TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14793/2021
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14793/2021 tra
IN PROPRIO E N.Q. Parte_1
Controparte_1
ATTORE/I
e
“ Controparte_2 CP_3
[...]
CP_4 Controparte_5
CONVENUTI
INTELISANO LE IO
INTERVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. CAVALLARO GIOVANNI Parte_2
Per Controparte_2
“ l'avv. MILANA GIOVANNI.
[...] CP_3 Il Giudice provvede alla lettura delle conclusioni depositate che costituiscono parte integrante del presente atto.
All'esito il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14793/2021 promossa da:
IN PROPRIO E N.Q. di genitori del minore Parte_1
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'avv. CAVALLARO GIOVANNI ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CHIUSE LUNGHE 39 CATANIA
, IN PROPRIO E N.Q. di genitori del minore Controparte_1
( ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_3
difeso dall'avv. CAVALLARO GIOVANNI ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CHIUSE LUNGHE 39 CATANIA
ATTORE/I contro pagina 3 di 18 Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
in VIA CONTE RUGGERO, 6 CATANIA
– Dom.ti collettivamente ed Parte_3
impersonalmente in Via Damasco 34 – Giarre (CT)
CONVENUTO/I
(C.F. ), Parte_2 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Cavallaro Giovanni ed elettivamente domiciliato in presso il difensore.
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i Sigg.ri e , in Parte_1 Controparte_1
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
, adivano questo Tribunale assumendo: Parte_2
- che in data 25/08/2016, alle ore 17:00 circa, in Giarre, il minore
[...]
, percorreva con la propria bicicletta la via Cav. , da Parte_2 Per_1
nord verso sud, quando, all'altezza dei numeri civici 25-29, veniva colpito dall'autoveicolo Fiat Punto, targato BI 007248, di proprietà del sig.
[...]
e da quest'ultimo condotta;
CP_5
pagina 4 di 18 -Che, più precisamente, il conducente del suddetto autoveicolo, si immetteva nella corsia di marcia, uscendo dalla precedente sosta lungo la medesima via
Cav. , senza accorgersi della presenza del bambino, causandone la Per_1
caduta sul manto stradale;
- A causa delle diverse lesioni riportate con la caduta, il minore Parte_2
veniva trasportato in autoambulanza all'ospedale di Acireale e poi, trasportato dai genitori, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ove veniva diagnosticato
“trauma craniofacciale no commotivo, frattura agli incisivi superiori, escoriazioni multiple, trauma polso dx e sx, infrazione ossa nasali”, con prognosi di giorni 30;
- Che veniva altresì richiesta dai medici del pronto soccorso: visita otorinolarigoiatrica, visita presso il “centro ustioni” per i danni dermici
(escoriazioni/ustioni da asfalto) riportate al viso, alla mano dx e sx e alla spalla sx, con prognosi di giorni 15 e medicazioni in ambulatorio, nonché visita ortopedica ambulatoriale;
- Che a seguito dell'incidente, in data 08/05/2017 il minore era Parte_2
sottoposto ad esame psicodiagnostico in quanto il piccolo Parte_2
aveva sofferto di disturbi comportamentali per i quali era stato consultato lo psicologo specialista in psicoterapia dell'età evolutiva, il quale, previo esame psicodiagnostico eseguito in data 08/05/2017, aveva accertato la sussistenza di “disturbo post traumatico da stress”;
pagina 5 di 18 - Che a causa del trauma e della frattura degli incisivi superiori, erano stati riscontrati “postumi da trauma” come certificato dal medico odontoiatra del
24/01/2017;
- Che a causa del sinistro il medico chirurgo pediatra dott. effettuava Per_2
visite specialisitiche in data 22/11/2017 e in data 13/12/2017;
- Che con lettera racc. pec del 05/07/2017, il procuratore diffidava la società
presso cui l'autoveicolo Fiat risultava assicurato, richiedendo CP_3
l'integrale risarcimento dei danni subiti dal bambino Parte_2
;
[...]
- Che in data 27/09/2017 la società comunicava l'impossibilità di CP_3
eseguire la perizia dei mezzi coinvolti nel sinistro;
-Che in data 20/12/2017 la società comunicava la nomina del medico CP_3
legale per la valutazione dei danni subiti dal piccolo;
Parte_2
- Che la perizia medico-legale ha accertato danni fisici, con percentuale del
8%;
- Che la predetta perizia non teneva conto nè dei danni psichici che il sinistro aveva cagionato al minore, né dei danni e spese future quantificabili in
€10.000,00;
-Che in data 23/02/2018 la società era stata invitata a stipulare CP_3
convenzione di negoziazione assistita;
- Che al suddetto invito non era seguito alcun riscontro da parte della CP_3
pagina 6 di 18 Ritenendo che il sinistro de quo si fosse verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Controparte_5
Punto targato BI 007248, e che, pertanto, gli attori avessero pieno diritto ad ottenere l'accertamento dei fatti relativi al sinistro occorso in data
25/08/2016 e conseguentemente al risarcimento dei danni subiti dal minore
, chiedevano: Parte_2
accertare e dichiarare che il sinistro accaduto in data 25/08/2016 era da addebitare alla esclusiva responsabilità del sig. , nella Controparte_5
qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Punto, targato BI
007248 e, conseguentemente • Accertare che il minore Parte_2
a causa del sinistro aveva subito un'invalidità permanente pari all'13%
[...]
o altra percentuale maggiore o minore che l'ill.mo giudice riterrà congrua;
•
Condannare, il sig. , in solido con la società Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante P-T, al risarcimento, Controparte_7
in favore di parte attrice, di tutti i danni fisici e psichici, patrimoniali e non, subiti dal minore a causa del sinistro, quantificabili Parte_2
nella misura di € 50.000,00, sia a tiolo di danno biologico e d'immagine, sia a titolo di danni patrimoniali presenti e futuri, previo accertamento e riconoscimento del danno permanente subito, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, e/o altra maggior o minor somma che l'ill.mo riterrà congruo liquidare. Con vittoria di spese,
pagina 7 di 18 compensi ed onorari da distarsi ex art.93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
_______________________
Si costituiva in giudizio la quale, ritenuto CP_3
impugnativamente quanto dedotto e chiesto con l'atto di citazione, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto degli attori, sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al risarcimento del preteso, presunto danno. Difatti l sinistro Parte_2
per cui è causa si sarebbe verificato il 25/08/2016 e non sembrava fossero stati inviati nei termini previsti dall'art.2952 comma 2° cc, atti interruttivi della prescrizione e/o di messa in mora. Ed infatti, dallo stesso atto di citazione risultava che parte attrice aveva inviato un atto di diffida il 05/07/2017. Non risultavano, agli atti prodotti, ulteriori atti interruttivi della prescrizione o messa in mora. Risultava altresì agli atti che parte attrice aveva inviato a mezzo pec anche invito alla negoziazione assistita in data 23/02/2018, ma non risultava che tale atto fosse stato regolarmente ricevuto dalla , CP_3
atteso che parte attrice non aveva prodotto la copia di accettazione e ricezione da parte della della predetta pec. In ogni caso, dal 23/02/2018 CP_3
non risultavano altri atti di messa in mora, nè interruttivi della prescrizione ed essendo stato l'atto di citazione notificato nel 2021, l'azione era prescritta;
- altrettanto preliminarmente eccepiva che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , erano carenti Parte_2
pagina 8 di 18 di legittimazione attiva nei confronti della a richiedere il CP_3
risarcimento del danno asseritamente subito anche dal minore
[...]
e conseguentemente la era carente di Parte_2 CP_3
legittimazione passiva nei confronti di tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori sia in proprio che n.q. e ciò perchè non vi era prova che gli attori fossero in effetti i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
; Parte_2
- ritenuto che la domanda attrice era assolutamente infondata in fatto ed in diritto, non provata, inammissibile, improponibile e/o improcedibile;
-ritenuto tra l'altro che, non vi era prova che il sinistro per cui è causa si fosse verificato con le modalità descritte in citazione, a causa di una manovra di immissione nel flusso veicolare da sosta posta in essere dall'autovettura tg
BI007248 assicurata per la RCA con;
CP_3
- che, ricevuta la richiesta di risarcimento, la tempestivamente CP_3
provvedeva ad assegnare al sinistro il numero 740015354 ed a dare mandato a proprio accertatore per effettuare perizia di riscontro sull'autovettura assicurata e sulla bicicletta condotta il dì del sinistro dal minore
[...]
. Il fiduciario della compagnia inoltrava alla perizia Parte_2 CP_3
n. 17000903, nonchè relazione di consulenza nelle quali escludeva la sussistenza di compatibilità tra i danni presenti sull'autovettura garantita e quelli presenti sulla bicicletta.
pagina 9 di 18 La , quindi , appreso che il minore era CP_3 Parte_2
stato soccorso da unità del 118 provvedeva a richiedere tramite la
Eurodetective la richiesta di intervento dell'unità del 118 in soccorso del minore, richiesta di intervento che veniva trascritta dalla Eurodetective e che allegava, chiedendo di essere autorizzata al deposito in cancelleria del CD contenente la registrazione di intervento del 118 oggetto di trascrizione. Dalla trascrizione della richiesta di intervento nonchè dalle risultanze delle consulenze di riscontro sembrava che la caduta del minore fosse dovuta più ad una caduta autonoma che ad un sinistro stradale;
non sussisteva alcun nesso di causalità tra una presunta e non provata manovra posta in essere dall'autovettura tg BI007248 e la caduta dalla bicicletta del minore
[...]
e la non poteva essere tenuta ad alcun risarcimento Parte_2 CP_3
di alcun danno.
In ogni caso, senza recesso e salvo gravame, ove mai fosse stato provato il verificarsi del sinistro con le modalità descritte in citazione, doveva ritenersi, anche ai sensi dell'art.2054 cc, il prevalente o tuttalpiù l'eguale concorso di colpa del minore nel verificarsi del sinistro per cui è causa anche per la violazione del disposto di cui all'art.182 c.d.s. ;
- in ogni caso i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
pagina 10 di 18 - in ogni caso la non poteva essere tenuta al risarcimento del CP_3
presunto danno se non nei limiti dei massimali di legge e di polizza e con le franchigie ivi previste.
Contestava tutta la produzione avversaria e chiedeva:
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto degli attori, sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, al risarcimento del danno;
Parte_2
- conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori Parte_1
e anche n.q. a richiedere il risarcimento del
[...] Controparte_1
presunto, preteso danno asseritamente subito dal minore Parte_2
alla e conseguentemente ritenere e dichiarare la carenza di
[...] CP_3
legittimazione passiva della nei confronti di tutte le richieste CP_3
risarcitorie proposte dagli attori sia in proprio che n.q.;
- rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree avanzate nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata la domanda attorea;
- rigettare con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della;
CP_3
pagina 11 di 18 - ritenere e dichiarare che non vi era prova che il sinistro per cui è causa si fosse verificato con le modalità descritte in citazione e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova che il dì del presunto sinistro per cui è causa l'autovettura tg BI007248, assicurata per la RCA con , CP_3
avesse investito la bici condotta dal minore;
Parte_2
-conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori anche n.q. nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare che non vi era prova dei fatti narrati;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova della sussistenza del nesso di causalità tra una presunta manovra compiuta dall'autovettura tg BI007248 ed un presunto urto tra la bici e la predetta autovettura e la conseguente caduta sul selciato del minore e conseguentemente rigettare Parte_2
o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori anche n.q.nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare , in via subordinata, anche ai sensi dell'art.2054 cc, il prevalente o tuttalpiù l'eguale concorso di colpa del minore nel verificarsi del sinistro per cui è causa anche per la violazione del disposto di cui all'art.182
c.d.s. e conseguentemente liquidare il danno in misura effettivamente dovuta, tenendo conto del grado di colpa del minore nel verificarsi del sinistro;
pagina 12 di 18 - ritenere e dichiarare in ogni caso che tutti i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
_____________________
Date disposizioni per la conservazione del file audio, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
All'esito del deposito veniva ammessa la prova per testi di parte attrice ed i testi sentiti confermavano l'accaduto. Nelle more si costituiva personalmente , divenuto nelle more maggiorenne. Parte_2
Disposta la CTU, dopo vari rinvii era depositata la consulenza e, precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La prova per testi resa nel giudizio ha acclarato in maniera convincente la circostanza dell'accadimento del sinistro, della dinamica ed il fatto che il giovane abbia subito gravi danni dal sinistro de quo. Parte_2
Devesi rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori che, come provato dall'ISEE versato in atti e non contestato, risultano essere i genitori di . Peraltro il danneggiato, divenuto Parte_2
maggiorenne, si è costituito in proprio nel giudizio.
Devesi, altresì, rigettare l'eccezione di prescrizione. La risposta della compagnia versata in atti è datata 20/02/18 e l'azione è stata iniziata nel 2021,
pagina 13 di 18 con l'interruzione del termine prescrizionale, che non può essere considerato quello biennale. Difatti “deve essere rilevato che ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in anni cinque, salvo che il danno derivi dalla circolazione di veicoli ovvero da un fatto considerato dalla legge come reato. Nella prima ipotesi la norma dispone una prescrizione di anni due, mentre nella seconda ipotesi il termine di prescrizione coincide con quello, se più lungo, previsto per il reato medesimo. A tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione hanno fotografato i principi da applicare in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da circolazione di veicoli, quando l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato.
In particolare, secondo la Corte il termine più lungo si applica, ancorché il giudizio penale non sia iniziato per difetto di querela, anche all'azione di risarcimento del danno. Ciò in quanto la locuzione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. "se il fatto è considerato dalla legge come reato" non permette di interpretare la norma nel senso che il maggior termine di prescrizione sia da porre in relazione con la procedibilità del reato (cfr. Cass. Civ. S.U.
27337/2008; Cass. Civ. 6657/2011).
Sebbene in merito alle lesioni gravi o gravissime riportate a causa della circolazione dei veicoli il legislatore abbia previsto, nella legge 41/2016, una specifica fattispecie di reato,
l'illecito commesso … a danno di parte attrice configura la più generica fattispecie di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. secondo il quale commette il reato de quo chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione, con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583
c.p. allorquando le lesioni abbiano causato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un lasso di tempo superiore a giorni 40.
pagina 14 di 18 Atteso che l'invalidità temporanea totale dell'attore per come valutata anche dal CTU si è protratta per più di 40 giorni, configurandosi astrattamente il reato di lesioni gravi di cui al citato art 583 c.p., nella specie non può trovare applicazione la prescrizione biennale, ma, al contrario, quella più lunga di anni sei, come disposto dal comma terzo dell'art.
2947 c.c.” Tribunale Brindisi, 21/10/2020, n.1264.
Nel merito le circostanze dedotte sono state confermate dai testi sentiti.
Lo stesso soggetto che ha chiamato il 118, difatti, è stato sentito quale testimone ed ha confermato le circostanze.
Il danno subito dal minore, all'epoca di soli 12 anni, è stato ritenuto compatibile quale conseguenza del fatto denunciato ed è stato così quantificato dal CTU, secondo un criterio di indagine che questo giudice fa proprio:
“- l'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 20 (venti) -periodo delle prime cure in Ospedale, delle medicazioni effettuate in regime ambulatoriale, delle prime cure ed accertamenti odontoiatrici-: durante tale periodo il periziato non ha potuto attendere a gran parte delle sue ordinarie occupazioni lavorative - scolastiche ed extrascolastiche - ludiche;
ha fatto seguito: una -inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) - periodo durante il quale il periziato ha proseguito la convalescenza a casa per il riposo, la terapia medica, le cure ed i controlli clinici odontoiatrici e non è stato in grado di attendere in buona parte delle sue ordinarie occupazioni;
ha fatto seguito una -inabilità temporanea parziale al 25% di altri giorni 20 (venti)
- periodo ancora successivo di convalescenza per il recupero psico1fisico e per il percorso psicoterapeutico riabilitativo, necessario per il recupero psichico derivato dalle lesioni subite,
pagina 15 di 18 durante il quale il p. ha gradualmente recuperato la capacità di attendere alle proprie ed abituali occupazioni;
…”
“i suddetti postumi, tenuto conto dei vari riferimenti tabellari suddetti, applicando il criterio analogico e considerando la coesistenza delle piccole menomazioni derivate, determinano un danno biologico valutabile globalmente nella misura del 9% (nove per cento) rispetto alla totale.”
“Riguardo la congruità delle spese sanitarie sostenute e documentate, sulla base di quanto allegato, il totale delle spese sanitarie sostenute, elencate e ritenute congrue, ammonta ad € 647,30 (Euro seicentoquarantasette,30).”
“Nel contempo, si precisa che, relativamente ai postumi accertati, per quanto documentato tramite preventivo, si ravvisa la necessità di ulteriori cure e relative spese odontoiatriche, considerata anche la ripetibilità delle protesi, per un importo di € 14.800,00
(Euro quattordimilaottocento,00)”.
La quantificazione del superiore danno, che viene fatta alla luce delle tabelle di Milano del 2016, anno di accadimento del sinistro, con riferimento ad un soggetto di 12 anni, è la seguente:
Danno Biologico € 16.196,64; ITP 20 gg. al 75% € 691,50; ITP 20 gg. al 50% € 461,00; ITP 20 gg. al 25% € 230,50. Spese Mediche riconosciute €
647.30. Spese mediche future € 14.800,00, per un totale di € 33.026,94.
Tutte le superiori somme, ad eccezione delle spese mediche future, vanno rivalutate dal sinistro alla presente sentenza. Sul totale decorrono dalla sentenza interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Le spese mediche future, invece, non vanno rivalutate, essendo state stimate alla data odierna.
Sulle stesse spettano interessi e rivalutazione solo a decorrere dalla sentenza.
pagina 16 di 18 Le superiori somme vanno liquidate a e gravano a Parte_2
carico solidale dei convenuti. Devesi rigettare, difatti, la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa dedotto dalla convenuta in quanto, dalla dinamica del sinistro, non è dato desumere alcuna colpa del danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro del 25/08/2016 si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili al conducente della Fiat Punto tg. BI007248 di proprietà di ed assicurata da Controparte_5 CP_3
2) Conseguentemente condanna i convenuti, in solido, al pagamento, nei confronti di di € 33.026,94, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva.
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali, come liquidate in parte motiva, che distrae a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4) Gravano a carico dei convenuti anche le spese di CTU.
pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 28/01/25
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 18 di 18
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14793/2021 tra
IN PROPRIO E N.Q. Parte_1
Controparte_1
ATTORE/I
e
“ Controparte_2 CP_3
[...]
