principi predeterminati.
Inoltre, la “multiproprietà alberghiera” oggetto del contratto per cui è causa ha natura “aperta”, ovvero non è collegata ad un alloggio esattamente individuato (scelta che appare coerente con l'esigenza di garantire la massima fruibilità e scambio delle strutture, in ispecie quando queste siano in numero elevato e diversificate per collocazione e tipologia) e si accompagna
3 all'erogazione di servizi connessi con lo stesso godimento turnario ed altre prestazioni e benefici di varia natura.
In conclusione, si tratta nella specie di un contratto il cui oggetto, pur complesso, deve ritenersi determinato o, comunque determinabile.
Altra questione è la convenienza in concreto della sua stipulazione da parte del sig. che dipende, evidentemente, da circostanze che non si Pt_1 possono in questa sede indagare. Ci si limita a rilevare, sul punto, che la legge consente il recesso “ad nutum” dal contratto medesimo (quindi, un diritto di ripensamento) da esercitarsi nel periodo di 14 giorni e che, nella specie, tale recesso non risulta essere stato tempestivamente esercitato (l'opponente non allega la relativa circostanza né argomenta sul punto).
L'eccezione in argomento è quindi da ritenere infondata.
7. – Anche l'eccezione di inadempimento, formulata in via di subordine, deve essere disattesa.
Il sig. afferma di non avere mai potuto usufruire di alcuna Pt_1 prestazione per mancanza di alloggi, ma il relativo fatto non è provato.
Nel premettere che non è stato attribuito al “socio” il diritto alla scelta incondizionata, in qualsiasi momento, dell'alloggio e/o del periodo di godimento (la natura “aperta” della multiproprietà alberghiera di cui trattasi, che doveva essere nota all'opponente al momento della sottoscrizione del contratto, è infatti incompatibile con un siffatto diritto), a corredo dell'eccezione in argomento l'opponente avrebbe dovuto allegare e provare quando e con quale frequenza aveva tentato di prenotare alloggi, nonché per quali periodi, allegazione e prova del tutto mancante.
La dal canto suo, ha dedotto che “nel contratto de quo vi è ampia CP_1 possibilità di scelta, almeno 58 strutture indicate nel dépliant consegnato, cui si aggiungono sempre nuove mete”, e la circostanza non risulta essere stata specificamente contestata dal sig. Pt_1
8. – In definitiva, i motivi di opposizione proposti non possono trovare accoglimento e, di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
4 I. respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1961/2023, che per l'effetto conferma;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di CP_1 difensore, in complessivi € 2.540,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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