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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5589/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.4.2025
Oggi 24 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
l'avv. MARIO GIACOMO OI IN, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; nessuno è comparso per già dichiarato contumace. CP_1
La parte ricorrente precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e, in particolare, alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies, 281 terdecies c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5589 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
OI IN IO IA (C.F. ), costituitosi in C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Gerano, alla via Vittozzi n.
3;
Ricorrente contro
(C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Oggetto: pagamento dei compensi per attività professionale svolta da avvocato;
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'avv. IO IA IE IN al
2 fine di ottenere la condanna di al pagamento del compenso dovuto per CP_1
l'attività professionale resa dal primo, in suo favore, nell'ambito di diversi procedimenti.
A fondamento della predetta domanda, il ricorrente ha, nella specie, dedotto:
- di avere prestato la propria opera professionale, in favore di nel CP_1
giudizio civile iscritto al n. r.g. 848/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, di separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale, definito con il decreto di omologa del 23.1.2017; nel procedimento penale n. r.g.n.r. 4046/2015, presso il Tribunale di
Tivoli, definito con sentenza n. 439/2023 del 22.2.2023; nel giudizio civile di opposizione all'esecuzione, iscritto al n. r.g. 368/2018, instaurato dinanzi a questo Tribunale;
nel procedimento di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, conclusosi con accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, in data 3.10.2015, il convenuto si è impegnato per iscritto a corrispondere allo stesso ricorrente la somma di euro 6.000,00, per gli incarichi professionali sino ad allora affidati, somma poi rideterminata in euro 9.000,00, per effetto di una successiva scrittura del 21.2.2018, e in euro 10.000,00, oltre accessori di legge, in virtù dell'ultima scrittura intervenuta in data 30.5.2019, in sostituzione delle precedenti, per tutti i procedimenti in cui il professionista aveva, sino a quel momento, prestato la propria attività;
- che, come si evince dal contratto del 30.5.2019, il saldo dovuto a quella data era pari ad euro 8.708,08, avendo il cliente corrisposto la sola somma di euro 1.291,92;
- che, successivamente, in data 22.3.2022, il convenuto ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 300,08, a titolo di onorari comprensivi di accessori di legge;
- che il 22.3.2022 il convenuto ha conferito al ricorrente procura per il procedimento di negoziazione assistita, volta alla definizione di un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della separazione consensuale già omologata, in relazione al quale deve quantificarsi un compenso complessivo di euro 1.913,60, di cui euro 1.600,00, per onorari, euro 240,00 per spese generali al 15% ed euro 73,60, per c.p.a., atteso che lo stesso ricorrente beneficia dei c.d. “regimi minimi”;
- che quest'ultimo, in data 22.2.2023, non avendo il resistente corrisposto il compenso
3 pattuito con la scrittura del 30.5.2019 alle scadenze pattuite, ha provveduto a richiedere il pagamento dell'intero importo tuttora dovuto;
- che, ad oggi, la somma complessivamente dovuta, in virtù del suddetto accordo e del successivo procedimento di negoziazione assistita, è di euro 12.028,38, comprensiva di accessori come per legge, oltre spese vive per euro 39,30.
Sulla scorta delle predette circostanze, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. nato a [...]_1
(Roma) il 30/11/1966, c.f.: , residente in [...]
Ofanto n. 26, int. A/11, è obbligato nei confronti dell'avv. IO IA IE
IN per l'opera professionale prestata in suo favore nei procedimenti n. 848/16 R.G. presso il Tribunale Civile di Tivoli, n. 2624/12 R.G. GIP presso il Tribunale Penale di
Tivoli, n. 4046/2015 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli definito con sentenza n. 439/2023 del 22/02/2023 emessa dal Tribunale Penale di Tivoli, ricorso in opposizione all'esecuzione n. 368/18 R.G. presso il Tribunale Civile di Velletri
e divorzio con negoziazione assistita perfezionatasi con l'accordo il 13/10/2023, per la somma complessiva di 12.028,38 € comprensiva accessori, cpa e spese, oltre a quella di
39,30 € per spese “vive” e per l'effetto - condannare il nominato convenuto al pagamento della somma complessiva di 12.067,68 € oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'Avv. IO IA IE IN. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1
dichiarato contumace.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare che lo stesso è stato introdotto con un ricorso che reca, nella parte afferente alla vocatio in ius,
l'erroneo riferimento alla disciplina di cui all'art. 702 bis c.p.c. e che deve, nondimeno, essere ricondotto alla disciplina di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c., allo stato vigente, la
4 quale ha di fatto assorbito quella del procedimento semplificato di cognizione, soprattutto in relazione alle controversie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con l'ulteriore specificazione che non è ravvisabile, in ragione di ciò, alcun vizio determinante la nullità della vocatio, che risulta completa, se considerata unitamente al decreto di fissazione di udienza, di tutti gli avvertimenti oggi contemplati dall'art. 281 undecies c.p.c.
Giova, inoltre, evidenziare che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
149 del 2022, il quale prescrive che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Deve, al riguardo, osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, con riferimento alla precedente formulazione della disposizione, ma con conclusioni estensibili anche al nuovo testo, l'ambito di operatività del procedimento appena richiamato è da circoscrivere alle sole controversie afferenti all'accertamento e alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per attività professionali svolte nel corso di giudizi civili
(cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485).
Nel caso di specie, si sottolinea che le pretese avanzate dal ricorrente riguardano principalmente il diritto di conseguire il compenso per prestazioni professionali rese nell'ambito di due giudizi civili e, solo marginalmente, quello al medesimo spettante per lo svolgimento di un'attività stragiudiziale strettamente conseguente alla prima e per l'espletamento di prestazioni nell'ambito di un procedimento penale, comunque relativo a fatti verificatisi nell'ambito della crisi coniugale intervenuta con la coniuge del resistente, di talché la scelta del rito deve reputarsi corretta.
A conferma di ciò, si rileva, peraltro, che le parti hanno provveduto a determinare un compenso unitario per i tre procedimenti giudiziali patrocinanti dal ricorrente, due di natura civile ed uno di natura penale, così sostanzialmente concependo anche le prestazioni rese in sede penale come esecuzione di un unico contratto di patrocinio afferente alla risoluzione della crisi coniugale insorta fra il resistente e la moglie.
3. Ciò chiarito, merita sin d'ora mettere in luce che il ricorrente ha compiutamente documentato il conferimento, ad opera del di una procura alle liti con CP_1
5 riferimento al procedimento di separazione giudiziale, iscritto al n. r.g. 848/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, poi trasformatosi in consensuale e conclusosi con l'omologa della separazione alle condizioni concordate dalle parti con decreto n.
301/2017 del 30.1.2017 (cfr. docc. 1, 2, 3 del fascicolo di parte ricorrente), nonché di una procura per la proposizione di un'opposizione all'esecuzione nell'ambito di un pignoramento presso terzi subito dal resistente, quale esecutato, svoltosi dinanzi a questo
Tribunale, iscritto al n. r.g. 368/2018, definito con ordinanza di assegnazione delle somme, depositata in data 6.7.2018 (cfr. docc. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Il professionista ha poi provato di essere stato nominato difensore di fiducia del convenuto, nell'ambito di un procedimento penale, svoltosi mediante giudizio immediato,
a seguito dell'applicazione di una misura cautelare, concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione n. 439/2023, pronunciata in data 22.2.2023 dal
Tribunale di Tivoli, e di avere assistito lo stesso convenuto nella sottoscrizione di un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, sottoscritto in data 13.10.2023, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 (cfr. cfr. docc. 4, 5, 6 e 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Si rimarca, inoltre, che il ricorrente ha versato in atti tre diversi atti di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso, sottoscritti contestualmente dal resistente e dal professionista, dapprima in data 3.10.2015, con cui è stato conferito al ricorrente l'incarico di prestare assistenza in favore del nell'ambito del giudizio di CP_1
separazione e del procedimento penale svoltisi dinanzi al Tribunale di Tivoli, in cui la moglie figurava come persona offesa, pattuendo un compenso complessivo di euro
6.000,00, sostituito da un successivo accordo, sottoscritto in data 21.2.2018, in cui si è previsto un compenso complessivo di euro 9.000,00 (cfr. docc. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Si osserva ulteriormente che le scritture richiamate sono state, infine, interamente sostituite da un ultimo accordo, sottoscritto in data 30.5.2019, in cui si individua, quale compenso, complessivamente dovuto al professionista, anche per l'attività svolta nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa dinanzi a questo Tribunale, la somma di
6 euro 10.000,00, dando atto che, a seguito degli acconti versati dal cliente, la somma residua dovuta è di euro 8.708,08, di cui lo stesso cliente si riconosce debitore, oltre agli accessori di legge, impegnandosi alla corresponsione del predetto compenso in rate mensili di euro 100,00 (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente).
A fronte di ciò, il ricorrente ha, nondimeno, allegato che, dopo la sottoscrizione del predetto accordo, il debitore ha corrisposto la sola somma di euro 300,08 in data
22.3.2022, tanto che, con raccomandata del febbraio 2023, lo stesso ha intimato al resistente di corrispondere l'intera somma dovuta, stante il mancato rispetto delle scadenze previste nell'ambito dell'accordo intervenuto (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Merita solo precisare, rispetto al pagamento rateizzato previsto nell'accordo appena richiamato, che il ricorrente ha allegato che l'ultima rata corrisposta dal cliente risale al febbraio 2022 e che lo stesso ha, di fatto, invocato la decadenza dal beneficio del termine contemplata dallo stesso contratto, mediante l'improprio riferimento alla risoluzione, a fronte del mancato pagamento di una sola rata nel termine convenuto, di talché
l'obbligazione ivi quantificata può essere ritenuta allo stato esigibile nella sua interezza.
Ne discende, pertanto, che deve concludersi, da una parte, che il ricorrente abbia dato compiuta prova del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa rimasta inadempiuta e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali promesse, dall'altra, che il resistente, rimanendo contumace, non abbia dato dimostrazione alcuna di avere provveduto all'estinzione della predetta obbligazione mediante adempimento.
4. Residua, a questo punto, da esaminare esclusivamente il profilo attinente alla quantificazione del compenso spettante al professionista, rispetto a cui è utile premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché in virtù dell'art. 13 della l. n. 247 del
2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Si rammenta, inoltre, che indubbiamente dalla lettera dell'art. 2233 c.c. può desumersi che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo
7 svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo,
l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
È altrettanto vero che l'accordo sul compenso, in relazione ai rapporti fra avvocato e cliente, è soggetto ad uno specifico requisito formale, rappresentato dalla forma scritta ad substantiam ex art. 2233 c. 3 c.c., requisito che impone, alternativamente, l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti oppure il ricorrere di una proposta scritta accettata parimenti per iscritto dal cliente (cfr. Cass. 12 gennaio 2023, n. 717).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato, il ricorrente ha documentato l'esistenza di un accordo scritto sul compenso in relazione a tre dei quattro procedimenti in cui il medesimo ha prestato la propria attività, per cui è stato indicato un compenso residuo di euro 8.708,08, oltre accessori di legge, in soli termini di rimborso forfettario spese generali, per euro 1.306,21, e di c.p.a., per euro 400,57, con esclusione del regime dell'i.v.a. a cui il ricorrente ha riconosciuto di non essere soggetto, per la somma complessiva di euro 10.414,86.
Considerando poi che il ricorrente ha dato atto che il cliente ha corrisposto, dopo la sottoscrizione del richiamato accordo, l'importo di euro 300,08, la somma residua complessivamente dovuta, comprensiva di accessori, è pari ad euro 10.114,78.
Manca, di contro, un accordo espresso in merito al compenso dovuto per il procedimento stragiudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per espresso
8 riconoscimento della parte ricorrente, con la conseguenza che dovrà procedersi alla sua quantificazione sulla base del primo dei criteri sussidiari prescritti dal legislatore, costituito dalle tariffe professionali e, dunque, dai parametri dettati dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, ratione temporis rilevante nella presente sede, in ragione del fatto che l'attività, posta in essere dal ricorrente, deve considerarsi esaurita nell'ottobre 2023, momento in cui è stato sottoscritto l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti (cfr., sul punto, tra le altre, Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405; più di recente, Cass., 18 ottobre 2016, n. 21205).
Applicando i criteri previsti dal d.m. n. 147 del 2022, per l'attività di negoziazione assistita in relazione a procedimenti di valore indeterminabile, di bassa complessità, la somma complessiva di euro 1.913,60, di cui euro 1.600,00, per onorari, euro 240,00, per spese generali al 15%, ed euro 73,60, per c.p.a., richiesta dal ricorrente, appare congrua in quanto inferiore all'importo risultante dall'applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
La somma complessiva che risulta tuttora dovuta da è, pertanto, pari ad CP_1
euro 12.028,38, comprensiva di accessori di legge, su cui dovranno computarsi gli interessi, come richiesti dalla parte ricorrente, ossia al solo tasso legale dalla data della domanda.
5. La domanda proposta dal ricorrente deve, pertanto, essere accolta nella misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte resistente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare sulla base del valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
Gli esborsi sostenuti, di cui la parte ricorrente ha diritto di conseguire il rimborso, devono essere circoscritti all'importo del contributo unificato e della marca da bollo, alle spese per l'invio delle due raccomandate, di cui è documentata la spedizione, per la
9 somma di euro 13,10, e alle spese di notifica, per la somma di euro 12,70, con esclusione degli ulteriori importi domandati dal ricorrente quali spese vive.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da IO IA IE IN e, per l'effetto, condanna alla corresponsione, in favore del primo, della complessiva CP_1
somma di euro 12.028,38, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore di IO IA IE CP_1
IN, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro 171,30, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.4.2025
Oggi 24 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
l'avv. MARIO GIACOMO OI IN, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; nessuno è comparso per già dichiarato contumace. CP_1
La parte ricorrente precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e, in particolare, alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies, 281 terdecies c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5589 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
OI IN IO IA (C.F. ), costituitosi in C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Gerano, alla via Vittozzi n.
3;
Ricorrente contro
(C.F. ), non costituito;
CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Oggetto: pagamento dei compensi per attività professionale svolta da avvocato;
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dall'avv. IO IA IE IN al
2 fine di ottenere la condanna di al pagamento del compenso dovuto per CP_1
l'attività professionale resa dal primo, in suo favore, nell'ambito di diversi procedimenti.
A fondamento della predetta domanda, il ricorrente ha, nella specie, dedotto:
- di avere prestato la propria opera professionale, in favore di nel CP_1
giudizio civile iscritto al n. r.g. 848/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, di separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale, definito con il decreto di omologa del 23.1.2017; nel procedimento penale n. r.g.n.r. 4046/2015, presso il Tribunale di
Tivoli, definito con sentenza n. 439/2023 del 22.2.2023; nel giudizio civile di opposizione all'esecuzione, iscritto al n. r.g. 368/2018, instaurato dinanzi a questo Tribunale;
nel procedimento di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, conclusosi con accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, in data 3.10.2015, il convenuto si è impegnato per iscritto a corrispondere allo stesso ricorrente la somma di euro 6.000,00, per gli incarichi professionali sino ad allora affidati, somma poi rideterminata in euro 9.000,00, per effetto di una successiva scrittura del 21.2.2018, e in euro 10.000,00, oltre accessori di legge, in virtù dell'ultima scrittura intervenuta in data 30.5.2019, in sostituzione delle precedenti, per tutti i procedimenti in cui il professionista aveva, sino a quel momento, prestato la propria attività;
- che, come si evince dal contratto del 30.5.2019, il saldo dovuto a quella data era pari ad euro 8.708,08, avendo il cliente corrisposto la sola somma di euro 1.291,92;
- che, successivamente, in data 22.3.2022, il convenuto ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 300,08, a titolo di onorari comprensivi di accessori di legge;
- che il 22.3.2022 il convenuto ha conferito al ricorrente procura per il procedimento di negoziazione assistita, volta alla definizione di un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della separazione consensuale già omologata, in relazione al quale deve quantificarsi un compenso complessivo di euro 1.913,60, di cui euro 1.600,00, per onorari, euro 240,00 per spese generali al 15% ed euro 73,60, per c.p.a., atteso che lo stesso ricorrente beneficia dei c.d. “regimi minimi”;
- che quest'ultimo, in data 22.2.2023, non avendo il resistente corrisposto il compenso
3 pattuito con la scrittura del 30.5.2019 alle scadenze pattuite, ha provveduto a richiedere il pagamento dell'intero importo tuttora dovuto;
- che, ad oggi, la somma complessivamente dovuta, in virtù del suddetto accordo e del successivo procedimento di negoziazione assistita, è di euro 12.028,38, comprensiva di accessori come per legge, oltre spese vive per euro 39,30.
Sulla scorta delle predette circostanze, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. nato a [...]_1
(Roma) il 30/11/1966, c.f.: , residente in [...]
Ofanto n. 26, int. A/11, è obbligato nei confronti dell'avv. IO IA IE
IN per l'opera professionale prestata in suo favore nei procedimenti n. 848/16 R.G. presso il Tribunale Civile di Tivoli, n. 2624/12 R.G. GIP presso il Tribunale Penale di
Tivoli, n. 4046/2015 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli definito con sentenza n. 439/2023 del 22/02/2023 emessa dal Tribunale Penale di Tivoli, ricorso in opposizione all'esecuzione n. 368/18 R.G. presso il Tribunale Civile di Velletri
e divorzio con negoziazione assistita perfezionatasi con l'accordo il 13/10/2023, per la somma complessiva di 12.028,38 € comprensiva accessori, cpa e spese, oltre a quella di
39,30 € per spese “vive” e per l'effetto - condannare il nominato convenuto al pagamento della somma complessiva di 12.067,68 € oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'Avv. IO IA IE IN. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1
dichiarato contumace.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la stessa è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, giova precisare che lo stesso è stato introdotto con un ricorso che reca, nella parte afferente alla vocatio in ius,
l'erroneo riferimento alla disciplina di cui all'art. 702 bis c.p.c. e che deve, nondimeno, essere ricondotto alla disciplina di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c., allo stato vigente, la
4 quale ha di fatto assorbito quella del procedimento semplificato di cognizione, soprattutto in relazione alle controversie di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con l'ulteriore specificazione che non è ravvisabile, in ragione di ciò, alcun vizio determinante la nullità della vocatio, che risulta completa, se considerata unitamente al decreto di fissazione di udienza, di tutti gli avvertimenti oggi contemplati dall'art. 281 undecies c.p.c.
Giova, inoltre, evidenziare che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
149 del 2022, il quale prescrive che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Deve, al riguardo, osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte, con riferimento alla precedente formulazione della disposizione, ma con conclusioni estensibili anche al nuovo testo, l'ambito di operatività del procedimento appena richiamato è da circoscrivere alle sole controversie afferenti all'accertamento e alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per attività professionali svolte nel corso di giudizi civili
(cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485).
Nel caso di specie, si sottolinea che le pretese avanzate dal ricorrente riguardano principalmente il diritto di conseguire il compenso per prestazioni professionali rese nell'ambito di due giudizi civili e, solo marginalmente, quello al medesimo spettante per lo svolgimento di un'attività stragiudiziale strettamente conseguente alla prima e per l'espletamento di prestazioni nell'ambito di un procedimento penale, comunque relativo a fatti verificatisi nell'ambito della crisi coniugale intervenuta con la coniuge del resistente, di talché la scelta del rito deve reputarsi corretta.
A conferma di ciò, si rileva, peraltro, che le parti hanno provveduto a determinare un compenso unitario per i tre procedimenti giudiziali patrocinanti dal ricorrente, due di natura civile ed uno di natura penale, così sostanzialmente concependo anche le prestazioni rese in sede penale come esecuzione di un unico contratto di patrocinio afferente alla risoluzione della crisi coniugale insorta fra il resistente e la moglie.
