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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv GANDINI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO, presso il cui studio sito in Venezia Mestre, alla via Aleardi 41 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FALCO CP_1 C.F._2
PASCALE, presso il cui studio sito in Pianiga (VE), via Friuli Venezia Giulia n.8 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettera B, L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.06.2013 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 CP_1 del Comune di PO;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli: ogni mese dell'anno per due fine settimana alternati, da venerdì all'uscita di scuola o mattina, dalle ore 9.00, in
pagina 1 di 11 caso di ferie/scioperi/malattie e fino a lunedì mattina successivo in cui i minori verranno riaccompagnati a scuola del padre o, in caso di ferie/scioperi/malattie in luogo da concordare;
una settimana durante le vacanze natalizie;
due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno;
3) la ricorrente abbandonerà la casa di assegnazione per andare ad abitare in luogo più vicino al suo posto di lavoro;
4) disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambi i figli minori l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat, oltre al 50% dell'assegno unico così come verosimilmente CP_ ricalcolato dall' ; 5) accertare l'insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e conseguentemente disporsi la corresponsione a suo favore di un assegno Pt_1 divorzile mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) con relativa rivalutazione Istat;
Per_ Per il resistente: 1) disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione paritetica alternata di settimana in settimana presso ciascun genitore;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ogni Per_ anno;
2)il Sig. provvederà al mantenimento diretto di ed , quando CP_1 Per_1
a lui assegnati, oltre a concorrere con la Sig.ra nella misura del 50% ciascuno Parte_2
alle spese straordinarie, come contemplate nel protocollo in vigore presso il Tribunale
Ordinario di Venezia;
l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti 3) la residenza dei figli minori non verrà modificata e gli stessi completeranno il loro ciclo di studio presso la Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); nel merito in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Sig. Giudice non ritenesse di adottare
l'affidamento condiviso con collocazione paritetica dei figli, il ricorrente chiede che vengano confermate le condizioni di separazione e non venga modificata la residenza dei figli minori, e che gli stessi completino il loro ciclo di studi presso la Scuola Primaria “Don Milani” di
PO (VE); sempre nel merito: rigettare ogni altra richiesta formulata dalla ricorrente
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni adottate in via temporanea e urgente dal Giudice delegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 13.04.23, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in data 01.06.13; che dal matrimonio CP_1
Per_ nascevano due figli: nato l'[...] ed il 13.09.17; che con decreto n.2097/22 Per_1
(R.N.G. 6978/21) il Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, che prevedevano, in particolare, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, la divisione dell'immobile adibito a casa familiare e l'assegnazione dell'unità più grande alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un contributo in favore dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva che la suddivisione dell'immobile adibito a casa coniugale non era stata di fatto attuata e continue erano le intromissioni del resistente nella sua zona di pertinenza, precisava di lavorare part time, come decoratrice in un negozio di artigianato a Venezia, con un reddito lordo annuo di € 2.000,00, mente il marito lavorava presso una ditta con un reddito lordo annuo di circa € 30.000,00, tanto premesso sul presupposto che la separazione si protraeva ininterrottamente che non vi era alcuna possibilità, né reciproca volontà di riconciliazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettera B, L. n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
01.06.2013 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nel registro degli Parte_2 CP_1 atti di matrimonio del Comune di PO;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli: ogni mese dell'anno per due fine settimana alternati, da venerdì all'uscita di scuola o mattina, dalle ore
9.00, in caso di ferie/scioperi/malattie e fino a lunedì mattina successivo in cui i minori verranno riaccompagnati a scuola del padre o, in caso di ferie/scioperi/malattie in luogo da concordare;
una settimana durante le vacanze natalizie;
due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno;
3) la ricorrente abbandonerà la casa di assegnazione per andare ad abitare in luogo più vicino al suo posto di lavoro;
4) disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambi i figli minori l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat, oltre al 50% dell'assegno unico così CP_ come verosimilmente ricalcolato dall' ; 5) accertare l'insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e conseguentemente disporsi la corresponsione a suo Pt_1 favore di un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) con relativa
pagina 3 di 11 rivalutazione Istat;
6) disporre la restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00=
(uncicimilacinquecento/00) arbitrariamente sottratti da parte del sig. dal conto di CP_1 quest'ultima nel corso del mese di agosto 2021. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale pur CP_1
non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse deduzioni, evidenziando nello specifico che : a) Il resistente è un metalmeccanico specializzato, lavora alle dipendenze della e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,0; b) La CP_3
Sig.ra lavora come commessa a Venezia, presso il negozio del suo nuovo Parte_2 compagno e convivente more uxorio, il Sig. e percepisce uno stipendio di € Controparte_4
8,00= all'ora; c) la casa familiare era stata effettivamente divisa e di fatto l'unica zona promiscua utilizzata da entrambe le parti era la lavanderia, contestando che vi fossero intromissioni del resistente nella zona assegnata alla ricorrente;
d) La Sig.ra nel Parte_3
mese di maggio 2023, comunicava al resistente, che si sarebbe trasferita a convivere more uxorio con il suo nuovo compagno, il Sig. a CA (VE), v. Cadore e) Controparte_4
che I figli allo stato, avevano mantenuto la residenza presso la casa coniugale a
PO (VE), ove vivono per parte della settimana frequentando la classe terza Per_1
Per_ della Scuola Primaria “Don Milani” ed la prima classe della medesima scuola;
tanto premesso, sul presupposto che fosse opportuno garantire tempi paritetici di permanenza dei minori presso entrambi i genitori, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) disporre l'affido Per_ condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1
alternata di settimana in settimana presso ciascun genitore;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
2)il Sig.
[...]
Per_
provvederà al mantenimento diretto di ed , quando a lui assegnati, oltre CP_1 Per_1
a concorrere con la Sig.ra nella misura del 50% ciascuno alle spese Parte_2
straordinarie, come contemplate nel protocollo in vigore presso il Tribunale Ordinario di
Venezia; l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti 3) la residenza dei figli minori non verrà modificata e gli stessi completeranno il loro ciclo di studio presso la
Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); nel merito in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Sig. Giudice non ritenesse di adottare l'affidamento condiviso
pagina 4 di 11 con collocazione paritetica dei figli, il ricorrente chiede che vengano confermate le condizioni di separazione e non venga modificata la residenza dei figli minori, e che gli stessi completino il loro ciclo di studi presso la Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); sempre nel merito: rigettare ogni altra richiesta formulata dalla ricorrente.
Sentite le parti all'udienza del 16.04.24, in cui la ricorrente chiedeva autorizzarsi il cambio di residenza dei minori ed il cambio dell'Istituto scolastico per l'anno successivo, il Giudice istruttore con ordinanza del 10.05.24 adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1. affida la prole a entrambi i genitori;
2. fissa la residenza dei minori presso la madre nel comune di attuale residenza in
CA, autorizzando il cambio di residenza e l'iscrizione a partire dall'anno scolastico
2024/2025 a istituti scolastici ivi presenti;
dispone allo scopo che la ricorrente comunichi al resistente l'indirizzo di attuale dimora della prole e il nuovo indirizzo di residenza, autorizzando allo scopo il deposito di una memoria informativa nel termine di giorni sette dalla comunicazione del presente provvedimento;
3. dispone che il diritto di visita del padre si svolga come concordato dalle parti nel giudizio di separazione, con la precisazione che la madre accompagnerà i figli da CA a
PO e il padre da PO a CA;
4. conferma il regime di contributo al mantenimento della prole (spese ordinarie e straordinarie) stabilito in sede di separazione;
All'udienza del 27.11.25, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c..
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
In particolare, risulta provato il titolo addotto a fondamento della stessa, vale a dire la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, poiché per come prescritto dalla citata norma, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (13.04.23) – dalla data del 15.02.22 dell'avvenuta pagina 5 di 11 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, per la separazione personale.
Inoltre, può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi del già citato art. 3 della legge n. 898/70.
2. Sull'assegno divorzile.
Nella disamina della presente domanda alcune considerazioni risultano assorbenti, nello specifico: 1) il fatto che la ricorrente abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio con il nuovo compagno, per come dalla medesima dichiarato all'udienza del 16.04.24, 2) nonché il breve lasso di tempo intercorso rispetto all'epoca della separazione in cui le parti, avevano rinunciato a reciproche pretese di carattere economico, dichiarandosi autosufficienti.
Quanto al primo profilo, si osserva in punto di diritto che: in tema di assegno divorzile,
l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno (cass. civ. 14256/22).
Invero, la funzione compensativa mira a riconoscere e ristorare il contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alla realizzazione della vita familiare durante il matrimonio, sacrificando magari le proprie aspirazioni professionali o lavorative, ma spetta tuttavia al coniuge che richiede l'assegno (o che ne chiede il mantenimento nonostante la nuova convivenza) allegare e provare in modo specifico di aver fornito un contributo tale da giustificare la componente compensativa dell'assegno.
A tal fine non è sufficiente una generica richiesta è necessario dimostrare il nesso causale tra i sacrifici fatti e la disparità economica post-matrimoniale.
Nel caso di specie alcuna allegazione specifica è stata fatta in tal senso dalla ricorrente, ragion per cui la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile non può trovare accoglimento.
3. Sull'affido e collocamento dei figli minori.
pagina 6 di 11 Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori, regime già adottato in sede di separazione e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
Quanto al collocamento dei figli, parte resistente ha chiesto disporsi il collocamento paritetico/alternato degli stessi, ma la richiesta non appare meritevole di accoglimento per le ragioni già correttamente individuate dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 10.05.24.
Va infatti considerato che le abitazioni delle parti sono distanti circa 30 Km, ragion per cui un collocamento di minori a settimane alterne nelle abitazioni di entrambi i genitori sarebbe destabilizzante per gli stessi, comportando un costante e defatigante pendolarismo , nonché distanza, nelle settimane che dimorano presso il padre, dai luoghi in cui frequentano la scuola e le attività extrascolastiche.
La madre, inoltre, è più libera da impegni lavorativi, lavorando solo dieci ore a settimana ed in grado quindi di garantire un accudimento piu' costante, fermo restando il diritto del padre a mantenere rapporti significativi con i minori attraverso l'esercizio del diritto di visita.
Quanto al diritto di visita non sono state sollevate contestazioni rispetto al regime stabilito nei provvedimenti provvisori, in cui, peraltro, si confermavano i provvedimenti assunti in sede di separazione che prevedevano: i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, i minori resteranno con il padre: dall'uscita di scuola alle ore 20.00 del martedì; a settimane alterne dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
il padre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale o quello
pagina 7 di 11 dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
Nei provvedimenti provvisori è stato precisato che la madre accompagnerà i figli da
CA a PO e il padre da PO a CA.
In ordine a detta regolamentazione non sono state sollevate contestazioni, se non da parte della madre con esclusivo riferimento alla sua difficoltà ad accompagnare i figli presso l'abitazione del padre, avendo il difensore della ricorrente chiesto all'udienza del 24.09.24 di abolire il turno infrasettimanale e di porre in capo al padre tutti i trasporti da e per CA.
Tale ultima richiesta non appare tuttavia meritevole di accoglimento, atteso che la privazione del turno infrasettimanale si tradurrebbe in un vulnus ingiustificato nel rapporto padre/figli, che dovrebbe essere idealmente caratterizzato da frequentazioni costanti, anche considerato che la scelta della madre di trasferirsi altrove è stata una scelta unilaterale, dovendosi quindi la stessa fare carico delle conseguenze, anche in termini di maggiori sforzi organizzativi al fine di garantire un significativo rapporto padre/figli. La stessa peraltro esercita un lavoro caratterizzato da una maggiore flessibilità, mentre il resistente termina il turno di lavoro alle
15.30.
Da ultimo si rileva che dalla relazione dei servizi sociali in atti del 24.02.25, non si evince che la nuova collocazione dei minori abbia avuto un impatto negativo sulla loro vita, emergendo piuttosto che la nuova dimora, oltre ad essere particolarmente decorosa è vicina alla nuova scuola, e che i ragazzi si stanno gradualmente e progressivamente inserendo nel nuovo Per_ tessuto sociale, avendo in particolare , registrato progressi in ambito socio-relazionale.
Va pertanto, disposto l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre e disciplinato il diritto di visita nei termini di cui all'ordinanza del 10.05.24.
4. Sul mantenimento dei figli
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
pagina 8 di 11 L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 600 (€ 300 per CP_5
ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia, misura concordata dalle parti in sede di separazione, confermata nei provvedimenti provvisori, su cui le parti non hanno sollevato contestazioni, chiedendo negli atti introduttivi la conferma di dette statuizioni.
5 Sulla domanda restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00. pagina 9 di 11 Sul punto va dichiarato il non luogo a provvedere, avendo l'istante nella memoria del 17.11.25 evidenziato che era stato siglato un accordo transattivo in ordine alla restituzione delle somme richieste, sottoscritto direttamente dalla sig.ra e dal sig. . Pt_1 CP_1
6 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01.06.13 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Dolo al n. CP_1 Parte_1
6, Parte II, Serie A, Anno 2013;
RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile;
DISPONE l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
DISPONE che tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, i minori resteranno con il padre: dall'uscita di scuola alle ore 20.00 del martedì; a settimane alterne dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
il padre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori, con la precisazione che la madre accompagnerà i figli da
CA a PO e il padre da PO a CA.
PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, CP_1 la somma mensile di € 600,00 (300,00 ciascuno), rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al
Tribunale di Venezia, mentre l'assegno unico sarà diviso al 50% dalle parti. pagina 10 di 11 DICHIARA non luogo a provvedere in ordine alla domanda restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00.
-SPESE COMPENSATE
- ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
Cosi deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell' 11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5210/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv GANDINI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO, presso il cui studio sito in Venezia Mestre, alla via Aleardi 41 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FALCO CP_1 C.F._2
PASCALE, presso il cui studio sito in Pianiga (VE), via Friuli Venezia Giulia n.8 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettera B, L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.06.2013 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 CP_1 del Comune di PO;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli: ogni mese dell'anno per due fine settimana alternati, da venerdì all'uscita di scuola o mattina, dalle ore 9.00, in
pagina 1 di 11 caso di ferie/scioperi/malattie e fino a lunedì mattina successivo in cui i minori verranno riaccompagnati a scuola del padre o, in caso di ferie/scioperi/malattie in luogo da concordare;
una settimana durante le vacanze natalizie;
due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno;
3) la ricorrente abbandonerà la casa di assegnazione per andare ad abitare in luogo più vicino al suo posto di lavoro;
4) disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambi i figli minori l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat, oltre al 50% dell'assegno unico così come verosimilmente CP_ ricalcolato dall' ; 5) accertare l'insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e conseguentemente disporsi la corresponsione a suo favore di un assegno Pt_1 divorzile mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) con relativa rivalutazione Istat;
Per_ Per il resistente: 1) disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione paritetica alternata di settimana in settimana presso ciascun genitore;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ogni Per_ anno;
2)il Sig. provvederà al mantenimento diretto di ed , quando CP_1 Per_1
a lui assegnati, oltre a concorrere con la Sig.ra nella misura del 50% ciascuno Parte_2
alle spese straordinarie, come contemplate nel protocollo in vigore presso il Tribunale
Ordinario di Venezia;
l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti 3) la residenza dei figli minori non verrà modificata e gli stessi completeranno il loro ciclo di studio presso la Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); nel merito in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Sig. Giudice non ritenesse di adottare
l'affidamento condiviso con collocazione paritetica dei figli, il ricorrente chiede che vengano confermate le condizioni di separazione e non venga modificata la residenza dei figli minori, e che gli stessi completino il loro ciclo di studi presso la Scuola Primaria “Don Milani” di
PO (VE); sempre nel merito: rigettare ogni altra richiesta formulata dalla ricorrente
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni adottate in via temporanea e urgente dal Giudice delegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
pagina 2 di 11 Con ricorso depositato in data 13.04.23, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in data 01.06.13; che dal matrimonio CP_1
Per_ nascevano due figli: nato l'[...] ed il 13.09.17; che con decreto n.2097/22 Per_1
(R.N.G. 6978/21) il Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, che prevedevano, in particolare, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, la divisione dell'immobile adibito a casa familiare e l'assegnazione dell'unità più grande alla madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un contributo in favore dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva che la suddivisione dell'immobile adibito a casa coniugale non era stata di fatto attuata e continue erano le intromissioni del resistente nella sua zona di pertinenza, precisava di lavorare part time, come decoratrice in un negozio di artigianato a Venezia, con un reddito lordo annuo di € 2.000,00, mente il marito lavorava presso una ditta con un reddito lordo annuo di circa € 30.000,00, tanto premesso sul presupposto che la separazione si protraeva ininterrottamente che non vi era alcuna possibilità, né reciproca volontà di riconciliazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lettera B, L. n.
898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
01.06.2013 tra la sig.ra ed il sig. e trascritto nel registro degli Parte_2 CP_1 atti di matrimonio del Comune di PO;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e diritto del padre di tenere con sé i figli: ogni mese dell'anno per due fine settimana alternati, da venerdì all'uscita di scuola o mattina, dalle ore
9.00, in caso di ferie/scioperi/malattie e fino a lunedì mattina successivo in cui i minori verranno riaccompagnati a scuola del padre o, in caso di ferie/scioperi/malattie in luogo da concordare;
una settimana durante le vacanze natalizie;
due giorni consecutivi durante le festività pasquali;
15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno;
3) la ricorrente abbandonerà la casa di assegnazione per andare ad abitare in luogo più vicino al suo posto di lavoro;
4) disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento di entrambi i figli minori l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice Istat, oltre al 50% dell'assegno unico così CP_ come verosimilmente ricalcolato dall' ; 5) accertare l'insussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra e conseguentemente disporsi la corresponsione a suo Pt_1 favore di un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00 (duecento/00) con relativa
pagina 3 di 11 rivalutazione Istat;
6) disporre la restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00=
(uncicimilacinquecento/00) arbitrariamente sottratti da parte del sig. dal conto di CP_1 quest'ultima nel corso del mese di agosto 2021. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale pur CP_1
non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse deduzioni, evidenziando nello specifico che : a) Il resistente è un metalmeccanico specializzato, lavora alle dipendenze della e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,0; b) La CP_3
Sig.ra lavora come commessa a Venezia, presso il negozio del suo nuovo Parte_2 compagno e convivente more uxorio, il Sig. e percepisce uno stipendio di € Controparte_4
8,00= all'ora; c) la casa familiare era stata effettivamente divisa e di fatto l'unica zona promiscua utilizzata da entrambe le parti era la lavanderia, contestando che vi fossero intromissioni del resistente nella zona assegnata alla ricorrente;
d) La Sig.ra nel Parte_3
mese di maggio 2023, comunicava al resistente, che si sarebbe trasferita a convivere more uxorio con il suo nuovo compagno, il Sig. a CA (VE), v. Cadore e) Controparte_4
che I figli allo stato, avevano mantenuto la residenza presso la casa coniugale a
PO (VE), ove vivono per parte della settimana frequentando la classe terza Per_1
Per_ della Scuola Primaria “Don Milani” ed la prima classe della medesima scuola;
tanto premesso, sul presupposto che fosse opportuno garantire tempi paritetici di permanenza dei minori presso entrambi i genitori, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) disporre l'affido Per_ condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica Per_1
alternata di settimana in settimana presso ciascun genitore;
metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
2)il Sig.
[...]
Per_
provvederà al mantenimento diretto di ed , quando a lui assegnati, oltre CP_1 Per_1
a concorrere con la Sig.ra nella misura del 50% ciascuno alle spese Parte_2
straordinarie, come contemplate nel protocollo in vigore presso il Tribunale Ordinario di
Venezia; l'assegno unico verrà suddiviso nella misura del 50% tra le parti 3) la residenza dei figli minori non verrà modificata e gli stessi completeranno il loro ciclo di studio presso la
Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); nel merito in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Sig. Giudice non ritenesse di adottare l'affidamento condiviso
pagina 4 di 11 con collocazione paritetica dei figli, il ricorrente chiede che vengano confermate le condizioni di separazione e non venga modificata la residenza dei figli minori, e che gli stessi completino il loro ciclo di studi presso la Scuola Primaria “Don Milani” di PO (VE); sempre nel merito: rigettare ogni altra richiesta formulata dalla ricorrente.
Sentite le parti all'udienza del 16.04.24, in cui la ricorrente chiedeva autorizzarsi il cambio di residenza dei minori ed il cambio dell'Istituto scolastico per l'anno successivo, il Giudice istruttore con ordinanza del 10.05.24 adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1. affida la prole a entrambi i genitori;
2. fissa la residenza dei minori presso la madre nel comune di attuale residenza in
CA, autorizzando il cambio di residenza e l'iscrizione a partire dall'anno scolastico
2024/2025 a istituti scolastici ivi presenti;
dispone allo scopo che la ricorrente comunichi al resistente l'indirizzo di attuale dimora della prole e il nuovo indirizzo di residenza, autorizzando allo scopo il deposito di una memoria informativa nel termine di giorni sette dalla comunicazione del presente provvedimento;
3. dispone che il diritto di visita del padre si svolga come concordato dalle parti nel giudizio di separazione, con la precisazione che la madre accompagnerà i figli da CA a
PO e il padre da PO a CA;
4. conferma il regime di contributo al mantenimento della prole (spese ordinarie e straordinarie) stabilito in sede di separazione;
All'udienza del 27.11.25, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c..
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
In particolare, risulta provato il titolo addotto a fondamento della stessa, vale a dire la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, poiché per come prescritto dalla citata norma, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (13.04.23) – dalla data del 15.02.22 dell'avvenuta pagina 5 di 11 comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, per la separazione personale.
Inoltre, può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi del già citato art. 3 della legge n. 898/70.
2. Sull'assegno divorzile.
Nella disamina della presente domanda alcune considerazioni risultano assorbenti, nello specifico: 1) il fatto che la ricorrente abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio con il nuovo compagno, per come dalla medesima dichiarato all'udienza del 16.04.24, 2) nonché il breve lasso di tempo intercorso rispetto all'epoca della separazione in cui le parti, avevano rinunciato a reciproche pretese di carattere economico, dichiarandosi autosufficienti.
Quanto al primo profilo, si osserva in punto di diritto che: in tema di assegno divorzile,
l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno (cass. civ. 14256/22).
Invero, la funzione compensativa mira a riconoscere e ristorare il contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alla realizzazione della vita familiare durante il matrimonio, sacrificando magari le proprie aspirazioni professionali o lavorative, ma spetta tuttavia al coniuge che richiede l'assegno (o che ne chiede il mantenimento nonostante la nuova convivenza) allegare e provare in modo specifico di aver fornito un contributo tale da giustificare la componente compensativa dell'assegno.
A tal fine non è sufficiente una generica richiesta è necessario dimostrare il nesso causale tra i sacrifici fatti e la disparità economica post-matrimoniale.
Nel caso di specie alcuna allegazione specifica è stata fatta in tal senso dalla ricorrente, ragion per cui la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile non può trovare accoglimento.
3. Sull'affido e collocamento dei figli minori.
pagina 6 di 11 Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori, regime già adottato in sede di separazione e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
Quanto al collocamento dei figli, parte resistente ha chiesto disporsi il collocamento paritetico/alternato degli stessi, ma la richiesta non appare meritevole di accoglimento per le ragioni già correttamente individuate dal Giudice Istruttore nell'ordinanza del 10.05.24.
Va infatti considerato che le abitazioni delle parti sono distanti circa 30 Km, ragion per cui un collocamento di minori a settimane alterne nelle abitazioni di entrambi i genitori sarebbe destabilizzante per gli stessi, comportando un costante e defatigante pendolarismo , nonché distanza, nelle settimane che dimorano presso il padre, dai luoghi in cui frequentano la scuola e le attività extrascolastiche.
