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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta, all'udienza del 6\5\25
, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1559\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv.M.Balsamo, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M.S. Lizzi. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. V. Carcarino CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22\3\22 il ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 071202119019432911000, notificata il 16\2\22, relativa tra l'altro agli avvisi di addebito nn:
1) 37120112001657532000
2) 37120120006534878000
3) 37120130007791068000
4) 37120140007145614000 tutti afferenti il mancato pagamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni 2010-
11-12 e 13.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria di nullità e\o improcedibilità della pretesa creditoria e per l'intervenuta prescrizione della stessa. Si è costituito l' , che ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o CP_3
improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e decadenza.
Seppur con diverse motivazioni eguali conclusioni ha rassegnato la resistente CP_2
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione e comunque risulta pur rispettato il termine per come previsto dall'art. 24 d.lvo
46\99, che fa espresso riferimento alla citata norma processualistica.
Diverso discorso è a farsi per le eccezioni relative all'improcedibilità e\o nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e\o irregolare notifica degli atti presupposti, che, attenendo al quomodo executionis, sono da qualificarsi opposizioni agli atti esecutivi e come tali inammissibili per decorso del termine perentorio sancito dall'art. 617 c.p.c.
E' pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4 rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Nel caso di specie, per come in premessa illustrato, il credito azionato è riferito al mancato pagamento di contributi IVS ed accessori per gli anni dal 2010 al 2013..
CP_ Dall'esame degli atti (allegati alla produzione s'evince che in data 6\10\11 è stato ritualmente notificato al debitore l'avviso di addebito innanzi elencato al n. 1 ; in data 16\12\13 quello elencato al n. 3 e in data 29\9\14 quello elencato al n. 4.
Successivamente ( cfr. produzione ) e cioè in data 2\6\16, con racc.ta 789803845719 è CP_2 stata ritualmente notificata intimazione di pagamento contenente gli avvisi di addebito oggetto di opposizione ed il successivo 17\1\19, con racc.ta 673678010575 ulteriore intimazione di pagamento.
Da tanto ne discende che gli avvisi di addebito di cui agli elencati nn.
1-3 e 4 non risultano affatto prescritti.
Diverso discorso è a farsi per l'avviso di addebito elencato al n. 2 ( 37120120006534878000 ) per il quale la notifica esibita dall' istituto resistente non è da ritenersi rituale, poiché, non essendo stata effettuata a mani proprie o di familiare convivente, difetta ogni prova dell'indispensabile comunicazione di avvenuto deposito ( cd. CAD) pur prevista dagli artt. 139
e 140 c.p.c.
Da tanto ne discende che al tempo della notifica della successiva intimazione di pagamento da parte dell' il credito era da ritenersi prescritto. CP_2
Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto e le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta e dell'assenza della fase istruttoria, vista la natura documentale della causa, vengono compensate per due terzi e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara prescritto l'avviso di addebito n. 37120120006534878000 ;
- rigetta la domanda per la rimanente parte;
- compensa per due terzi le spese di lite e liquida il rimanente terzo in € 570,00, oltre spese
CP_ forfettarie IVA e CPA come per legge, che pone a carico dell' con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze fra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 6\5\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta, all'udienza del 6\5\25
, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1559\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv.M.Balsamo, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M.S. Lizzi. CP_1
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. V. Carcarino CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22\3\22 il ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 071202119019432911000, notificata il 16\2\22, relativa tra l'altro agli avvisi di addebito nn:
1) 37120112001657532000
2) 37120120006534878000
3) 37120130007791068000
4) 37120140007145614000 tutti afferenti il mancato pagamento di contributi I.V.S. e somme aggiuntive per gli anni 2010-
11-12 e 13.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria di nullità e\o improcedibilità della pretesa creditoria e per l'intervenuta prescrizione della stessa. Si è costituito l' , che ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o CP_3
improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente ,l'insussistenza dell'eccepita prescrizione e decadenza.
Seppur con diverse motivazioni eguali conclusioni ha rassegnato la resistente CP_2
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione e comunque risulta pur rispettato il termine per come previsto dall'art. 24 d.lvo
46\99, che fa espresso riferimento alla citata norma processualistica.
Diverso discorso è a farsi per le eccezioni relative all'improcedibilità e\o nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e\o irregolare notifica degli atti presupposti, che, attenendo al quomodo executionis, sono da qualificarsi opposizioni agli atti esecutivi e come tali inammissibili per decorso del termine perentorio sancito dall'art. 617 c.p.c.
E' pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4 rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Nel caso di specie, per come in premessa illustrato, il credito azionato è riferito al mancato pagamento di contributi IVS ed accessori per gli anni dal 2010 al 2013..
CP_ Dall'esame degli atti (allegati alla produzione s'evince che in data 6\10\11 è stato ritualmente notificato al debitore l'avviso di addebito innanzi elencato al n. 1 ; in data 16\12\13 quello elencato al n. 3 e in data 29\9\14 quello elencato al n. 4.
Successivamente ( cfr. produzione ) e cioè in data 2\6\16, con racc.ta 789803845719 è CP_2 stata ritualmente notificata intimazione di pagamento contenente gli avvisi di addebito oggetto di opposizione ed il successivo 17\1\19, con racc.ta 673678010575 ulteriore intimazione di pagamento.
Da tanto ne discende che gli avvisi di addebito di cui agli elencati nn.
1-3 e 4 non risultano affatto prescritti.
Diverso discorso è a farsi per l'avviso di addebito elencato al n. 2 ( 37120120006534878000 ) per il quale la notifica esibita dall' istituto resistente non è da ritenersi rituale, poiché, non essendo stata effettuata a mani proprie o di familiare convivente, difetta ogni prova dell'indispensabile comunicazione di avvenuto deposito ( cd. CAD) pur prevista dagli artt. 139
e 140 c.p.c.
Da tanto ne discende che al tempo della notifica della successiva intimazione di pagamento da parte dell' il credito era da ritenersi prescritto. CP_2
Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto e le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta e dell'assenza della fase istruttoria, vista la natura documentale della causa, vengono compensate per due terzi e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara prescritto l'avviso di addebito n. 37120120006534878000 ;
- rigetta la domanda per la rimanente parte;
- compensa per due terzi le spese di lite e liquida il rimanente terzo in € 570,00, oltre spese
CP_ forfettarie IVA e CPA come per legge, che pone a carico dell' con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
CP_
-compensa interamente le spese e competenze fra l' e l' CP_2
Così deciso in Nola, 6\5\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano