Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 486/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentante (c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Giordano Balossi;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_3
speciale alle liti, dall'Avv. Rosaria Falco;
appellata avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di conto corrente ed accertamento del saldo rettificato;
conclusioni: appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e previa qualunque forma o
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fatto ed in diritto oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
… accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del
Giudice unico, Dott.ssa Enza Foti, erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. laddove, sebbene non sia stato nemmeno esibito alcun contratto di affidamento, ha ritenuto il conto affidato sulla base di cosiddette “prove indirette”; … accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il
Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice unico, Dott.ssa Enza Foti, aderito alla terza delle tre soluzioni di calcolo fornite dal CTU, omettendo di considerare il corretto termine utile ai fini del calcolo della prescrizione delle rimesse individuandolo, erroneamente, nel giorno 30 giugno 2016, data dell'ultimo estratto conto riversato in atti, invece del giorno
22 dicembre 2016, corrispondente alla data di notifica dell'atto di citazione avversario;
… accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa, in particolare per aver il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del
Giudice unico, Dott.ssa Enza Foti, condannato al Controparte_3
pagamento delle spese processuali in favore della allora parte attrice, nonché al pagamento delle spese di CTU in solido con la medesima … in ogni Controparte_2
caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, riconvenzionale, preliminare o di merito, perché tutte infondate, in fatto e diritto, per le causali di cui in premessa, oltre che già smentite per tabulas e, per l'effetto, assolvere la odierna appellante da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e condanna;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
ripetizione e restituzione, in favore della parte appellante, delle somme versate e versande nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado ovvero della condanna di pagamento delle spese ed onorari di lite liquidate in complessivi Euro 13.430,00, oltre esborsi per contributo e marca, nonché della condanna di pagamento alle spese di CTU in solido con
2 la predetta Con vittoria di spese e compensi professionali dei Controparte_2
due gradi di giudizio oltre accessori di legge”; appellata: “in via preliminare e pregiudiziale si verifichi e nel caso si dichiari l'assenza di legittimazione attiva nel presente giudizio della cessionaria per non Parte_1
risultare il credito della oggetto di causa ceduto dalla Controparte_2 [...]
, come spiegato nella comparsa di costituzione, con conseguente nullità Controparte_3
del giudizio di impugnazione instaurato;
in via principale e nel merito confermare integralmente la impugnata sentenza n. 778/2021 … per l'effetto e conseguenzialmente, confermare e dichiarare, in base a tutto quanto spiegato ed eccepito nel presente atto e negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, ed alla luce della prevalente giurisprudenza,
l'esistenza documentalmente e contabilmente accertata di un affidamento sul conto corrente n.
12649.34 (ex 12649.10), e conseguenzialmente confermare le risultanze contabili così come esposte nella CTU esperita e nell'integrazione richiesta dall'odierna appellante, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in caso di accoglimento della doglianza di cui al n. 2) di cui all'atto di appello, qualora il Giudice dell'Appello dovesse ritenere errato come riferimento il giorno 30 giugno 2016, data dell'ultimo estratto conto riversato in atti, quale criterio adottato dal Giudice di prime cure, assumere quale valido dies ad quem prescrizionale per le singole rimesse ad effetto solutorio la data della notifica dell'istanza di mediazione alla NC, avvenuta in data 18 ottobre 2016, quale atto scritto avente valore di messa in mora;
conseguenzialmente, in considerazione dell'irrilevanza degli effetti di tale nuovo termine, spostato di meno di quattro mesi in avanti rispetto a quello adottato in prime cure, sulle risultanze contabili riferite al conto depurato di interessi e spese nulli in quanto illegittimamente applicati, ossia sul conto necessariamente “nettizzato”, confermare la decisione assunta nella sentenza impugnata, e per l'effetto confermare la condanna della NC
