Ordinanza cautelare 19 febbraio 2016
Sentenza 24 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01678/2026REG.PROV.COLL.
N. 08166/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2023, proposto da Euroedil s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;
contro
Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, 24 aprile 2023, n. 1005, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere AL NR BA e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante ha impugnato il provvedimento prot. 24509 del 18 novembre 2015 con cui il Comune di Nova Milanese le ha vietato l’attività edilizia di cui alla SCIA n. 048/15 del 22 settembre 2015, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
2. La SCIA era volta alla sanatoria delle seguenti opere: « diversa distribuzione dei divisori interni della parte residenziale e formazione di murature di divisione parte commerciale per formazione nuovi vani a deposito e servizi igienici ».
3. Il provvedimento comunale si fonda su due ragioni:
a) una porzione di fabbricato interessata dalle opere edilizie e dal mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale insisteva su area classificata dal PGT come sede stradale;
b) per la parte restante, le opere avevano comportato una trasformazione delle superfici da commerciale a residenziale.
4. Con sentenza 24 aprile 2023, n. 1005, il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
a) ha negato che si trattasse di mere opere interne, essendo un insieme sistematico di lavorazioni volto a trasformare superfici a destinazione commerciale (negozio di alimentari) in un immobile interamente residenziale;
b) nella SCIA i locali sono indicati come superfici accessorie, mentre in realtà si tratta di sedici monolocali di circa 10 mq con servizi igienici, privi dei requisiti di abitabilità;
c) l’amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni del privato e comunque il provvedimento è doveroso e vincolato.
5. La società ha proposto appello contro la decisione.
Il Comune di Nova Milanese si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo all’impugnazione.
In seguito, l’amministrazione ha presentato una memoria il 9 dicembre 2025, eccependo l’inammissibilità del secondo motivo di appello in quanto censura nuova; l’appellante ha depositato a sua volta una memoria il 12 dicembre 2025 e replicato allo scritto avversario il successivo giorno 19.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. L’appello si fonda su tre motivi.
6.1. Con il primo si deduce: « ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE CONCRETA. ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ».
Secondo l’appellante, i lavori contestati sarebbero mere opere interne, che non hanno coinvolto parti strutturali dell’edificio o determinato incrementi di volumetria o superficie.
6.2. Con il secondo motivo si deduce: « ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE PER INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA ».
In particolare, sebbene una parte dell’area sia interessata da un vincolo urbanistico, si tratterebbe di un vincolo espropriativo, che è decaduto essendo trascorsi cinque anni dalla sua apposizione.
Inoltre, non ci sarebbe stata modifica della destinazione d’uso, proprio perché i locali difettavano dei requisiti di abitabilità.
6.3. Con il terzo motivo si deduce: « MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ERRATA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA ».
In particolare, si contesta che il Comune non ha controdedotto alle osservazioni del privato.
7. I motivi sono infondati, circostanza che esime da una pronuncia sull’eccezione preliminare sollevata dal Comune.
7.1. In punto di fatto, dagli atti del giudizio (comprese le fotografie depositate), emerge che nel complesso della società sono state create diverse unità abitative, con ridotta dimensione ma dotate di bagno, in un immobile che in precedenza aveva una destinazione commerciale.
7.2. Il fatto che queste unità siano state configurate come residenza, ancorché siano prive dei requisiti di legge per l’abitabilità, conduce a concludere che l’intervento ha comportato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante tra diverse categorie funzionali (da commerciale a residenziale).
7.3. Inoltre, le opere mediante le quali l’intervento è stato realizzato sono qualificabili come “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, avendo portato a un organismo edilizio diverso dal precedente.
7.4. Dato che la ristrutturazione non è ammessa nella zona, il provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori e di demolizione delle opere già eseguite assumeva carattere doveroso e contenuto vincolato, rendendo ininfluenti eventuali vizi relativi alla partecipazione del privato al procedimento.
8. L’appello è dunque meritevole di rigetto nel suo complesso.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune di Nova Milanese, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune di Nova Milanese, nella misura di euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
AL NR BA, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NR BA | AB ON |
IL SEGRETARIO