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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 5059/2020 avente ad oggetto: “contratto di somministrazione”, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avella
(AV), alla via Carmignano, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(partita iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Di Monte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Irpino, alla via G. Marconi n. 15,
giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la società CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1877/2020, notificato il 31.10.2020,
con cui gli era stato ingiunto il pagamento di €
39.594,14 oltre interessi e spese di procedura, in forza dell'omesso pagamento di n. 51 fatture,
relative alla somministrazione di gas, emesse da gennaio 2010 a gennaio 2019.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito e,
in ogni caso, l'estinzione per prescrizione, attesa l'applicabilità del termine breve di due anni di cui alla L. 205/17 art. 1 co. 4, con decorrenza dalla data di effettuazione dei consumi e con prescrizione dei crediti maturati fino a due anni prima rispetto alla notifica del d.i.; in via subordinata chiedeva l'applicazione del termie di prescrizione di cinque anni.
Poi, deduceva di non aver mai ricevuto le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto,
ma di aver avuto conoscenza del debito solo a seguito della diffida di pagamento dell'1.06.2020.
Rilevava che le fatture si fondavano su dati presunti,
mai verificati.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Rilevava: l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione;
-di aver regolarmente recapitato le bollette presso l'indirizzo di fornitura;
-che le letture del contatore erano state regolarmente eseguite;
-che non era mai stata sollevata alcuna contestazione.
Con ordinanza del 2.07.2021, il Giudice
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, interrogatorio formale e prova per testi. Indi, all'udienza del 6.10.2023, il Giudice
tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Non può trovare applicazione il termine di prescrizione biennale del credito oggetto di lite,
perché l'ambito di applicazione della L. 225/2017 è
limitato, per il settore gas, alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019. L'istituto è, quindi, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
E', invece, fondata, nei limiti che si passano ad illustrare, l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c.. Secondo tale norma "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in cinque anni".
In particolare, la fonte negoziale del credito in lite è
un contratto di somministrazione di gas naturale, il cui corrispettivo deve essere pagato con scadenze inferiori all'anno, generalmente bimestrali, in base ai consumi verificati e/o comunicati. Dall'esame delle risultanze istruttorie in atti,
emerge che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla mail del
20.12.2017. In tale mail, l'opponente, facendo riferimento a pregressi colloqui telefonici, comunica all'opposta la propria disponibilità “ad accettare il
piano di rientro a mezzo pagamento mensile della
somma di € 500,00 fino alla estinzione” del credito.
Il ricorrente ha cura di precisare che il credito dell'opposta ammonta ad € 16.879,00.
Ebbene, ad avviso del Giudicante, tale dichiarazione rappresenta un atto ricognitivo del debito, avendo il debitore personalmente esplicitato in maniera inequivoca la propria volontà di adempiere all'obbligazione di pagamento, con necessario implicito riconoscimento dell'altrui diritto.
Invero, il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., se fatto,
come nel caso in esame, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (cfr.
Trib. Torino sent. 3550/22).
Attesa la mancata interruzione della prescrizione maturata fino alla data della suindicata mail e la decorrenza del periodo quinquennale di prescrizione,
risulta estinto per prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4 c.c., il credito per erogazione e consumi di gas (compresi i conguagli) maturato sino al 20.12.2012, per un importo complessivo di € 6.965,16.
Tale somma va, pertanto, detratta da quella richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di sorte capitale (€ 34.262,77).
Passando all'esame delle ulteriori questioni controverse tra le parti, va rilevato, in punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori in materia di contratto di somministrazione, che:
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a
carico dell'utente sulla base delle indicazioni del
contatore - meccanismo di contabilizzazione
accettato consensualmente dai contraenti - non
priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la
verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi,
i minori consumi effettuati nel periodo in
contestazione, avuto riguardo al dato statistico di
consumo normalmente rilevato nelle precedenti
bollette e corrispondente a determinati impieghi di
energia derivanti dalle specifiche attività svolte,
secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia
o persona singola)” (Cass. civ., sez. III, n.
17401/2024; Cass. civ. sez. III, n. 6959/2024; Cass.
civ., sez. III, n. 28984/2023).
Orbene, alla luce del suindicato principio vanno esaminate le allegazioni e prove di parte attrice. In punto di fatto, deve rilevarsi che è
documentalmente provata la sottoscrizione, tra l'opponente e la società opposta, in data 22.02.2000,
di un contratto di allacciamento e fornitura di gas metano ad uso domestico presso l'immobile di via
Nazionale (Purgatorio) snc di Avella. Appaiono, poi,
incontestati sia l'utilizzazione dell'utenza corrispondente al n. cliente 54969 (codice P.D.R.
02433810206001), indicato nelle fatture versate in atti, sia il fatto che l'utenza stessa fosse attiva nei periodi oggetto delle fatture non pagate, poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposta ha, poi, documentato di aver inviato all'opponente, in data 1.06.2020, una lettera raccomandata a/r di messa in mora, contenente richiesta di pagamento degli importi di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, con allegato estratto conto dettagliato dei consumi.
L'opponente non ha eccepito e documentato di aver sollevato alcuna contestazione in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Poi, nel presente giudizio, l'opponente si è
limitato ad eccepire, in modo generico, l'eccessività
dei consumi fatturati sulla scorta di dati presunti.
Non ha, tuttavia, sollevato alcuna specifica contestazione in merito, ad esempio, ad un presunto malfunzionamento del misuratore, ovvero all'esistenza o alla segnalazione di anomalie nella rilevazione dei consumi. Né risulta mai richiesta una verifica in proposito.
L'opponente, inoltre, non ha fornito alcun elemento di prova al fine di ricostruire l'entità –a suo dire inferiore- dei consumi, né ha indicato in modo specifico gli elementi utilizzabili per poter accertare l'asserita elevata fatturazione.
Ebbene, alla luce dell'assoluta genericità delle doglianze di parte opponente, gli elementi istruttori versati in atti consentono, senza dubbio, un riconoscimento del credito dell'opposta.
Dall'attento esame della documentazione versata in atti emerge, infatti, che la maggior parte delle fatture prodotte indica con precisione i dati relativi ai consumi e le date in cui sono state effettuate le letture. Emerge, inoltre, che l'ultima lettura del misuratore è stata effettuata in data
18.01.2019, al momento della risoluzione del contratto, e che l'ultima bolletta posta a fondamento dell'opposto decreto è relativa ad un conguaglio (cfr.
fatt. n. 63447/2019). Ebbene, alla suddetta data, il misuratore indicava un valore di consumo assolutamente coerente con i consumi fatturati sino a quella data (cfr. documentazione fotografica allegata alle memorie ex art. 183, II termine, c.p.c. di parte opposta).
Deve, poi, osservarsi che appaiono privi di pregio i rilievi, sollevati dall'opponente, relativi all'assenza dei rilievi di misurazione a corredo degli estratti conto in atti ed all'impossibilità di ritenere raggiunta la “prova che il contatore installato presso
l'abitazione dell'avv. sia quello oggetto Parte_1
della fatturazione”.
La fotografia prodotta dall'opposta, che indica il consumo effettivo alla data di cessazione del rapporto, ritrae chiaramente il numero di matricola del contatore, che è quello indicato nel contratto di installazione presso l'immobile dell'opponente.
In definitiva, per effetto della parziale prescrizione del credito, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della minor somma di € 27.297,61, oltre interessi legali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite vengono compensate in ragione di 1/3 e, per la restante parte, seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori tra minimi e medi attesa la medio bassa complessità
delle questioni affrontate, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile,
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione,
dichiara prescritto il credito ingiunto limitatamente all'importo di € 6.965,16;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 27.297,61
oltre interessi legali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di due terzi delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino Il
Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 5059/2020 avente ad oggetto: “contratto di somministrazione”, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avella
(AV), alla via Carmignano, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(partita iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Di Monte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sant'Irpino, alla via G. Marconi n. 15,
giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la società CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 1877/2020, notificato il 31.10.2020,
con cui gli era stato ingiunto il pagamento di €
39.594,14 oltre interessi e spese di procedura, in forza dell'omesso pagamento di n. 51 fatture,
relative alla somministrazione di gas, emesse da gennaio 2010 a gennaio 2019.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito e,
in ogni caso, l'estinzione per prescrizione, attesa l'applicabilità del termine breve di due anni di cui alla L. 205/17 art. 1 co. 4, con decorrenza dalla data di effettuazione dei consumi e con prescrizione dei crediti maturati fino a due anni prima rispetto alla notifica del d.i.; in via subordinata chiedeva l'applicazione del termie di prescrizione di cinque anni.
Poi, deduceva di non aver mai ricevuto le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto,
ma di aver avuto conoscenza del debito solo a seguito della diffida di pagamento dell'1.06.2020.
Rilevava che le fatture si fondavano su dati presunti,
mai verificati.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Rilevava: l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione;
-di aver regolarmente recapitato le bollette presso l'indirizzo di fornitura;
-che le letture del contatore erano state regolarmente eseguite;
-che non era mai stata sollevata alcuna contestazione.
Con ordinanza del 2.07.2021, il Giudice
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, interrogatorio formale e prova per testi. Indi, all'udienza del 6.10.2023, il Giudice
tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Non può trovare applicazione il termine di prescrizione biennale del credito oggetto di lite,
perché l'ambito di applicazione della L. 225/2017 è
limitato, per il settore gas, alle sole fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2019. L'istituto è, quindi, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
E', invece, fondata, nei limiti che si passano ad illustrare, l'eccezione di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c.. Secondo tale norma "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in cinque anni".
In particolare, la fonte negoziale del credito in lite è
un contratto di somministrazione di gas naturale, il cui corrispettivo deve essere pagato con scadenze inferiori all'anno, generalmente bimestrali, in base ai consumi verificati e/o comunicati. Dall'esame delle risultanze istruttorie in atti,
emerge che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla mail del
20.12.2017. In tale mail, l'opponente, facendo riferimento a pregressi colloqui telefonici, comunica all'opposta la propria disponibilità “ad accettare il
piano di rientro a mezzo pagamento mensile della
somma di € 500,00 fino alla estinzione” del credito.
Il ricorrente ha cura di precisare che il credito dell'opposta ammonta ad € 16.879,00.
Ebbene, ad avviso del Giudicante, tale dichiarazione rappresenta un atto ricognitivo del debito, avendo il debitore personalmente esplicitato in maniera inequivoca la propria volontà di adempiere all'obbligazione di pagamento, con necessario implicito riconoscimento dell'altrui diritto.
Invero, il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., se fatto,
come nel caso in esame, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (cfr.
Trib. Torino sent. 3550/22).
Attesa la mancata interruzione della prescrizione maturata fino alla data della suindicata mail e la decorrenza del periodo quinquennale di prescrizione,
risulta estinto per prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4 c.c., il credito per erogazione e consumi di gas (compresi i conguagli) maturato sino al 20.12.2012, per un importo complessivo di € 6.965,16.
Tale somma va, pertanto, detratta da quella richiesta con il decreto ingiuntivo a titolo di sorte capitale (€ 34.262,77).
Passando all'esame delle ulteriori questioni controverse tra le parti, va rilevato, in punto di diritto, con riguardo agli oneri assertivi e probatori in materia di contratto di somministrazione, che:
“l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a
carico dell'utente sulla base delle indicazioni del
contatore - meccanismo di contabilizzazione
accettato consensualmente dai contraenti - non
priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la
verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi,
i minori consumi effettuati nel periodo in
contestazione, avuto riguardo al dato statistico di
consumo normalmente rilevato nelle precedenti
bollette e corrispondente a determinati impieghi di
energia derivanti dalle specifiche attività svolte,
secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia
o persona singola)” (Cass. civ., sez. III, n.
