TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10085/2023
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10085/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 lette le note di trattazione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10085/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ruggiero Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di componente della Associazione CP_1 C.F._2
Professionale “Studio Odontoiatrico Associato Coppola Prisco”, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Tallarico.
Resistente
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_2
Andrea Santi e dall'Avv. Ettore Santucci
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato in data 18.05.2023, Parte_1 conveniva in giudizio , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in seguito all'intervento eseguito dallo stesso, condotto pagina 2 di 21 senza la necessaria diligenza, prudenza e perizia, e senza attenersi alle linee guida, ai protocolli in uso, alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
A sostegno della sua domanda parte ricorrente evidenziava:
- che, in data 18.09.2018, si sottoponeva a causa di un evento infiammatorio, ad intervento di estrazione di un dente ad opera dello Studio Odontoiatrico ed in particolare Controparte_2
; CP_1
- che prima dell'intervento alla non veniva sottoposto alcun modulo informativo per Pt_1 prestare il proprio consenso informato previsto per legge e non essendo competente in materia, precisava che mai avrebbe potuto nemmeno immaginare l'effettiva natura, portata e complessità del trattamento sanitario consigliatole, gli effetti ed i risultati conseguibili, le eventuali complicazioni, i prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito negativo e peggiorativo, le possibili alternative terapeutiche e chirurgiche con relativi rischi nonché la eventuale necessità di dover fare ricorso ad una terapia farmacologica per l'intero arco della vita;
- che nella esecuzione dell'intervento chirurgico del 18 settembre 2018 provocava alla CP_1
la “lesione del nervo linguale” per colpevoli errori di valutazione e per un maldestro errore Pt_1 operatorio;
- che, fin dall'immediato post-operatorio, la ricorrente, lamentava fortissimi bruciori alla lingua e gravi disturbi alle funzionalità della stessa;
- che, in più occasioni, comunicava al medico le problematiche e che in data 02.11.2018, la ricorrente, estenuata dal protrarsi di detta sintomatologia, decideva di rivolgersi in maniera più decisa allo stesso per ottenere chiarimenti e questi la rincuorava ancora sostenendo che era un regolare iter post-operatorio;
- che, persistendo i dolori e la mancanza di sensibilità alla lingua, la ricorrente, si sottoponeva a diversi consulti: in data 07.11.2018 il Prof. diagnosticava, solo verbalmente, Persona_1
l'evidente totale recisione del nervo linguale e consigliava un intervento chirurgico ricostruttivo del nervo linguale;
in data 23.11.2018, si rivolgeva al Prof. , professore di Chirurgia Persona_2
Maxillofacciale presso l'Università di Siena, il quale evidenziava la denervazione del nervo linguale;
in data 07.01.2019 il Prof. evidenziava la necessità dell'intervento e l'urgenza, in Parte_3 quanto il protrarsi del tempo intercorso tra l'evento lesivo e l'effettuazione dell'intervento avrebbe inciso negativamente sulla ripresa funzionale del nervo;
- che, a quel punto, la ricorrente apprendendo che l'unica possibilità di un recupero del nervo linguale risultava essere l'intervento di microchirurgia per la ricostruzione del detto nervo reciso, decideva di sottoporsi a proprie spese esborsando la complessiva somma di € 15.492,10 (ovvero, €
15.017,00 ed € 475,10); pagina 3 di 21 - che, in data 05.02.2019, la ricorrente veniva operata e il successivo 13 febbraio veniva effettuato esame istologico sulla sezione del nervo da cui emergeva incontrovertibilmente che “il reperto è compatibile con il neuroma traumatico”;
- che il Prof. , primario di psichiatria presso l'Università Federico II di Napoli Persona_3 certificava lo stato psichico in cui versava la paziente prescrivendole alcuni psicofarmaci per la gestione della “sindrome mista ansioso depressiva di grado severo”;
- che in data 21.05.2019, visto il perdurare dei deficit funzionali e la grande sofferenza psicologica, la si recava a Roma per effettuare una visita di controllo dal neurologo Prof. il quale, Pt_1 Per_4 affermava che la paziente era affetta da “anestesia dolorosa da lesione iatrogena del nervo linguale” e si trattava di una “condizione irreversibile associata al maggior grado di complicazioni psicologiche, del sonno e della qualità di vita”;
- che la , quindi, decideva di sottoporsi a visita medico-legale presso lo studio del Dott. Pt_1 che redigeva una consulenza tecnica, riconoscendo il nesso di causalità tra Persona_5
l'errore medico e le lesioni personali subite dalla ricorrente, valutandone l'entità dei postumi permanenti nella misura del 30% e suddividendoli in:
a) 12% per la lesione del nervo linguale dx con perdita della sensibilità dell'emilingua dx e iperdolorabilità con iperalgesia;
b) 18% per sindrome ansioso depressiva di grado severo;
c) I.T.T. 20 giorni, I.T.P 30 giorni al 75 %;
d) I.T.P 50 giorni al 50 % ;
e) I.T.P 200 giorni al 25 %;
f. pregiudizio relazionale conseguente a bruciore costante, continui traumi da morsicatura, difficoltà nella masticazione, nella deglutizione, perdita del gusto e della sensibilità generale, deficit della salivazione, a fronte del quale chiede il riconoscimento di una percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale pari al 20%, della suddetta invalidità permanente;
- -che la , oltre all'importo sostenuto per l'intervento (€15.492,10), spendeva ingenti somme Pt_1 per gli esami clinici, cure, farmaci, trasporti, vitto ed alloggio quantificate in € 4.829,26;
- -che la ricorrente aveva stipulato un rapporto contrattuale , il quale aveva CP_1 materialmente eseguito l'intervento chirurgico e che la stessa aveva dovuto sostenere tutte le spese dell'intervento in quanto detto Studio non opera in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale, (spese di cui non ricevuto regolare fattura);
- -che risultava evidente che l'intervento eseguito non veniva condotto a regola d'arte, CP_1 con la necessaria diligenza, prudenza e perizia, in quanto questi non si atteneva alle linee guida, ai protocolli in uso, alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
pagina 4 di 21 - -che non era stato possibile conoscere gli ulteriori dettagli dell'intervento, in quanto, nonostante formale richiesta fatta a mezzo P.E.C. del 27 maggio 2019, non era mai stata consegnata copia della cartella clinica della ricorrente;
- -che precisava la ricorrente che per tutto il resto della sua vita sarà costretta a sostenere spese per farmaci, per periodici controlli e sostegno psicologico, subendo ingenti danni sia patrimoniali
(danno emergente e lucro cessante) che non patrimoniali. Questi ultimi, non solo per il danno biologico, ma anche per la sofferenza morale e per l'impatto modificativo in pejus della sua vita quotidiana dato che sarà costretta ad utilizzare gli psicofarmaci prescritti che fisiologicamente rallentano le normali capacità psicofisiche dell'utilizzatore;
