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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12533/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12533/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. CURIA VINCENZO. Parte_1 Per 'avv. PIANTINI BARBARA. Controparte_1
Per l'avv. CURIA VINCENZO. Controparte_2
L'avv. Curia si riporta alle note conclusive già depositate sia per parte attrice che per parte intervenuta. L'avv. Piantini si riporta alle note depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12533/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURIA Parte_1 P.IVA_1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CURIA VINCENZO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANTINI Controparte_1 C.F._1 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DEL PELLEGRINO N°26 50139 FIRENZE presso il difensore avv. PIANTINI BARBARA PARTE CONVENUTA
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. CURIA VINCENZO, elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA MASACCIO 175/177 50132 FIRENZE presso il difensore avv. CURIA
VINCENZO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PER PARTE ATTRICE: “Nel merito, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con lavori debitamente eseguiti ed accettati e così condannarsi il sig.
[...] al pagamento della somma residua di euro 22.877,36, oltre interessi e rivalutazione, a Controparte_1 titolo di saldo per le opere eseguite. In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova e l'istanza di CTU formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, previa revoca dell'ordinanza del 18.12.2023.”
pagina 2 di 8 PER LE PARTE CONVENUTA: “Affinché, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società Parte_1
e conseguentemente respingere la domanda proposta dalla stessa nel presente giudizio. Sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dalla
[...]
per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Nel merito: in ogni caso respingere le Parte_1 pretese attrici, nonché la domanda dell'intervenuta società in quanto infondate in Controparte_2 fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese e compensi.”
PARTE INTERVENUTA: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e confermare: - quanto richiesto in atto di citazione dalla nei Parte_1 confronti del Sig. - che nessuna somma di denaro è stata corrisposta dal sig. Controparte_1 alla (cod. fisc. e P.IVA ) per i lavori eseguiti Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dalla presso l'immobile in Firenze Via Benedetto Marcello n.25.” Parte_1
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo la condanna di questi al pagamento di € 20.425,90, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione a saldo della fattura n. 2/2021 emessa dalla società attrice. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito alla conclusione di un contratto di appalto con parte convenuta, aveva svolto lavori di straordinaria manutenzione all'interno dell'abitazione di proprietà del sita in CP_1
Firenze, Via Benedetto Marcello n. 25, a fronte del quale il committente corrispondeva, in data
29.10.2018, soltanto un acconto di € 3.500,00. Aggiungeva che i lavori commissionati si erano conclusi nei primi mesi del 2019, come elencati nel consuntivo del 28.02.2019 approvato dal direttore dei lavori, in forza del quale veniva emessa la fattura n. 2/2021 che però rimaneva insoluta.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la carenza Controparte_1 di legittimazione ad agire della società attrice e l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, il rigetto della domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta asseriva il difetto di legittimazione attiva della in Parte_1 quanto per i lavori suddetti, iniziati nel mese di Gennaio 2018 e terminati ad aprile 2018, era stata incaricata la società come da depositata presso il Comune di Firenze e come Controparte_2 Pt_2 confermato anche dal direttore dei lavori. Evidenziava, infine, che la società attrice aveva iniziato ad esercitare nell'ottobre 2018, dunque successivamente rispetto all'affidamento ed alla conclusione dei lavori svolti nel proprio immobile, che aveva già provveduto a pagare alla società incaricata
[...]
e, in ogni caso, essendo riconducibili all'esecuzione di un contratto d'opera, il credito CP_2 doveva comunque ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 03.03.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In data 30.06.2023 si costituiva con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente la società aderendo alle Controparte_2 conclusioni formulate da parte attrice e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
25.10.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, veniva fissata l'udienza del 17.7.25 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino aa 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
pagina 4 di 8 1.L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, sollevata da parte convenuta, va riqualificata in termini di difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere e, così inquadrata, risulta fondata. Sul piano sistematico, occorre effettuare una preliminare disamina in merito alla distinzione tra la legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, allo stesso tempo, la legittimazione a contraddire dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo dedotto in giudizio o di altra e diversa situazione giuridica soggettiva passiva. Pertanto,
l'azione sarà inammissibile quando l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto quale titolare della relativa posizione passiva.