17401/2024; Cass. civ. sez. III, n. 6959/2024; Cass.
civ., sez. III, n. 28984/2023).
Orbene, alla luce del suindicato principio vanno esaminate le allegazioni e prove di parte attrice. In punto di fatto, deve rilevarsi che è
documentalmente provata la sottoscrizione, tra l'opponente e la società opposta, in data 22.02.2000,
di un contratto di allacciamento e fornitura di gas metano ad uso domestico presso l'immobile di via
Nazionale (Purgatorio) snc di Avella. Appaiono, poi,
incontestati sia l'utilizzazione dell'utenza corrispondente al n. cliente 54969 (codice P.D.R.
02433810206001), indicato nelle fatture versate in atti, sia il fatto che l'utenza stessa fosse attiva nei periodi oggetto delle fatture non pagate, poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opposta ha, poi, documentato di aver inviato all'opponente, in data 1.06.2020, una lettera raccomandata a/r di messa in mora, contenente richiesta di pagamento degli importi di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, con allegato estratto conto dettagliato dei consumi.
L'opponente non ha eccepito e documentato di aver sollevato alcuna contestazione in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Poi, nel presente giudizio, l'opponente si è
limitato ad eccepire, in modo generico, l'eccessività
dei consumi fatturati sulla scorta di dati presunti.
Non ha, tuttavia, sollevato alcuna specifica contestazione in merito, ad esempio, ad un presunto malfunzionamento del misuratore, ovvero all'esistenza o alla segnalazione di anomalie nella rilevazione dei consumi. Né risulta mai richiesta una verifica in proposito.
L'opponente, inoltre, non ha fornito alcun elemento di prova al fine di ricostruire l'entità –a suo dire inferiore- dei consumi, né ha indicato in modo specifico gli elementi utilizzabili per poter accertare l'asserita elevata fatturazione.
Ebbene, alla luce dell'assoluta genericità delle doglianze di parte opponente, gli elementi istruttori versati in atti consentono, senza dubbio, un riconoscimento del credito dell'opposta.
Dall'attento esame della documentazione versata in atti emerge, infatti, che la maggior parte delle fatture prodotte indica con precisione i dati relativi ai consumi e le date in cui sono state effettuate le letture. Emerge, inoltre, che l'ultima lettura del misuratore è stata effettuata in data
18.01.2019, al momento della risoluzione del contratto, e che l'ultima bolletta posta a fondamento dell'opposto decreto è relativa ad un conguaglio (cfr.
fatt. n. 63447/2019). Ebbene, alla suddetta data, il misuratore indicava un valore di consumo assolutamente coerente con i consumi fatturati sino a quella data (cfr. documentazione fotografica allegata alle memorie ex art. 183, II termine, c.p.c. di parte opposta).
Deve, poi, osservarsi che appaiono privi di pregio i rilievi, sollevati dall'opponente, relativi all'assenza dei rilievi di misurazione a corredo degli estratti conto in atti ed all'impossibilità di ritenere raggiunta la “prova che il contatore installato presso
l'abitazione dell'avv. sia quello oggetto Parte_1
della fatturazione”.
La fotografia prodotta dall'opposta, che indica il consumo effettivo alla data di cessazione del rapporto, ritrae chiaramente il numero di matricola del contatore, che è quello indicato nel contratto di installazione presso l'immobile dell'opponente.
In definitiva, per effetto della parziale prescrizione del credito, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento della minor somma di € 27.297,61, oltre interessi legali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite vengono compensate in ragione di 1/3 e, per la restante parte, seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori tra minimi e medi attesa la medio bassa complessità
delle questioni affrontate, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile,
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione,
dichiara prescritto il credito ingiunto limitatamente all'importo di € 6.965,16;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 27.297,61
oltre interessi legali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
4) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di due terzi delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino Il
Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli