Art. 28.
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.