CP_4 Controparte_5
CONVENUTI
INTELISANO LE IO
INTERVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. CAVALLARO GIOVANNI Parte_2
Per Controparte_2
“ l'avv. MILANA GIOVANNI.
[...] CP_3 Il Giudice provvede alla lettura delle conclusioni depositate che costituiscono parte integrante del presente atto.
All'esito il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro
pagina 2 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14793/2021 promossa da:
IN PROPRIO E N.Q. di genitori del minore Parte_1
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'avv. CAVALLARO GIOVANNI ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CHIUSE LUNGHE 39 CATANIA
, IN PROPRIO E N.Q. di genitori del minore Controparte_1
( ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_3
difeso dall'avv. CAVALLARO GIOVANNI ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CHIUSE LUNGHE 39 CATANIA
ATTORE/I contro pagina 3 di 18 Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
in VIA CONTE RUGGERO, 6 CATANIA
– Dom.ti collettivamente ed Parte_3
impersonalmente in Via Damasco 34 – Giarre (CT)
CONVENUTO/I
(C.F. ), Parte_2 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Cavallaro Giovanni ed elettivamente domiciliato in presso il difensore.
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i Sigg.ri e , in Parte_1 Controparte_1
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
, adivano questo Tribunale assumendo: Parte_2
- che in data 25/08/2016, alle ore 17:00 circa, in Giarre, il minore
[...]
, percorreva con la propria bicicletta la via Cav. , da Parte_2 Per_1
nord verso sud, quando, all'altezza dei numeri civici 25-29, veniva colpito dall'autoveicolo Fiat Punto, targato BI 007248, di proprietà del sig.
[...]
e da quest'ultimo condotta;
CP_5
pagina 4 di 18 -Che, più precisamente, il conducente del suddetto autoveicolo, si immetteva nella corsia di marcia, uscendo dalla precedente sosta lungo la medesima via
Cav. , senza accorgersi della presenza del bambino, causandone la Per_1
caduta sul manto stradale;
- A causa delle diverse lesioni riportate con la caduta, il minore Parte_2
veniva trasportato in autoambulanza all'ospedale di Acireale e poi, trasportato dai genitori, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ove veniva diagnosticato
“trauma craniofacciale no commotivo, frattura agli incisivi superiori, escoriazioni multiple, trauma polso dx e sx, infrazione ossa nasali”, con prognosi di giorni 30;
- Che veniva altresì richiesta dai medici del pronto soccorso: visita otorinolarigoiatrica, visita presso il “centro ustioni” per i danni dermici
(escoriazioni/ustioni da asfalto) riportate al viso, alla mano dx e sx e alla spalla sx, con prognosi di giorni 15 e medicazioni in ambulatorio, nonché visita ortopedica ambulatoriale;
- Che a seguito dell'incidente, in data 08/05/2017 il minore era Parte_2
sottoposto ad esame psicodiagnostico in quanto il piccolo Parte_2
aveva sofferto di disturbi comportamentali per i quali era stato consultato lo psicologo specialista in psicoterapia dell'età evolutiva, il quale, previo esame psicodiagnostico eseguito in data 08/05/2017, aveva accertato la sussistenza di “disturbo post traumatico da stress”;
pagina 5 di 18 - Che a causa del trauma e della frattura degli incisivi superiori, erano stati riscontrati “postumi da trauma” come certificato dal medico odontoiatra del
24/01/2017;
- Che a causa del sinistro il medico chirurgo pediatra dott. effettuava Per_2
visite specialisitiche in data 22/11/2017 e in data 13/12/2017;
- Che con lettera racc. pec del 05/07/2017, il procuratore diffidava la società
presso cui l'autoveicolo Fiat risultava assicurato, richiedendo CP_3
l'integrale risarcimento dei danni subiti dal bambino Parte_2
;
[...]
- Che in data 27/09/2017 la società comunicava l'impossibilità di CP_3
eseguire la perizia dei mezzi coinvolti nel sinistro;
-Che in data 20/12/2017 la società comunicava la nomina del medico CP_3
legale per la valutazione dei danni subiti dal piccolo;
Parte_2
- Che la perizia medico-legale ha accertato danni fisici, con percentuale del
8%;
- Che la predetta perizia non teneva conto nè dei danni psichici che il sinistro aveva cagionato al minore, né dei danni e spese future quantificabili in
€10.000,00;
-Che in data 23/02/2018 la società era stata invitata a stipulare CP_3
convenzione di negoziazione assistita;
- Che al suddetto invito non era seguito alcun riscontro da parte della CP_3
pagina 6 di 18 Ritenendo che il sinistro de quo si fosse verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Controparte_5
Punto targato BI 007248, e che, pertanto, gli attori avessero pieno diritto ad ottenere l'accertamento dei fatti relativi al sinistro occorso in data
25/08/2016 e conseguentemente al risarcimento dei danni subiti dal minore
, chiedevano: Parte_2
accertare e dichiarare che il sinistro accaduto in data 25/08/2016 era da addebitare alla esclusiva responsabilità del sig. , nella Controparte_5
qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Fiat Punto, targato BI
007248 e, conseguentemente • Accertare che il minore Parte_2
a causa del sinistro aveva subito un'invalidità permanente pari all'13%
[...]
o altra percentuale maggiore o minore che l'ill.mo giudice riterrà congrua;
•
Condannare, il sig. , in solido con la società Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante P-T, al risarcimento, Controparte_7
in favore di parte attrice, di tutti i danni fisici e psichici, patrimoniali e non, subiti dal minore a causa del sinistro, quantificabili Parte_2
nella misura di € 50.000,00, sia a tiolo di danno biologico e d'immagine, sia a titolo di danni patrimoniali presenti e futuri, previo accertamento e riconoscimento del danno permanente subito, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento del sinistro fino all'effettivo soddisfo, e/o altra maggior o minor somma che l'ill.mo riterrà congruo liquidare. Con vittoria di spese,
pagina 7 di 18 compensi ed onorari da distarsi ex art.93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
_______________________
Si costituiva in giudizio la quale, ritenuto CP_3
impugnativamente quanto dedotto e chiesto con l'atto di citazione, eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto degli attori, sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, al risarcimento del preteso, presunto danno. Difatti l sinistro Parte_2
per cui è causa si sarebbe verificato il 25/08/2016 e non sembrava fossero stati inviati nei termini previsti dall'art.2952 comma 2° cc, atti interruttivi della prescrizione e/o di messa in mora. Ed infatti, dallo stesso atto di citazione risultava che parte attrice aveva inviato un atto di diffida il 05/07/2017. Non risultavano, agli atti prodotti, ulteriori atti interruttivi della prescrizione o messa in mora. Risultava altresì agli atti che parte attrice aveva inviato a mezzo pec anche invito alla negoziazione assistita in data 23/02/2018, ma non risultava che tale atto fosse stato regolarmente ricevuto dalla , CP_3
atteso che parte attrice non aveva prodotto la copia di accettazione e ricezione da parte della della predetta pec. In ogni caso, dal 23/02/2018 CP_3
non risultavano altri atti di messa in mora, nè interruttivi della prescrizione ed essendo stato l'atto di citazione notificato nel 2021, l'azione era prescritta;
- altrettanto preliminarmente eccepiva che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , erano carenti Parte_2
pagina 8 di 18 di legittimazione attiva nei confronti della a richiedere il CP_3
risarcimento del danno asseritamente subito anche dal minore
[...]
e conseguentemente la era carente di Parte_2 CP_3
legittimazione passiva nei confronti di tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori sia in proprio che n.q. e ciò perchè non vi era prova che gli attori fossero in effetti i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
; Parte_2
- ritenuto che la domanda attrice era assolutamente infondata in fatto ed in diritto, non provata, inammissibile, improponibile e/o improcedibile;
-ritenuto tra l'altro che, non vi era prova che il sinistro per cui è causa si fosse verificato con le modalità descritte in citazione, a causa di una manovra di immissione nel flusso veicolare da sosta posta in essere dall'autovettura tg
BI007248 assicurata per la RCA con;
CP_3
- che, ricevuta la richiesta di risarcimento, la tempestivamente CP_3
provvedeva ad assegnare al sinistro il numero 740015354 ed a dare mandato a proprio accertatore per effettuare perizia di riscontro sull'autovettura assicurata e sulla bicicletta condotta il dì del sinistro dal minore
[...]
. Il fiduciario della compagnia inoltrava alla perizia Parte_2 CP_3
n. 17000903, nonchè relazione di consulenza nelle quali escludeva la sussistenza di compatibilità tra i danni presenti sull'autovettura garantita e quelli presenti sulla bicicletta.
pagina 9 di 18 La , quindi , appreso che il minore era CP_3 Parte_2
stato soccorso da unità del 118 provvedeva a richiedere tramite la
Eurodetective la richiesta di intervento dell'unità del 118 in soccorso del minore, richiesta di intervento che veniva trascritta dalla Eurodetective e che allegava, chiedendo di essere autorizzata al deposito in cancelleria del CD contenente la registrazione di intervento del 118 oggetto di trascrizione. Dalla trascrizione della richiesta di intervento nonchè dalle risultanze delle consulenze di riscontro sembrava che la caduta del minore fosse dovuta più ad una caduta autonoma che ad un sinistro stradale;
non sussisteva alcun nesso di causalità tra una presunta e non provata manovra posta in essere dall'autovettura tg BI007248 e la caduta dalla bicicletta del minore
[...]
e la non poteva essere tenuta ad alcun risarcimento Parte_2 CP_3
di alcun danno.
