Sentenza 16 febbraio 1988
Massime • 1
La pronuncia di divorzio operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale iniziato anteriormente e tuttora pendente, quando esista un interesse della parte eventualmente vittoriosa alla operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, sia per la definitiva regolamentazione dell'assegno determinato nel giudizio di separazione personale per il successivo periodo fino alla domanda di divorzio, sia per l'incidenza dell'accertamento dell'addebitabilità della separazione sull'eventuale revisione dello assegno di divorzio. ( V 2514/83, mass n 427372; ( V 3529/77, mass n 387114; ( Conf 1128/79, mass n 397333).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1988, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1988 |
Testo completo
La pronuncia di divorzio operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale iniziato anteriormente e tuttora pendente, quando esista un interesse della parte eventualmente vittoriosa alla operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, sia per la definitiva regolamentazione dell'assegno determinato nel giudizio di separazione personale per il successivo periodo fino alla domanda di divorzio, sia per l'incidenza dell'accertamento dell'addebitabilità della separazione sull'eventuale revisione dello assegno di divorzio. ( V 2514/83, mass n 427372; ( V 3529/77, mass n 387114; ( Conf 1128/79, mass n 397333).*