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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3107/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Italia n. 36 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. MAZZA ROBERTO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Gorizia il 15.02.2010, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 al n. 2, Parte 1, tenuto dal Comune di Gorizia, con conseguente ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia affinchè provveda alla trascrizione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel relativo registro degli Atti di Matrimonio e ad ogni successivo adempimento.
1 - Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
- In punto abitazione familiare
I ricorrenti sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Gorizia, in Via Manzoni
n. 15/A, acquistato con atto di compravendita d.d. 31.08.2017 (doc. 5). Per il pagamento del prezzo dell'immobile di cui sopra, stabilito in euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila//00), gli odierni ricorrenti si avvalevano di un mutuo Contr loro concesso dalla Cassa del contestualmente all'acquisto e in virtù dello stesso (doc. 6). Con CP_1 riferimento a tale mutuo, il Sig. si obbliga a continuare acorrispondere integralmente tutte le rate mensili di tale Pt_1 finanziamento sino alla sua estinzione, manlevando espressamente la Sig.ra da ogni obbligo nei confronti Parte_2 dell'Istituto di credito mutuante. Le parti, sempre nell'ambito della definizione delle di loro questioni economiche, convengono altresì che, nell'ipotesi in cui l'immobile già casa familiare dovesse in futuro essere posto in vendita, alla Sig.a dovrà Pt_2 essere riconosciuto l'importo di euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento//00) per la compartecipazione della stessa al versamento delle rate di mutuo fino all'udienza di comparizione nel precedente procedimento di separazione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e per la contribuzione della medesima Sig.ra al versamento dell'importo Pt_2 di €. 31.000,00 (trentunomila//00) quale quota eccedente rispetto al mutuo erogato. Le parti, sempre con riferimento alla futura eventuale vendita, stabiliscono altresì che le somme derivanti dalla vendita stessa, eccedenti l'importo necessario all'estinzione del mutuo residuo ed a quello di € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) spettante alla Sig.ra Pt_2 verranno trattenute per intero dal Sig. avuto riguardo alla circostanza che costui, come più sopra Parte_1 specificato, si è fatto carico per intero del pagamento delle future rate di prestito.
Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi
I ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
- In punto affidamento ed esercizio del diritto di visita del figlio.
Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna sita in Gorizia, Per_1
Via Alessandro Manzoni n. 15.
Il padre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, avuto riguardo alle esigenze di studio e ricreative del minore, salvo concomitanti impegni scolastici, sportivi o migliori accordi secondo il seguente calendario:
Nella settimana di tipo “A” il padre terrà con sé, nella giornata di mercoledì, il figlio dall'uscita di scuole (o nel Per_1 periodo non scolastico dalle 14:00) con pernottamento incluso, nonché il weekend, dal sabato mattina alla domenica sera, pernottamento incluso, con riaccompagno alla residenza della madre entro le ore 20:00.
Nella settimana successiva tipo “B”, alternativa a quella precedentemente indicata, il padre terrà con sé il figlio Per_1 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, pernottamento incluso, secondo lo schema precedente.
Le festività natalizie saranno trascorse dal figlio, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 e il 25 dicembre ovvero il
31 dicembre e il primo gennaio.
2 Le festività pasquali (nello specifico i giorni di Pasqua e Pasquetta) saranno trascorse dal figlio con uno dei genitori, sempre ad anni alterni. Durante il periodo delle festività estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare appena a conoscenza delle proprie ferie lavorative, con comunicazione tra le parti mediante messaggio telefonico.
Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi e i periodi dove trascorreranno le vacanze ed a consentire i contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore.
- Obbligo di mantenimento del figlio minore:
Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta//00). Tale importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo, ai soli fini di una corretta indicazione delle spese.
- L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre quale genitore collocatario.
- Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
- Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 15/02/2010 (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.2) e si sono separati consensualmente con decreto di omologa del 29/10/2020 adottato dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Gorizia il 13/03/2010. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 30/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la non contrarietà dell'accordo alle norme imperative e agli interessi del minore, ritiene di porlo a fondamento della propria decisione.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15/02/2010 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 2) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3107/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in Corso Italia n. 36 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. MAZZA ROBERTO, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Gorizia il 15.02.2010, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010 al n. 2, Parte 1, tenuto dal Comune di Gorizia, con conseguente ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gorizia affinchè provveda alla trascrizione della sentenza di scioglimento del matrimonio nel relativo registro degli Atti di Matrimonio e ad ogni successivo adempimento.
1 - Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
- In punto abitazione familiare
I ricorrenti sono comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Gorizia, in Via Manzoni
n. 15/A, acquistato con atto di compravendita d.d. 31.08.2017 (doc. 5). Per il pagamento del prezzo dell'immobile di cui sopra, stabilito in euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila//00), gli odierni ricorrenti si avvalevano di un mutuo Contr loro concesso dalla Cassa del contestualmente all'acquisto e in virtù dello stesso (doc. 6). Con CP_1 riferimento a tale mutuo, il Sig. si obbliga a continuare acorrispondere integralmente tutte le rate mensili di tale Pt_1 finanziamento sino alla sua estinzione, manlevando espressamente la Sig.ra da ogni obbligo nei confronti Parte_2 dell'Istituto di credito mutuante. Le parti, sempre nell'ambito della definizione delle di loro questioni economiche, convengono altresì che, nell'ipotesi in cui l'immobile già casa familiare dovesse in futuro essere posto in vendita, alla Sig.a dovrà Pt_2 essere riconosciuto l'importo di euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento//00) per la compartecipazione della stessa al versamento delle rate di mutuo fino all'udienza di comparizione nel precedente procedimento di separazione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e per la contribuzione della medesima Sig.ra al versamento dell'importo Pt_2 di €. 31.000,00 (trentunomila//00) quale quota eccedente rispetto al mutuo erogato. Le parti, sempre con riferimento alla futura eventuale vendita, stabiliscono altresì che le somme derivanti dalla vendita stessa, eccedenti l'importo necessario all'estinzione del mutuo residuo ed a quello di € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) spettante alla Sig.ra Pt_2 verranno trattenute per intero dal Sig. avuto riguardo alla circostanza che costui, come più sopra Parte_1 specificato, si è fatto carico per intero del pagamento delle future rate di prestito.
Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi
I ricorrenti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
- In punto affidamento ed esercizio del diritto di visita del figlio.
Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna sita in Gorizia, Per_1
Via Alessandro Manzoni n. 15.
Il padre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desideri, avuto riguardo alle esigenze di studio e ricreative del minore, salvo concomitanti impegni scolastici, sportivi o migliori accordi secondo il seguente calendario:
Nella settimana di tipo “A” il padre terrà con sé, nella giornata di mercoledì, il figlio dall'uscita di scuole (o nel Per_1 periodo non scolastico dalle 14:00) con pernottamento incluso, nonché il weekend, dal sabato mattina alla domenica sera, pernottamento incluso, con riaccompagno alla residenza della madre entro le ore 20:00.
Nella settimana successiva tipo “B”, alternativa a quella precedentemente indicata, il padre terrà con sé il figlio Per_1 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, pernottamento incluso, secondo lo schema precedente.
Le festività natalizie saranno trascorse dal figlio, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 e il 25 dicembre ovvero il
31 dicembre e il primo gennaio.
2 Le festività pasquali (nello specifico i giorni di Pasqua e Pasquetta) saranno trascorse dal figlio con uno dei genitori, sempre ad anni alterni. Durante il periodo delle festività estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare appena a conoscenza delle proprie ferie lavorative, con comunicazione tra le parti mediante messaggio telefonico.
Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi e i periodi dove trascorreranno le vacanze ed a consentire i contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore.
- Obbligo di mantenimento del figlio minore:
Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio minore l'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta//00). Tale importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di
Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo, ai soli fini di una corretta indicazione delle spese.
- L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre quale genitore collocatario.
- Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
- Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data 15/02/2010 (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.2) e si sono separati consensualmente con decreto di omologa del 29/10/2020 adottato dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale è nato il figlio a Gorizia il 13/03/2010. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 30/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la non contrarietà dell'accordo alle norme imperative e agli interessi del minore, ritiene di porlo a fondamento della propria decisione.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 15/02/2010 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 2) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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