In ogni caso, senza recesso e salvo gravame, ove mai fosse stato provato il verificarsi del sinistro con le modalità descritte in citazione, doveva ritenersi, anche ai sensi dell'art.2054 cc, il prevalente o tuttalpiù l'eguale concorso di colpa del minore nel verificarsi del sinistro per cui è causa anche per la violazione del disposto di cui all'art.182 c.d.s. ;
- in ogni caso i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
pagina 10 di 18 - in ogni caso la non poteva essere tenuta al risarcimento del CP_3
presunto danno se non nei limiti dei massimali di legge e di polizza e con le franchigie ivi previste.
Contestava tutta la produzione avversaria e chiedeva:
- ritenere e dichiarare prescritto il presunto diritto degli attori, sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, al risarcimento del danno;
Parte_2
- conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori Parte_1
e anche n.q. a richiedere il risarcimento del
[...] Controparte_1
presunto, preteso danno asseritamente subito dal minore Parte_2
alla e conseguentemente ritenere e dichiarare la carenza di
[...] CP_3
legittimazione passiva della nei confronti di tutte le richieste CP_3
risarcitorie proposte dagli attori sia in proprio che n.q.;
- rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree avanzate nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata la domanda attorea;
- rigettare con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande attoree proposte nei confronti della;
CP_3
pagina 11 di 18 - ritenere e dichiarare che non vi era prova che il sinistro per cui è causa si fosse verificato con le modalità descritte in citazione e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova che il dì del presunto sinistro per cui è causa l'autovettura tg BI007248, assicurata per la RCA con , CP_3
avesse investito la bici condotta dal minore;
Parte_2
-conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori anche n.q. nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare che non vi era prova dei fatti narrati;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova della sussistenza del nesso di causalità tra una presunta manovra compiuta dall'autovettura tg BI007248 ed un presunto urto tra la bici e la predetta autovettura e la conseguente caduta sul selciato del minore e conseguentemente rigettare Parte_2
o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori anche n.q.nei confronti della;
CP_3
- ritenere e dichiarare , in via subordinata, anche ai sensi dell'art.2054 cc, il prevalente o tuttalpiù l'eguale concorso di colpa del minore nel verificarsi del sinistro per cui è causa anche per la violazione del disposto di cui all'art.182
c.d.s. e conseguentemente liquidare il danno in misura effettivamente dovuta, tenendo conto del grado di colpa del minore nel verificarsi del sinistro;
pagina 12 di 18 - ritenere e dichiarare in ogni caso che tutti i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
_____________________
Date disposizioni per la conservazione del file audio, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
All'esito del deposito veniva ammessa la prova per testi di parte attrice ed i testi sentiti confermavano l'accaduto. Nelle more si costituiva personalmente , divenuto nelle more maggiorenne. Parte_2
Disposta la CTU, dopo vari rinvii era depositata la consulenza e, precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La prova per testi resa nel giudizio ha acclarato in maniera convincente la circostanza dell'accadimento del sinistro, della dinamica ed il fatto che il giovane abbia subito gravi danni dal sinistro de quo. Parte_2
Devesi rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori che, come provato dall'ISEE versato in atti e non contestato, risultano essere i genitori di . Peraltro il danneggiato, divenuto Parte_2
maggiorenne, si è costituito in proprio nel giudizio.
Devesi, altresì, rigettare l'eccezione di prescrizione. La risposta della compagnia versata in atti è datata 20/02/18 e l'azione è stata iniziata nel 2021,
pagina 13 di 18 con l'interruzione del termine prescrizionale, che non può essere considerato quello biennale. Difatti “deve essere rilevato che ex art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno si prescrive in anni cinque, salvo che il danno derivi dalla circolazione di veicoli ovvero da un fatto considerato dalla legge come reato. Nella prima ipotesi la norma dispone una prescrizione di anni due, mentre nella seconda ipotesi il termine di prescrizione coincide con quello, se più lungo, previsto per il reato medesimo. A tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione hanno fotografato i principi da applicare in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da circolazione di veicoli, quando l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato.
In particolare, secondo la Corte il termine più lungo si applica, ancorché il giudizio penale non sia iniziato per difetto di querela, anche all'azione di risarcimento del danno. Ciò in quanto la locuzione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. "se il fatto è considerato dalla legge come reato" non permette di interpretare la norma nel senso che il maggior termine di prescrizione sia da porre in relazione con la procedibilità del reato (cfr. Cass. Civ. S.U.
27337/2008; Cass. Civ. 6657/2011).
