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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., OL RA, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 912/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela C.F._1
AR CE, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 4 dicembre 2025): “...concludono
le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (pensione di inabilità e/o assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Disturbo bipolare cronico con
complicanze dissociative, con sindrome delirante cronica…inabile al
100% …”. Ha statuito, così, il diritto a percepire la pensione di inabilità
(L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (01/11/2022).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire la pensione di inabilità per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una totale riduzione della capacità lavorativa e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente. CP_1 Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) per , nato a Parte_1
Gela il 2.03.1962 (CF: ) a far data dal 01 C.F._1
novembre 2022.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite di entrambi i CP_1
giudizi, anche, dell'ATP che liquida nel complesso in € 2.150,00 oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva) di cui € 950,00 per il giudizio di
ATP (n. 273/23 r.g..c.) da distrarsi a vantaggio del difensore che s'è
dichiarato antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
RA OL
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., OL RA, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 912/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela C.F._1
AR CE, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 4 dicembre 2025): “...concludono
le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (pensione di inabilità e/o assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 4 dicembre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Disturbo bipolare cronico con
complicanze dissociative, con sindrome delirante cronica…inabile al
100% …”. Ha statuito, così, il diritto a percepire la pensione di inabilità
(L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data della domanda amministrativa (01/11/2022).
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire la pensione di inabilità per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una totale riduzione della capacità lavorativa e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971.
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico dell' resistente. CP_1 Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) per , nato a Parte_1
Gela il 2.03.1962 (CF: ) a far data dal 01 C.F._1
novembre 2022.
Condanna l' alla refusione delle spese di lite di entrambi i CP_1
giudizi, anche, dell'ATP che liquida nel complesso in € 2.150,00 oltre accessori (spese generali, Cpa ed Iva) di cui € 950,00 per il giudizio di
ATP (n. 273/23 r.g..c.) da distrarsi a vantaggio del difensore che s'è
dichiarato antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
RA OL