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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/1/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 390 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco M. Mazzola, giusta procura allegata al ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia, giusta procura generale alle liti;
-Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/1/2022 si opponeva all'avviso di Parte_1
addebito n° 314 2021 0003318180000 redatto il 09.11.2021 e notificato il 17.12.2021, con cui le era stato ingiunto dall' di pagare la somma di € 6.861,00 a titolo di contributi Gestione CP_1
Commercianti e sanzioni ed accessori, per il periodo compreso dal 03/2018 al 09/2019.
Deduceva l'opponente che aveva chiesto all' chiarimenti in ordine alla detta debitoria e CP_1 comunque l'annullamento dell'attivo di addebito in autotutela, ma che l' aveva risposto che CP_1 avverso l'avviso di addebito era possibile solo il ricorso giudiziario;
contestava la sussistenza di
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qualsivoglia presupposto per l'iscrizione nella Gestione Commercianti e deduceva a tal proposito che ella era medico chirurgo in pensione e che negli anni 2018 e 2019 era socia della Parte_2 dell'Ing. Michele Calò & C., nonché della Immobiliare A3 di Francesco MA Palmiotti &
[...]
C.; che in ragione della sua qualità di socia aveva percepito utili, derivanti peraltro non dallo svolgimento di attività di impresa delle due società, bensì dai frutti della locazione di alcuni immobili delle società; che le locazioni erano gestite dallo studio R. Palmieri di Barletta e che in passato anche altre socie erano state iscritte d'ufficio nella Gestione Commercianti, poi cancellate a seguito di giudizi proposti.
L'opponente chiedeva dunque di annullare l'avviso di addebito e di disporre la cancellazione del suo nominativo dalla Gestione Commercianti, in assenza dei presupposti per l'iscrizione.
Costituendosi in giudizio, l' deduceva che sussistevano tutti i presupposti per l'iscrizione del CP_1
nominativo della ricorrente nella gestione commercianti, in quanto a seguito della qualità di socia, ella aveva ricevuti utili;
inoltre anche la gestione locatizia di beni immobili rientra tra le attività di impresa.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dalla scrivente
(Cass. Sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012), “La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la
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prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n.
233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria”.
Nel caso in esame l' , in base al principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto CP_1 provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
Al riguardo, occorre segnalare che la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass. n.
4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che «nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n.
45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato
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l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
Tornando al caso in esame, non vi è alcun elemento da cui desumere che la ricorrente svolga la sua prevalente ed abituale attività lavorativa all'interno delle società dell'Ing. Michele Parte_2
Calò & C., nonché Immobiliare A3 di Francesco MA Palmiotti & C.; infatti di tali società essa non è amministratrice ma socia insieme ad altre persone;
essa non svolge attività lavorativa all'interno delle società, che peraltro si occupano della locazione di immobili di proprietà e tale attività, come è emerso dall'istruttoria orale espletata, è svolta dallo studio contabile Palmieri di
Barletta.
In definitiva, non avendo l' fornito la prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione CP_1 dell'opponente nella Gestione Commercianti, l'opposizione deve essere accolta e, dichiarata l'illegittimità della detta iscrizione, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura CP_1
liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta con ricorso depositato il 21/1/2022 da nei confronti dell' , rigettata Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella
Gestione Commercianti, annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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