Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 361 del 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ORLANDO VINCENZO
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CANINO LUCIA
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9/1/2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 29.1.2019, il Tribunale di Palermo, rigettava la domanda
Corte di Appello di Palermo
condan- nava l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_2
si costituiva, resistendo al gravame.
[...]
All'udienza del 9.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo di essere proprietaria ed intestataria dell'autovettura Fiat Panda
targata CN885RS e di averla concessa in uso al padre, , che CP_2
con il suo consenso figlia l'aveva utilizzata dal 2004 sino alla morte, avve- nuta nel febbraio del 2013; che da quel momento in poi l'autovettura era rimasta nella disponibilità della madre di essa attrice, odierna convenuta, la quale, nonostante ripetute richieste di restituzione del bene, si era rifiutata di riconsegnarglielo.
Chiedeva, quindi, condannare la convenuta, che la deteneva senza titolo, a consegnarle la vettura.
Si costituiva assumendo che la vettura era stata acquista- Controparte_1
ta dal padre dell'attrice ed intestata alla stessa solo fittiziamente in conside-
razione di diverse esposizioni debitorie che interessavano sia lui che la moglie.
Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda.
Il Tribunale riteneva provata la natura fittizia dell'intestazione sulla scorta
- 2 - Corte di Appello di Palermo delle testimonianze di figlia della convenuta e sorella Testimone_1
dell'attrice, e e rigettava, quindi, la Parte_3 Persona_1
domanda di restituzione.
Lamenta l'appellante che la convenuta si era opposta alla sua pretesa dedu-
cendo che la Fiat Panda era stata acquistata dal padre e fittiziamente inte-
stata alla figlia;
che la fattispecie costituiva ipotesi di simulazione relativa ai sensi dell'art. 1414 comma 2 c.c., e non era consentito, quindi, provarla con i testimoni;
che aveva prodotto l'estratto del conto corrente intrattenuto con la sul quale tra il 31.12.2004 e Controparte_3
il 18.2006 erano state addebitate n. 24 rate mensili da € 196,96 ciascuna, per un importo complessivo di € 4.727,04, pari al finanziamento concesso per l'acquisto della Panda, al netto della permuta;
che il procedimento ese-
cutivo a carico del padre, che secondo la convenuta avrebbe giustificato l'intestazione fittizia, era stato definito in data 28.4.1999, data di approva- zione del piano di riparto, ossia cinque anni prima dell'acquisto della Pt_4
da.
Le doglianze sono fondate.
Va premesso che ai fini della individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale"
(Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 12/01/2016) 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016, n. 8415, richiamata dalla sentenza im-
pugnata).
Ma tale valenza probatoria non può essere riconosciuta alle prove testimo-
niali assunte, avendo riferito le testimoni escusse in merito all'uso
- 3 - Corte di Appello di Palermo dell'autovettura da parte del padre, ma non alla sua titolarità.
Né la ha fornito prova che il mezzo conferito in permuta per CP_1
l'acquisto, pure intestato alla fosse stato in realtà da lei acquistato, Pt_1
come assume, e che il denaro necessario per il pagamento delle rate del fi-
nanziamento contratto dall'appellante per l'acquisto della vettura sia stato da lei fornito.
L'esito complessivo del giudizio comporta che l'appellata deve rifondere all'appellante le spese dei due gradi, che si liquidano come in dispositivo.
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tri-
bunale di Trapani del 29.1.2029, appellata da nei con- Parte_1
fronti di condanna quest'ultima a restituire all'appellante Controparte_1
la Fiat Panda tg. CN885RS.
Condanna al pagamento in favore dell'appellata delle Controparte_1
spese dei due gradi del giudizio liquidate in € 2.738,00, oltre spese genera- li, cpa e iva come per legge per il primo ed in € 1.984,00, oltre spese gene-
rali, cpa e iva come per legge, per questo grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 2.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
- 4 - Corte di Appello di Palermo decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo