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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della
Dott.ssa Gemma Di Stefano all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2206/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Parte_1
Giardina e Grazia Maria Rita Vella Cannella, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Capobianco Natalia Maria Ausilia giusta procura in atti
, in persona del Controparte_2 direttore pro tempre rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura in atti.
-resistenti -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22.09.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n. 291
2022 90039881 62/000 comunicata in data 7.08.2023, tramite raccomandata a/r , e ai presupposti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 59120112000204048000, per mancato pagamento della somma di € 2.224,68 per tributi I.V.S. Coltivatori Diretti per l'anno 2006-2007-
2008- 2010;
2) Avviso di addebito n. 59120120000800364000, per il mancato pagamento della somma di € 983,26 per tributi I.V.S. Operai a tempo determinato-Comp individuali, per l'anno 2010;
3) Avviso di Addebito n. 59120120000890132000, per il mancato pagamento della somma di € 2.138,85 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti, per l'anno 2009-
2011; 4) Avviso di Addebito n. 59120120001281641000, per il mancato pagamento della somma di € 515,74per tributi I.V.S. Operai a Tempo Determinato-comp. individuali, per gli anni 2011;
5) Avviso di Addebito n. 59120160002255035000, per il mancato pagamento della somma di € 2.939,63 per tributi I.V.S. Operai a tempo determinato-comp. individuali, per l'anno 2014-2015-2016;
6) Avviso di Addebito n. 59120160002337725000, per il mancato pagamento della somma di € 1.874,15 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti per gli anni 2015-
2016;
7) Avviso di Addebito n. 59120170001553268000, per il mancato pagamento della somma di € 1.348,44 per tributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali per l'anno 2015;
8) Avviso di Addebito n. 59120170001741801000, per il mancato pagamento della somma di € 2.489,17 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti, per l'anno 2016- Atti per un valore complessivo di € 14.582,00.
Chiedeva dichiararsi la nullità per irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti, la nullità per difetto di motivazione, nonché estinte le obbligazioni trasfuse negli atti impugnati e prescritto il diritto a riscuoterne i corrispettivi.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Ente impositore, il quale preliminarmente chiedeva chiamarsi in causa l'agente della riscossione trattandosi di una opposizione ad intimazione di pagamento.
Sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, stante lo sgravio di 4 avvisi di addebito (n. 591 2011 2000204048000,
n. 591 2012 0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n.591 2012
0001281641000).
Per i restanti avvisi rilevava che il n. 59120160002337725000 e il n.
59120170001741801000 erano stati correttamente notificati a mani della moglie, mentre per gli avvisi di addebito n. 591 2016 0002255035000 e n. 591 2017
0001553268000 non era in possesso di documentazione essendo competente l' di Caltanissetta, trattandosi di contributi quale assuntore di manodopera in CP_2 quella provincia. Ordinata la chiamata in causa dell'agente della riscossione, lo stesso si costituiva deducendo variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter cpc., la stessa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, in quanto gli atti presupposti l'intimazione di pagamento impugnata
Pag. 2 di 9 sono stati in parte sgravati, come dichiarato e dimostrato dall'ente impositore nel proprio atto di costituzione.
A fronte dello sgravio degli avvisi n. 591 2011 2000204048000, n. 591 2012
0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n. 591 20120001281641000, l'oggetto del contendere deve circoscriversi alla debenza o meno delle somme ingiunte con gli avvisi n. 591 2016 0002255035000, n. 591 2016 0002337725000,
n. 591 2017 0001553268000 e n. 591 2017 0001741801000, non oggetto di sgravio.
A tal fine appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,
25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n.
6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e
6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
Pag. 3 di 9 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
Nella specie, parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva, nonché opposizione ex art. 617 cpc in ordine ai lamentai vizi di motivazione.
In primo luogo, deve ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, che avrebbero infatti dovuto essere sollevati nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 22.09.2023 (a fronte della notifica dell'intimazione in data 24.8.23), rende inammissibili i suddetti motivi di opposizione.
In relazione agli atti presupposti, si evidenzia che, in base alla documentazione versata in atti da , risultano consegnati: CP_2
5) Avviso di Addebito n. 59120160002255035000 a mani del ricorrente in data
5.12.16;
6) Avviso di Addebito n. 59120160002337725000 a mani della moglie convivente in data 19.12.16;
7) Avviso di Addebito n. 59120170001553268000 a mani della moglie convivente in data 30.11.17;
8) Avviso di Addebito n. 59120170001741801000 a mani della moglie convivente in data 3.1.18.
Sul punto Si noti che si tratta di notificazione “semplificata”, effettuata tramite il servizio postale, non già a mezzo messo notificatore o ufficiale giudiziario di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
Pag. 4 di 9 Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione – conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12470/2020) la ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”. Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R.
n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola, dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b- bis) del citato art. 60. In quest'ultima fattispecie infatti – per le notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” tramite l'intervento “non filtrato” dell'agente della riscossione – “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018 la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente
"nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L.
n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del
1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte
Pag. 5 di 9 dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica
(ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale
"obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24
Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001.
In tal caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato 2018 n. 33891 sez. MT - ud. 27-11-2019 -3- Pt_2 dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando
Pag. 6 di 9 che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alli art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).
Alla luce della regolare notifica di tutti gli atti presupposti, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24.
Bisogna, tuttavia, verificare l'eventuale spiramento della prescrizione quinquennale successiva.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr.
Cass. n. 8752 del 2017).
Occorre, a tal proposito, tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e
2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
Pag. 7 di 9 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023.
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Pag. 8 di 9 Ebbene, applicando tale disciplina al caso di specie, a fronte della notifica dell'intimazione in data 7.8.23:
5) per l'Avviso di Addebito n. 59120160002255035000, notificato in data 5.12.16, il naturale termine di prescrizione del 5.12.2021 risulta slittato al 31.12.23;
6) per l'Avviso di Addebito n. notificato in data 19.12.16 il naturale termine di prescrizione del 19.12.2021 risulta slittato al 31.12.23;
7) per l'Avviso di Addebito n. 59120170001553268000 notificato in data
30.11.17, il naturale termine di prescrizione del 30.11.2022 risulta slittato al
27.5.23;
8) per l'Avviso di Addebito n. 59120170001741801000 a mani della moglie convivente in data 3.1.18 il naturale termine di prescrizione 3.1.23 risulta palesemente non spirato a fronte della suddetta sospensione.
Da quanto fin qui esposto, prescritto il credito di cui all'Avviso di Addebito n.
59120170001553268000.
Per quel che concerne le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio
(sgravio successivo all'introduzione del ricorso da parte di e soccombenza in CP_2 merito a tre cartelle non sgravate), sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in ragione dello sgravio degli avvisi di addebito n. 591 2011 2000204048000, n. 591 2012
0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n.591 2012 0001281641000; dichiara prescritto il credito sotteso all'Avviso di Addebito n. 591 2017
0001553268000; rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite;
Agrigento, 24.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Gemma Di Stefano
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della
Dott.ssa Gemma Di Stefano all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2206/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Parte_1
Giardina e Grazia Maria Rita Vella Cannella, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Capobianco Natalia Maria Ausilia giusta procura in atti
, in persona del Controparte_2 direttore pro tempre rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura in atti.
-resistenti -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso del 22.09.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n. 291
2022 90039881 62/000 comunicata in data 7.08.2023, tramite raccomandata a/r , e ai presupposti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 59120112000204048000, per mancato pagamento della somma di € 2.224,68 per tributi I.V.S. Coltivatori Diretti per l'anno 2006-2007-
2008- 2010;
2) Avviso di addebito n. 59120120000800364000, per il mancato pagamento della somma di € 983,26 per tributi I.V.S. Operai a tempo determinato-Comp individuali, per l'anno 2010;
3) Avviso di Addebito n. 59120120000890132000, per il mancato pagamento della somma di € 2.138,85 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti, per l'anno 2009-
2011; 4) Avviso di Addebito n. 59120120001281641000, per il mancato pagamento della somma di € 515,74per tributi I.V.S. Operai a Tempo Determinato-comp. individuali, per gli anni 2011;
5) Avviso di Addebito n. 59120160002255035000, per il mancato pagamento della somma di € 2.939,63 per tributi I.V.S. Operai a tempo determinato-comp. individuali, per l'anno 2014-2015-2016;
6) Avviso di Addebito n. 59120160002337725000, per il mancato pagamento della somma di € 1.874,15 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti per gli anni 2015-
2016;
7) Avviso di Addebito n. 59120170001553268000, per il mancato pagamento della somma di € 1.348,44 per tributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali per l'anno 2015;
8) Avviso di Addebito n. 59120170001741801000, per il mancato pagamento della somma di € 2.489,17 per tributi I.V.S. Coltivatori diretti, per l'anno 2016- Atti per un valore complessivo di € 14.582,00.
Chiedeva dichiararsi la nullità per irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti, la nullità per difetto di motivazione, nonché estinte le obbligazioni trasfuse negli atti impugnati e prescritto il diritto a riscuoterne i corrispettivi.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Ente impositore, il quale preliminarmente chiedeva chiamarsi in causa l'agente della riscossione trattandosi di una opposizione ad intimazione di pagamento.
Sempre in via preliminare chiedeva dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, stante lo sgravio di 4 avvisi di addebito (n. 591 2011 2000204048000,
n. 591 2012 0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n.591 2012
0001281641000).