- -che detti postumi, anche in considerazione della giovane sua età, incidono in maniera molto pesante sia sulla salute, sia sulla qualità della vita, ledendo, oltre all'integrità psico-fisica (danno biologico e alla salute), anche la capacità lavorativa, il suo ruolo di mamma e di moglie, nonché la sua vita sociale della stessa;
- -che oltre ai danni non patrimoniali patiti dalla , occorreva tenere in considerazione ai fini Pt_1 della valutazione del danno, anche quelli patrimoniali ammontanti in € 20.321,36, nonché i costi che questa dovrà sostenere per il resto della vita;
- che la ricorrente a mezzo del suo procuratore, inviava richiesta di risarcimento al dott. , CP_1 invitandolo ad un componimento bonario della controversia;
- -che in data 11.02.2019, il , comunicava che aveva già provveduto ad allertato la propria CP_1 compagnia assicuratrice “ ”, con la quale lo Studio Odontoiatrico era Parte_2 assicurato con Polizza n. 253029403892;
- -che ravvisata la responsabilità del medico dello Studio Odontoiatrico Associato la CP_2 Pt_1 proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio il;
CP_1
- -che la causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 31033/2019 e assegnata alla cognizione della scrivente, che disponeva la CTU richiesta (nominando il collegio peritale composto dal dott. e dott.ssa ; Persona_6 Persona_7
- -che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico del medico operante presso lo Studio Odontoiatrico Associato “SCP per aver agito con imperizia e negligenza e per non essersi attenuti alle Linee Guida e alle buone pratiche;
Tutto quanto sopra premesso la ricorrente chiedeva in questo giudizio di:
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del resistente per tutti i danni causati dall'errato intervento chirurgico eseguito sulla persona di , in data 18.09.2018; Parte_1
pagina 5 di 21 - Condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi così come descritti:
a) danno biologico per 9% ovvero €15.199,00, sulla scorta della ctu o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
b) sulla personalizzazione ci si rimette all'Ecc.mo Tribunale
c) ITT ed ITP € 14.393,75 come aumento per invalidità temporanea, considerata, altresì, l'età della danneggiata all'epoca del danno (40 anni), stante l'applicazione delle tabelle di Milano ratione temporis applicabili anche in considerazione del diritto all'equo ed integrale risarcimento che sarà ritenuto di
Giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
d) spese mediche documentate e riconosciute nella atp per € 16.964,87, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito secondo suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
e) spese di ctu pari ad euro 3.600,00 anticipate dalla;
Pt_1
f) costi valutazione psicodiagnostica richiesta dal Collegio Peritale € 67.10;
g) incremento da sofferenza € 3.799,00 (25%);
h) personalizzazione € 7.599,00 (50%);
i) per un totale di € 61.662,72, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito secondo suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
l) danno da mancato consenso informato sulla base delle tabelle ratione temporis applicabili, ovvero, delle
Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano anno 2021;
Nonché condannare il al pagamento delle spese di C.T.U., queste ultime da porsi definitivamente a CP_1 carico dei resistenti in solido, o comunque con condanna alla manleva ed all'eventuale restituzione di quanto la ha già corrisposto ai C.T.U.; Pt_1
Infine, chiedeva di condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di lite, sia del giudizio ex art.696 bis c.p.c., sia del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., anche in considerazione della mancata conciliazione nella fase di ATP conciliativa, da attribuirsi al procuratore antistatario oltre oneri come per legge.
Con comparsa del 2.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: CP_1
- in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa, con conseguente differimento della udienza di comparizione, della per essere dalla stessa Parte_4 tenuto indenne e/o manlevato, in forza della Polizza stipulata;
pagina 6 di 21 - disporre il mutamento del rito e la prosecuzione secondo le norme del rito ordinario fissando l'udienza ex art 183 c.p.c. e concedendo i termini ex art 171 ter c.p.c., attesa la necessità di assumere nuovi mezzi istruttori;
In via principale, nel merito chiedeva il convenuto di:
- rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
In subordine, per il caso di accoglimento, integrale o parziale, della domanda di parte ricorrente, condannare la a tenere indenne e/o manlevare Parte_4 il , in proprio e nella qualità di contitolare della cessata Associazione professionale, in relazione al CP_1 pagamento di ogni somma alla quale lo stesso sarebbe tenuto, ivi compresa la condanna alle spese legali sia della fase di ATP che del presente giudizio, oltre che del compenso professionale e delle spese per la difesa.
Si costituiva in data 08.04.2024 la compagnia la quale deduceva l'inoperatività Parte_4 della polizza ai sensi dell'art. 18 LETT. B) poiché, come emergeva in sede di CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la sola responsabilità ipotizzabile a carico del risiedeva nel non aver raccolto un valido CP_1 consenso informato della paziente.
Inoltre, il terzo chiamato adduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria nel quantum in quanto del tutto eccessiva trattandosi di lesione derivante da ipotesi di malpractice medica che non eccede il 9% di IP;
in merito alle spese mediche richieste dalla ricorrente, concordava con quanto sostenuto dal , ritenendo CP_1 che si trattasse di spese non direttamente collegabili all'evento dannoso e/o frutto di scelte personali della ricorrente.
La compagnia, concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda di risarcimento danno proposta da parte attrice o, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili.
Con riferimento al rapporto assicurativo, chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per inapplicabilità a causa del mancato consenso informato e l'infondatezza per eccessiva pretesa risarcitoria nel quantum;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza, accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti di indennizzo previsti dal contratto;
con vittoria di spese e onorari del presente procedi-mento, nonché rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede di ATP, rinviava per la discussione all'udienza del 30.06.2025; in tale data, la causa raccolte le conclusioni delle parti, veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine della decisione della causa in epigrafe, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando pagina 7 di 21 l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). In particolare, non sorgono particolari problemi in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, che - allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica o infermieristica - già da tempo la giurisprudenza aveva qualificato come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr.
Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707;
Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre
1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo
2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004,
n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass.,
22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola rispetto alla struttura ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito pagina 8 di 21 di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, nonostante i fatti siano maturati post riforma nel caso di specie la condotta del convenuto si è verificata nell'ambito di un rapporto diretto di natura contrattuale tra il medico ed il paziente ( cfr allegati n 2 e 30 atto introduttivo e non contestazione del convenuto). Ed allora la responsabilità del sanitario deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è pagina 9 di 21 sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in pagina 10 di 21 concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_3 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, pagina 11 di 21 già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la pagina 12 di 21 causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista in Medicina Legale) e dal Persona_6 dott.ssa (specialista in chirurgia maxillo-facciale); relazione che, per il carattere di Persona_7 completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- -Il caso concerneva una lamentata responsabilità professionale del dott. , che ebbe in CP_1 cura , 40 anni all'epoca dei fatti, operata in data 18.09.2018, presso lo Studio Parte_1
Odontoiatrico S.C.P. di Napoli, per estrazione dell'elemento dentario dell'VIII inferiore di destra
(48);
- -non vi era alcuna prova liberatoria nella documentazione esaminata in ordine a qualsivoglia informazione fornita alla paziente circa le possibili complicanze neurologiche relative all'intervento di estrazione e quindi della specifica menzione della procedura estrattiva odontoiatrica utilizzata;
- -a distanza di due mesi dall'intervento effettuato, nella continuava a persistere la Pt_1 sensazione di alterata sensibilità dell'emilingua destra e pertanto, la stessa si sottoponeva a consulenza specialistica presso lo studio del Dottor che pose diagnosi di “ipoestesia Per_8 all'emilingua destra”;
- -nel novembre 2018, la paziente riferiva di aver effettuato una consulenza chirurgica maxillofacciale presso lo studio del Dr. , il quale evidenziava una condizione di Persona_2
pagina 13 di 21 perdita della sensibilità dell'emilingua destra ed iperdolorolabilità con iperalgesia-bruciore costante con continui traumi da masticazione e difficoltà nella deglutizione;
- -la paziente effettuava specifiche prove di funzionalità masticatoria al fine di valutare la possibilità di un eventuale intervento di chirurgica riparativa con tecnica microchirurgica;
- in data 1.12.18 e 7.1.19 effettuava esami ENGrafico dei riflessi trigeminali presso il Policlinico
Umberto I di Roma, dai quali si evidenziava l'assenza delle risposte riflesse da stimolazione linguale destra e pertanto veniva prescritta ed effettuata terapia con farmaci neurotrofici ed antidolorifici;
- -in data 11.01.19 il Prof. specialista in chirurgia maxillo-facciale, confermava la diagnosi di Pt_3 neuroma da amputazione del nervo linguale e la completa perdita di sensibilità, ponendo come indicazione ad intervento microchirurgico ricostruttivo urgente;
- dal 05.02.19 al 6.2.19 la veniva ricoverata presso l'UO di Chirurgia I dell Pt_1 [...]
di Milano dell'Università degli Studi di Milano, ove veniva sottoposta ad intervento CP_4 microchirurgico di esplorazione e (ricostruttivo) di neurorrafia diretta del nervo linguale, con dimissione il 06.02.19;
- -in data 14.02.2019 la paziente consultava uno specialista di fiducia in neurologia e psichiatria, il quale diagnosticava “sindrome mista ansioso depressiva di grado severo” con prescrizione di terapia con ansiolititici e consigliata la rivalutazione psichiatrica;
- in data 21.05.2019 ed in data 15.07.2019 furono effettuati ulteriori accertamenti presso l'UOC
Malattie Neuromuscolari del Policlinico Umberto I di Roma che confermavano l'assenza delle risposte riflesse del MIR da stimolazione linguale destra;
nonché in data 16.07.19 la paziente effettuava un controllo clinico ambulatoriale presso il Policlinico Umberto I di Roma, in esito al quale veniva diagnosticato: “anestesia dolorosa da lesione iatrogena del nervo linguale irreversibile con complicazioni psicologiche, del sonno e della qualità di vita”;
- allo stato la paziente lamenta assenza totale della sensibilità tattile, termica e dolorifica nei 2/3 anteriori dell'emilingua destra associato con deficit omolaterale della secrezione salivare, disfunzione olfattiva ed ipoestesia tattile e dolorifica in regione mandibolare destra. Inoltre, all'epoca dell'intervento la riferiva altresì che, a causa dell'ageusia e compromissione del Pt_1 gusto, aveva sviluppato una condizione di malnutrizione con calo ponderale di circa Kg. 6 con dolore durante la masticazione e deglutizione e con costante e frequenti morsicature involontarie della lingua, oltre all'insorgenza di una sindrome ansioso depressiva con insonnia, cardiopalmo, deficit di concentrazione;
- -orbene, sulla base dalla documentazione medica si può ritenere, a tutta ragione, di esprimere un giudizio di censura nei confronti dello specialista odontoiatra che si occupò del caso della Pt_1 in data 18.9.18;
[...] pagina 14 di 21 - non risultavano segnalate anomalie anatomiche del nervo linguale a destra o improvvise ed inattese complicanze che possono aver turbato il regolare decorso delle manovre chirurgiche di estrazione, né risultava attuato un corretto planning preoperatorio in ordine alla tecnica chirurgica utilizzata ed adeguate manovre operatorie che avrebbero consentito un corretto isolamento e preservazione del nervo linguale nel corso dell'estrazione del 18.09.2018 (al fine di scongiurare non solo la realizzazione di tale lesione ma anche una tempestiva individuazione della stessa). Pertanto, deve necessariamente concludersi, con criterio di qualificata probabilità, che la lesione del nervo linguale a destra va attribuita ad incongrua tecnica/manovre intra-operatorie in un contesto di ommessa procedura di programmazione/preparazione dell'estrazione del 4.8. (cfr CTU pag 40);
- ne consegue la riconoscibilità medico-legale di responsabilità professionale medica nella produzione della predetta lesione (nervo linguale destro) e delle conseguenze sviluppatesi a tale evento;
- l'approccio terapeutico di estrazione del terzo molare inferiore concretizza un atto medico ormai routinario e non si ritiene possa invocarsi l'ipotesi di una di una condizione di particolare complessità o meglio di prestazione d'opera intellettuale gravata da problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 cc..
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare al il quale ha prestato assistenza tecnico – medica a . Inoltre, del CP_1 Parte_1 tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai
CCTTUU delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 32 e ss.).
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere un danno biologico risarcibile del 9%, una ITT per giorni
20; una ITP per giorni 30 al 75%; una ITP per giorni 50 al 50% nonché una ITP per giorni 200 al 25%.
Pertanto, in applicazione della "Tabella danno biologico per lesioni di lieve entità", aggiornata con D.M.
16.07.2024, in G.U. 173 del 25.07.2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (
40 anni) sono riconoscibili € 16.667,74 per danno biologico permanente;
€ 1.104,80 per ITT giorni 20; €
1.242,90 per ITP gg. 30 al 75%;€ 1381,00 per 50 gg al 50%; € 2.762,00 per 200 gg al 25%. Inoltre, si riconoscono € 16.964,87 per spese mediche documentate (cfr. CTU pag. 32).
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale ed eventuali postumi ad oggi indeterminabili, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili pagina 15 di 21 componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11227), cosa che si verificherebbe, invece, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Pertanto, in difetto di un'apposita allegazione e prova del danno, la posta risarcitoria è da ritenersi inammissibile, perché costituirebbe appunto una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale ordinario inteso quale ulteriore sofferenza soggettiva (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica
Tuttavia, in ordine alla domanda di danno morale aggiuntivo intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata pagina 16 di 21 offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. In particolare, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento di tali voci di danno aggiuntive, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024) e non è stato assolto con rigetto delle relative domande.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (9%), l'età della paziente (40 anni) valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano 'ordinarie', cioè pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal
Collegio peritale.
Passando all'esame della domanda di risarcimento per la lesione del diritto di autodeterminazione, atteso che, parte attrice lamentava che il medico convenuto non l'aveva adeguatamente informata sulle pratiche terapeutiche messe in atto e sugli effetti (anche neurologici) - violando in tal modo il suo diritto di autodeterminazione di un consenso completo ed esauriente - si osserva quanto segue. Il Collegio Peritale ha ritenuto che non è stato acquisito idoneo consenso informato ( cfr. CTU pag. 30 e ss ).
In tema si osserva che come il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario(cfr. Cass. 20984/2012). Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del
2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta pagina 17 di 21 omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass.28.7.2011 n. 16543). In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n.7027); inoltre reale ed effettivo;
ciò che vuoi significare che non è consentito il consenso presunto;
ed, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass. 16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. L'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente;
dunque, dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche Cass.
9.2.2010 n. 16543; Cass.
9.2.2010 n.
2847). Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell'autodeterminazione del paziente - che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso - deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato. A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso (v. anche Cass.
13.7.2010 n. 16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847). E deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.
1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. pagina 18 di 21 Tornando dunque al caso di specie, parte attrice si duole genericamente, nel proprio atto introduttivo dell'assenza di una completa informazione, da parte del sanitario che effettuò l'intervento circa le conseguenze negative che sarebbero potute residuare dallo stesso;
ciò senza tuttavia provare, o chiedere di provare che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento oggetto della presente controversia. La prova testi pur articolata dalla parte attrice era, infatti, generica, non idonea ex se a provare il fondamento della domanda azionata.
Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Passando all'esame della domanda di garanzia spiegata dal convenuto dottore nei confronti CP_1 della compagnia , relativamente alla polizza n. operante dal 30.09.2017 al 30.09.018 Parte_2
(cfr. quietanza di pagamento doc. 3 prod. ricorrente) deve osservarsi quanto segue.
La compagnia chiamata, pur non contestando l'esistenza della garanzia, relativa al periodo in cui si era verificato il sinistro, eccepiva la inoperatività della copertura perché la polizza stipulata dal professionista, ai sensi dell' art. 18 cda lett b, delle C. d A., non copriva il rischio derivante da mancanza di consenso informato;
ciò asserendo che esso addebito era l'unico risultato fondato in questa sede. In particolare, secondo l'attore esso risultava essere, l'unico addebito mosso in CTU all'operato del dott. ; ciò non CP_1 essendo stato riscontrato altro profilo di colpa che potesse essere posto in relazione causale con le doglianze della ricorrente. Per l'effetto la garanzia assicurativa, nelle argomentazioni della compagnia, stante i limiti di oggetto innanzi richiamati, non poteva ritenersi operante e la domanda di garanzia rigettata.
Tuttavia, a ben esaminare l'elaborato collegiale, pur avendo i periti ritenuto non vi fosse prova di un valido consenso informato relativo all'intervento di estrazione dentaria subito dalla ricorrente, ha rinvenuto nell'operato del medico ulteriori condotte colpose che avevano provocato i danni lamentati dalla paziente
(l'operato del sanitario non fu adeguato alle condizioni cliniche che il caso richiedeva, posto che non risultano documentate tutte quelle procedure contemplate in letteratura specialistica internazionale per una adeguata programmazione ed esecuzione dell'intervento di estrazione del 4.8. cfr. CTU pag. 38).
Per l'effetto considerato che la malpractice non era riferibile esclusivamente al consenso informato
(rispetto alla cui carenza, peraltro, non c'è statuizione di condanna), l'eccezione deve essere rigettata.
Verificata, inoltre, l'assenza di limiti all'operatività della polizza la garanzia deve dichiararsi operante. (cfr. art 16 oggetto dell'assicurazione nelle condizioni di polizza all. prod compagnia)
Ed allora, la compagnia di Assicurazione sarà tenuta a manlevare il dott. di tutto Pt_2 CP_1 quanto egli sarà pagherà in esecuzione di questa sentenza.
Sulle somme riconosciute, essendo il risarcimento espresso all'attualità, appare necessario, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. pagina 19 di 21 diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
con la precisazione, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (18.09.2018) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) - con esclusione fase istruttoria - e della terza fascia della tabella n.9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna a versare a la somma di € 40.123,31; su tali somme decorrono CP_1 Parte_1 interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(18.09.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente CP_1 per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 1.090,00 per spese vive, € 8.866,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• accoglie la domanda di garanzia spiegata dal nei confronti della CP_1 Parte_2
e per l'effetto, condanna l' a manlevare da
[...] Parte_2 CP_1 tutto quanto sarà tenuto a pagare in esecuzione del presente provvedimento;
• pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
pagina 20 di 21 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 21 di 21
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10085/2023 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 lette le note di trattazione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10085/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Ruggiero Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di componente della Associazione CP_1 C.F._2
Professionale “Studio Odontoiatrico Associato Coppola Prisco”, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Tallarico.
Resistente
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_2
Andrea Santi e dall'Avv. Ettore Santucci
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato in data 18.05.2023, Parte_1 conveniva in giudizio , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in seguito all'intervento eseguito dallo stesso, condotto pagina 2 di 21 senza la necessaria diligenza, prudenza e perizia, e senza attenersi alle linee guida, ai protocolli in uso, alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
A sostegno della sua domanda parte ricorrente evidenziava:
- che, in data 18.09.2018, si sottoponeva a causa di un evento infiammatorio, ad intervento di estrazione di un dente ad opera dello Studio Odontoiatrico ed in particolare Controparte_2
; CP_1
- che prima dell'intervento alla non veniva sottoposto alcun modulo informativo per Pt_1 prestare il proprio consenso informato previsto per legge e non essendo competente in materia, precisava che mai avrebbe potuto nemmeno immaginare l'effettiva natura, portata e complessità del trattamento sanitario consigliatole, gli effetti ed i risultati conseguibili, le eventuali complicazioni, i prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito negativo e peggiorativo, le possibili alternative terapeutiche e chirurgiche con relativi rischi nonché la eventuale necessità di dover fare ricorso ad una terapia farmacologica per l'intero arco della vita;
- che nella esecuzione dell'intervento chirurgico del 18 settembre 2018 provocava alla CP_1
la “lesione del nervo linguale” per colpevoli errori di valutazione e per un maldestro errore Pt_1 operatorio;
- che, fin dall'immediato post-operatorio, la ricorrente, lamentava fortissimi bruciori alla lingua e gravi disturbi alle funzionalità della stessa;
- che, in più occasioni, comunicava al medico le problematiche e che in data 02.11.2018, la ricorrente, estenuata dal protrarsi di detta sintomatologia, decideva di rivolgersi in maniera più decisa allo stesso per ottenere chiarimenti e questi la rincuorava ancora sostenendo che era un regolare iter post-operatorio;
- che, persistendo i dolori e la mancanza di sensibilità alla lingua, la ricorrente, si sottoponeva a diversi consulti: in data 07.11.2018 il Prof. diagnosticava, solo verbalmente, Persona_1
l'evidente totale recisione del nervo linguale e consigliava un intervento chirurgico ricostruttivo del nervo linguale;
in data 23.11.2018, si rivolgeva al Prof. , professore di Chirurgia Persona_2
Maxillofacciale presso l'Università di Siena, il quale evidenziava la denervazione del nervo linguale;
in data 07.01.2019 il Prof. evidenziava la necessità dell'intervento e l'urgenza, in Parte_3 quanto il protrarsi del tempo intercorso tra l'evento lesivo e l'effettuazione dell'intervento avrebbe inciso negativamente sulla ripresa funzionale del nervo;
- che, a quel punto, la ricorrente apprendendo che l'unica possibilità di un recupero del nervo linguale risultava essere l'intervento di microchirurgia per la ricostruzione del detto nervo reciso, decideva di sottoporsi a proprie spese esborsando la complessiva somma di € 15.492,10 (ovvero, €
15.017,00 ed € 475,10); pagina 3 di 21 - che, in data 05.02.2019, la ricorrente veniva operata e il successivo 13 febbraio veniva effettuato esame istologico sulla sezione del nervo da cui emergeva incontrovertibilmente che “il reperto è compatibile con il neuroma traumatico”;
- che il Prof. , primario di psichiatria presso l'Università Federico II di Napoli Persona_3 certificava lo stato psichico in cui versava la paziente prescrivendole alcuni psicofarmaci per la gestione della “sindrome mista ansioso depressiva di grado severo”;
- che in data 21.05.2019, visto il perdurare dei deficit funzionali e la grande sofferenza psicologica, la si recava a Roma per effettuare una visita di controllo dal neurologo Prof. il quale, Pt_1 Per_4 affermava che la paziente era affetta da “anestesia dolorosa da lesione iatrogena del nervo linguale” e si trattava di una “condizione irreversibile associata al maggior grado di complicazioni psicologiche, del sonno e della qualità di vita”;
- che la , quindi, decideva di sottoporsi a visita medico-legale presso lo studio del Dott. Pt_1 che redigeva una consulenza tecnica, riconoscendo il nesso di causalità tra Persona_5
l'errore medico e le lesioni personali subite dalla ricorrente, valutandone l'entità dei postumi permanenti nella misura del 30% e suddividendoli in:
a) 12% per la lesione del nervo linguale dx con perdita della sensibilità dell'emilingua dx e iperdolorabilità con iperalgesia;
b) 18% per sindrome ansioso depressiva di grado severo;
c) I.T.T. 20 giorni, I.T.P 30 giorni al 75 %;
d) I.T.P 50 giorni al 50 % ;
e) I.T.P 200 giorni al 25 %;
f. pregiudizio relazionale conseguente a bruciore costante, continui traumi da morsicatura, difficoltà nella masticazione, nella deglutizione, perdita del gusto e della sensibilità generale, deficit della salivazione, a fronte del quale chiede il riconoscimento di una percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale pari al 20%, della suddetta invalidità permanente;
- -che la , oltre all'importo sostenuto per l'intervento (€15.492,10), spendeva ingenti somme Pt_1 per gli esami clinici, cure, farmaci, trasporti, vitto ed alloggio quantificate in € 4.829,26;
- -che la ricorrente aveva stipulato un rapporto contrattuale , il quale aveva CP_1 materialmente eseguito l'intervento chirurgico e che la stessa aveva dovuto sostenere tutte le spese dell'intervento in quanto detto Studio non opera in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale, (spese di cui non ricevuto regolare fattura);
- -che risultava evidente che l'intervento eseguito non veniva condotto a regola d'arte, CP_1 con la necessaria diligenza, prudenza e perizia, in quanto questi non si atteneva alle linee guida, ai protocolli in uso, alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
pagina 4 di 21 - -che non era stato possibile conoscere gli ulteriori dettagli dell'intervento, in quanto, nonostante formale richiesta fatta a mezzo P.E.C. del 27 maggio 2019, non era mai stata consegnata copia della cartella clinica della ricorrente;
- -che precisava la ricorrente che per tutto il resto della sua vita sarà costretta a sostenere spese per farmaci, per periodici controlli e sostegno psicologico, subendo ingenti danni sia patrimoniali
(danno emergente e lucro cessante) che non patrimoniali. Questi ultimi, non solo per il danno biologico, ma anche per la sofferenza morale e per l'impatto modificativo in pejus della sua vita quotidiana dato che sarà costretta ad utilizzare gli psicofarmaci prescritti che fisiologicamente rallentano le normali capacità psicofisiche dell'utilizzatore;
- -che detti postumi, anche in considerazione della giovane sua età, incidono in maniera molto pesante sia sulla salute, sia sulla qualità della vita, ledendo, oltre all'integrità psico-fisica (danno biologico e alla salute), anche la capacità lavorativa, il suo ruolo di mamma e di moglie, nonché la sua vita sociale della stessa;
- -che oltre ai danni non patrimoniali patiti dalla , occorreva tenere in considerazione ai fini Pt_1 della valutazione del danno, anche quelli patrimoniali ammontanti in € 20.321,36, nonché i costi che questa dovrà sostenere per il resto della vita;
- che la ricorrente a mezzo del suo procuratore, inviava richiesta di risarcimento al dott. , CP_1 invitandolo ad un componimento bonario della controversia;
- -che in data 11.02.2019, il , comunicava che aveva già provveduto ad allertato la propria CP_1 compagnia assicuratrice “ ”, con la quale lo Studio Odontoiatrico era Parte_2 assicurato con Polizza n. 253029403892;
- -che ravvisata la responsabilità del medico dello Studio Odontoiatrico Associato la CP_2 Pt_1 proponeva procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio il;
CP_1
- -che la causa veniva iscritta a ruolo generale del Tribunale di Napoli con numero di 31033/2019 e assegnata alla cognizione della scrivente, che disponeva la CTU richiesta (nominando il collegio peritale composto dal dott. e dott.ssa ; Persona_6 Persona_7
- -che dall'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati, eseguite le opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, accertavano che vi fossero profili di responsabilità a carico del medico operante presso lo Studio Odontoiatrico Associato “SCP per aver agito con imperizia e negligenza e per non essersi attenuti alle Linee Guida e alle buone pratiche;
Tutto quanto sopra premesso la ricorrente chiedeva in questo giudizio di:
- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del resistente per tutti i danni causati dall'errato intervento chirurgico eseguito sulla persona di , in data 18.09.2018; Parte_1
pagina 5 di 21 - Condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi così come descritti:
a) danno biologico per 9% ovvero €15.199,00, sulla scorta della ctu o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
b) sulla personalizzazione ci si rimette all'Ecc.mo Tribunale
c) ITT ed ITP € 14.393,75 come aumento per invalidità temporanea, considerata, altresì, l'età della danneggiata all'epoca del danno (40 anni), stante l'applicazione delle tabelle di Milano ratione temporis applicabili anche in considerazione del diritto all'equo ed integrale risarcimento che sarà ritenuto di
Giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
d) spese mediche documentate e riconosciute nella atp per € 16.964,87, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito secondo suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
e) spese di ctu pari ad euro 3.600,00 anticipate dalla;
Pt_1
f) costi valutazione psicodiagnostica richiesta dal Collegio Peritale € 67.10;
g) incremento da sofferenza € 3.799,00 (25%);
h) personalizzazione € 7.599,00 (50%);
i) per un totale di € 61.662,72, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudice adito secondo suo prudente apprezzamento, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino all'effettivo soddisfo;
l) danno da mancato consenso informato sulla base delle tabelle ratione temporis applicabili, ovvero, delle
Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano anno 2021;
Nonché condannare il al pagamento delle spese di C.T.U., queste ultime da porsi definitivamente a CP_1 carico dei resistenti in solido, o comunque con condanna alla manleva ed all'eventuale restituzione di quanto la ha già corrisposto ai C.T.U.; Pt_1
Infine, chiedeva di condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di lite, sia del giudizio ex art.696 bis c.p.c., sia del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., anche in considerazione della mancata conciliazione nella fase di ATP conciliativa, da attribuirsi al procuratore antistatario oltre oneri come per legge.
Con comparsa del 2.11.2023 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: CP_1
- in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa, con conseguente differimento della udienza di comparizione, della per essere dalla stessa Parte_4 tenuto indenne e/o manlevato, in forza della Polizza stipulata;
pagina 6 di 21 - disporre il mutamento del rito e la prosecuzione secondo le norme del rito ordinario fissando l'udienza ex art 183 c.p.c. e concedendo i termini ex art 171 ter c.p.c., attesa la necessità di assumere nuovi mezzi istruttori;
In via principale, nel merito chiedeva il convenuto di:
- rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
In subordine, per il caso di accoglimento, integrale o parziale, della domanda di parte ricorrente, condannare la a tenere indenne e/o manlevare Parte_4 il , in proprio e nella qualità di contitolare della cessata Associazione professionale, in relazione al CP_1 pagamento di ogni somma alla quale lo stesso sarebbe tenuto, ivi compresa la condanna alle spese legali sia della fase di ATP che del presente giudizio, oltre che del compenso professionale e delle spese per la difesa.
Si costituiva in data 08.04.2024 la compagnia la quale deduceva l'inoperatività Parte_4 della polizza ai sensi dell'art. 18 LETT. B) poiché, come emergeva in sede di CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la sola responsabilità ipotizzabile a carico del risiedeva nel non aver raccolto un valido CP_1 consenso informato della paziente.
Inoltre, il terzo chiamato adduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria nel quantum in quanto del tutto eccessiva trattandosi di lesione derivante da ipotesi di malpractice medica che non eccede il 9% di IP;
in merito alle spese mediche richieste dalla ricorrente, concordava con quanto sostenuto dal , ritenendo CP_1 che si trattasse di spese non direttamente collegabili all'evento dannoso e/o frutto di scelte personali della ricorrente.
La compagnia, concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda di risarcimento danno proposta da parte attrice o, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale, accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili.
Con riferimento al rapporto assicurativo, chiedeva di accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per inapplicabilità a causa del mancato consenso informato e l'infondatezza per eccessiva pretesa risarcitoria nel quantum;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza, accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti di indennizzo previsti dal contratto;
con vittoria di spese e onorari del presente procedi-mento, nonché rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Giudice, acquisita la CTU espletata in sede di ATP, rinviava per la discussione all'udienza del 30.06.2025; in tale data, la causa raccolte le conclusioni delle parti, veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine della decisione della causa in epigrafe, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando pagina 7 di 21 l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). In particolare, non sorgono particolari problemi in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, che - allorché consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica o infermieristica - già da tempo la giurisprudenza aveva qualificato come avente natura contrattuale (tra le prime pronunce in merito cfr.
Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707;
Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre
1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo
2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004,
n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass.,
22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola rispetto alla struttura ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito pagina 8 di 21 di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, nonostante i fatti siano maturati post riforma nel caso di specie la condotta del convenuto si è verificata nell'ambito di un rapporto diretto di natura contrattuale tra il medico ed il paziente ( cfr allegati n 2 e 30 atto introduttivo e non contestazione del convenuto). Ed allora la responsabilità del sanitario deve essere ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017. La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è pagina 9 di 21 sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni
Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in pagina 10 di 21 concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha confermato che in tema CP_3 Testimone_1 di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura
- la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, pagina 11 di 21 già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass.
26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre,
Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la pagina 12 di 21 causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista in Medicina Legale) e dal Persona_6 dott.ssa (specialista in chirurgia maxillo-facciale); relazione che, per il carattere di Persona_7 completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- -Il caso concerneva una lamentata responsabilità professionale del dott. , che ebbe in CP_1 cura , 40 anni all'epoca dei fatti, operata in data 18.09.2018, presso lo Studio Parte_1
Odontoiatrico S.C.P. di Napoli, per estrazione dell'elemento dentario dell'VIII inferiore di destra
(48);
- -non vi era alcuna prova liberatoria nella documentazione esaminata in ordine a qualsivoglia informazione fornita alla paziente circa le possibili complicanze neurologiche relative all'intervento di estrazione e quindi della specifica menzione della procedura estrattiva odontoiatrica utilizzata;
- -a distanza di due mesi dall'intervento effettuato, nella continuava a persistere la Pt_1 sensazione di alterata sensibilità dell'emilingua destra e pertanto, la stessa si sottoponeva a consulenza specialistica presso lo studio del Dottor che pose diagnosi di “ipoestesia Per_8 all'emilingua destra”;
- -nel novembre 2018, la paziente riferiva di aver effettuato una consulenza chirurgica maxillofacciale presso lo studio del Dr. , il quale evidenziava una condizione di Persona_2
pagina 13 di 21 perdita della sensibilità dell'emilingua destra ed iperdolorolabilità con iperalgesia-bruciore costante con continui traumi da masticazione e difficoltà nella deglutizione;
- -la paziente effettuava specifiche prove di funzionalità masticatoria al fine di valutare la possibilità di un eventuale intervento di chirurgica riparativa con tecnica microchirurgica;
- in data 1.12.18 e 7.1.19 effettuava esami ENGrafico dei riflessi trigeminali presso il Policlinico
Umberto I di Roma, dai quali si evidenziava l'assenza delle risposte riflesse da stimolazione linguale destra e pertanto veniva prescritta ed effettuata terapia con farmaci neurotrofici ed antidolorifici;
- -in data 11.01.19 il Prof. specialista in chirurgia maxillo-facciale, confermava la diagnosi di Pt_3 neuroma da amputazione del nervo linguale e la completa perdita di sensibilità, ponendo come indicazione ad intervento microchirurgico ricostruttivo urgente;
- dal 05.02.19 al 6.2.19 la veniva ricoverata presso l'UO di Chirurgia I dell Pt_1 [...]
di Milano dell'Università degli Studi di Milano, ove veniva sottoposta ad intervento CP_4 microchirurgico di esplorazione e (ricostruttivo) di neurorrafia diretta del nervo linguale, con dimissione il 06.02.19;
- -in data 14.02.2019 la paziente consultava uno specialista di fiducia in neurologia e psichiatria, il quale diagnosticava “sindrome mista ansioso depressiva di grado severo” con prescrizione di terapia con ansiolititici e consigliata la rivalutazione psichiatrica;
- in data 21.05.2019 ed in data 15.07.2019 furono effettuati ulteriori accertamenti presso l'UOC
Malattie Neuromuscolari del Policlinico Umberto I di Roma che confermavano l'assenza delle risposte riflesse del MIR da stimolazione linguale destra;
nonché in data 16.07.19 la paziente effettuava un controllo clinico ambulatoriale presso il Policlinico Umberto I di Roma, in esito al quale veniva diagnosticato: “anestesia dolorosa da lesione iatrogena del nervo linguale irreversibile con complicazioni psicologiche, del sonno e della qualità di vita”;
- allo stato la paziente lamenta assenza totale della sensibilità tattile, termica e dolorifica nei 2/3 anteriori dell'emilingua destra associato con deficit omolaterale della secrezione salivare, disfunzione olfattiva ed ipoestesia tattile e dolorifica in regione mandibolare destra. Inoltre, all'epoca dell'intervento la riferiva altresì che, a causa dell'ageusia e compromissione del Pt_1 gusto, aveva sviluppato una condizione di malnutrizione con calo ponderale di circa Kg. 6 con dolore durante la masticazione e deglutizione e con costante e frequenti morsicature involontarie della lingua, oltre all'insorgenza di una sindrome ansioso depressiva con insonnia, cardiopalmo, deficit di concentrazione;
- -orbene, sulla base dalla documentazione medica si può ritenere, a tutta ragione, di esprimere un giudizio di censura nei confronti dello specialista odontoiatra che si occupò del caso della Pt_1 in data 18.9.18;
[...] pagina 14 di 21 - non risultavano segnalate anomalie anatomiche del nervo linguale a destra o improvvise ed inattese complicanze che possono aver turbato il regolare decorso delle manovre chirurgiche di estrazione, né risultava attuato un corretto planning preoperatorio in ordine alla tecnica chirurgica utilizzata ed adeguate manovre operatorie che avrebbero consentito un corretto isolamento e preservazione del nervo linguale nel corso dell'estrazione del 18.09.2018 (al fine di scongiurare non solo la realizzazione di tale lesione ma anche una tempestiva individuazione della stessa). Pertanto, deve necessariamente concludersi, con criterio di qualificata probabilità, che la lesione del nervo linguale a destra va attribuita ad incongrua tecnica/manovre intra-operatorie in un contesto di ommessa procedura di programmazione/preparazione dell'estrazione del 4.8. (cfr CTU pag 40);
- ne consegue la riconoscibilità medico-legale di responsabilità professionale medica nella produzione della predetta lesione (nervo linguale destro) e delle conseguenze sviluppatesi a tale evento;
- l'approccio terapeutico di estrazione del terzo molare inferiore concretizza un atto medico ormai routinario e non si ritiene possa invocarsi l'ipotesi di una di una condizione di particolare complessità o meglio di prestazione d'opera intellettuale gravata da problemi tecnici di speciale difficoltà, ex art. 2236 cc..
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare al il quale ha prestato assistenza tecnico – medica a . Inoltre, del CP_1 Parte_1 tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai
CCTTUU delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 32 e ss.).
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere un danno biologico risarcibile del 9%, una ITT per giorni
20; una ITP per giorni 30 al 75%; una ITP per giorni 50 al 50% nonché una ITP per giorni 200 al 25%.
Pertanto, in applicazione della "Tabella danno biologico per lesioni di lieve entità", aggiornata con D.M.
16.07.2024, in G.U. 173 del 25.07.2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (
40 anni) sono riconoscibili € 16.667,74 per danno biologico permanente;
€ 1.104,80 per ITT giorni 20; €
1.242,90 per ITP gg. 30 al 75%;€ 1381,00 per 50 gg al 50%; € 2.762,00 per 200 gg al 25%. Inoltre, si riconoscono € 16.964,87 per spese mediche documentate (cfr. CTU pag. 32).
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, alla efficienza estetica, sessuale ed eventuali postumi ad oggi indeterminabili, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili pagina 15 di 21 componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11227), cosa che si verificherebbe, invece, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Pertanto, in difetto di un'apposita allegazione e prova del danno, la posta risarcitoria è da ritenersi inammissibile, perché costituirebbe appunto una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale ordinario inteso quale ulteriore sofferenza soggettiva (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica
Tuttavia, in ordine alla domanda di danno morale aggiuntivo intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Analogamente, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a titolo di cd. “personalizzazione” del danno non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata pagina 16 di 21 offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dalla paziente. In particolare, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento di tali voci di danno aggiuntive, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente (cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024) e non è stato assolto con rigetto delle relative domande.
Difatti, considerata l'entità del danno subito (9%), l'età della paziente (40 anni) valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano 'ordinarie', cioè pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal
Collegio peritale.
Passando all'esame della domanda di risarcimento per la lesione del diritto di autodeterminazione, atteso che, parte attrice lamentava che il medico convenuto non l'aveva adeguatamente informata sulle pratiche terapeutiche messe in atto e sugli effetti (anche neurologici) - violando in tal modo il suo diritto di autodeterminazione di un consenso completo ed esauriente - si osserva quanto segue. Il Collegio Peritale ha ritenuto che non è stato acquisito idoneo consenso informato ( cfr. CTU pag. 30 e ss ).
In tema si osserva che come il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario(cfr. Cass. 20984/2012). Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del
2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta pagina 17 di 21 omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto b) dal verificarsi - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. anche Cass.28.7.2011 n. 16543). In ordine alle modalità e caratteri del consenso, è stato affermato che il consenso deve essere, anzitutto, personale: deve, cioè provenire dal paziente, (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve poi essere specifico e esplicito (Cass. 23.5.2001 n.7027); inoltre reale ed effettivo;
ciò che vuoi significare che non è consentito il consenso presunto;
ed, ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, anche attuale (v. per le relative implicazioni Cass. 16.10.2007 n. 21748). Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico. L'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l'altra affermi inadempiente;
dunque, dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente (v. anche Cass.
9.2.2010 n. 16543; Cass.
9.2.2010 n.
2847). Corollario di quanto fin qui detto è che il rispetto dell'autodeterminazione del paziente - che è ciò che si vuole tutelare, con il conseguente risarcimento del danno per mancato consenso - deve essere valutato in concreto, tenendo presenti le reali possibilità di scelta che si ponevano di fronte al paziente, nel caso in cui fosse stato adeguatamente informato. A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso (v. anche Cass.
13.7.2010 n. 16394; Cass.
9.2.2010 n. 2847). E deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.
1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. pagina 18 di 21 Tornando dunque al caso di specie, parte attrice si duole genericamente, nel proprio atto introduttivo dell'assenza di una completa informazione, da parte del sanitario che effettuò l'intervento circa le conseguenze negative che sarebbero potute residuare dallo stesso;
ciò senza tuttavia provare, o chiedere di provare che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento oggetto della presente controversia. La prova testi pur articolata dalla parte attrice era, infatti, generica, non idonea ex se a provare il fondamento della domanda azionata.
Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Passando all'esame della domanda di garanzia spiegata dal convenuto dottore nei confronti CP_1 della compagnia , relativamente alla polizza n. operante dal 30.09.2017 al 30.09.018 Parte_2
(cfr. quietanza di pagamento doc. 3 prod. ricorrente) deve osservarsi quanto segue.
La compagnia chiamata, pur non contestando l'esistenza della garanzia, relativa al periodo in cui si era verificato il sinistro, eccepiva la inoperatività della copertura perché la polizza stipulata dal professionista, ai sensi dell' art. 18 cda lett b, delle C. d A., non copriva il rischio derivante da mancanza di consenso informato;
ciò asserendo che esso addebito era l'unico risultato fondato in questa sede. In particolare, secondo l'attore esso risultava essere, l'unico addebito mosso in CTU all'operato del dott. ; ciò non CP_1 essendo stato riscontrato altro profilo di colpa che potesse essere posto in relazione causale con le doglianze della ricorrente. Per l'effetto la garanzia assicurativa, nelle argomentazioni della compagnia, stante i limiti di oggetto innanzi richiamati, non poteva ritenersi operante e la domanda di garanzia rigettata.
Tuttavia, a ben esaminare l'elaborato collegiale, pur avendo i periti ritenuto non vi fosse prova di un valido consenso informato relativo all'intervento di estrazione dentaria subito dalla ricorrente, ha rinvenuto nell'operato del medico ulteriori condotte colpose che avevano provocato i danni lamentati dalla paziente
(l'operato del sanitario non fu adeguato alle condizioni cliniche che il caso richiedeva, posto che non risultano documentate tutte quelle procedure contemplate in letteratura specialistica internazionale per una adeguata programmazione ed esecuzione dell'intervento di estrazione del 4.8. cfr. CTU pag. 38).
Per l'effetto considerato che la malpractice non era riferibile esclusivamente al consenso informato
(rispetto alla cui carenza, peraltro, non c'è statuizione di condanna), l'eccezione deve essere rigettata.
Verificata, inoltre, l'assenza di limiti all'operatività della polizza la garanzia deve dichiararsi operante. (cfr. art 16 oggetto dell'assicurazione nelle condizioni di polizza all. prod compagnia)
Ed allora, la compagnia di Assicurazione sarà tenuta a manlevare il dott. di tutto Pt_2 CP_1 quanto egli sarà pagherà in esecuzione di questa sentenza.
Sulle somme riconosciute, essendo il risarcimento espresso all'attualità, appare necessario, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. pagina 19 di 21 diffusamente, la pur risalente Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
con la precisazione, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (18.09.2018) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) - con esclusione fase istruttoria - e della terza fascia della tabella n.9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda della ricorrente nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna a versare a la somma di € 40.123,31; su tali somme decorrono CP_1 Parte_1 interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(18.09.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente CP_1 per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 1.090,00 per spese vive, € 8.866,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• accoglie la domanda di garanzia spiegata dal nei confronti della CP_1 Parte_2
e per l'effetto, condanna l' a manlevare da
[...] Parte_2 CP_1 tutto quanto sarà tenuto a pagare in esecuzione del presente provvedimento;
• pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
pagina 20 di 21 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 21 di 21