TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1141 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno 01/03/2024 da
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.05.25 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
“ Nel merito:
1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Anguillara Veneta in data 09.11.1974 fra i sigg.ri ed il sig. Parte_1
, atto trascritto al n.33, Serie A, parte II dell'anno 1974 del Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del medesimo Comune del 1974.
2) Confermarsi i provvedimenti provvisori ex art.473 bis 22 c.p.c. disponendo a carico del sig.
un assegno divorzile a favore della moglie nella misura di €.200,00 Controparte_1 mensili oltre rivalutazione Istat o la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese di causa ex D. n.147/2022 e rifusione delle stesse a favore dell'Erario.
In via istruttoria:
Si producono estratto conto aggiornato della sig.ra con le movimentazioni Parte_1 del 2024 e domanda di ammissione al gratuito patrocinio (presentata a seguito della riserva espressa fin dal ricorso introduttivo del presente giudizio)”; per il resistente:
“In via preliminare e pregiudiziale:
Revocarsi il provvedimento provvisorio che pone a carico del Sig. Controparte_1
l'assegno divorzile di euro 200,00 al mese per i motivi sopra esposti.
In via principale di merito:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in data 09.11.1974 ad Anguillara Veneta;
Parte_1 Controparte_1
2) Rigettarsi la richiesta dell'assegno di mantenimento per la signora Parte_1 percependo la stessa un proprio reddito e non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto per quanto esposto negli atti difensivi tutti del sig. a cui ci si riporta;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese ed onorari”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio datato 29.02.2024, la sig.ra conveniva in giudizio il marito, sig. , chiedendo oltre Parte_1 Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (contratto ad
Anguillara Veneta in data 09.11.1974), la condanna di questi al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento di €.200,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva regolarmente il sig. senza opporsi alla pronuncia della Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il rigetto della domanda di contenuto economico spiegata dalla controparte. Si celebrava avanti al GD l'udienza di comparizione delle parti in data 10.07.24, al termine della quale, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.11.24 al fine di verificare il raggiungimento di un accordo transattivo. A seguito di detta udienza, tenutasi in modalità cartolare, il GD, con ordinanza in data 18.11.2024, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, accoglieva in via provvisoria ed urgente la richiesta della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito, quantificato in euro 200 mensili;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art 473 bis 28
c.p.c. in data 20.05.25 assegnando i termini ivi previsti per lo scambio del foglio di pc e delle comparse conclusionali e di replica. A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, il GD tratteneva- la causa in decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda merita di essere accolta. Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto risulta dagli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, la medesima si è protratta ininterrottamente nei termini previsti per legge dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla moglie.
L'unica questione controversa è quella relativa al diritto della moglie a vedersi riconosciuto un assegno divorzile .
A fondamento della domanda la moglie ha allegato la disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, atteso che oggi il marito gode di una pensione dell'ammontare di euro 1200 mensili
(doc 24 convenuto) mentre ella percepisce una pensione di invalidità di euro 600 circa mensili (doc 15 attrice); sotto il profilo patrimoniale evidenziava che l'unico suo bene è costituito dall'abitazione familiare cointestata al 50% con il marito, sulla quale ella non può accampare alcun diritto all'assegnazione essendo i figli tutti grandi ed autosufficienti.
Sosteneva che tale divario reddituale era dipeso dai sacrifici da ella fatti durante il matrimonio, d'intesa con il marito, per essersi dedicata alla casa ed alla crescita di tre figli, mentre il marito poteva dedicarsi unicamente al lavoro. Infine, evidenziava l'impossibilità di incrementare i suoi redditi in ragione dell'età e delle patologie di cui è affetta.
Il marito si opponeva al riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, sia in virtù del fatto che la disparità reddituale tra le parti sarebbe compensata dal fatto che la ricorrente gode, in via esclusiva, della casa familiare, che del fatto che in sede separatizia non le fu riconosciuto alcun assegno di mantenimento.
Ciò posto in punto di fatto, appare necessario ricordare l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'assegno divorzile svolge una duplice funzione: una assistenziale e una perequativo-compensativa (Cassazione, S.U. n. 18287 del 11.07.2018, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”).
Ciò premesso in punto di diritto, il Collegio non può che fare proprie le considerazioni già espresse dal GD nella parte motiva dei provvedimenti provvisori emessi in data 18.11.2024, con i quali ha riconosciuto alla sig.ra in via provvisoria, un assegno Parte_1 divorzile di €.200,00 mensili.
Invero, circa la situazione reddituale dei coniugi, dalle risultanze di causa, emerge che il sig.
attualmente percepisce una pensione di circa euro 1260 al mese ma, nel triennio CP_1 precedente l'istaurazione del giudizio, ha percepito anche uno stipendio dalla società S.G.R.
MARKET S.R.L. di circa euro 900 mensili;
oltre a ciò egli risulta aver accantonato discreti risparmi, stante il saldo del conto corrente personale al 31.12.23 di euro 22.650, e le ulteriori somme investite per circa euro 30.000.
Deve infine presumersi che egli abbia percepito, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, il
TFR, di cui però non vi è traccia nella documentazione prodotta anche a seguito dell'ordine di esibizione del GD.
Egli ha una spesa corrente di euro 500 mensili per il canone di locazione dell'immobile ove si
è trasferito a vivere dopo la separazione. La moglie, invece, percepisce solo la pensione di invalidità di euro 600 mensili e non ha risparmi da parte;
le condizioni di età e salute la pongono nell'impossibilità di incrementare i suoi redditi.
Inoltre, deve rilevarsi come il divario reddituale tra i coniugi non possa in alcun modo ritenersi compensato dal fatto che la moglie goda in modo esclusivo dell'abitazione familiare
(cointestata anche al marito), stante il carattere precario di tale situazione, non potendo la signora vantare alcun diritto di assegnazione dell'immobile (in assenza di convivenza con prole da tutelare riguardo alla conservazione dell'habitat domestico). Peraltro, la precarietà e non gratuità di detto uso trova conferma nell'azione giudiziaria intentata dal marito per il riconoscimento in suo favore di un'indennità di occupazione dell'immobile.
Nel caso concreto, pertanto, come correttamente argomentato dal G.D. nell'ordinanza dei provvedimenti provvisori ed urgenti, risultano esistenti i presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile alla ricorrente sia a fini assistenziali che perequativo-compensativi.
Sotto il primo profilo, infatti, l'attuale importo della pensione di invalidità percepita dalla ricorrente (600 euro) non è sufficiente per far fronte a tutte le necessità vitali di una persona anziana e malata, soprattutto considerando che, in caso di iniziativa del marito per la divisione dell'abitazione familiare, ella potrebbe trovarsi nella necessità immediata di reperire altro immobile ove trasferirsi a vivere;
altresì, è pacifico che la ricorrente non possa oggettivamente procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza per ragioni di età e di salute.
Quanto alla finalità perequativo-compensativa, inoltre, non è neppure in contestazione che la ricorrente, per tutto l'arco del matrimonio, durato oltre 40 anni, si sia occupata della casa e dei tre figli, secondo una ripartizione tradizionale dei ruoli tra marito e moglie in seno alla famiglia.
Ciò premesso, il Collegio ritiene pertanto di dover confermare l'attuale assegno provvisorio di euro 200 mensili.
Sulle spese del giudizio
Ai fini della valutazione della condanna alle spese di lite, il Collegio ritiene di dover tenere in considerazione il negativo atteggiamento processuale del convenuto, che, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art 473 bis 12 cpc , nel costituirsi in giudizio, non ha prodotto né gli estratti conto degli ultimi tre anni né le denunce dei redditi degli ultimi tre anni. Produceva, infatti, soltanto gli ultimi 3 CUD INPS col chiaro intento di rendere informazioni lacunose e fuorvianti in ordine ai redditi effettivamente percepiti posto che, nello stesso periodo cui si riferiscono i CUD prodotti, il sig. ha percepito non solo la pensione ma anche uno CP_1 stipendio dalla società S.G.R. MARKET S.R.L., circostanza che emergeva solo dopo che il Con
(all'udienza del 10.07.2024) ordinava ad “entrambe le parti a depositare entro il 30.09.24 gli estratti conto completi degli ultimi tre anni”, cui faceva seguito il deposito da parte del resistente (in data 23.09.2024) degli estratti conto dal 2021 al 2023 dai quali emergeva, non solo l'esistenza di un'occupazione lavorativa durante il periodo di riferimento (oltre alla pensione), ma anche la sussistenza sul conto corrente di accantonamenti per euro 20.000 euro circa, oltre ad investimenti per ulteriori euro 30.000 (vedi nota di deposito della ricorrente del
12.11.2024, doc 14).
Ne consegue che tale condotta, valorizzabile ex art 473bis 18 cpc”, comporta che vanno ascritte al resistente le spese di lite, quantificate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 147/22, per i procedimenti di valore indeterminabile (valore dal 26.001 a 52.000 euro), compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
celebrato il 09/11/1974 in ANGUILLARA VENETA e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di ANGUILLARA VENETA dell'anno 1974 ,al n.33, Serie A, parte II dell'anno 1974.
2. condanna il sig a versare alla sig , Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 200, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
3. condanna il sig alla rifusione in favore della sig delle spese di e CP_1 Pt_1
spese di lite quantificate in complessivi euro 5.810, oltre al rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge.
Padova, 06/06/2025
Il Giudice est. dott. Chiara Ilaria Bitozzi