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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1179 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. MUSSONI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/07/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in Per_1 Per_2 data 27.08.2021 e 9.09.2023, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_2 Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione stabile e sereno, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita e i contatti telefonici con i figli, sempre compatibilmente alle esigenze ed alla necessità dei minori.
2) La casa familiare resterà nella disponibilità di entrambi i genitori sino a tutto il mese di ottobre 2025, e dal giorno 1° novembre 2025 in avanti la sig.ra si trasferirà in altra abitazione unitamente ai minori. Parte_1
A condizione e con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa familiare in favore del sig. questi si CP_1 obbliga a versare, a titolo di contributo alla locazione, la somma di € 150,00 mensili per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dall'effettivo rilascio della casa familiare da parte della sig.ra Parte_1
3) Il sig. terrà con sé i figli e secondo il seguente modello settimanale CP_1 Per_2 Per_1 alternato:
• settimana A: (i) il martedì pomeriggio il sig. releverà e all'uscita dall'asilo/scuola CP_1 Per_2 Per_1
e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre prima di cena (entro le 19:00); (ii) il giovedì pomeriggio, con pernotto, il padre potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola/asilo fino al mattino seguente con accompagnamento di questi presso i rispettivi asili/scuole; (iii) nel fine settimana il padre potrà tenere con sé
i minori dal sabato mattina fino alle ore 19:00 della domenica;
• settimana B: (i) il martedì pomeriggio, con pernotto, il padre preleverà i minori all'uscita dall'asilo/scuola e li terrà con sé fino al mattino seguente con accompagnamento presso i rispettivi asili/scuole; (ii) il venerdì pomeriggio, sempre con pernotto, il sig. preleverà e all'uscita dall'asilo/scuola e CP_1 Per_2 Per_1 li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre il sabato mattina seguente entro le ore 10:00.
pagina 2 di 5 4) Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i Per_2 Per_1 genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza scolastica in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 settimane, anche Per_2 Per_1 non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, oppure durante il periodo invernale qualora un genitore non potesse usufruire di ferie durante il periodo estivo. I periodi delle festività e delle vacanze estive e/o invernali dovranno essere individuati e concordati tra i genitori - tenuto conto anche degli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori e gli impegni dei genitori e nel rispetto delle regole dell'alternanza- con almeno 30 giorni di preavviso.
5) Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, dei figli verrà trascorso ad anni alternati con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
6) Entrambi i genitori, nel rispetto delle abitudini di vita ed impegni dei minori e dei genitori e comunque nel rispetto reciproco, potranno liberamente contattare telefonicamente e mediante n. 1 Per_2 Per_1 chiamata o videochiamata al giorno nei periodi di permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro.
7) Prevedere che il sig. corrisponda mensilmente, a partire dal mese di novembre 2025 e solo CP_1
a condizione che la sig.ra si sia trasferita in altra abitazione, come pattuito al precedente punto Parte_1
2, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 700,00
(settecento/00) (350 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con prima decorrenza dal 5 di novembre 2025. Parte_1
Nel caso in cui la sig.ra non si trasferisca altrove, non si farà luogo al versamento -da parte del Parte_1 sig. del contributo al mantenimento in quanto ciascun genitore provvederà in via diretta al CP_1 mantenimento dei figli minori.
8) Prevedere che le spese di carattere straordinario (così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna 2017) occorrenti per i figli saranno suddivise nella misura del 50% fra i genitori. In parziale deroga al suddetto protocollo:
• Per quanto attiene le spese mediche e farmaceutiche da banco, le stesse, se riferibili a prescrizioni mediche o previamente concordate, dovranno essere suddivise al 50% fra i genitori.
pagina 3 di 5 • Per quel che concerne la spesa della mensa scolastica dei minori, essa sarà sostenuta al 100% dal sig. CP_1 mentre, le rette dell'asilo di entrambi i figli minori verranno ripartite della misura del 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre.
9) In relazione alle spese straordinarie da concordare (ivi comprese quelle mediche e farmaceutiche da banco), il genitore che propone la spesa (indicando anche l'entità della stessa) dovrà avanzare una formale richiesta scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'arco di 15 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà mensilmente sempre entro il giorno 5 di ogni mese, dietro presentazione di tutta la documentazione in originale attestante la spesa sostenuta.
E' inteso tra le parti che le spese straordinarie da concordarsi, assunte in completa autonomia da uno dei due genitori senza l'autorizzazione dell'altro, resteranno totalmente a carico di colui che ha assunto tale iniziativa.
10) Prevedere che l'assegno Unico ed Universale, a decorrere dal momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, che verrà erogato in favore dei figli sarà introitato al 100% dalla madre sul proprio conto corrente, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure firmare i moduli che dovessero rendersi necessari per ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.
11) La sig.ra contestualmente al trasferimento presso altra abitazione nel mese di novembre Parte_1
2025, potrà rimuovere dalla casa familiare i seguenti beni: uno scaffale (marca IKEA), le sedie, lo specchio della sala, la scarpiera, i letti dei minori e l'acquario. A causa della difficoltà logistica nel trasportare la macchina del condizionatore, la sig.ra accetta a compensazione la somma di € 350,00 che dovrà Parte_1 essere versata dal sig. al momento in cui la sig.ra lascerà la casa familiare e si trasferirà CP_1 Parte_1 in altra abitazione.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, impegnandosi al reciproco e scrupoloso rispetto delle stesse a far data dalla loro sottoscrizione, nonché a far sì che i figli minori conservino le più ampie opportunità di frequentazione dei nonni, sia materni che paterni.
14) I ricorrenti danno altresì atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione entrambi a Rimini (RN), Per_1 Per_2 rispettivamente in data 27.08.2021 e 9.09.2023, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DI GRAZIA ANDREA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. MUSSONI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 02/07/2025 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti dei loro figli e , nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in Per_1 Per_2 data 27.08.2021 e 9.09.2023, e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_2 Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione stabile e sereno, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita e i contatti telefonici con i figli, sempre compatibilmente alle esigenze ed alla necessità dei minori.
2) La casa familiare resterà nella disponibilità di entrambi i genitori sino a tutto il mese di ottobre 2025, e dal giorno 1° novembre 2025 in avanti la sig.ra si trasferirà in altra abitazione unitamente ai minori. Parte_1
A condizione e con decorrenza dall'effettivo rilascio della casa familiare in favore del sig. questi si CP_1 obbliga a versare, a titolo di contributo alla locazione, la somma di € 150,00 mensili per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dall'effettivo rilascio della casa familiare da parte della sig.ra Parte_1
3) Il sig. terrà con sé i figli e secondo il seguente modello settimanale CP_1 Per_2 Per_1 alternato:
• settimana A: (i) il martedì pomeriggio il sig. releverà e all'uscita dall'asilo/scuola CP_1 Per_2 Per_1
e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre prima di cena (entro le 19:00); (ii) il giovedì pomeriggio, con pernotto, il padre potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola/asilo fino al mattino seguente con accompagnamento di questi presso i rispettivi asili/scuole; (iii) nel fine settimana il padre potrà tenere con sé
i minori dal sabato mattina fino alle ore 19:00 della domenica;
• settimana B: (i) il martedì pomeriggio, con pernotto, il padre preleverà i minori all'uscita dall'asilo/scuola e li terrà con sé fino al mattino seguente con accompagnamento presso i rispettivi asili/scuole; (ii) il venerdì pomeriggio, sempre con pernotto, il sig. preleverà e all'uscita dall'asilo/scuola e CP_1 Per_2 Per_1 li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre il sabato mattina seguente entro le ore 10:00.
pagina 2 di 5 4) Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i Per_2 Per_1 genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza scolastica in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 settimane, anche Per_2 Per_1 non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare, oppure durante il periodo invernale qualora un genitore non potesse usufruire di ferie durante il periodo estivo. I periodi delle festività e delle vacanze estive e/o invernali dovranno essere individuati e concordati tra i genitori - tenuto conto anche degli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori e gli impegni dei genitori e nel rispetto delle regole dell'alternanza- con almeno 30 giorni di preavviso.
5) Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, dei figli verrà trascorso ad anni alternati con i genitori qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
6) Entrambi i genitori, nel rispetto delle abitudini di vita ed impegni dei minori e dei genitori e comunque nel rispetto reciproco, potranno liberamente contattare telefonicamente e mediante n. 1 Per_2 Per_1 chiamata o videochiamata al giorno nei periodi di permanenza degli stessi presso l'uno o l'altro.
7) Prevedere che il sig. corrisponda mensilmente, a partire dal mese di novembre 2025 e solo CP_1
a condizione che la sig.ra si sia trasferita in altra abitazione, come pattuito al precedente punto Parte_1
2, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di euro 700,00
(settecento/00) (350 euro a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con prima decorrenza dal 5 di novembre 2025. Parte_1
Nel caso in cui la sig.ra non si trasferisca altrove, non si farà luogo al versamento -da parte del Parte_1 sig. del contributo al mantenimento in quanto ciascun genitore provvederà in via diretta al CP_1 mantenimento dei figli minori.
8) Prevedere che le spese di carattere straordinario (così come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Bologna 2017) occorrenti per i figli saranno suddivise nella misura del 50% fra i genitori. In parziale deroga al suddetto protocollo:
• Per quanto attiene le spese mediche e farmaceutiche da banco, le stesse, se riferibili a prescrizioni mediche o previamente concordate, dovranno essere suddivise al 50% fra i genitori.
pagina 3 di 5 • Per quel che concerne la spesa della mensa scolastica dei minori, essa sarà sostenuta al 100% dal sig. CP_1 mentre, le rette dell'asilo di entrambi i figli minori verranno ripartite della misura del 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre.
9) In relazione alle spese straordinarie da concordare (ivi comprese quelle mediche e farmaceutiche da banco), il genitore che propone la spesa (indicando anche l'entità della stessa) dovrà avanzare una formale richiesta scritta (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'arco di 15 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà mensilmente sempre entro il giorno 5 di ogni mese, dietro presentazione di tutta la documentazione in originale attestante la spesa sostenuta.
E' inteso tra le parti che le spese straordinarie da concordarsi, assunte in completa autonomia da uno dei due genitori senza l'autorizzazione dell'altro, resteranno totalmente a carico di colui che ha assunto tale iniziativa.
10) Prevedere che l'assegno Unico ed Universale, a decorrere dal momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, che verrà erogato in favore dei figli sarà introitato al 100% dalla madre sul proprio conto corrente, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure firmare i moduli che dovessero rendersi necessari per ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.
11) La sig.ra contestualmente al trasferimento presso altra abitazione nel mese di novembre Parte_1
2025, potrà rimuovere dalla casa familiare i seguenti beni: uno scaffale (marca IKEA), le sedie, lo specchio della sala, la scarpiera, i letti dei minori e l'acquario. A causa della difficoltà logistica nel trasportare la macchina del condizionatore, la sig.ra accetta a compensazione la somma di € 350,00 che dovrà Parte_1 essere versata dal sig. al momento in cui la sig.ra lascerà la casa familiare e si trasferirà CP_1 Parte_1 in altra abitazione.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, impegnandosi al reciproco e scrupoloso rispetto delle stesse a far data dalla loro sottoscrizione, nonché a far sì che i figli minori conservino le più ampie opportunità di frequentazione dei nonni, sia materni che paterni.
14) I ricorrenti danno altresì atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , nati dall'unione entrambi a Rimini (RN), Per_1 Per_2 rispettivamente in data 27.08.2021 e 9.09.2023, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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