a stralciare dalla somma richiesta in pagamento alla società Controparte_2
pari ad € 130.468,50, la somma che risulta illegittimamente addebitata all'odierna opposta, pari ad € 124.462,56, con liberazione totale della società da ogni obbligo nei confronti della NC col solo pagamento di € 6.005,94 o della diversa somma Controparte_3
3 determinata all'esito del giudizio;
rigettare in ogni caso la doglianza di cui al punto 3) dell'atto di appello, confermando la condanna alle spese del giudizio secondo i criteri della soccombenza a carico alla NC così come ampiamente Controparte_3
motivate e liquidate dal Giudice di prime cure sulla base dell'attività eseguita e del reale valore della causa;
ordinare che la NC , e per essa la mandataria Controparte_3
in conseguenza della conferma della impugnata sentenza, la cancellazione Parte_1
ed annullamento della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia immediatamente dopo la ricezione del pagamento all'odierna appellante di € 6.005,94, o della diversa somma che verrà ritenuta dovuta dal Giudicante;
in ogni caso con condanna definitiva della NC , e per essa della rappresentata Controparte_3 Parte_1
nel presente giudizio da al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di CP_1
giudizio, oltre alla condanna al pagamento delle spese non deducibili e delle spese di CTU sebbene queste ultime in solido tra le parti”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'avvenuta stipulazione di contratti di apertura di credito, sebbene che ha Controparte_2
proposto l'azione di indebito oggettivo e che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della ripetibilità dei pagamenti privi di adeguato sostegno causale, è gravata dell'onere della dimostrazione della natura ripristinatoria della rimessa, non abbia prodotto alcuna scrittura privata relativa alla stipulazione di tali contratti che, in ragione della data di asserita conclusione
4 (in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992), esigono la forma scritta ad substantiam.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, compiendo corretta ripartizione degli oneri probatori, e dunque muovendo dall'assunto che grava in capo al correntista l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria della rimessa ripetibile ultradecennale, ha sostanzialmente rilevato che tale prova più essere fornita anche tramite elementi conoscitivi di consistenza presuntiva, a ciò non ostando la norma, ratione temporis applicabile, di cui al primo comma dell'art. 117 T.U.B.
Tale impostazione si sottrae ad ogni censura atteso che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2338 del
24/01/2024)”.
Non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale che, al di là delle esigenze di nomofilachia, merita piena condivisione poiché assolutamente aderente alla norma di cui al secondo comma dell'art. 127 T.U.B.
La sentenza impugnata, altresì, specifica tutti gli indici presuntivi che, anche alla luce delle deduzioni del consulente tecnico d'ufficio, hanno concorso a formare il convincimento dell'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito e, dunque, della natura ripristinatoria delle rimesse indicate dall'ausiliario.
5 Con più precisione, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “dalla lettura degli estratti conto, non può revocarsi in dubbio la circostanza che il conto corrente che ci occupa sia stato costantemente affidato;
e ciò è tanto vero che, nell'applicazione dei tassi di interesse gli stessi vengono distinti ed applicati in misura differente a seconda dell'utilizzo dell'affidamento concesso o di utilizzo dell'extrafido … lo stesso ctu ha sottolineato che l'affidamento rilevato dagli estratti di conto corrente può essere quantificato come segue: dalla dati di apertura dal
30.6.1999 – lire 150.000.000 pari ad euro 77-468,53; dal 1.7.1999 al 22.12.2006 (ultima data utile per la rilevazione della prescrizione) lire 450.000.000 pari ad euro 232.405,60. L'affido è confermato dall'applicazione del corrispettivo su accordato calcolato nello 0,5% su euro
50.000,00 (250 euro), concludendo, coerentemente, nell'affermare che esiste comunque un affidamento di fatto (e, cioè, in presenza di reiterata ed univoca tolleranza allo sconfinamento da parte della NC) atteso che gli sconfinamenti sono ripetuti nel tempo e consecutivi e la NC non risulta aver mai richiesto il rientro obbligatorio limitandosi ad applicare il TAN per extrafido e la commissione di massimo scoperto calcolata sull'intero importo del saldo di conto”.
Tali passaggi decisionali, alla luce dei quali il Tribunale di Ascoli Piceno è giunto al convincimento dell'avvenuta stipulazione di un contratto di apertura di credito che ha accompagnato tutta la parallela relazione negoziale principiata con la conclusione del contratto di conto corrente n. 12649.10 (poi rinominato 12649.34), non sono stati in alcun modo attinti dal motivo di impugnazione (che si esaurisce nell'assunto dell'indefettibilità della prova scritta)
e, comunque, appaiono pienamente coerenti e consequenziali agli elementi probatori sopra indicati.
II. Con il secondo motivo, del pari incentrato sulla questione della prescrizione,
[...]
lamenta che il Tribunale di Ascoli Piceno, aderendo acriticamente alle conclusioni del Parte_1
consulente tecnico d'ufficio, ha individuato il primo atto interruttivo della prescrizione decen - nale della ripetibilità delle rimesse solutorie nell'estratto conto al 30.6.2016 e non nella notifica- zione dell'atto di citazione, avvenuta in data 22.12.2016.
Il motivo è infondato.
6 Come emerge dall'esame della sentenza impugnata e dalle relazioni del consulente tecnico d'ufficio, depositate in data 16.5.2018 e 7.4.2021 (che ivi si abbiano per integralmente richia- mate), il Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedere alla rettifica del saldo del conto corrente, ha eliminato i soli addebiti (derivanti dall'applicazione di clausole nulle) collocabili nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, nel pieno rispetto, pertanto, del termine ordinario di prescrizione.
Sul piano concreto, tuttavia, l'operazione ha avuto ad oggetto i soli movimenti effettuati dal
22.12.2006 al 30.6.2016 poiché disattendendo il proprio Controparte_2
onere probatorio, non ha prodotto gli estratti conto successivi e, dunque, non ha lumeggiato la sussistenza di ulteriori addebiti sprovvisti di adeguato sostegno causale.
In altri termini, il riferimento all'estratto conto al 30.6.2016, richiamato sia nella sentenza impu- gnata che nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, non attiene all'individuazione del pri- mo atto interruttivo della prescrizione, che il Tribunale di Ascoli Piceno ha colto correttamente nella proposizione della domanda giudiziale, ma alla selezione dell'ultimo documento volto a dare contezza dei movimenti eseguiti in conto corrente.
Tale impostazione è assolutamente coerente con il riparto dell'onere della prova in tema di azio- ne ex art. 2033 c.c. e, dunque, sottratta alla ripetibilità degli addebiti ef- Parte_1
fettuati dal 30.6.2016 al 22.12.2016, di cui non ha fornito pro- Controparte_2
va, nulla può lamentare.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel compiere la regolamen- tazione delle spese del grado, ha ricondotto il valore della controversia allo scaglione compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.0000,00, sebbene l'attore abbia agito per la restituzione della minor somma di euro 47.877,57.
Il motivo di palesa non suscettibile d'accoglimento.
Al riguardo, è sufficiente osservare sebbene cessionaria del credito vanta- Parte_1
to nei confronti di Controparte_3 Controparte_2
non ha partecipato al giudizio di primo grado, non è destinataria del capo di condanna relativo
7 al pagamento delle spese del giudizio, che ha come referente passivo la sola cedente, e, dunque, non può proporre alcuna impugnazione in merito.
In altri e più compiuti termini, “la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali, onde il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi solo al giudizio di appello, non è legittimato a proporre appello incidentale con riguardo al capo sulle spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo ed alle quali era stato condannato il suo dante causa (così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22955 del 10/11/2015)”.
IV. L'infondatezza dei tre motivi comporta l'assorbimento delle eccezioni formulate da parte appellata e conduce al rigetto del gravame e alla conferma integrale sella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso ad ipotesi di compensazione integrale o par- ziale.
Il valore della controversia deve essere determinato anche alla luce dell'originaria entità del sal - do negativo del conto corrente di cui si è domandata la rettifica.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 9.991,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
8 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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