Sebbene in merito alle lesioni gravi o gravissime riportate a causa della circolazione dei veicoli il legislatore abbia previsto, nella legge 41/2016, una specifica fattispecie di reato,
l'illecito commesso … a danno di parte attrice configura la più generica fattispecie di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p. secondo il quale commette il reato de quo chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione, con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583
c.p. allorquando le lesioni abbiano causato una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un lasso di tempo superiore a giorni 40.
pagina 14 di 18 Atteso che l'invalidità temporanea totale dell'attore per come valutata anche dal CTU si è protratta per più di 40 giorni, configurandosi astrattamente il reato di lesioni gravi di cui al citato art 583 c.p., nella specie non può trovare applicazione la prescrizione biennale, ma, al contrario, quella più lunga di anni sei, come disposto dal comma terzo dell'art.
2947 c.c.” Tribunale Brindisi, 21/10/2020, n.1264.
Nel merito le circostanze dedotte sono state confermate dai testi sentiti.
Lo stesso soggetto che ha chiamato il 118, difatti, è stato sentito quale testimone ed ha confermato le circostanze.
Il danno subito dal minore, all'epoca di soli 12 anni, è stato ritenuto compatibile quale conseguenza del fatto denunciato ed è stato così quantificato dal CTU, secondo un criterio di indagine che questo giudice fa proprio:
“- l'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 20 (venti) -periodo delle prime cure in Ospedale, delle medicazioni effettuate in regime ambulatoriale, delle prime cure ed accertamenti odontoiatrici-: durante tale periodo il periziato non ha potuto attendere a gran parte delle sue ordinarie occupazioni lavorative - scolastiche ed extrascolastiche - ludiche;
ha fatto seguito: una -inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) - periodo durante il quale il periziato ha proseguito la convalescenza a casa per il riposo, la terapia medica, le cure ed i controlli clinici odontoiatrici e non è stato in grado di attendere in buona parte delle sue ordinarie occupazioni;
ha fatto seguito una -inabilità temporanea parziale al 25% di altri giorni 20 (venti)
- periodo ancora successivo di convalescenza per il recupero psico1fisico e per il percorso psicoterapeutico riabilitativo, necessario per il recupero psichico derivato dalle lesioni subite,
pagina 15 di 18 durante il quale il p. ha gradualmente recuperato la capacità di attendere alle proprie ed abituali occupazioni;
…”
“i suddetti postumi, tenuto conto dei vari riferimenti tabellari suddetti, applicando il criterio analogico e considerando la coesistenza delle piccole menomazioni derivate, determinano un danno biologico valutabile globalmente nella misura del 9% (nove per cento) rispetto alla totale.”
“Riguardo la congruità delle spese sanitarie sostenute e documentate, sulla base di quanto allegato, il totale delle spese sanitarie sostenute, elencate e ritenute congrue, ammonta ad € 647,30 (Euro seicentoquarantasette,30).”
“Nel contempo, si precisa che, relativamente ai postumi accertati, per quanto documentato tramite preventivo, si ravvisa la necessità di ulteriori cure e relative spese odontoiatriche, considerata anche la ripetibilità delle protesi, per un importo di € 14.800,00
(Euro quattordimilaottocento,00)”.
La quantificazione del superiore danno, che viene fatta alla luce delle tabelle di Milano del 2016, anno di accadimento del sinistro, con riferimento ad un soggetto di 12 anni, è la seguente:
Danno Biologico € 16.196,64; ITP 20 gg. al 75% € 691,50; ITP 20 gg. al 50% € 461,00; ITP 20 gg. al 25% € 230,50. Spese Mediche riconosciute €
647.30. Spese mediche future € 14.800,00, per un totale di € 33.026,94.
Tutte le superiori somme, ad eccezione delle spese mediche future, vanno rivalutate dal sinistro alla presente sentenza. Sul totale decorrono dalla sentenza interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Le spese mediche future, invece, non vanno rivalutate, essendo state stimate alla data odierna.
Sulle stesse spettano interessi e rivalutazione solo a decorrere dalla sentenza.
pagina 16 di 18 Le superiori somme vanno liquidate a e gravano a Parte_2
carico solidale dei convenuti. Devesi rigettare, difatti, la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa dedotto dalla convenuta in quanto, dalla dinamica del sinistro, non è dato desumere alcuna colpa del danneggiato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro del 25/08/2016 si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili al conducente della Fiat Punto tg. BI007248 di proprietà di ed assicurata da Controparte_5 CP_3
2) Conseguentemente condanna i convenuti, in solido, al pagamento, nei confronti di di € 33.026,94, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva.
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali, come liquidate in parte motiva, che distrae a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
4) Gravano a carico dei convenuti anche le spese di CTU.
pagina 17 di 18 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 28/01/25
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 18 di 18