Articolo 9 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 8Articolo 10
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21 febbraio 1948
Art. 9. Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell' art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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