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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2017
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 2860/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMETTI ELEONORA e dell'avv. CP_1 PRETE ANTONIO ( ) VIA ZAMBONI 7 C/O AVV GIACOMETTI C.F._1 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 -MERO Parte_1
presso il difensore avv. GIACOMETTI ELEONORA
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINI Controparte_2 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PARIATI 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TARQUINI GIOVANNI
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC, ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza n. 1464/2017 emessa dal Tribunale di Modena con sentenza n. 1464/2017 emessa in data 21.07.2017, notificata in forma esecutiva il 01.09.2017. pagina 1 di 2 La parte appellata ha resistito.
La Corte con ordinanza del 22-28/09/2020 dichiarava l'interruzione del giudizio per il fallimento della . Controparte_3
Con decreto 18-20.11.2025 la Corte fissava l'udienza cartolare del 16.12.2025 rilevando d'ufficio la mancata tempestiva riassunzione del giudizio.
Con note scritte il Fallimento parte appellata insisteva per la declaratoria di estinzione per mancata tempestiva riassunzione del processo.
Considerato che:
- effettivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
- pertanto, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, u.c., cpc.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 2860/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMETTI ELEONORA e dell'avv. CP_1 PRETE ANTONIO ( ) VIA ZAMBONI 7 C/O AVV GIACOMETTI C.F._1 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 7 -MERO Parte_1
presso il difensore avv. GIACOMETTI ELEONORA
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINI Controparte_2 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PARIATI 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TARQUINI GIOVANNI
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC, ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza n. 1464/2017 emessa dal Tribunale di Modena con sentenza n. 1464/2017 emessa in data 21.07.2017, notificata in forma esecutiva il 01.09.2017. pagina 1 di 2 La parte appellata ha resistito.
La Corte con ordinanza del 22-28/09/2020 dichiarava l'interruzione del giudizio per il fallimento della . Controparte_3
Con decreto 18-20.11.2025 la Corte fissava l'udienza cartolare del 16.12.2025 rilevando d'ufficio la mancata tempestiva riassunzione del giudizio.
Con note scritte il Fallimento parte appellata insisteva per la declaratoria di estinzione per mancata tempestiva riassunzione del processo.
Considerato che:
- effettivamente nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.;
- pertanto, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, u.c., cpc.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla per le spese di lite.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 2 di 2