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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
Viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 720/2022 promossa da:
) domiciliata in Sondrio (SO) Parte_1 C.F._1
in Via Vanoni n. 3, presso lo studio dell'Avv. ROSSELLA SCLAVI, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di P.IVA_2 quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1,
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione esecuzione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio a) preliminarmente ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 emessa dall' Controparte_2
e notificata alla sig. in data 10/05/2022, per i motivi indicati
[...] Parte_1 in narrativa;
b) nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 emessa dall' e notificata alla Controparte_2
pagina 2 di 7 sig.ra in data 10/05/2022, dichiarando che la Parte_1 Controparte_3
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente.
[...]
In via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che:
1. la signora il 25.12.2019 ospitava a casa la sorella ed Pt_1 Parte_2 il di lei compagno;
Controparte_4
2. il giorno 25.12.2019 la ricorrente era uscita di casa senza macchina lasciando le chiavi in fondo ad un cassetto in camera;
3. nessuno in casa sapeva dove fossero le chiavi della macchina;
4. la ricorrente quel giorno, come in passato, aveva ribadito di essere contraria a che qualcun altro, oltre lei, guidasse la sua auto;
5. nessuno in casa era conoscenza che all' avessero ritirato la patente;
CP_4
6. all'atto della contestazione l' affermò di avere preso in uso il veicolo senza il CP_4 consenso della proprietaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta opposta Controparte_1
[...]
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale citando in giudizio e Controparte_1 proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2 pagamento n. 068 2022 0004687633001 emessa dall' Controparte_5 per crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada.
L'attrice in particolare deduceva: che è proprietaria Pt_1 Parte_1 dell'autovettura Ford Focus targata BKH88KW; che il giorno 25/12/2019, nel tardo pomeriggio, si assentava da casa propria per svolgere delle commissioni;
Parte_1 poco dopo, mentre la signora non era presente, il sig. , che quel giorno era Controparte_4 suo ospite nella casa in cui all'epoca risiedeva, prelevava le chiavi della Parte_1 macchina che si trovavano in casa e si metteva alla guida dell'auto della Parte_1 il tutto all'insaputa e contro il volere della stessa;
che alle ore 19.30 del giorno 25/12/2019
a Piateda (SO) in Via Roma, il sig. veniva fermato dagli agenti dei Carabinieri di CP_4
Ponte in Valtellina che redigevano verbale di contestazione per la violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada per aver circolato senza la patente di guida e conseguentemente gli comminavano sanzione pari ad € 5.110,00; che al sig. era CP_4
pagina 3 di 7 stata revocata la patente di guida con provvedimento del Prefetto di avente CP_1 protocollo 44642/2019/area III/patenti del 01/10/2019, notificata in data 02/10/2019; che la sera del fatto, la sig.ra veniva contattata telefonicamente dai Carabinieri Parte_1 che le comunicavano quanto accaduto e la invitavano a recarsi in Centrale per recuperare il veicolo e sottoscrivere - in qualità di proprietaria del veicolo nonché obbligata in solido - il verbale di contestazione fatto al sig. . Alla signora non fu però consegnata la copia CP_4 del verbale rilasciata al solo , la predetta copia è stata rilasciata dai carabinieri di CP_4
Ponte in Valtellina soltanto dopo la notifica della cartella quando la ricorrente si è recata presso la stazione dei Carabinieri per chieder informazioni. in quella circostanza la sig.ra dichiarava di essere ignara della posizione del trasgressore e il sig. Parte_1
, del canto suo, ammetteva di aver preso il veicolo senza il consenso della CP_4 proprietaria;
che la sig.ra non denunciò mai il sig. per aver Parte_1 CP_4 preso l'auto senza il proprio consenso, perché all'epoca lo stesso era il compagno della sorella della sig. la sig.ra , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
17/02/1990; 8) il sig. non ha mai provveduto al pagamento della sanzione di € CP_4
5.110,00; che di conseguenza, in data 10/05/2022, l' CP_2 Controparte_2 notificava all'istante cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 con la quale ingiungeva alla stessa il pagamento della somma complessiva di € 19.934,88 per contravvenzione al Codice della Strada effettuata dal sig. ed elevata dagli Controparte_4 agenti dei Carabinieri di il 25/12/2019; che nel caso di specie non sussiste la CP_1 responsabilità solidale del proprietario con il trasgressore ex art. 196 del Codice della
Strada, unitamente all'art. 6 della L. 689/1981, considerato che la cosa è stata usata contro la volontà della prima.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 inammissibile, non avendo l'attrice esperito la procedura di opposizione all'ordinanza ingiunzione e comunque infondata.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria e assegnata temporaneamente la causa a diverso giudice, la causa veniva poi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20/5/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1. Deve essere accolta l'eccepita inammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione laddove fondata esclusivamente su una contestazione di merito relativa all'insussistenza dei presupposti per l'erogazione della sanzione oggetto di causa, per aver il trasgressore utilizzato la vettura contro la volontà della proprietaria.
Si osserva infatti come in sede di opposizione all'esecuzione sia possibile sostanzialmente mettere in discussione la mancata notifica delle sanzioni applicate e racchiuse nelle cartelle esattoriali, l'opposizione delle quali resta disciplinata dal rito previsto per l'opposizione alle sanzioni amministrative, avendo per oggetto il merito della pretesa amministrativa.
pagina 4 di 7 2. A conferma di tale interpretazione si richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciando su diverso tema, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato un principio di diritto in base al quale: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/9/2017; successivamente, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018).
Invero con tale pronuncia è stato risolto un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S., per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 16282 del 4/8/2016;
Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/1/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. "recuperatoria" in senso ampio regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 - rectius, attualmente, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 -, atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza-ingiunzione di pagamento. (Cfr. anche,
Cass., Sez. 3 -, n. 16282 del 4/8/2016).
3. Da tale statuizione si deduce, per quanto di interesse nella presente sede, che le procedure di opposizione all'esecuzione e opposizione alla sanzione amministrativa sono due rimedi alternativi e non sovrapponibili, laddove “fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo” ossia nella procedura appositamente prevista dall'ordinamento dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 in luogo dell'opposizione all'esecuzione a cui è relegata la contestazione altra e diversa, da qui il senso di consentire la procedura
“recuperatoria” nel caso di omessa notifica.
4. Invero solo con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario in cui il sindacato del giudice si svolge sul rapporto, ossia sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle pagina 5 di 7 forme ed all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una determinata prestazione patrimoniale, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge. In sostanza il giudice dell'opposizione è chiamato a verificare il fondamento della pretesa dell'amministrazione e nel relativo giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (Cass. civ. Sez. 1, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. 3, 15.04.1999, n. 374).
5. Nella specie parte attrice ha riversato in sede di opposizione all'esecuzione la contestazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui gli è stato intimato il pagamento con la cartella di pagamento opposta, senza dedurre alcun vizio della cartella in questione e della procedura di riscossione, nonché l'avvenuta decadenza dal diritto alla riscossione stessa.
Per queste ragioni la domanda dovrebbe qualificarsi come opposizione alla sanzione amministrativa e non opposizione all'esecuzione.
Tuttavia non è stata eccepita alcuna tardività nella conoscenza della sanzione amministrativa comunicata in data 25/12/2019 e sottoscritta dall'attrice.
Si rammenta peraltro che “in tema di infrazione al codice della strada e relativa contestazione, la sottoscrizione dell'atto, con il quale l'interessato dichiara non solo di aver preso visione del verbale, ma indica anche chi fosse alla guida al momento della infrazione, senza alcuna riserva o contestazione relativa alla infrazione contestata, può ritenersi equivalente alla notificazione, sì da non richiedere la necessità di una ulteriore notifica del verbale, che ha appunto lo scopo di consentire pienamente il diritto di difesa, finalità questa in concreto certamente raggiunta.” (ex multis Cassazione civile sez. II, 03/10/2008, n.
24553).
6. Per queste ragioni le domande così formulate dall'attrice devono essere dichiarate inammissibili, laddove al momento dell'introduzione del presente giudizio risultava decorso il termine per l'opposizione a ordinanza ingiunzione.
Si osserva peraltro, nel merito, come non risulti neppure debitamente allegato prima ancora che provato un idoneo comportamento della proprietaria idoneo a impedire la circolazione del veicolo, laddove le chiavi erano meramente riposte in un cassetto nella causa in cui il trasgressore era ospite e poteva dunque accedervi.
Per le ragioni sin qui esposte le domande attoree devono essere respinte.
In applicazione del principio della soccombenza pone le spese di lite a carico di parte attrice in favore della che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ex CP_1
DM 147/2022 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 5.200,00 a euro pagina 6 di 7 26.000,00 per procedimenti innanzi al Tribunale esclusa la fase istruttoria e in ragione della semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna altresì parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta
[...]
le spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
1.700,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 26 maggio 2025
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice,
Viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 720/2022 promossa da:
) domiciliata in Sondrio (SO) Parte_1 C.F._1
in Via Vanoni n. 3, presso lo studio dell'Avv. ROSSELLA SCLAVI, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di P.IVA_2 quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1,
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione esecuzione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio a) preliminarmente ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 emessa dall' Controparte_2
e notificata alla sig. in data 10/05/2022, per i motivi indicati
[...] Parte_1 in narrativa;
b) nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 emessa dall' e notificata alla Controparte_2
pagina 2 di 7 sig.ra in data 10/05/2022, dichiarando che la Parte_1 Controparte_3
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente.
[...]
In via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che:
1. la signora il 25.12.2019 ospitava a casa la sorella ed Pt_1 Parte_2 il di lei compagno;
Controparte_4
2. il giorno 25.12.2019 la ricorrente era uscita di casa senza macchina lasciando le chiavi in fondo ad un cassetto in camera;
3. nessuno in casa sapeva dove fossero le chiavi della macchina;
4. la ricorrente quel giorno, come in passato, aveva ribadito di essere contraria a che qualcun altro, oltre lei, guidasse la sua auto;
5. nessuno in casa era conoscenza che all' avessero ritirato la patente;
CP_4
6. all'atto della contestazione l' affermò di avere preso in uso il veicolo senza il CP_4 consenso della proprietaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta opposta Controparte_1
[...]
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale citando in giudizio e Controparte_1 proponendo opposizione avverso la cartella di Controparte_2 pagamento n. 068 2022 0004687633001 emessa dall' Controparte_5 per crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada.
L'attrice in particolare deduceva: che è proprietaria Pt_1 Parte_1 dell'autovettura Ford Focus targata BKH88KW; che il giorno 25/12/2019, nel tardo pomeriggio, si assentava da casa propria per svolgere delle commissioni;
Parte_1 poco dopo, mentre la signora non era presente, il sig. , che quel giorno era Controparte_4 suo ospite nella casa in cui all'epoca risiedeva, prelevava le chiavi della Parte_1 macchina che si trovavano in casa e si metteva alla guida dell'auto della Parte_1 il tutto all'insaputa e contro il volere della stessa;
che alle ore 19.30 del giorno 25/12/2019
a Piateda (SO) in Via Roma, il sig. veniva fermato dagli agenti dei Carabinieri di CP_4
Ponte in Valtellina che redigevano verbale di contestazione per la violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada per aver circolato senza la patente di guida e conseguentemente gli comminavano sanzione pari ad € 5.110,00; che al sig. era CP_4
pagina 3 di 7 stata revocata la patente di guida con provvedimento del Prefetto di avente CP_1 protocollo 44642/2019/area III/patenti del 01/10/2019, notificata in data 02/10/2019; che la sera del fatto, la sig.ra veniva contattata telefonicamente dai Carabinieri Parte_1 che le comunicavano quanto accaduto e la invitavano a recarsi in Centrale per recuperare il veicolo e sottoscrivere - in qualità di proprietaria del veicolo nonché obbligata in solido - il verbale di contestazione fatto al sig. . Alla signora non fu però consegnata la copia CP_4 del verbale rilasciata al solo , la predetta copia è stata rilasciata dai carabinieri di CP_4
Ponte in Valtellina soltanto dopo la notifica della cartella quando la ricorrente si è recata presso la stazione dei Carabinieri per chieder informazioni. in quella circostanza la sig.ra dichiarava di essere ignara della posizione del trasgressore e il sig. Parte_1
, del canto suo, ammetteva di aver preso il veicolo senza il consenso della CP_4 proprietaria;
che la sig.ra non denunciò mai il sig. per aver Parte_1 CP_4 preso l'auto senza il proprio consenso, perché all'epoca lo stesso era il compagno della sorella della sig. la sig.ra , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
17/02/1990; 8) il sig. non ha mai provveduto al pagamento della sanzione di € CP_4
5.110,00; che di conseguenza, in data 10/05/2022, l' CP_2 Controparte_2 notificava all'istante cartella di pagamento n. 068 2022 00046876 33 001 con la quale ingiungeva alla stessa il pagamento della somma complessiva di € 19.934,88 per contravvenzione al Codice della Strada effettuata dal sig. ed elevata dagli Controparte_4 agenti dei Carabinieri di il 25/12/2019; che nel caso di specie non sussiste la CP_1 responsabilità solidale del proprietario con il trasgressore ex art. 196 del Codice della
Strada, unitamente all'art. 6 della L. 689/1981, considerato che la cosa è stata usata contro la volontà della prima.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 inammissibile, non avendo l'attrice esperito la procedura di opposizione all'ordinanza ingiunzione e comunque infondata.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria e assegnata temporaneamente la causa a diverso giudice, la causa veniva poi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20/5/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
1. Deve essere accolta l'eccepita inammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione laddove fondata esclusivamente su una contestazione di merito relativa all'insussistenza dei presupposti per l'erogazione della sanzione oggetto di causa, per aver il trasgressore utilizzato la vettura contro la volontà della proprietaria.
Si osserva infatti come in sede di opposizione all'esecuzione sia possibile sostanzialmente mettere in discussione la mancata notifica delle sanzioni applicate e racchiuse nelle cartelle esattoriali, l'opposizione delle quali resta disciplinata dal rito previsto per l'opposizione alle sanzioni amministrative, avendo per oggetto il merito della pretesa amministrativa.
pagina 4 di 7 2. A conferma di tale interpretazione si richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciando su diverso tema, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato un principio di diritto in base al quale: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/9/2017; successivamente, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018).
Invero con tale pronuncia è stato risolto un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del C.d.S., per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 16282 del 4/8/2016;
Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/1/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. "recuperatoria" in senso ampio regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 - rectius, attualmente, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 -, atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza-ingiunzione di pagamento. (Cfr. anche,
Cass., Sez. 3 -, n. 16282 del 4/8/2016).
3. Da tale statuizione si deduce, per quanto di interesse nella presente sede, che le procedure di opposizione all'esecuzione e opposizione alla sanzione amministrativa sono due rimedi alternativi e non sovrapponibili, laddove “fatti impeditivi alla formazione dello stesso, devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo” ossia nella procedura appositamente prevista dall'ordinamento dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 in luogo dell'opposizione all'esecuzione a cui è relegata la contestazione altra e diversa, da qui il senso di consentire la procedura
“recuperatoria” nel caso di omessa notifica.
4. Invero solo con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario in cui il sindacato del giudice si svolge sul rapporto, ossia sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle pagina 5 di 7 forme ed all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una determinata prestazione patrimoniale, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge. In sostanza il giudice dell'opposizione è chiamato a verificare il fondamento della pretesa dell'amministrazione e nel relativo giudizio di opposizione le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente (Cass. civ. Sez. 1, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez. 3, 15.04.1999, n. 374).
5. Nella specie parte attrice ha riversato in sede di opposizione all'esecuzione la contestazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui gli è stato intimato il pagamento con la cartella di pagamento opposta, senza dedurre alcun vizio della cartella in questione e della procedura di riscossione, nonché l'avvenuta decadenza dal diritto alla riscossione stessa.
Per queste ragioni la domanda dovrebbe qualificarsi come opposizione alla sanzione amministrativa e non opposizione all'esecuzione.
Tuttavia non è stata eccepita alcuna tardività nella conoscenza della sanzione amministrativa comunicata in data 25/12/2019 e sottoscritta dall'attrice.
Si rammenta peraltro che “in tema di infrazione al codice della strada e relativa contestazione, la sottoscrizione dell'atto, con il quale l'interessato dichiara non solo di aver preso visione del verbale, ma indica anche chi fosse alla guida al momento della infrazione, senza alcuna riserva o contestazione relativa alla infrazione contestata, può ritenersi equivalente alla notificazione, sì da non richiedere la necessità di una ulteriore notifica del verbale, che ha appunto lo scopo di consentire pienamente il diritto di difesa, finalità questa in concreto certamente raggiunta.” (ex multis Cassazione civile sez. II, 03/10/2008, n.
24553).
6. Per queste ragioni le domande così formulate dall'attrice devono essere dichiarate inammissibili, laddove al momento dell'introduzione del presente giudizio risultava decorso il termine per l'opposizione a ordinanza ingiunzione.
Si osserva peraltro, nel merito, come non risulti neppure debitamente allegato prima ancora che provato un idoneo comportamento della proprietaria idoneo a impedire la circolazione del veicolo, laddove le chiavi erano meramente riposte in un cassetto nella causa in cui il trasgressore era ospite e poteva dunque accedervi.
Per le ragioni sin qui esposte le domande attoree devono essere respinte.
In applicazione del principio della soccombenza pone le spese di lite a carico di parte attrice in favore della che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali ex CP_1
DM 147/2022 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 5.200,00 a euro pagina 6 di 7 26.000,00 per procedimenti innanzi al Tribunale esclusa la fase istruttoria e in ragione della semplicità delle questioni trattate), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna altresì parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta
[...]
le spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
1.700,00 per compensi professionali ex DM 147/2022, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 26 maggio 2025
Il giudice
Sara Cargasacchi
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