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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2569 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott Ilario Ottobrino Giudice
Nel giudizio tra:
nato a .Carrara il 21.08.1966 difeso dall'Avv. BENVENUTI Parte_1
ALESSANDRA
E ata a Carrara il 10.07.1975, difesa da Avv.ti SPEDIACCI CHIARA Controparte_1
e LUCIA FRANCIA
Avente a oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Sulle seguenti conclusioni congiunte come da ricorso:
“CONDIZIONI
1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili tra di loro contratto in Carrara il 28 agosto 1999 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carrara al n. 62,P.2 SA Uff.2 anno 1999, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale.
Affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la minore
Pag. 1 di 4 di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, previa immediata comunicazione all'altro genitore.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale la minore presso l'immobile Persona_1 già adibito a casa familiare, sito nel comune di Carrara Via F. Cavallotti n. 52/C unitamente alla madre SI.ra e disporre che il sig. possa vederla e Controparte_1 Parte_1 tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore come per altro pattiziamente fanno da oltre un decennio, sempre nel rispetto primario dell'interesse della minore .
In caso di disaccordo le parti si impegnano a seguire il seguente calendario di visita (come previsto nelle condizioni di separazione):
Il padre avrà il diritto e dovere di tenere con sé la figlia almeno tre giorni infrasettimanali, comprendenti almeno due notti e al fine settimana alternati rispetto alla madre.
Nello specifico e salvo diverso accordo tra i coniugi il padre potrà tenere con sé i figli il martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 sino al mattino, giorni in cui, in caso di frequentazione scolastica, si onrerà di portarla a scuola. Inoltre, allorquando gli stessi passeranno il fine settimana con la madre, il padre potrà tenerli anche il venerdì pomeriggio, dalle 18.00 sino alla mattina successiva, similmente dicasi è per la madre. Il padre e la madre potranno favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, dei minori con la nonna e gli altri parenti per conservare rapporti significativi ormai consolidati, con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La minore salvo diverso accordo tra i coniugi e nel rispetto delle tradizioni Persona_1 familiari trascorrerà 7 giorni consecutivi con il padre e 7 giorni con la madre durante le Festività Natalizia, ed in particolare dal 24 al 30 dicembre compresi e dal 31 al 6 gennaio compresi a rotazione seguendo il criterio dell'alternanza, derogabile su accordo dei genitori. Similmente per il periodo di Pasqua varrà il principio dell'alternanza per un periodo paritetico di giorni di vacanza, avuto riguardo di far trascorrere la santa Pasqua con il genitore con cui la minore ha trascorso l'ultimo dell'anno. Nel periodo estivo delle vacanze scolastiche la figlia trascorrerà almeno 15 giorni, anche non continuativi e divisibili in settimane disgiunte, con ciascun genitore, previo preavviso all'altro almeno di 15 giorni prima, libero ciascun genitore di concordare un'ulteriore settimana da dedicare, nel periodo scolastico, salvo problemi di studio, alla settimana bianca ovvero da altra destinazione.
4. Atti dispositivi sulla casa familiare:
L'immobile ad oggi adibito a casa familiare sita nel Comune di Carrara Via Cavallotti n.52 C III piano, così composto: disimpegno, soggiorno, ripostiglio, cucina, due camere, bagno e balcone, distinto al NCEU del Comune di Carrara al foglio 96, con il mapp.425 subalterno101, piano 4, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5^, consistenza vani 5,5 rendita €781,14 di proprietà esclusiva del padre (rogito notarile Notaio Parte_1 Per_2
Rep.n.41.046 Raccolta 18.411 in data 20/10/2014 (all.11)) veniva acquistato in costanza di separazione per soddisfare le esigenze abitative dei figli, allora minorenni.
Pag. 2 di 4 Il SI. si impegna e obbliga a trasferire, con effetti obbligatori e a titolo Parte_1 solutorio e compensativo, alla figlia minore l'immobile sito in Carrara Persona_1
Via F. Cavallotti n. 52C, come sopra descritto e censito al NCEU di Carrara al Foglio 96, mappale 425 sub.101,piano 4, zona censuaria1, Cat.A/2, classe 5^, di vani 5,5 rendita
€781,14, con rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre dicembre 2025, presso lo studio del Notaio avendo già provveduto all'estinzione del mutuo ipotecario accesso Tes_1 presso banca filiale di Carrara, per l'acquisto dei predetto immobile. CP_2
Il SI. si impegna, inoltre, a farsi carico delle spese di trasferimento e di ogni Parte_1
e qualsivoglia spesa od onere connesso all'immobile (anche di carattere fiscale, condominiale, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte, tributi e tasse comunali etc..) sino alla completa indipendenza economica della figlia, liberando espressamente e irrevocabilmente da ogni e qualsivoglia onere la SI.ra . Controparte_1
Il sig. dichiara inoltre di aver provveduto in data 25-01-2023 (All.12) (Rogito Notaio Pt_1
.119 Racc.n.
3.215registrato in data 2/02/2023 e trascritto il 2-02-2023) Persona_3 all'acquisto di altro immobile al figlio oggi maggiorenne ed CP_3 economicamente indipendente, ubicato in Marina di Carrara – Carrara Via Muttini n.22, scala B piano III, di avergli acquistato un'auto tipo Audi A3, ritenendo così di aver equiparato le condizioni economiche dei figli, salvo ulteriori conguagli ove emergessero differenze valutative degli immobili trasferiti ai figli.
Il figlio maggiorenne è titolare di un contratto di lavoro con la Soc. Professional Marble srl di cui è contitolare il padre SI. e percepisce un reddito mensile di euro 1.300. Parte_1
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minore
Il SI. provvederà al versamento relativo al contributo di mantenimento della Parte_1 figlia minore pari a € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il cinque di ogni mese sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa e da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici Istat ogni 12 mesi. Assegno Unico riconosciuto integralmente alla madre, SI.ra , ivi inclusi eventuali arretrati. Controparte_1
Il padre si impegna inoltre a partecipare nella misura del 100% alle spese straordinarie della figlia minore ossia scolastiche, mediche, ludiche, ovviamente nel caso in cui Persona_1 le stesse non siano necessarie, devono essere concordate e documentate, come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Massa approvato nell'anno 2024.
6) Dare atto che il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, l'importo di Euro 33.000/00 trentatremila/00 da versarsi in una unica soluzione entro la data di deposito del presente ricorso con bonifico bancario intestato alla SI.ra IBAN N. IT26 Controparte_1
L03069245141 0000 0000 710.
Dare atto, valutata la congruità della corresponsione e dell'importo concordato, che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione , ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio
Pag. 3 di 4 Spese della procedura al 50% a carico delle parti”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 20.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 08/11/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato a Carrara in data 28 agosto 1999 alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in modalità cartolare.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che risulta prodotta la sentenza di separazione n. 1451 /14 emessa dal Tribunale di
Massa , nella quale è dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti;
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nei dodici mesi antecedenti la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno un figlio maggiorenne economicamente autonomo e una figlia minorenne ( n. Per_1
23.08.2009), le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, risultando dette condizioni rispondenti al superiore interesse della minore.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Carrara in data 28 agosto 1999 trascritto nei
[...] Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di cui sopra al n. 62 , P.2, serie A, anno 1999.
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie.
4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Massa, li 20/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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