Articolo 17 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 marzo 1956
Art. 17.
L' art. 28 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa, c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956