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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11658 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) con gli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca C.F._6
Silvestri; parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pessi Roberto, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, parte elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Monforte
n. 15;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga individuale” dei ricorrenti dal febbraio 2018; CP_2
2. per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite e trattenute dal febbraio 2018 al giugno
2024 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite pari a €
4.700,00 oltre spese generali, iva e 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistarti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 09/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) con gli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca C.F._6
Silvestri; parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pessi Roberto, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, parte elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Monforte
n. 15;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga individuale” dei ricorrenti dal febbraio 2018; CP_2
2. per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite e trattenute dal febbraio 2018 al giugno
2024 compreso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite pari a €
4.700,00 oltre spese generali, iva e 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistarti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 09/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani