TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.3062/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
[...] con gli Avv.ti RANFAGNI ANDREA, CONTE ANDREA
ricorrenti contro
Controparte_1 con gli Avv.ti PESSI ROBERTO SIGILLO' ; Controparte_2
resistente e
Controparte_3 CP_4 con gli Avv.ti. Proff. Roberto Pessi, e Controparte_5 Controparte_2
intervenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/03/2025, , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Parte_3 Parte_3 Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 123,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda
, € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 140,00 lordi fissi mensili per quanto Pt_6 Pt_7 riguarda € 209,06 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 115,00 lordi fissi mensili Pt_8 Parte_9 per quanto riguarda , o pari alle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa Pt_10
e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo / sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto. nterveniva in giudizio, costituendosi ritualmente. Controparte_3
Parte ricorrente estendeva le proprie conclusioni anche a Controparte_3
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I ricorrenti sono tutti dipendenti di con le seguenti decorrenze: dal 1° aprile 1988, Controparte_3 Pt_1
dal 30 dicembre 1992, dal 9 dicembre 1997, al 9 dicembre 2003, dal 31 marzo Pt_2 Parte_3 Pt_3 Pt_3 2000. I rispettivi rapporti di lavoro venivano ceduti a in forza di cessione di ramo d'azienda CP_1 con decorrenza 01/07/2024.
I ricorrenti hanno esposto di aver goduto di un superminimo individuale che nel presente giudizio si dolgono sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta, sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'accordo del 23/11/2017. Si rileva, infatti, che la parte ricorrente non contesta l'accordo, bensì ne chiede l'applicazione, sostenendo che la società non lo abbia interpretato correttamente avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS.
Venendo al merito, l'intestato Tribunale ha deciso cause analoghe al caso in esame (RG 1762/2020, decisa con sentenza 1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del 11/10/2022, estensore Perillo) esprimendo un orientamento pienamente condiviso dall'odierno giudicante in ragione delle motivazioni riportate di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non Part solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l' sulla base di un accordo CP_3 sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo Part esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento Pt_11 dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione. Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018). (…)
Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione Pt_11 con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha Part apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”.
Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società. Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal 2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso Tribunale (n. 2330/2022):
“questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi quindi accertare l'illegittimità della condotta di prima e poi per avere assorbito il Controparte_3 CP_1 superminimo individuale da febbraio 2018 e il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo
/ sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari. Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta l'illegittimità della condotta di (per il periodo fino a giugno 2024 Controparte_3 compreso) e per il periodo da luglio 2024 in poi) per avere assorbito nelle buste paga Controparte_1 dei ricorrenti la voce individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto le condanna in CP_6 solido condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
2) per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
3)condanna (per il periodo fino a giugno 2024 compreso) e Controparte_3 CP_1
(per il periodo da luglio 2024 in poi) al pagamento ai ricorrenti delle relative differenze
[...] retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
3)condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano, 24/06/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
[...] con gli Avv.ti RANFAGNI ANDREA, CONTE ANDREA
ricorrenti contro
Controparte_1 con gli Avv.ti PESSI ROBERTO SIGILLO' ; Controparte_2
resistente e
Controparte_3 CP_4 con gli Avv.ti. Proff. Roberto Pessi, e Controparte_5 Controparte_2
intervenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28/03/2025, , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Parte_3 Parte_3 Sezione Lavoro – chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, o dalle diverse date che emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 123,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda
, € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 140,00 lordi fissi mensili per quanto Pt_6 Pt_7 riguarda € 209,06 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 115,00 lordi fissi mensili Pt_8 Parte_9 per quanto riguarda , o pari alle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di causa Pt_10
e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo / sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto. nterveniva in giudizio, costituendosi ritualmente. Controparte_3
Parte ricorrente estendeva le proprie conclusioni anche a Controparte_3
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I ricorrenti sono tutti dipendenti di con le seguenti decorrenze: dal 1° aprile 1988, Controparte_3 Pt_1
dal 30 dicembre 1992, dal 9 dicembre 1997, al 9 dicembre 2003, dal 31 marzo Pt_2 Parte_3 Pt_3 Pt_3 2000. I rispettivi rapporti di lavoro venivano ceduti a in forza di cessione di ramo d'azienda CP_1 con decorrenza 01/07/2024.
I ricorrenti hanno esposto di aver goduto di un superminimo individuale che nel presente giudizio si dolgono sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta, sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'accordo del 23/11/2017. Si rileva, infatti, che la parte ricorrente non contesta l'accordo, bensì ne chiede l'applicazione, sostenendo che la società non lo abbia interpretato correttamente avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS.
Venendo al merito, l'intestato Tribunale ha deciso cause analoghe al caso in esame (RG 1762/2020, decisa con sentenza 1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni;
RG 4865/2022 decisa con sentenza 2330/2022 del 11/10/2022, estensore Perillo) esprimendo un orientamento pienamente condiviso dall'odierno giudicante in ragione delle motivazioni riportate di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “[…] non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Non Part solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l' sulla base di un accordo CP_3 sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo Part esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell'
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento Pt_11 dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643). Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione. Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018). (…)
Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione Pt_11 con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha Part apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l' Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…)
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […]”.
Tanto premesso, appare davvero insuperabile l'argomento per cui nel caso in oggetto la condotta della società che per moltissimi anni non ha disposto l'assorbimento del superminimo sia da qualificarsi come uso aziendale.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società. Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal 2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso Tribunale (n. 2330/2022):
“questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi quindi accertare l'illegittimità della condotta di prima e poi per avere assorbito il Controparte_3 CP_1 superminimo individuale da febbraio 2018 e il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo
/ sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari. Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta l'illegittimità della condotta di (per il periodo fino a giugno 2024 Controparte_3 compreso) e per il periodo da luglio 2024 in poi) per avere assorbito nelle buste paga Controparte_1 dei ricorrenti la voce individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto le condanna in CP_6 solido condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
2) per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
3)condanna (per il periodo fino a giugno 2024 compreso) e Controparte_3 CP_1
(per il periodo da luglio 2024 in poi) al pagamento ai ricorrenti delle relative differenze
[...] retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
3)condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Milano, 24/06/2025
Il Giudice
Camilla Stefanizzi