3. Ciò chiarito, merita sin d'ora mettere in luce che il ricorrente ha compiutamente documentato il conferimento, ad opera del di una procura alle liti con CP_1
5 riferimento al procedimento di separazione giudiziale, iscritto al n. r.g. 848/2016, svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli, poi trasformatosi in consensuale e conclusosi con l'omologa della separazione alle condizioni concordate dalle parti con decreto n.
301/2017 del 30.1.2017 (cfr. docc. 1, 2, 3 del fascicolo di parte ricorrente), nonché di una procura per la proposizione di un'opposizione all'esecuzione nell'ambito di un pignoramento presso terzi subito dal resistente, quale esecutato, svoltosi dinanzi a questo
Tribunale, iscritto al n. r.g. 368/2018, definito con ordinanza di assegnazione delle somme, depositata in data 6.7.2018 (cfr. docc. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Il professionista ha poi provato di essere stato nominato difensore di fiducia del convenuto, nell'ambito di un procedimento penale, svoltosi mediante giudizio immediato,
a seguito dell'applicazione di una misura cautelare, concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione n. 439/2023, pronunciata in data 22.2.2023 dal
Tribunale di Tivoli, e di avere assistito lo stesso convenuto nella sottoscrizione di un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, sottoscritto in data 13.10.2023, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014 (cfr. cfr. docc. 4, 5, 6 e 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Si rimarca, inoltre, che il ricorrente ha versato in atti tre diversi atti di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso, sottoscritti contestualmente dal resistente e dal professionista, dapprima in data 3.10.2015, con cui è stato conferito al ricorrente l'incarico di prestare assistenza in favore del nell'ambito del giudizio di CP_1
separazione e del procedimento penale svoltisi dinanzi al Tribunale di Tivoli, in cui la moglie figurava come persona offesa, pattuendo un compenso complessivo di euro
6.000,00, sostituito da un successivo accordo, sottoscritto in data 21.2.2018, in cui si è previsto un compenso complessivo di euro 9.000,00 (cfr. docc. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente).
Si osserva ulteriormente che le scritture richiamate sono state, infine, interamente sostituite da un ultimo accordo, sottoscritto in data 30.5.2019, in cui si individua, quale compenso, complessivamente dovuto al professionista, anche per l'attività svolta nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa dinanzi a questo Tribunale, la somma di
6 euro 10.000,00, dando atto che, a seguito degli acconti versati dal cliente, la somma residua dovuta è di euro 8.708,08, di cui lo stesso cliente si riconosce debitore, oltre agli accessori di legge, impegnandosi alla corresponsione del predetto compenso in rate mensili di euro 100,00 (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente).
A fronte di ciò, il ricorrente ha, nondimeno, allegato che, dopo la sottoscrizione del predetto accordo, il debitore ha corrisposto la sola somma di euro 300,08 in data
22.3.2022, tanto che, con raccomandata del febbraio 2023, lo stesso ha intimato al resistente di corrispondere l'intera somma dovuta, stante il mancato rispetto delle scadenze previste nell'ambito dell'accordo intervenuto (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Merita solo precisare, rispetto al pagamento rateizzato previsto nell'accordo appena richiamato, che il ricorrente ha allegato che l'ultima rata corrisposta dal cliente risale al febbraio 2022 e che lo stesso ha, di fatto, invocato la decadenza dal beneficio del termine contemplata dallo stesso contratto, mediante l'improprio riferimento alla risoluzione, a fronte del mancato pagamento di una sola rata nel termine convenuto, di talché
l'obbligazione ivi quantificata può essere ritenuta allo stato esigibile nella sua interezza.
Ne discende, pertanto, che deve concludersi, da una parte, che il ricorrente abbia dato compiuta prova del titolo negoziale da cui è sorta la pretesa rimasta inadempiuta e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali promesse, dall'altra, che il resistente, rimanendo contumace, non abbia dato dimostrazione alcuna di avere provveduto all'estinzione della predetta obbligazione mediante adempimento.
4. Residua, a questo punto, da esaminare esclusivamente il profilo attinente alla quantificazione del compenso spettante al professionista, rispetto a cui è utile premettere che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché in virtù dell'art. 13 della l. n. 247 del
2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto.
Si rammenta, inoltre, che indubbiamente dalla lettera dell'art. 2233 c.c. può desumersi che, nell'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso dovuto per lo
7 svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale, il legislatore abbia inteso dare priorità all'accordo fra le parti, prevedendo, solo in mancanza di quest'ultimo,
l'applicazione di criteri sussidiari.
Ciò corrisponde, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 cod. civ. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione” (cfr.
Cass., 29 dicembre 2011, n. 29837).
È altrettanto vero che l'accordo sul compenso, in relazione ai rapporti fra avvocato e cliente, è soggetto ad uno specifico requisito formale, rappresentato dalla forma scritta ad substantiam ex art. 2233 c. 3 c.c., requisito che impone, alternativamente, l'esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti oppure il ricorrere di una proposta scritta accettata parimenti per iscritto dal cliente (cfr. Cass. 12 gennaio 2023, n. 717).
Nel caso di specie, come si è già evidenziato, il ricorrente ha documentato l'esistenza di un accordo scritto sul compenso in relazione a tre dei quattro procedimenti in cui il medesimo ha prestato la propria attività, per cui è stato indicato un compenso residuo di euro 8.708,08, oltre accessori di legge, in soli termini di rimborso forfettario spese generali, per euro 1.306,21, e di c.p.a., per euro 400,57, con esclusione del regime dell'i.v.a. a cui il ricorrente ha riconosciuto di non essere soggetto, per la somma complessiva di euro 10.414,86.
Considerando poi che il ricorrente ha dato atto che il cliente ha corrisposto, dopo la sottoscrizione del richiamato accordo, l'importo di euro 300,08, la somma residua complessivamente dovuta, comprensiva di accessori, è pari ad euro 10.114,78.
Manca, di contro, un accordo espresso in merito al compenso dovuto per il procedimento stragiudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per espresso
8 riconoscimento della parte ricorrente, con la conseguenza che dovrà procedersi alla sua quantificazione sulla base del primo dei criteri sussidiari prescritti dal legislatore, costituito dalle tariffe professionali e, dunque, dai parametri dettati dal d.m. n. 55 del
2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, ratione temporis rilevante nella presente sede, in ragione del fatto che l'attività, posta in essere dal ricorrente, deve considerarsi esaurita nell'ottobre 2023, momento in cui è stato sottoscritto l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti (cfr., sul punto, tra le altre, Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405; più di recente, Cass., 18 ottobre 2016, n. 21205).
Applicando i criteri previsti dal d.m. n. 147 del 2022, per l'attività di negoziazione assistita in relazione a procedimenti di valore indeterminabile, di bassa complessità, la somma complessiva di euro 1.913,60, di cui euro 1.600,00, per onorari, euro 240,00, per spese generali al 15%, ed euro 73,60, per c.p.a., richiesta dal ricorrente, appare congrua in quanto inferiore all'importo risultante dall'applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
La somma complessiva che risulta tuttora dovuta da è, pertanto, pari ad CP_1
euro 12.028,38, comprensiva di accessori di legge, su cui dovranno computarsi gli interessi, come richiesti dalla parte ricorrente, ossia al solo tasso legale dalla data della domanda.
5. La domanda proposta dal ricorrente deve, pertanto, essere accolta nella misura sopra precisata.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte resistente e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da determinare sulla base del valore del decisum (causa di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni poste e dell'attività processuale svolta.
Gli esborsi sostenuti, di cui la parte ricorrente ha diritto di conseguire il rimborso, devono essere circoscritti all'importo del contributo unificato e della marca da bollo, alle spese per l'invio delle due raccomandate, di cui è documentata la spedizione, per la
9 somma di euro 13,10, e alle spese di notifica, per la somma di euro 12,70, con esclusione degli ulteriori importi domandati dal ricorrente quali spese vive.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
a) accoglie la domanda proposta da IO IA IE IN e, per l'effetto, condanna alla corresponsione, in favore del primo, della complessiva CP_1
somma di euro 12.028,38, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. 1 c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore di IO IA IE CP_1
IN, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, per compensi, e di euro 171,30, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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