Per i restanti avvisi rilevava che il n. 59120160002337725000 e il n.
59120170001741801000 erano stati correttamente notificati a mani della moglie, mentre per gli avvisi di addebito n. 591 2016 0002255035000 e n. 591 2017
0001553268000 non era in possesso di documentazione essendo competente l' di Caltanissetta, trattandosi di contributi quale assuntore di manodopera in CP_2 quella provincia. Ordinata la chiamata in causa dell'agente della riscossione, lo stesso si costituiva deducendo variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter cpc., la stessa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere, in quanto gli atti presupposti l'intimazione di pagamento impugnata
Pag. 2 di 9 sono stati in parte sgravati, come dichiarato e dimostrato dall'ente impositore nel proprio atto di costituzione.
A fronte dello sgravio degli avvisi n. 591 2011 2000204048000, n. 591 2012
0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n. 591 20120001281641000, l'oggetto del contendere deve circoscriversi alla debenza o meno delle somme ingiunte con gli avvisi n. 591 2016 0002255035000, n. 591 2016 0002337725000,
n. 591 2017 0001553268000 e n. 591 2017 0001741801000, non oggetto di sgravio.
A tal fine appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,
25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n.
6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e
6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615
c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
Pag. 3 di 9 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
Nella specie, parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva, nonché opposizione ex art. 617 cpc in ordine ai lamentai vizi di motivazione.
In primo luogo, deve ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, che avrebbero infatti dovuto essere sollevati nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 22.09.2023 (a fronte della notifica dell'intimazione in data 24.8.23), rende inammissibili i suddetti motivi di opposizione.
In relazione agli atti presupposti, si evidenzia che, in base alla documentazione versata in atti da , risultano consegnati: CP_2
5) Avviso di Addebito n. 59120160002255035000 a mani del ricorrente in data
5.12.16;
6) Avviso di Addebito n. 59120160002337725000 a mani della moglie convivente in data 19.12.16;
7) Avviso di Addebito n. 59120170001553268000 a mani della moglie convivente in data 30.11.17;
8) Avviso di Addebito n. 59120170001741801000 a mani della moglie convivente in data 3.1.18.
Sul punto Si noti che si tratta di notificazione “semplificata”, effettuata tramite il servizio postale, non già a mezzo messo notificatore o ufficiale giudiziario di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
Pag. 4 di 9 Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione – conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12470/2020) la ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”. Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R.
n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola, dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b- bis) del citato art. 60. In quest'ultima fattispecie infatti – per le notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” tramite l'intervento “non filtrato” dell'agente della riscossione – “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018 la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente
"nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L.
n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del
1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte
Pag. 5 di 9 dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica
(ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale
"obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24
Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001.
In tal caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato 2018 n. 33891 sez. MT - ud. 27-11-2019 -3- Pt_2 dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando
Pag. 6 di 9 che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alli art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).
Alla luce della regolare notifica di tutti gli atti presupposti, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24.
Bisogna, tuttavia, verificare l'eventuale spiramento della prescrizione quinquennale successiva.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr.
Cass. n. 8752 del 2017).
Occorre, a tal proposito, tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che:
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e
2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
Pag. 7 di 9 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023.
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Pag. 8 di 9 Ebbene, applicando tale disciplina al caso di specie, a fronte della notifica dell'intimazione in data 7.8.23:
5) per l'Avviso di Addebito n. 59120160002255035000, notificato in data 5.12.16, il naturale termine di prescrizione del 5.12.2021 risulta slittato al 31.12.23;
6) per l'Avviso di Addebito n. notificato in data 19.12.16 il naturale termine di prescrizione del 19.12.2021 risulta slittato al 31.12.23;
7) per l'Avviso di Addebito n. 59120170001553268000 notificato in data
30.11.17, il naturale termine di prescrizione del 30.11.2022 risulta slittato al
27.5.23;
8) per l'Avviso di Addebito n. 59120170001741801000 a mani della moglie convivente in data 3.1.18 il naturale termine di prescrizione 3.1.23 risulta palesemente non spirato a fronte della suddetta sospensione.
Da quanto fin qui esposto, prescritto il credito di cui all'Avviso di Addebito n.
59120170001553268000.
Per quel che concerne le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio
(sgravio successivo all'introduzione del ricorso da parte di e soccombenza in CP_2 merito a tre cartelle non sgravate), sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, in ragione dello sgravio degli avvisi di addebito n. 591 2011 2000204048000, n. 591 2012
0000800364000, n. 591 2012 0000890132000, n.591 2012 0001281641000; dichiara prescritto il credito sotteso all'Avviso di Addebito n. 591 2017
0001553268000; rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite;
Agrigento, 24.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Gemma Di Stefano
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