Ciò detto, solamente la carenza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni grado e stato del giudizio, in quanto: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio” e, di conseguenza, l'azione sarà inammissibile nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951).
La legittimazione attiva non si determina in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, il quale attiene al merito della causa e riguarda la fondatezza della domanda e non la sua prospettazione, integrando il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore che ha l'onere di provare. Come ribadito dalle Sezioni Unite “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.” (cfr. Sez. Unite, n. 2951/2016).
Pertanto, così come inquadrata, l'eccezione sollevata da parte convenuta è fondata, posto che la controversia verte sulla pretesa creditoria avanzata dall'attrice a titolo di corrispettivo dell'asserita esecuzione di opere di ristrutturazione, commissionate dal convenuto, sull'immobile situato in Firenze,
Via Benedetto Marcello, n. 25.
Orbene, secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la pagina 5 di 8 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, non si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice, in quanto le prove da questa stessa fornite sono inidonee a supportare la domanda esperita, non avendo la sessa offerto prova del titolo, ovvero della conclusione con la convenuta del contratto di appalto invocato.
Nell'agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito asseritamente vantato, parte attrice ha allegato la fattura n. 2/2021 (oltre alla fattura n. 2/2018 ritenuta già saldata), emessa con riferimento ai lavori di straordinaria manutenzione interna, eseguiti nell'immobile posto in Firenze, Via Benedetto
Marcello, n. 25, al piano secondo, come da pratica 855/2018, prot. 26218/2018 del 23/01/2018 (doc. 1
e 2 – parte attrice).
Va opportunamente premesso che la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che essa può assumere valore solamente nella fase monitoria in caso di richiesta di un decreto ingiuntivo, escludendo, invece, la possibilità di rappresentare nel giudizio di merito prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, oltreché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa.
Pertanto, la ridetta fattura n. 2/2021 non può ritenersi sufficiente a fondare la domanda di pagamento, poiché spettava all'attrice l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa prima di poter esigere il corrispettivo.
Dal canto suo, parte convenuta, ha depositato documentazione volta a comprovare, al contrario, che l'attività di ristrutturazione era stata invero affidata ad altra società, diversa dall'odierna attrice.
In particolare, dai documenti prodotti dalla convenuta, precisamente dalla pratica datata 23.01.2018 presentata al competente Comune di Firenze n. 855/2018 (doc. 2 – parte convenuta) e dalla
Comunicazione di inizio lavori cd. CILA del 22.01.2018 (doc. 3 – parte convenuta), emerge chiaramente che la società incaricata di eseguire i lavori era l'impresa . Controparte_2
Inoltre, ciò ha trovato puntuale conferma anche dalla visura camerale della società attrice (doc. 4 – parte convenuta), ove risulta che la stessa è stata costituita in data 13.07.2018 ed ha iniziato la propria attività l'8.10.2018.
Deve pertanto concludersi che al momento dell'affidamento dell'incarico, così come attestato dalla presentazione dei documenti al Comune di riferimento risalenti al gennaio 2018, la società attrice non pagina 6 di 8 era ancora stata costituita, avendo iniziato ad operare molti mesi dopo rispetto all'inizio dei lavori oggetto di odierno procedimento.
Quanto dedotto da parte attrice non può trovare conferma neppure dal documento riportante il consuntivo dei lavori svolti, vidimato dall'Ingegnere incaricato quale Direttore dei Lavori (doc. 8 e 9 – parte attrice). Invero, atteso che sul consuntivo allegato si legge: “Il sottoscritto DD.LL. Per_1
Ing. Ha visionato l'elenco dei lavori e lo ritiene compatibile con quanto eseguito in
[...] cantiere” (doc. 9), lo stesso ha in seguito precisato, come da allegazione di parte convenuta, che tale vidimazione si riferisce esclusivamente alla compatibilità dei lavori riportati nel documento sottoscritto con la tipologia di opere eseguite nell'immobile. Lo stesso Direttore dei Lavori precisa che: “La vidimazione del computo è stato presentato al sottoscritto in carta intestata di ditta “
[...]
” afferente al sig. , interlocutore dell'impresa esecutrice. Tale Parte_1 Tes_1 ditta però non è la ditta cui l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata. Occorre ricordare che il permesso presentato è stato sottoscritto con la ditta “ ”, il cui legale Controparte_2 rappresentante è sempre il sig. . Nel corso dell'esecuzione delle opere non è mai stata fatta Tes_1 voltura di nominativo ditta ed è pertanto da assumersi che la ditta esecutrice è rimasta tale per l'intera realizzazione dei lavori in oggetto, da ritenersi conclusi secondo indicazione del committente, in assenza di ufficiale comunicazione di fine lavori, non obbligatoria, alla data del 15/04/2018. La firma di un consuntivo su carta intestata differente non costituisce e non può costituire in alcun modo un'attribuzione dell'esecuzione delle opere a ditta diversa da quella indicata ad inizio lavori.
[...]
” rimane la ditta esecutrice delle opere come da atti sottoscritti e presentati presso il CP_2
Comune di Firenze.” (doc. 5 – parte convenuta).
Ad abundantiam, deve osservarsi che anche nello scambio di comunicazioni stragiudiziali avvenute tra le parti avvenute nel marzo 2021, parte convenuta ha fin da subito contestato la pretesa avanzata dalla società attrice, evidenziando di non aver mai affidato alcun incarico alla società Parte_1
addirittura costituita dopo la fine dei lavori avvenuta il 15.04.2018 (doc. 3-4 – parte attrice).
[...]
La disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti dimostra quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla l'opera di ristrutturazione veniva eseguita dalla Parte_1
la quale pur essendo intervenuta volontariamente nell'odierno procedimento, ha Controparte_2 confermato la versione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata nell'atto di citazione dall'attrice, ovvero che i lavori sono stati effettuati dalla nonché ha aderito Parte_1 alle conclusioni da quest'ultima formulate.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea - così come quella della parte intervenuta, che ha aderito alla domanda dell'attrice - non può trovare accoglimento. pagina 7 di 8 2.Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna le parti soccombenti, attrice e intervenuta, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese di lite del convenuto che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,30 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Biggi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12533/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. CURIA VINCENZO. Parte_1 Per 'avv. PIANTINI BARBARA. Controparte_1
Per l'avv. CURIA VINCENZO. Controparte_2
L'avv. Curia si riporta alle note conclusive già depositate sia per parte attrice che per parte intervenuta. L'avv. Piantini si riporta alle note depositate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12533/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURIA Parte_1 P.IVA_1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CURIA VINCENZO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANTINI Controparte_1 C.F._1 BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DEL PELLEGRINO N°26 50139 FIRENZE presso il difensore avv. PIANTINI BARBARA PARTE CONVENUTA
(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. CURIA VINCENZO, elettivamente Controparte_2 domiciliato in VIA MASACCIO 175/177 50132 FIRENZE presso il difensore avv. CURIA
VINCENZO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PER PARTE ATTRICE: “Nel merito, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un contratto di appalto, con lavori debitamente eseguiti ed accettati e così condannarsi il sig.
[...] al pagamento della somma residua di euro 22.877,36, oltre interessi e rivalutazione, a Controparte_1 titolo di saldo per le opere eseguite. In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova e l'istanza di CTU formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, previa revoca dell'ordinanza del 18.12.2023.”
pagina 2 di 8 PER LE PARTE CONVENUTA: “Affinché, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della società Parte_1
e conseguentemente respingere la domanda proposta dalla stessa nel presente giudizio. Sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dalla
[...]
per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Nel merito: in ogni caso respingere le Parte_1 pretese attrici, nonché la domanda dell'intervenuta società in quanto infondate in Controparte_2 fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui in parte motiva. Con vittoria di spese e compensi.”
PARTE INTERVENUTA: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e confermare: - quanto richiesto in atto di citazione dalla nei Parte_1 confronti del Sig. - che nessuna somma di denaro è stata corrisposta dal sig. Controparte_1 alla (cod. fisc. e P.IVA ) per i lavori eseguiti Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 dalla presso l'immobile in Firenze Via Benedetto Marcello n.25.” Parte_1
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo la condanna di questi al pagamento di € 20.425,90, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione a saldo della fattura n. 2/2021 emessa dalla società attrice. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in seguito alla conclusione di un contratto di appalto con parte convenuta, aveva svolto lavori di straordinaria manutenzione all'interno dell'abitazione di proprietà del sita in CP_1
Firenze, Via Benedetto Marcello n. 25, a fronte del quale il committente corrispondeva, in data
29.10.2018, soltanto un acconto di € 3.500,00. Aggiungeva che i lavori commissionati si erano conclusi nei primi mesi del 2019, come elencati nel consuntivo del 28.02.2019 approvato dal direttore dei lavori, in forza del quale veniva emessa la fattura n. 2/2021 che però rimaneva insoluta.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la carenza Controparte_1 di legittimazione ad agire della società attrice e l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, il rigetto della domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta asseriva il difetto di legittimazione attiva della in Parte_1 quanto per i lavori suddetti, iniziati nel mese di Gennaio 2018 e terminati ad aprile 2018, era stata incaricata la società come da depositata presso il Comune di Firenze e come Controparte_2 Pt_2 confermato anche dal direttore dei lavori. Evidenziava, infine, che la società attrice aveva iniziato ad esercitare nell'ottobre 2018, dunque successivamente rispetto all'affidamento ed alla conclusione dei lavori svolti nel proprio immobile, che aveva già provveduto a pagare alla società incaricata
[...]
e, in ogni caso, essendo riconducibili all'esecuzione di un contratto d'opera, il credito CP_2 doveva comunque ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 03.03.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. In data 30.06.2023 si costituiva con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente la società aderendo alle Controparte_2 conclusioni formulate da parte attrice e, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del
25.10.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, veniva fissata l'udienza del 17.7.25 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino aa 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi in fatto e in diritto di seguito esposti.
pagina 4 di 8 1.L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, sollevata da parte convenuta, va riqualificata in termini di difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere e, così inquadrata, risulta fondata. Sul piano sistematico, occorre effettuare una preliminare disamina in merito alla distinzione tra la legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione dell'attore di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, allo stesso tempo, la legittimazione a contraddire dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo dedotto in giudizio o di altra e diversa situazione giuridica soggettiva passiva. Pertanto,
l'azione sarà inammissibile quando l'atto introduttivo del giudizio non indichi l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto quale titolare della relativa posizione passiva.
Ciò detto, solamente la carenza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni grado e stato del giudizio, in quanto: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio” e, di conseguenza, l'azione sarà inammissibile nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016 n. 2951).
La legittimazione attiva non si determina in base all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, il quale attiene al merito della causa e riguarda la fondatezza della domanda e non la sua prospettazione, integrando il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore che ha l'onere di provare. Come ribadito dalle Sezioni Unite “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.” (cfr. Sez. Unite, n. 2951/2016).
Pertanto, così come inquadrata, l'eccezione sollevata da parte convenuta è fondata, posto che la controversia verte sulla pretesa creditoria avanzata dall'attrice a titolo di corrispettivo dell'asserita esecuzione di opere di ristrutturazione, commissionate dal convenuto, sull'immobile situato in Firenze,
Via Benedetto Marcello, n. 25.
Orbene, secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la pagina 5 di 8 fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent.,
30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, non si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice, in quanto le prove da questa stessa fornite sono inidonee a supportare la domanda esperita, non avendo la sessa offerto prova del titolo, ovvero della conclusione con la convenuta del contratto di appalto invocato.
Nell'agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito asseritamente vantato, parte attrice ha allegato la fattura n. 2/2021 (oltre alla fattura n. 2/2018 ritenuta già saldata), emessa con riferimento ai lavori di straordinaria manutenzione interna, eseguiti nell'immobile posto in Firenze, Via Benedetto
Marcello, n. 25, al piano secondo, come da pratica 855/2018, prot. 26218/2018 del 23/01/2018 (doc. 1
e 2 – parte attrice).
Va opportunamente premesso che la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che essa può assumere valore solamente nella fase monitoria in caso di richiesta di un decreto ingiuntivo, escludendo, invece, la possibilità di rappresentare nel giudizio di merito prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, oltreché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa.
Pertanto, la ridetta fattura n. 2/2021 non può ritenersi sufficiente a fondare la domanda di pagamento, poiché spettava all'attrice l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa prima di poter esigere il corrispettivo.
Dal canto suo, parte convenuta, ha depositato documentazione volta a comprovare, al contrario, che l'attività di ristrutturazione era stata invero affidata ad altra società, diversa dall'odierna attrice.
In particolare, dai documenti prodotti dalla convenuta, precisamente dalla pratica datata 23.01.2018 presentata al competente Comune di Firenze n. 855/2018 (doc. 2 – parte convenuta) e dalla
Comunicazione di inizio lavori cd. CILA del 22.01.2018 (doc. 3 – parte convenuta), emerge chiaramente che la società incaricata di eseguire i lavori era l'impresa . Controparte_2
Inoltre, ciò ha trovato puntuale conferma anche dalla visura camerale della società attrice (doc. 4 – parte convenuta), ove risulta che la stessa è stata costituita in data 13.07.2018 ed ha iniziato la propria attività l'8.10.2018.
Deve pertanto concludersi che al momento dell'affidamento dell'incarico, così come attestato dalla presentazione dei documenti al Comune di riferimento risalenti al gennaio 2018, la società attrice non pagina 6 di 8 era ancora stata costituita, avendo iniziato ad operare molti mesi dopo rispetto all'inizio dei lavori oggetto di odierno procedimento.
Quanto dedotto da parte attrice non può trovare conferma neppure dal documento riportante il consuntivo dei lavori svolti, vidimato dall'Ingegnere incaricato quale Direttore dei Lavori (doc. 8 e 9 – parte attrice). Invero, atteso che sul consuntivo allegato si legge: “Il sottoscritto DD.LL. Per_1
Ing. Ha visionato l'elenco dei lavori e lo ritiene compatibile con quanto eseguito in
[...] cantiere” (doc. 9), lo stesso ha in seguito precisato, come da allegazione di parte convenuta, che tale vidimazione si riferisce esclusivamente alla compatibilità dei lavori riportati nel documento sottoscritto con la tipologia di opere eseguite nell'immobile. Lo stesso Direttore dei Lavori precisa che: “La vidimazione del computo è stato presentato al sottoscritto in carta intestata di ditta “
[...]
” afferente al sig. , interlocutore dell'impresa esecutrice. Tale Parte_1 Tes_1 ditta però non è la ditta cui l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata. Occorre ricordare che il permesso presentato è stato sottoscritto con la ditta “ ”, il cui legale Controparte_2 rappresentante è sempre il sig. . Nel corso dell'esecuzione delle opere non è mai stata fatta Tes_1 voltura di nominativo ditta ed è pertanto da assumersi che la ditta esecutrice è rimasta tale per l'intera realizzazione dei lavori in oggetto, da ritenersi conclusi secondo indicazione del committente, in assenza di ufficiale comunicazione di fine lavori, non obbligatoria, alla data del 15/04/2018. La firma di un consuntivo su carta intestata differente non costituisce e non può costituire in alcun modo un'attribuzione dell'esecuzione delle opere a ditta diversa da quella indicata ad inizio lavori.
[...]
” rimane la ditta esecutrice delle opere come da atti sottoscritti e presentati presso il CP_2
Comune di Firenze.” (doc. 5 – parte convenuta).
Ad abundantiam, deve osservarsi che anche nello scambio di comunicazioni stragiudiziali avvenute tra le parti avvenute nel marzo 2021, parte convenuta ha fin da subito contestato la pretesa avanzata dalla società attrice, evidenziando di non aver mai affidato alcun incarico alla società Parte_1
addirittura costituita dopo la fine dei lavori avvenuta il 15.04.2018 (doc. 3-4 – parte attrice).
[...]
La disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti dimostra quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla l'opera di ristrutturazione veniva eseguita dalla Parte_1
la quale pur essendo intervenuta volontariamente nell'odierno procedimento, ha Controparte_2 confermato la versione dei fatti posti a fondamento della domanda spiegata nell'atto di citazione dall'attrice, ovvero che i lavori sono stati effettuati dalla nonché ha aderito Parte_1 alle conclusioni da quest'ultima formulate.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea - così come quella della parte intervenuta, che ha aderito alla domanda dell'attrice - non può trovare accoglimento. pagina 7 di 8 2.Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
condanna le parti soccombenti, attrice e intervenuta, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese di lite del convenuto che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,30 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Biggi
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