La madre, inoltre, è più libera da impegni lavorativi, lavorando solo dieci ore a settimana ed in grado quindi di garantire un accudimento piu' costante, fermo restando il diritto del padre a mantenere rapporti significativi con i minori attraverso l'esercizio del diritto di visita.
Quanto al diritto di visita non sono state sollevate contestazioni rispetto al regime stabilito nei provvedimenti provvisori, in cui, peraltro, si confermavano i provvedimenti assunti in sede di separazione che prevedevano: i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, i minori resteranno con il padre: dall'uscita di scuola alle ore 20.00 del martedì; a settimane alterne dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
il padre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale o quello
pagina 7 di 11 dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
Nei provvedimenti provvisori è stato precisato che la madre accompagnerà i figli da
CA a PO e il padre da PO a CA.
In ordine a detta regolamentazione non sono state sollevate contestazioni, se non da parte della madre con esclusivo riferimento alla sua difficoltà ad accompagnare i figli presso l'abitazione del padre, avendo il difensore della ricorrente chiesto all'udienza del 24.09.24 di abolire il turno infrasettimanale e di porre in capo al padre tutti i trasporti da e per CA.
Tale ultima richiesta non appare tuttavia meritevole di accoglimento, atteso che la privazione del turno infrasettimanale si tradurrebbe in un vulnus ingiustificato nel rapporto padre/figli, che dovrebbe essere idealmente caratterizzato da frequentazioni costanti, anche considerato che la scelta della madre di trasferirsi altrove è stata una scelta unilaterale, dovendosi quindi la stessa fare carico delle conseguenze, anche in termini di maggiori sforzi organizzativi al fine di garantire un significativo rapporto padre/figli. La stessa peraltro esercita un lavoro caratterizzato da una maggiore flessibilità, mentre il resistente termina il turno di lavoro alle
15.30.
Da ultimo si rileva che dalla relazione dei servizi sociali in atti del 24.02.25, non si evince che la nuova collocazione dei minori abbia avuto un impatto negativo sulla loro vita, emergendo piuttosto che la nuova dimora, oltre ad essere particolarmente decorosa è vicina alla nuova scuola, e che i ragazzi si stanno gradualmente e progressivamente inserendo nel nuovo Per_ tessuto sociale, avendo in particolare , registrato progressi in ambito socio-relazionale.
Va pertanto, disposto l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre e disciplinato il diritto di visita nei termini di cui all'ordinanza del 10.05.24.
4. Sul mantenimento dei figli
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
pagina 8 di 11 L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 600 (€ 300 per CP_5
ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia, misura concordata dalle parti in sede di separazione, confermata nei provvedimenti provvisori, su cui le parti non hanno sollevato contestazioni, chiedendo negli atti introduttivi la conferma di dette statuizioni.
5 Sulla domanda restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00. pagina 9 di 11 Sul punto va dichiarato il non luogo a provvedere, avendo l'istante nella memoria del 17.11.25 evidenziato che era stato siglato un accordo transattivo in ordine alla restituzione delle somme richieste, sottoscritto direttamente dalla sig.ra e dal sig. . Pt_1 CP_1
6 Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01.06.13 tra
[...]
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Dolo al n. CP_1 Parte_1
6, Parte II, Serie A, Anno 2013;
RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile;
DISPONE l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
DISPONE che tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, i minori resteranno con il padre: dall'uscita di scuola alle ore 20.00 del martedì; a settimane alterne dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.30 della domenica;
il padre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori, con la precisazione che la madre accompagnerà i figli da
CA a PO e il padre da PO a CA.
PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, CP_1 la somma mensile di € 600,00 (300,00 ciascuno), rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al
Tribunale di Venezia, mentre l'assegno unico sarà diviso al 50% dalle parti. pagina 10 di 11 DICHIARA non luogo a provvedere in ordine alla domanda restituzione in favore della ricorrente di € 11.500,00.
-SPESE COMPENSATE
- ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
Cosi deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell' 11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
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