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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2500/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 12/02/1970 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO C.F._1
RENATA;
(ROMA (RM), 10/09/1963 ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CELENTANO RENATA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
i ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
i ricorrenti contribuiranno al mantenimento della figlia, ancorchè
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente ed attualmente convivente con la madre, secondo le loro possibilità;
il sig. si impegna a versare l'importo di €. 250,00, quale CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia ancorchè maggiorenne, ma attualmente non autosufficiente economicamente, da corrispondersi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese e fino al Persona_2
raggiungimento della sua autosufficienza economica;
l'assegno di cui sopra sarà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT;
il sig. corrisponderà altresì il pagamento del 50% delle spese da CP_1
Per_ sostenere per l'istruzione della figlia quali università e i corsi di specializzazione, nonché le spese mediche di carattere straordinario;
ciascuno dei ricorrenti, provvederà da solo al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2500/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/1999 tra 12/02/1970) Parte_2
e ROMA (RM), 10/09/1963) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n. 141 Parte II , Serie A ,
Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2500/2024 r.g., introdotta da
(ROMA (RM), 12/02/1970 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO C.F._1
RENATA;
(ROMA (RM), 10/09/1963 ), CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CELENTANO RENATA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
i ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
i ricorrenti contribuiranno al mantenimento della figlia, ancorchè
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente ed attualmente convivente con la madre, secondo le loro possibilità;
il sig. si impegna a versare l'importo di €. 250,00, quale CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia ancorchè maggiorenne, ma attualmente non autosufficiente economicamente, da corrispondersi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese e fino al Persona_2
raggiungimento della sua autosufficienza economica;
l'assegno di cui sopra sarà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT;
il sig. corrisponderà altresì il pagamento del 50% delle spese da CP_1
Per_ sostenere per l'istruzione della figlia quali università e i corsi di specializzazione, nonché le spese mediche di carattere straordinario;
ciascuno dei ricorrenti, provvederà da solo al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/1999, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2500/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/1999 tra 12/02/1970) Parte_2
e ROMA (RM), 10/09/1963) trascritto nel Registro degli CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Frascati al n. 141 Parte II , Serie A ,
Anno 1999, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi