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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6818/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE GG, in esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6818/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi res. in Viale Moncada n. 17, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Anselmi che la rappresenta C.F._1
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 10927/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig. è affetta da patologie gravi e permanenti tali da Parte_1 determinare già alla data della domanda amministrativa una condizione di Handicap grave ed una Invalidità con Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100%, conseguente diritto
a percepire il relativo beneficio economico da tale momento”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 agosto
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 6 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 7 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 25 giugno 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 maggio 2024.
Nel merito, non vi è necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente rasentano la genericità, limitandosi parte ricorrente a sostenere l'erronea valutazione del consulente tecnico d'ufficio non avendo pagina 3 di 6 questi riconosciuto in capo alla ricorrente l'inabilità fin dalla domanda amministrativa del
2020, né la disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente in data 11 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Deterioramento cognitivo grave, con marcata sintomatologia ansioso depressiva in soggetto con lesione della cuffia dei rotatori spalla destra”, ritenendo che la ricorrente sia inabile con decorrenza da aprile 2024 e disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
L'accertata decorrenza da aprile 2024 risulta coerente con la documentazione in atti che attesta per la prima volta la gravità del deterioramento cognitivo soltanto da tale data a fronte dell'accertato precedente iniziale declino cognitivo.
Deve osservarsi inoltre che la documentazione più risalente, dal 1997 al 2017 non è stata riportata nella relazione in atti perché ritenuta non dirimente ed in ogni caso tale documentazione era stata probabilmente valutata nel precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 6389/2019 concluso con decreto di omologa del 6 marzo 2020 che aveva dato luogo al riconoscimento di assegno ordinario ex lege
222/1984 (nei verbali di invalidità civile e di handicap impugnati si dà atto – seppur impropriamente – “già 74% con sentenza n. 6389/2019”).
Non appaiono invece coerenti con l'accertata inabilità della ricorrente da aprile 2024 le conclusioni del ctu quanto al riconoscimento della disabilità ex art. 3, comma 1 legge
104/1992 anziché ex art. 3, comma 3 legge 104/1992.
Al riguardo, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992 “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”.
Invero, deve ritenersi che la ricorrente, affetta da declino cognitivo grave fin da aprile
2024, debba essere considerata altresì soggetto con disabilità ex art. 3, comma 3 legge
104/1992, trattandosi di minorazione tale da ridurre l'autonomia personale in relazione a soggetto non ancora settantenne ad aprile 2024, eppur bisognevole di interventi assistenziali continuativi in relazione all'accertata patologia.
pagina 4 di 6 Al riguardo, è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (Cass. n.
30733/2017).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare parziale accoglimento con riguardo al riconoscimento della disabilità ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 e parte ricorrente deve essere pertanto dichiarata disabile ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza da aprile 2024, oltre che inabile con la medesima decorrenza, come accertato nella precedente fase del giudizio.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite con riguardo alla precedente fase del giudizio in ragione della decorrenza dell'accertamento.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla presente fase del giudizio in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara parte ricorrente inabile con decorrenza da aprile 2024 e disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con la medesima decorrenza;
- rigetta nel resto;
pagina 5 di 6 - compensa integralmente le spese di lite della precedente fase del giudizio;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite della presente fase del CP_1 giudizio che liquida – già ridotte – in € 931,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 18 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
CE GG
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE GG, in esito all'udienza del 10 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6818/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi res. in Viale Moncada n. 17, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Anselmi che la rappresenta C.F._1
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 10927/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “- accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig. è affetta da patologie gravi e permanenti tali da Parte_1 determinare già alla data della domanda amministrativa una condizione di Handicap grave ed una Invalidità con Totale e Permanente inabilità lavorativa al 100%, conseguente diritto
a percepire il relativo beneficio economico da tale momento”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 agosto
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 6 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 7 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 25 giugno 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 maggio 2024.
Nel merito, non vi è necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente rasentano la genericità, limitandosi parte ricorrente a sostenere l'erronea valutazione del consulente tecnico d'ufficio non avendo pagina 3 di 6 questi riconosciuto in capo alla ricorrente l'inabilità fin dalla domanda amministrativa del
2020, né la disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente in data 11 marzo
2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Deterioramento cognitivo grave, con marcata sintomatologia ansioso depressiva in soggetto con lesione della cuffia dei rotatori spalla destra”, ritenendo che la ricorrente sia inabile con decorrenza da aprile 2024 e disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
L'accertata decorrenza da aprile 2024 risulta coerente con la documentazione in atti che attesta per la prima volta la gravità del deterioramento cognitivo soltanto da tale data a fronte dell'accertato precedente iniziale declino cognitivo.
Deve osservarsi inoltre che la documentazione più risalente, dal 1997 al 2017 non è stata riportata nella relazione in atti perché ritenuta non dirimente ed in ogni caso tale documentazione era stata probabilmente valutata nel precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo recante n.r.g. 6389/2019 concluso con decreto di omologa del 6 marzo 2020 che aveva dato luogo al riconoscimento di assegno ordinario ex lege
222/1984 (nei verbali di invalidità civile e di handicap impugnati si dà atto – seppur impropriamente – “già 74% con sentenza n. 6389/2019”).
Non appaiono invece coerenti con l'accertata inabilità della ricorrente da aprile 2024 le conclusioni del ctu quanto al riconoscimento della disabilità ex art. 3, comma 1 legge
104/1992 anziché ex art. 3, comma 3 legge 104/1992.
Al riguardo, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3 legge 104/1992 “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione …”.
Invero, deve ritenersi che la ricorrente, affetta da declino cognitivo grave fin da aprile
2024, debba essere considerata altresì soggetto con disabilità ex art. 3, comma 3 legge
104/1992, trattandosi di minorazione tale da ridurre l'autonomia personale in relazione a soggetto non ancora settantenne ad aprile 2024, eppur bisognevole di interventi assistenziali continuativi in relazione all'accertata patologia.
pagina 4 di 6 Al riguardo, è opportuno rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (Cass. n.
30733/2017).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare parziale accoglimento con riguardo al riconoscimento della disabilità ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 e parte ricorrente deve essere pertanto dichiarata disabile ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza da aprile 2024, oltre che inabile con la medesima decorrenza, come accertato nella precedente fase del giudizio.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite con riguardo alla precedente fase del giudizio in ragione della decorrenza dell'accertamento.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla presente fase del giudizio in ragione del parziale accoglimento del ricorso. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria. Di essa va concessa la chiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara parte ricorrente inabile con decorrenza da aprile 2024 e disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con la medesima decorrenza;
- rigetta nel resto;
pagina 5 di 6 - compensa integralmente le spese di lite della precedente fase del giudizio;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite della presente fase del CP_1 giudizio che liquida – già ridotte – in € 931,75 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 18 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
CE GG
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