TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1148/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile n. 1148/2021 R.G. , promossa da p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il ministero dell'avv. Fargetta Fabio
[...] C.F._1
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Rossi Marco
[...] P.IVA_3
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.9.2021, e Parte_1
hanno proposto congiuntamente opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_2 [...]
a mezzo della mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
193/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 727/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a n.q. di debitore principale, e ad , n.q. di coobbligato, il Parte_1 Parte_2 pagamento in solido della somma di euro 10.423,76 oltre interessi come da domanda monitoria e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione del 20.09.2017 del credito derivante dal contratto
1 n. 4805718 di finanziamento per l'acquisto di un'automobile Lancia Ypsilon, stipulato il 10.11.2015 da ed con . Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie il creditore opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma
1, c.c., contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 6) dell'opposizione, in quanto ha prodotto sia il contratto n. 4805718 di finanziamento della somma di euro 12.200,00 per l'acquisto di un'automobile Lancia Ypsilon, stipulato il 10.11.2015 da ed con Parte_1 Parte_2
sia il contratto di cessione di tale credito in favore dell'opposto stipulato il Controparte_3
20.09.2017.
Le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente ex art. 2697, comma 2, c.c. sono infondate per le ragioni che seguono.
In particolare l'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, per asserita omessa notifica della cessione ex art. 1264 c.c., sollevata sub 1.a) dell'opposizione, è infondata in quanto l'asserita omessa notifica della cessione del credito rileva ex art. 1264 c.c. solo ai fini dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore al cedente anzichè al cessionario, di cui non vi è prova in atti, ma non è richiesta ai fini della validità della cessione del credito, come nella diversa fattispecie dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. .
2 L'eccezione di difetto di forma del contratto di finanziamento ex art. 117 T.U.B., sollevata sub
1.b) dell'opposizione, è infondata in quanto, ai fini della forma scritta del contratto di finanziamento ex art. 117, comma 1, T.U.B., a pena di nullità ex art. 117, comma 3 T.U.B., trattandosi di nullità di protezione, è sufficiente la firma del cliente della banca, che nel caso di specie è stata apposta da entrambi gli odierni opponenti (sulla validità ex art. 117 T.U.B. del cd. contratto monofirma, cfr.
SS.UU. civ. n. 898/2018).
L'eccezione di carenza di prova scritta del credito opposto per mancata produzione degli estratti conto, sollevata sub 1.c) dell'opposizione, è infondata in quanto il credito azionato non deriva dal saldo di un conto corrente (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del
27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del 12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del
04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del 16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”), bensì da un contratto di finanziamento, prodotto in atti, costituente la prova della fonte e della scadenza del credito opposto
(cfr. SS.UU. n. 13533/2001 cit.).
L'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per assenza del documento di sintesi e/o indeterminatezza dell' sollevata sub 2) dell'opposizione, e di violazione dei doveri di buona fede CP_4 precontrattuale e/o contrattuale, sollevata sub 3) dell'opposizione, sono infondate in quanto l' è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla Pt_3 sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. da ultimo,
Cass. civ., sez, I, n. 39169/2021, testualmente: “Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e Co delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
L'eccezione di usurarietà degli interessi convenzionali, con contestazione del quantum debeaur, sollevata sub 4) e 5) dell'opposizione, va rigettata per carenza di allegazione, essendo stata formulata
3 da parte opponente in termini assolutamente generici, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., il tasso degli interessi convenzionali e il tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 di cui asserisce il superamento (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, testualmente: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 10.423,76) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 193/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 727/2021 R.G.; condanna in solido p.i. ) in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_2 C.F._1 in favore di (p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(p.i. ), liquidandole in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 P.IVA_3 generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Gela, 24/09/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile n. 1148/2021 R.G. , promossa da p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il ministero dell'avv. Fargetta Fabio
[...] C.F._1
OPPONENTI contro
(p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Rossi Marco
[...] P.IVA_3
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 15.9.2021, e Parte_1
hanno proposto congiuntamente opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di Parte_2 [...]
a mezzo della mandataria avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_2
193/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 727/2021 R.G., con cui è stato ingiunto a n.q. di debitore principale, e ad , n.q. di coobbligato, il Parte_1 Parte_2 pagamento in solido della somma di euro 10.423,76 oltre interessi come da domanda monitoria e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione del 20.09.2017 del credito derivante dal contratto
1 n. 4805718 di finanziamento per l'acquisto di un'automobile Lancia Ypsilon, stipulato il 10.11.2015 da ed con . Parte_1 Parte_2 Controparte_3
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie il creditore opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma
1, c.c., contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. sub 6) dell'opposizione, in quanto ha prodotto sia il contratto n. 4805718 di finanziamento della somma di euro 12.200,00 per l'acquisto di un'automobile Lancia Ypsilon, stipulato il 10.11.2015 da ed con Parte_1 Parte_2
sia il contratto di cessione di tale credito in favore dell'opposto stipulato il Controparte_3
20.09.2017.
Le ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente ex art. 2697, comma 2, c.c. sono infondate per le ragioni che seguono.
In particolare l'eccezione di inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, per asserita omessa notifica della cessione ex art. 1264 c.c., sollevata sub 1.a) dell'opposizione, è infondata in quanto l'asserita omessa notifica della cessione del credito rileva ex art. 1264 c.c. solo ai fini dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore al cedente anzichè al cessionario, di cui non vi è prova in atti, ma non è richiesta ai fini della validità della cessione del credito, come nella diversa fattispecie dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. .
2 L'eccezione di difetto di forma del contratto di finanziamento ex art. 117 T.U.B., sollevata sub
1.b) dell'opposizione, è infondata in quanto, ai fini della forma scritta del contratto di finanziamento ex art. 117, comma 1, T.U.B., a pena di nullità ex art. 117, comma 3 T.U.B., trattandosi di nullità di protezione, è sufficiente la firma del cliente della banca, che nel caso di specie è stata apposta da entrambi gli odierni opponenti (sulla validità ex art. 117 T.U.B. del cd. contratto monofirma, cfr.
SS.UU. civ. n. 898/2018).
L'eccezione di carenza di prova scritta del credito opposto per mancata produzione degli estratti conto, sollevata sub 1.c) dell'opposizione, è infondata in quanto il credito azionato non deriva dal saldo di un conto corrente (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del
27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del 12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del
04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del 16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”), bensì da un contratto di finanziamento, prodotto in atti, costituente la prova della fonte e della scadenza del credito opposto
(cfr. SS.UU. n. 13533/2001 cit.).
L'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per assenza del documento di sintesi e/o indeterminatezza dell' sollevata sub 2) dell'opposizione, e di violazione dei doveri di buona fede CP_4 precontrattuale e/o contrattuale, sollevata sub 3) dell'opposizione, sono infondate in quanto l' è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla Pt_3 sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. da ultimo,
Cass. civ., sez, I, n. 39169/2021, testualmente: “Poiché l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e Co delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l' non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art.
117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.”).
L'eccezione di usurarietà degli interessi convenzionali, con contestazione del quantum debeaur, sollevata sub 4) e 5) dell'opposizione, va rigettata per carenza di allegazione, essendo stata formulata
3 da parte opponente in termini assolutamente generici, senza neppure allegare, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., il tasso degli interessi convenzionali e il tasso soglia ex art. 2, l. n. 108/1996 di cui asserisce il superamento (cfr. SS.UU. civ. n. 19597/2020, testualmente: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 10.423,76) e dell'attività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisionale, da liquidarsi ai medi ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 193/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 727/2021 R.G.; condanna in solido p.i. ) in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t. e (c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_2 C.F._1 in favore di (p.i. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(p.i. ), liquidandole in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese Controparte_2 P.IVA_3 generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Gela, 24/09/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4